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Approvati gli ISA per il 2024: cosa cambia per imprese e professionisti

Il 31 marzo 2025 il MEF ha emanato il decreto che approva i nuovi ISA per il periodo d’imposta 2024, coinvolgendo una vasta platea di contribuenti nei settori dell’agricoltura, manifatture, servizi, commercio e attività professionali. Il provvedimento è stato pubblicato sulla G.U. n. 91 del 18 aprile 2025.

Le principali novità del DM 2025 

Aspetto Descrizione
Aggiornamento delle attività coinvolte
  • Il decreto elenca dettagliatamente le attività economiche per cui vengono approvati i nuovi ISA, suddivise in comparti (agricoltura, manifatture, servizi, commercio, professioni) e identificate da codici ATECO aggiornati.
Nuove territorialità
  • Oltre agli indici generali, vengono approvate anche le territorialità generali, del commercio e tre territorialità specifiche, per tenere conto delle differenze economiche e strutturali tra aree geografiche.
Metodologia e variabili
  • Gli ISA sono costruiti sulla base di una nota tecnica e metodologica, tabelle di coefficienti e liste di variabili, che analizzano dati economici, contabili e strutturali comunicati dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi.
Esclusioni
  • Restano esclusi dall’applicazione degli ISA i contribuenti con ricavi superiori a 5.164.569 euro, chi adotta regimi forfetari o di vantaggio, chi esercita più attività non rientranti nello stesso indice oltre una certa soglia, alcune cooperative e i membri di gruppi IVA.
Premialità
  • Il punteggio ISA consente l’accesso a regimi premiali, come l’esclusione da alcuni tipi di accertamento e controlli, la riduzione dei termini di accertamento e altre agevolazioni, per chi raggiunge i livelli di affidabilità richiesti.

Le attività interessate nel dettaglio – Il decreto riporta un elenco di oltre 100 indici ISA, ognuno dei quali si applica a specifiche attività economiche: dalla coltivazione di cereali all’allevamento, dalla fabbricazione di prodotti industriali al commercio all’ingrosso e al dettaglio, dai servizi di trasporto alla consulenza, dalle attività sanitarie a quelle artistiche, culturali, sportive e di formazione.
 




ISA 2025: approvati modelli e istruzioni

Sono stati approvati i modelli con cui i contribuenti comunicano all’Agenzia delle Entrate, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo di imposta 2024; è previsto che, al solo fine di acquisire le informazioni utili alla elaborazione dei relativi ISA da applicare anche alle società tra professionisti, ovvero alle società tra avvocati, i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2024, hanno dichiarato redditi d’impresa derivanti dall’esercizio in via prevalente di determinate attività economiche, devono compilare il modello afferente quella specifica attività.

Premessa
Con Provvedimento del 17 marzo 2025, n. 131055, l’Agenzia delle Entrate ha approvato 172 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2024 e un sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo. Con Provvedimento siglato nella stessa data (Provv. n. 131056/2025) è stato definito anche il percorso telematico per trasmettere i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Indici; poiché i modelli ISA costituiscono parte integrante di Redditi, con lo stesso Provvedimento sono approvati i controlli di coerenza tra i modelli in argomento.
Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2024 hanno esercitatoin via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1, allegata alle Istruzioni Parte Generale dei modelli ISA e che sono tenuti all’applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:

  • esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale, relativo all’attività prevalente, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
  • svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
In allegato sintesi.

(MF/ms)




Convenzione trasporti Fedex: istruzioni per spedizioni in Irlanda del Nord

Segnalazione per gli utilizzatori della piattaforma FEDEX per i servizi di trasporto internazionale

I dettagli nella descrizione sono ormai obbligatori in tutte le applicazioni di spedizione di Fedex, ma questo adempimento si rende oltremodo necessario in caso di servizi tra l’Irlanda del Nord e i mercati dell’Unione Europea poiché le spedizioni potrebbero viaggiare attraverso la Gran Bretagna, il che significa che escono e rientrano nell’Unione Europea.

Durante la creazione della Lettera di Vettura Aerea  si prega inserire:
 

Descrizione accurata dei beni
Peso
Unità di misura del peso
Quantità
Unità (ad es. numero di colli all’interno della spedizione)
Valuta e valore ai fini doganali per ciascun articolo della spedizione
Paese di fabbricazione
 

Gli stati membri dell’Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

(MS/ms)
 




Autoliquidazione Inail 2024-2025: dichiarazione retribuzioni e istruzioni operative

I primi adempimenti annuali per i datori di lavoro comprendono, altresì, la denuncia delle retribuzioni e il pagamento del premio assicurativo Inail da risolversi tra la metà e la fine del mese di febbraio. L’istituto diffonde puntualmente le istruzioni operative per consentire la compilazione della prossima autoliquidazione dei premi assicurativi 2024-2025.

