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ISA 2026: definiti i punteggi per il regime premiale

Il provvedimento n. 123160, pubblicato il 22 aprile dall’Agenzia delle Entrate, ha definito a regime i punteggi di affidabilità fiscale per poter utilizzare i benefici previsti dal regime premiale ISA a partire dal periodo d’imposta 2025.

Il provvedimento fa seguito a quello del 13 aprile 2026 n. 115744, con cui sono state indicate le modalità per scaricare gli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA a partire dal periodo d’imposta 2025 e dell’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale a partire dai periodi d’imposta 2026 e 2027, e alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DM 31 marzo 2026, con cui sono stati approvati gli ISA in revisione per il periodo d’imposta 2025.

Le agevolazioni riconosciute dal regime premiale e i punteggi ISA per beneficiarne sono i medesimi di quelli già stabiliti per il periodo 2024.

A differenza di quanto finora avvenuto, il provvedimento n. 123160/2026 sarà applicabile anche per i periodi successivi al 2025, fino a quando si renderanno necessarie modifiche ai livelli di affidabilità che saranno disposte con un ulteriore provvedimento.

Avendo riguardo all’applicazione degli ISA in relazione al periodo d’imposta oggetto del modello REDDITI 2026, ossia il periodo 2025 per i soggetti solari, ove il punteggio di affidabilità sia pari almeno a 9 (per il periodo d’imposta 2025, oppure come media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per il 2024 e il 2025), è possibile accedere ai seguenti benefici:

  • esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui relativi all’IVA maturati nell’annualità 2026, a 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’IRAP, maturati nel periodo 2025;
  • esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2027, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui;
  • esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l’anno d’imposta 2026, per crediti d’importo non superiore a 70.000 euro annui;
  • esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2027, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.
Se i punteggi ISA risultano inferiori a 9, ma almeno pari a 8 per il periodo d’imposta 2025, oppure almeno pari a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2024 e il 2025, i medesimi benefici sopra indicati possono essere usufruiti fino all’importo massimo di 50.000 euro, per i crediti IVA, e fino a 20.000 euro, per crediti relativi alle imposte dirette e IRAP.

Ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 9 (per il solo 2025, oppure come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2024 e il 2025), il contribuente può accedere anche ai seguenti benefici del regime premiale:

  • esclusione dalla disciplina delle società non operative;
  • esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo con riferimento al 2025, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Se il risultato di affidabilità è pari almeno a 8,5 per il 2025, oppure a 9 come media semplice dei livelli di affidabilità per il 2024 e il 2025, il contribuente può beneficiare per il 2025 dell’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.

Il raggiungimento di un livello di affidabilità fiscale pari a 8 per il periodo d’imposta 2025, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione, consente di ridurre di un anno i termini di accertamento con riferimento ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

Si ricorda che il monitoraggio del punteggio di affidabilità fiscale è superfluo per i soggetti in concordato preventivo biennale, i quali applicano tutti i benefici premiali a prescindere dal punteggio ISA conseguito nel periodo oggetto di concordato.

Nel provvedimento n. 123160/2026 viene confermato anche per il periodo d’imposta 2025 e i successivi che l’Agenzia delle Entrate tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6 per la definizione delle strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale ai sensi dell’art. 9-bis comma 14 del DL 50/2017 (la medesima disposizione era contenuta nel provv. 10 maggio 2019 n. 126200); invece, era stato precisato che l’attribuzione di un punteggio compreso tra 6 e 7,99 non comporta, di per sé ossia sulla base degli elementi di rischio “insiti” nella valutazione di affidabilità fiscale operata dall’ISA, l’attivazione di attività di controllo (circ. Agenzia delle Entrate 9 settembre 2019 n. 20, § 1.1).
 

(MF/ms)




Autoliquidazione Inail 2025-2026: dichiarazione retribuzioni e istruzioni operative

I primi adempimenti annuali per i datori di lavoro comprendono, altresì, la denuncia delle retribuzioni e il pagamento del premio assicurativo Inail da risolversi tra la metà e la fine del mese di febbraio. L’istituto diffonde puntualmente le istruzioni operative per consentire la compilazione della prossima autoliquidazione dei premi assicurativi 2025-2026.

