Dal 9 settembre le imprese con sede sul territorio nazionale potranno prenotare il “Buono fiere”, il nuovo incentivo che punta a sostenere la loro
partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia.
Inoltre, già, dal 7 settembre 2022 e fino al termine iniziale di apertura dello sportello per l’invio delle domande di agevolazione, i soggetti proponenti possono verificare, ai fini dello svolgimento delle successive procedure di compilazione e finalizzazione della domanda di agevolazione, il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni per accedere e utilizzare la procedura informatica.
Il “buono fiere” è assegnato dal MISE (Ministero dello sviluppo economico), sulla base dell’ordine temporale di ricezione delle domande, ed è inviato dal MISE stesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto beneficiario, come indicata in sede di presentazione della domanda.
È con il decreto direttoriale 4 agosto 2022 che il MISE ha dettato le modalità di presentazione delle domande.
Introduzione
L’art. 25-bis del Dl. 17 maggio 2022, n. 50 (cd. decreto “Aiuti”), convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha previsto un nuovo incentivo del valore massimo di 10.000 euro, pari al 50 per cento delle spese sostenute per chi partecipa a una o più manifestazioni fieristiche internazionali in Italia.
Le fiere ricomprese nella misura sono individuate nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome (http://www.regioni.it/home/calendario-manifestazioni-fieristiche-2662/) e dovranno avere luogo nel periodo compreso tra il 16 luglio 2022 e il 31 dicembre 2022.
Il buono fiere, che può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario.
Requisiti richiesti all’impresa per l’accesso al bonus
La dote complessiva prevista per l’intervento è di 34 milioni di euro per l’anno in corso.
Per accedere ai fondi, è necessario che il soggetto rientri nei seguenti parametri:
- essere il legale rappresentante dell’impresa proponente;
- avere sede operativa nel territorio nazionale ed essere iscritto e risultare attivo al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
- avere ottenuto l’autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche;
- avere sostenuto o dovere sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche, indicando l’importo del buono fiere richiesto, pari al massimo al 50 per cento delle spese e degli investimenti, sostenuti o da sostenere e fermo restando il valore massimo di euro 10.000.
Spese ammissibili
Sono ammissibili all’agevolazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili per l’intervento, le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in:
- spese per l’affitto degli spazi espositivi. Oltre all’affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione fieristica;
- spese per l’allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all’esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;
- spese per la pulizia dello spazio espositivo;
- spese per il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell’ambito dello spazio fieristico;
- spese per i servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
- spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;
- spese per l’impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;
- spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio espositivo;
- spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alla fiera e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione fieristica.
Non sono ammesse all’agevolazione le
spese relative a imposte e tasse.
L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
Presentazione dell’istanza
Le domande di agevolazione devono essere presentate dal
legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per
via elettronica, utilizzando la
procedura informatica messa a disposizione sul sito internet del Ministero (
www.mise.gov.it), sezione “
Buono Fiere”,
dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal
9 settembre 2022.
Il buono fiere, che può riguardare la partecipazione a una o più manifestazioni fieristiche, ha validità fino al 30 novembre 2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario.
Nell’istanza, è riportato l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa, valido e funzionante, che è utilizzato per ogni comunicazione tra impresa e MISE, nonché l’IBAN relativo al conto corrente bancario intestato al soggetto richiedente.
L’iter di presentazione della domanda per il rilascio del buono fiere prevede l’espletamento delle seguenti attività:
- accesso del soggetto proponente alla procedura informatica, attraverso CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda nella procedura informatica;
- finalizzazione della domanda.
Le domande si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell’attestazione di avvenuta trasmissione. Sono, in ogni caso, irricevibili le istanze trasmesse tramite canali diversi dalla procedura informatica.
Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile nella piattaforma.
A decorrere dalle ore 10:00 del 7 settembre 2022 e fino al termine iniziale di apertura dello sportello per l’invio delle domande di agevolazione, i soggetti proponenti possono verificare, ai fini dello svolgimento delle successive procedure di compilazione e finalizzazione della domanda di agevolazione, il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni per accedere e utilizzare la procedura informatica.
Richiesta di erogazione del bonus
Ai fini dell’erogazione dell’agevolazione, i soggetti beneficiari devono presentare, attraverso la procedura informatica, con le modalità e i termini indicati con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese e fermo restando il termine finale di validità del buono (30 novembre 2022), apposita
istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche.
Il fac-simile del modello di richiesta di rimborso è reso disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it).
All’istanza di rimborso devono essere allegate:
- copia del buono fiere;
- copia delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il relativo dettaglio;
- la documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle stesse;
- apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, mediante la quale il soggetto beneficiario attesta l’avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese.
Per le richieste di rimborso ricevute, il Ministero:
- verifica la completezza e la regolarità della richiesta e
- determina il valore dell’agevolazione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute, come dichiarato dall’impresa beneficiaria.
Per le istanze per le quali le predette verifiche si concludano con esito positivo, il Ministero, previa registrazione dell’aiuto individuale nel relativo registro o sistema, provvede alla concessione mediante l’invio di apposita comunicazione all’impresa e al contestuale rimborso delle somme richieste mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente del beneficiario indicato in sede di richiesta di rimborso, previa verifica della vigenza della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, tramite l’acquisizione d’ufficio, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e dell’assenza, nei casi previsti dalla vigente normativa, di inadempimenti ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Per le istanze di agevolazione che abbiano ad oggetto la partecipazione a manifestazioni fieristiche in programma nel mese di dicembre 2022, la citata dichiarazione in ordine all’avvenuta partecipazione alla manifestazione fieristica deve essere presentata, tramite la procedura informatica, entro e non oltre il 31 gennaio 2023. La mancata presentazione della predetta dichiarazione è causa di revoca dell’agevolazione.
Controlli a campione
Il MISE, successivamente all’erogazione delle agevolazioni, procede allo svolgimento dei controlli previsti dalle disposizioni nazionali, al fine di
verificare, su un campione significativo di beneficiari, la
veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dagli stessi in sede di richiesta di agevolazione.
Nel caso di esito negativo dei controlli, il MISE procede alla revoca delle agevolazioni.
Il MISE può effettuare accertamenti d’ufficio, anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dai soggetti beneficiari durante il procedimento amministrativo disciplinato dal decreto.
I soggetti beneficiari dell’agevolazione sono tenuti a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal MISE.
I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli
obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute, in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 1, commi 125 ss., della legge 4 agosto 2017, n. 124.
Entro il 30 giugno di ogni anno bisogna accedere al sito CLICCANDO QUI, indicare il codice fiscale nel campo “C.F. Beneficiario” e scaricare i dati necessari all’informativa da fornire.
(MF/ms)