Riepiloghiamo in sintesi gli adempimenti previsti:

  • la scadenza fissata per il versamento del premio dovuto (o della prima rata in caso di rateazione) è lunedì 17 febbraio 2025;
  • il versamento del premio dovuto (saldo rata 2024+anticipo rata 2025) deve riportare il numero di riferimento 902025 da indicare nella sezione Inail del mod. F24;
  • l’invio della dichiarazione retribuzioni imponibili corrisposte nell’anno 2024 deve essere effettuato utilizzando il servizio telematico “Invio dichiarazione salari” e la relativa applicazione “Alpi online” entro venerdì 28 febbraio 2025
  • la dichiarazione di riduzione retribuzioni presunte per l’anno 2025 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2025) deve essere comunicata con il servizio online “Riduzione Presunto” entro lunedì17 febbraio 2025;
Servizi online
Ricordiamo che per accedere agli applicativi online dell’istituto è necessario utilizzare le credenziali Spid, oppure quelle di intermediari abilitati. In particolare, apposite sezioni inserite nel menù “autoliquidazione” del portale www.inail.it consentono agli utenti di scaricare l’aggiornamento delle basi calcolo e la guida all’autoliquidazione 2024/2025, mentre nel menù “supporto” “pagamento del premio assicurativo-autoliquidazione” sono disponibili i manuali aggiornati.
 
Riduzioni contributive
Sono confermate le riduzioni già previste dalla normativa per i settori edile, pesca, cooperative agricole oltre a quelle relative al settore artigiano.
Vengono confermate le riduzioni per i contratti d’inserimento, assunzioni L.407/1990, assunzioni in sostituzione di congedi per maternità/paternità, assunzioni di donne disoccupate da oltre 6 mesi o uomini “over 50” da oltre 12 mesi (L.92/2012).
 
Rateazione premio
Le aziende che intendono avvalersi di tale opportunità, ovvero suddividere il premio calcolato sia per la regolazione che per la rata anticipata in quattro rate uguali, pari al 25% ognuna rispetto al premio complessivamente dovuto, potranno versare le singole quote in febbraio (prima rata senza maggiorazioni), maggio, agosto e novembre (rispettivamente seconda, terza e quarta rata con maggiorazioni); i coefficienti di rateazione applicati dalla seconda rata in poi sono stabiliti da apposito decreto del Ministero dell’Economia e Finanze -Dipartimento Tesoro- nonché calcolati con un tasso di riferimento pari a 3,41% valido per l’anno 2024.

I coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate dell’autoliquidazione 2024/2025, sono riportati nella seguente tabella:
 

Rateazione Premio Autoliquidazione INAIL 2024/2025
Rate Data scadenza Data pagamento Coefficienti
I rata Domenica 16 febbraio 2025 Lunedì17 febbraio 2025 0
II rata Venerdì 16 maggio 2025 Venerdì 16 maggio 2025 0,00822137
III rata Sabato 16 agosto 2025 Mercoledì 20 agosto 2025 0,01681644
IV rata Domenica 16 novembre 2025 Lunedì 17 novembre 2025 0,02541151
 
Evidenziamo che le date di pagamento della rateazione tengono conto del differimento cadente al primo giorno lavorativo utile, in caso di coincidenza del termine di pagamento con il sabato o giorno festivo, e della possibilità di effettuare i versamenti delle somme aventi scadenza tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno, entro il 20mo giorno dello stesso mese senza alcuna maggiorazione.

(FP/am)




Modello 770/2023 approvato con le relative istruzioni

Con il provvedimento n. 25954 pubblicato il 27 gennaio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 770/2023, relativo al periodo d’imposta 2022, unitamente alle relative istruzioni per la compilazione.

Tale modello deve essere utilizzato per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2022 e i relativi versamenti.

La dichiarazione dei sostituti d’imposta, modello 770/2023, deve essere presentata entro il 31 ottobre 2023 ex art. 4 comma 4-bis del Dpr 322/98 esclusivamente per via telematica.

Passando alle novità del modello, si segnala che nel rigo SI3 sono state inserite due nuove colonne:

  • la colonna 2 prevede l’indicazione degli utili delle società cooperative, disciplinati dall’art. 1 commi 42-43 della L. 178/2020, che sono stati assoggettati a imposta anche se non distribuiti nell’anno 2022;
  • la colonna 3 riguarda l’inserimento del totale delle ritenute versate nell’anno su detti utili riportati nel quadro ST.
Un’altra novità è rappresentata dalla nuova sezione III del quadro SO che riporta i dati relativi ai partecipanti a piani di risparmio a lungo termine (PIR).

Detta sezione deve essere compilata dagli intermediari abilitati all’apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o gestione di portafogli e dalle imprese di assicurazione residenti ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi (LPS), con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti.

Le istruzioni al modello 770/2023 precisano anche che in caso di trasferimento del PIR ad altro intermediario nel corso del periodo d’imposta, è tenuto alla compilazione della sezione in argomento l’intermediario presso il quale è detenuto il rapporto al 31 dicembre 2022 o alla data di chiusura del piano, se antecedente.

Infine, nei quadri ST e SV sono stati previsti nuovi codici per la gestione delle proroghe dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, e delle relative trattenute di addizionali regionali e comunali, applicabili nell’anno 2022.