Riepiloghiamo in sintesi gli adempimenti previsti:

  • la scadenza fissata per il versamento del premio dovuto (o della prima rata in caso di rateazione) è lunedì16 febbraio 2026;
  • il versamento del premio dovuto (saldo rata 2025+anticipo rata 2026) deve riportare il numero di riferimento 902026 da indicare nella sezione Inail del mod. F24;
  • l’invio della dichiarazione retribuzioni imponibili corrisposte nell’anno 2025 deve essere effettuato utilizzando il servizio telematico “Invio dichiarazione salari” e la relativa applicazione “Alpi online” entro lunedì 2 marzo 2026;
  • la dichiarazione di riduzione retribuzioni presunte per l’anno 2026 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2026) deve essere comunicata con il servizio online “Riduzione Presunto” entro lunedì16 febbraio 2026;
Servizi online
Ricordiamo che per accedere agli applicativi online dell’istituto è necessario utilizzare le credenziali Spid, oppure quelle di intermediari abilitati. In particolare, apposite sezioni inserite nel menù “autoliquidazione” del portale www.inail.it consentono agli utenti di scaricare l’aggiornamento delle basi calcolo e la guida all’autoliquidazione 2025/2026, mentre nel menù “supporto” “pagamento del premio assicurativo-autoliquidazione” sono disponibili i manuali aggiornati.
 
Riduzioni contributive
Sono confermate le riduzioni già previste dalla normativa per i settori edile, pesca, cooperative agricole oltre a quelle relative al settore artigiano.
Vengono confermate le riduzioni per i contratti d’inserimento, assunzioni L.407/1990, assunzioni in sostituzione di congedi per maternità/paternità, assunzioni di donne disoccupate da oltre 6 mesi o uomini “over 50” da oltre 12 mesi (L.92/2012).
 
Rateazione premio

Le aziende che intendono avvalersi di tale opportunità, ovvero suddividere il premio calcolato sia per la regolazione che per la rata anticipata in quattro rate uguali, pari al 25% ognuna rispetto al premio complessivamente dovuto, potranno versare le singole quote in febbraio (prima rata senza maggiorazioni), maggio, agosto e novembre (rispettivamente seconda, terza e quarta rata con maggiorazioni); i coefficienti di rateazione applicati dalla seconda rata in poi sono stabiliti da apposito decreto del Ministero dell’Economia e Finanze -Dipartimento Tesoro- nonché calcolati con un tasso di riferimento pari a 32,75% valido per l’anno 2025.

I coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate dell’autoliquidazione 2025/2026, sono riportati nella seguente tabella:
 

Rateazione Premio Autoliquidazione INAIL 2025/2026
Rate Data scadenza Data pagamento Coefficienti
I rata Lunedì 16 febbraio 2026 Lunedì 16 febbraio 2026 0
II rata Sabato 16 maggio 2026 Lunedì 18 maggio 2026 0,00670548
III rata Domenica 16 agosto 2026 Giovedì 20 agosto 2026 0,01363699
IV rata Lunedì 16 novembre 2026 Lunedì 16 novembre 2026 0,02056849
 
Evidenziamo che le date di pagamento della rateazione tengono conto del differimento cadente al primo giorno lavorativo utile, in caso di coincidenza del termine di pagamento con il sabato o giorno festivo, e della possibilità di effettuare i versamenti delle somme aventi scadenza tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno, entro il 20mo giorno dello stesso mese senza alcuna maggiorazione.

