Spedizioni extra Ue: nuova proroga per il contributo nazionale di due euro
L’art. 4 del D.L. 17 settembre 2026, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre e in vigore dal 18 settembre, infatti sostituisce nell’art. 5, comma 1, del D.L. 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88, la data del 1° ottobre 2026 con quella del 1° dicembre 2026.
Si tratta del terzo rinvio della misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2026.
Il contributo:
- avrebbe dovuto trovare applicazione dal 1° gennaio 2026;
- l’art. 5 del D.L. n. 38/2026 ne aveva escluso l’applicazione per le spedizioni importate anteriormente al 1° luglio 2026;
- successivamente, l’art. 15 del D.L. 26 giugno 2026, n. 107 aveva spostato il termine al 1° ottobre.
La disciplina è contenuta nell’art. 1, commi 126-128, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199. Il comma 126 ha istituito, nel rispetto della normativa unionale in materia doganale e fiscale, un contributo destinato alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi.
L’ambito applicativo è definito dalla stessa norma.
Infatti, il contributo riguarda:
- le spedizioni di beni provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea e
- aventi un valore dichiarato non superiore a 150 euro.
Il successivo comma 128 precisa che l’applicazione deve avvenire in coerenza con il Regolamento UE n. 952/2013, che istituisce il Codice doganale dell’Unione.
Sul piano operativo, le prime istruzioni applicative sono state fornite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con la circolare n. 37 del 30 dicembre 2025, successivamente modificata dalla circolare n. 1/2026.
Dopo i precedenti interventi di proroga, l’Amministrazione doganale aveva indicato nel 1° ottobre 2026 la data di avvio della contabilizzazione e della riscossione del contributo, facendo comunque rinvio alle istruzioni operative già impartite.
La nuova modifica legislativa sposta ora la decorrenza al 1° dicembre 2026.
Resta distinta dalla misura nazionale la disciplina unionale introdotta dal Regolamento UE 2026/382 del Consiglio, che dal 1° luglio 2026 ha soppresso la franchigia dai dazi doganali per le spedizioni di modico valore e previsto, in via transitoria, un dazio doganale forfettario di 3 euro per articolo per le vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.
Le relative modalità applicative sono state definite dal Regolamento di esecuzione UE 2026/1200 della Commissione del 5 giugno 2026.
(MF/ms)