(FP/am)




Convenzione spedizioni Fedex/Tnt: aggiornamento listini 2026

Si rinnova anche per l’anno 2026 la convenzione sottoscritta con FEDEX Express Italy Srl, a favore delle Aziende associate Confapi Lecco e Sondrio, relativa al servizio di consegna corrispondenza e piccoli pacchi in Italia e all’Estero
 
In allegato i nuovi listini precisando che ai costi riportati dovranno essere aggiunti:

Diritti segreteria Apiservizi Srl euro 2,00 per le spedizioni nazionali

  • Diritti segreteria Apiservizi Srl euro 4,50 per le spedizioni internazionali
  • Supplemento carburante
  • Eventuali servizi accessori

  
Modalità di utilizzo del servizio
Chi fosse interessato al servizio è pregato contattare Apiservizi Srl
Ad ogni Azienda verrà assegnata una password personale con la quale accedere al sito internet mytnt.it per le prenotazioni dei ritiri e dove trovare tutte le info e condizioni generali relative alle spedizioni (limiti peso, assicurazioni etc.)
Apiservizi Srl riceverà direttamente da FEDEX la fattura relativa alle spedizioni effettuate, e quindi fatturerà con periodicità quindicinale (per l’estero) e mensile (per l’Italia) le  spedizioni del mese ed ogni altra eventuale spesa accessoria alle aziende che avranno usufruito del servizio
 
A supporto è attivo il SERVIZIO CLIENTI :

  • telefonando al n. verde 199.803.868
  • collegandosi al sito https://www.tnt.it/customeronline CONTATTACI ON LINE

 
In pochi secondi potrete:

  • prenotare, modificare, sollecitare e annullare un ritiro
  • richiedere informazioni su una spedizione già affidata a FEDEX
  • calcolare tempi e costi di una spedizione
  • gestire un lasciato avviso
  • individuare i punti TNT/FEDEX più vicini
  • segnalare un disservizio

 
 (MS/ms)
 
 




ISA 2025: le principali novità dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate con la annuale circolare ha chiarito alcuni aspetti applicativi degli ISA 2025, relativi al periodo d’imposta 2024. 

Una parte rilevante della circolare è stata dedicata alla nuova classificazione ATECO 2025 e riflessi sulla modulistica degli ISA, nonché al rapporto fra CPB e variabili precalcolate ISA.

  • Classificazione ATECO 2025
  • Revisione straordinaria degli ISA
  • Regime premiale 2024
  • Quadri contabili – Interventi comuni ai quadri F ed H
  • Quadro F – Dati contabili impresa
  • Società tra professionisti
  • Semplificazione ed anno inizio attività
  • Ulteriori dati forniti dall’Agenzia delle Entrate e riflessi sul CPB

In allegato ogni punto in dettaglio.

(MF/ms)




ISA 2023: in arrivo le lettere di compliance

Con il provvedimento prot. n. 305720/2025 del 24 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha fissato le disposizioni operative ai fini del c.d. adempimento spontaneo, con chance di ravvedimento operoso, da parte di lavoratori autonomi ed imprese di minori dimensioni per i quali emergono anomalie nei dati ISA comunicati con le dichiarazioni fiscali per il periodo d’imposta 2023.

In particolare, le anomalie individuate nel modello ISA sono individuate anche attraverso il ricorso ad altre fonti informative disponibili presso l’Anagrafe tributaria relative a più annualità d’imposta:

  • certificazione Unica,
  • modelli per la richiesta di registrazione e gli adempimenti successivi relativi a contratti di locazione e affitto di immobili,
  • modelli Redditi e modelli ISA relativi ad annualità precedenti.
Le anomalie riscontrate sono comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio “Cassetto fiscale” (Cassetto fiscale, alla Sezione “Consultazioni – ISA/studi di settore – Comunicazioni anomalia”) accessibile con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi previsti, con le credenziali Entratel/Fisconline rilasciate dall’Agenzia.

Gli intermediari potranno accedere alle informazioni sulle anomalie segnalate consultando il “Cassetto fiscale” dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto la relativa delega.

Le comunicazioni di anomalie saranno anche trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, via Entratel, all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e se tale intermediario avrà accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

All’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate di ciascun utente verrà inoltre messo a disposizione un avviso personalizzato e sarà inviato un messaggio ai recapiti eventualmente indicati dal contribuente, tramite posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC), con cui sarà data comunicazione che l’area ISA/studi di settore del “Cassetto fiscale” è stata aggiornata con la pubblicazione delle comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati ai fini ISA.

I contribuenti, in relazione alle citate comunicazioni di anomalie, potranno fornire chiarimenti e precisazioni, inviando eventuali risposte o direttamente o per il tramite del proprio intermediario, utilizzando esclusivamente lo specifico “Software di compilazione anomalie 2025” reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet istituzionale.

(MF/ms)




Approvati gli ISA per il 2024: cosa cambia per imprese e professionisti

Il 31 marzo 2025 il MEF ha emanato il decreto che approva i nuovi ISA per il periodo d’imposta 2024, coinvolgendo una vasta platea di contribuenti nei settori dell’agricoltura, manifatture, servizi, commercio e attività professionali. Il provvedimento è stato pubblicato sulla G.U. n. 91 del 18 aprile 2025.

Le principali novità del DM 2025 

Aspetto Descrizione
Aggiornamento delle attività coinvolte
  • Il decreto elenca dettagliatamente le attività economiche per cui vengono approvati i nuovi ISA, suddivise in comparti (agricoltura, manifatture, servizi, commercio, professioni) e identificate da codici ATECO aggiornati.
Nuove territorialità
  • Oltre agli indici generali, vengono approvate anche le territorialità generali, del commercio e tre territorialità specifiche, per tenere conto delle differenze economiche e strutturali tra aree geografiche.
Metodologia e variabili
  • Gli ISA sono costruiti sulla base di una nota tecnica e metodologica, tabelle di coefficienti e liste di variabili, che analizzano dati economici, contabili e strutturali comunicati dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi.
Esclusioni
  • Restano esclusi dall’applicazione degli ISA i contribuenti con ricavi superiori a 5.164.569 euro, chi adotta regimi forfetari o di vantaggio, chi esercita più attività non rientranti nello stesso indice oltre una certa soglia, alcune cooperative e i membri di gruppi IVA.
Premialità
  • Il punteggio ISA consente l’accesso a regimi premiali, come l’esclusione da alcuni tipi di accertamento e controlli, la riduzione dei termini di accertamento e altre agevolazioni, per chi raggiunge i livelli di affidabilità richiesti.

Le attività interessate nel dettaglio – Il decreto riporta un elenco di oltre 100 indici ISA, ognuno dei quali si applica a specifiche attività economiche: dalla coltivazione di cereali all’allevamento, dalla fabbricazione di prodotti industriali al commercio all’ingrosso e al dettaglio, dai servizi di trasporto alla consulenza, dalle attività sanitarie a quelle artistiche, culturali, sportive e di formazione.
 




ISA 2025: approvati modelli e istruzioni

Sono stati approvati i modelli con cui i contribuenti comunicano all’Agenzia delle Entrate, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo di imposta 2024; è previsto che, al solo fine di acquisire le informazioni utili alla elaborazione dei relativi ISA da applicare anche alle società tra professionisti, ovvero alle società tra avvocati, i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2024, hanno dichiarato redditi d’impresa derivanti dall’esercizio in via prevalente di determinate attività economiche, devono compilare il modello afferente quella specifica attività.

Premessa
Con Provvedimento del 17 marzo 2025, n. 131055, l’Agenzia delle Entrate ha approvato 172 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2024 e un sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo. Con Provvedimento siglato nella stessa data (Provv. n. 131056/2025) è stato definito anche il percorso telematico per trasmettere i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Indici; poiché i modelli ISA costituiscono parte integrante di Redditi, con lo stesso Provvedimento sono approvati i controlli di coerenza tra i modelli in argomento.
Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2024 hanno esercitatoin via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1, allegata alle Istruzioni Parte Generale dei modelli ISA e che sono tenuti all’applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:

  • esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale, relativo all’attività prevalente, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
  • svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
In allegato sintesi.

(MF/ms)




Convenzione trasporti Fedex: istruzioni per spedizioni in Irlanda del Nord

Segnalazione per gli utilizzatori della piattaforma FEDEX per i servizi di trasporto internazionale

I dettagli nella descrizione sono ormai obbligatori in tutte le applicazioni di spedizione di Fedex, ma questo adempimento si rende oltremodo necessario in caso di servizi tra l’Irlanda del Nord e i mercati dell’Unione Europea poiché le spedizioni potrebbero viaggiare attraverso la Gran Bretagna, il che significa che escono e rientrano nell’Unione Europea.

Durante la creazione della Lettera di Vettura Aerea  si prega inserire:
 

Descrizione accurata dei beni
Peso
Unità di misura del peso
Quantità
Unità (ad es. numero di colli all’interno della spedizione)
Valuta e valore ai fini doganali per ciascun articolo della spedizione
Paese di fabbricazione
 

Gli stati membri dell’Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

(MS/ms)
 




Autoliquidazione Inail 2024-2025: dichiarazione retribuzioni e istruzioni operative

I primi adempimenti annuali per i datori di lavoro comprendono, altresì, la denuncia delle retribuzioni e il pagamento del premio assicurativo Inail da risolversi tra la metà e la fine del mese di febbraio. L’istituto diffonde puntualmente le istruzioni operative per consentire la compilazione della prossima autoliquidazione dei premi assicurativi 2024-2025.

Riepiloghiamo in sintesi gli adempimenti previsti:

  • la scadenza fissata per il versamento del premio dovuto (o della prima rata in caso di rateazione) è lunedì 17 febbraio 2025;
  • il versamento del premio dovuto (saldo rata 2024+anticipo rata 2025) deve riportare il numero di riferimento 902025 da indicare nella sezione Inail del mod. F24;
  • l’invio della dichiarazione retribuzioni imponibili corrisposte nell’anno 2024 deve essere effettuato utilizzando il servizio telematico “Invio dichiarazione salari” e la relativa applicazione “Alpi online” entro venerdì 28 febbraio 2025
  • la dichiarazione di riduzione retribuzioni presunte per l’anno 2025 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2025) deve essere comunicata con il servizio online “Riduzione Presunto” entro lunedì17 febbraio 2025;
Servizi online
Ricordiamo che per accedere agli applicativi online dell’istituto è necessario utilizzare le credenziali Spid, oppure quelle di intermediari abilitati. In particolare, apposite sezioni inserite nel menù “autoliquidazione” del portale www.inail.it consentono agli utenti di scaricare l’aggiornamento delle basi calcolo e la guida all’autoliquidazione 2024/2025, mentre nel menù “supporto” “pagamento del premio assicurativo-autoliquidazione” sono disponibili i manuali aggiornati.
 
Riduzioni contributive
Sono confermate le riduzioni già previste dalla normativa per i settori edile, pesca, cooperative agricole oltre a quelle relative al settore artigiano.
Vengono confermate le riduzioni per i contratti d’inserimento, assunzioni L.407/1990, assunzioni in sostituzione di congedi per maternità/paternità, assunzioni di donne disoccupate da oltre 6 mesi o uomini “over 50” da oltre 12 mesi (L.92/2012).
 
Rateazione premio
Le aziende che intendono avvalersi di tale opportunità, ovvero suddividere il premio calcolato sia per la regolazione che per la rata anticipata in quattro rate uguali, pari al 25% ognuna rispetto al premio complessivamente dovuto, potranno versare le singole quote in febbraio (prima rata senza maggiorazioni), maggio, agosto e novembre (rispettivamente seconda, terza e quarta rata con maggiorazioni); i coefficienti di rateazione applicati dalla seconda rata in poi sono stabiliti da apposito decreto del Ministero dell’Economia e Finanze -Dipartimento Tesoro- nonché calcolati con un tasso di riferimento pari a 3,41% valido per l’anno 2024.

I coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate dell’autoliquidazione 2024/2025, sono riportati nella seguente tabella:
 

Rateazione Premio Autoliquidazione INAIL 2024/2025
Rate Data scadenza Data pagamento Coefficienti
I rata Domenica 16 febbraio 2025 Lunedì17 febbraio 2025 0
II rata Venerdì 16 maggio 2025 Venerdì 16 maggio 2025 0,00822137
III rata Sabato 16 agosto 2025 Mercoledì 20 agosto 2025 0,01681644
IV rata Domenica 16 novembre 2025 Lunedì 17 novembre 2025 0,02541151
 
Evidenziamo che le date di pagamento della rateazione tengono conto del differimento cadente al primo giorno lavorativo utile, in caso di coincidenza del termine di pagamento con il sabato o giorno festivo, e della possibilità di effettuare i versamenti delle somme aventi scadenza tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno, entro il 20mo giorno dello stesso mese senza alcuna maggiorazione.

(FP/am)




Modello 770/2023 approvato con le relative istruzioni

Con il provvedimento n. 25954 pubblicato il 27 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 770/2023, relativo al periodo d’imposta 2022, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione.

Tale modello deve essere utilizzato per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2022 e i relativi versamenti.

La dichiarazione dei sostituti d’imposta, modello 770/2023, deve essere presentata entro il 31 ottobre 2023 ex art. 4 comma 4-bis del Dpr 322/98 esclusivamente per via telematica.

Passando alle novità del modello, si segnala che nel rigo SI3 sono state inserite due nuove colonne:

  • la colonna 2 prevede l’indicazione degli utili delle società cooperative, disciplinati dall’art. 1 commi 42-43 della L. 178/2020, che sono stati assoggettati a imposta anche se non distribuiti nell’anno 2022;
  • la colonna 3 riguarda l’inserimento del totale delle ritenute versate nell’anno su detti utili riportati nel quadro ST.
Un’altra novità è rappresentata dalla nuova sezione III del quadro SO che riporta i dati relativi ai partecipanti a piani di risparmio a lungo termine (PIR).

Detta sezione deve essere compilata dagli intermediari abilitati all’apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o gestione di portafogli e dalle imprese di assicurazione residenti ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi (LPS), con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti.

Le istruzioni al modello 770/2023 precisano anche che in caso di trasferimento del PIR ad altro intermediario nel corso del periodo d’imposta, è tenuto alla compilazione della sezione in argomento l’intermediario presso il quale è detenuto il rapporto al 31 dicembre 2022 o alla data di chiusura del piano, se antecedente.

Infine, nei quadri ST e SV sono stati previsti nuovi codici per la gestione delle proroghe dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e delle relative trattenute di addizionali regionali e comunali, applicabili nell’anno 2022.

In particolare, nel punto 10 dei quadri ST e SV, in corrispondenza del codice “Z”, occorre indicare il codice:

  • “1”, se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel mese di gennaio 2022 dai sostituti di imposta esercenti attività d’impresa, arte o professione aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono state vietate o sospese fino al 31 marzo 2022 ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Dl 24 dicembre 2021 n. 221 (sale da ballo, discoteche e locali assimilati); i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 17 ottobre 2022 (art. 1 comma 3 del Dl 27 gennaio 2022 n. 4);
  •  “2”, se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 dai sostituti di imposta, che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana, ai sensi dell’art. 3 comma 6-quater del Dl 30 dicembre 2021 n. 228; i versamenti sospesi dovevano essere effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre a dicembre 2022;
  • “3”, se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022 dai sostituti di imposta che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato; i versamenti sospesi dovevano essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 novembre 2022 (art. 22-bis del Dl 21 marzo 2022 n. 21).
Nuovi codici nei quadri ST e SV

Per la compilazione del punto 15 dei quadri ST e SV deve invece essere utilizzato il codice “14” se si tratta di federazioni sportive nazionali, di enti di promozione sportiva, di associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, che hanno operato le ritenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 novembre 2022, nonché quelle relative al mese di dicembre 2021 ovvero alle operazioni di conguaglio 2021, i cui termini di versamento sono stati sospesi dall’art. 1 comma 923 della L. 234/2021, dall’art. 7 comma 3-bis del Dl 17/2022 e dall’art. 39 comma 1-bis del Dl 50/2022; per effetto dell’art. 1 comma 160 della L. 197/2022, i versamenti sospesi si considerano tempestivi se effettuati in un’unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in 60 rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
 

(MF/ms)