In particolare, nel punto 10 dei quadri ST e SV, in corrispondenza del codice “Z”, occorre indicare il codice:

  • “1”, se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel mese di gennaio 2022 dai sostituti di imposta esercenti attività d’impresa, arte o professione aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono state vietate o sospese fino al 31 marzo 2022 ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Dl 24 dicembre 2021 n. 221 (sale da ballo, discoteche e locali assimilati); i versamenti sospesi dovevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 17 ottobre 2022 (art. 1 comma 3 del Dl 27 gennaio 2022 n. 4);
  •  “2”, se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 dai sostituti di imposta, che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana, ai sensi dell’art. 3 comma 6-quater del Dl 30 dicembre 2021 n. 228; i versamenti sospesi dovevano essere effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre a dicembre 2022;
  • “3”, se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022 dai sostituti di imposta che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato; i versamenti sospesi dovevano essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 novembre 2022 (art. 22-bis del Dl 21 marzo 2022 n. 21).
Nuovi codici nei quadri ST e SV

Per la compilazione del punto 15 dei quadri ST e SV deve invece essere utilizzato il codice “14” se si tratta di federazioni sportive nazionali, di enti di promozione sportiva, di associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, che hanno operato le ritenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 novembre 2022, nonché quelle relative al mese di dicembre 2021 ovvero alle operazioni di conguaglio 2021, i cui termini di versamento sono stati sospesi dall’art. 1 comma 923 della L. 234/2021, dall’art. 7 comma 3-bis del Dl 17/2022 e dall’art. 39 comma 1-bis del Dl 50/2022; per effetto dell’art. 1 comma 160 della L. 197/2022, i versamenti sospesi si considerano tempestivi se effettuati in un’unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 ovvero in 60 rate di pari importo, con scadenza delle prime tre rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023.
 

(MF/ms)




Modelli Iva 2023: introdotto il nuovo quadro CS

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 11378 pubblicato il 13 gennaio, sono stati approvati i modelli Iva 2023 e IVva Base 2023, riferiti al periodo d’imposta 2022, con le relative istruzioni.

Come già rilevato per la bozza, la struttura dei quadri della dichiarazione IVA resta sostanzialmente immutata, rispetto al precedente modello, salvo l’introduzione di un nuovo quadro denominato CS.

Il quadro consente ai soggetti passivi del contributo straordinario contro il caro bollette di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 37 del Dl 21/2022 (conv. L. 51/2022), è stata prevista l’applicazione di un contributo a titolo di prelievo straordinario, dovuto una tantum, a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi.

A seguito delle modifiche apportate a tale disposizione dall’art. 1 comma 120 lett. a) della L. 197/2022, il contributo è dovuto se almeno il 75% del volume d’affari dell’anno 2021 deriva dalle predette attività.

La base imponibile del contributo è pari all’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive IVA indicate nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche del periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo delle medesime operazioni del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.

Il contributo è stabilito nella misura del 25% del citato incremento e si applica se lo stesso è non inferiore al 10% e superiore a 5.000 euro.

Tornando al quadro CS, il rigo CS1 deve essere compilato da coloro che:

  • risultano tenuti a effettuare i versamenti relativi al contributo (acconto entro il 30 giugno 2022 e saldo entro il 30 novembre 2022) o al versamento dell’importo residuo entro il 31 marzo 2023;
  • oppure intendono chiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il maggior importo versato.
Il rigo si compila indicando:
  • nella colonna 3, l’ammontare del contributo dovuto e determinato applicando la percentuale del 25% all’incremento del saldo tra le operazioni attive e passive dei periodi 1° ottobre 2021-30 aprile 2022 e 1° ottobre 2020-30 aprile 2021;
  • nella colonna 4, l’importo del contributo dovuto e determinato senza tenere conto delle modificazioni apportate dal citato art. 1 comma 120 della L. 197/2022, qualora tale ammontare sia diverso da quello di colonna 3;
  • nella colonna 5, i versamenti effettuati in eccesso rispetto al contributo dovuto;
  • nella colonna 6, l’ammontare che si intende chiedere a rimborso dei versamenti in eccesso;
  • nella colonna 7, l’importo che si vuole utilizzare in compensazione nel modello F24, a decorrere dal 31 marzo 2023 (l’ammontare non può eccedere il minore tra quello indicato in colonna 5 e la differenza, se positiva, tra quanto riportato in colonna 4 e quanto indicato in colonna 3);
  • nella colonna 8, il codice fiscale del soggetto cui si riferisce il contributo, qualora diverso da chi presenta la dichiarazione (es. società incorporata nel mese di giugno 2022).
La colonna 1 deve essere barrata in tutti i casi in cui la base imponibile sulla quale calcolare il contributo è stata determinata assumendo dati diversi o non direttamente desumibili dalle comunicazioni delle liquidazioni presentate (LIPE o quadro VP della dichiarazione IVA per l’ultimo trimestre solare). In queste ipotesi, l’importo utilizzato come base imponibile per il calcolo del contributo deve essere riportato in colonna 2.

I righi da CS2 a CS10 sono riservati ai soggetti passivi del contributo che, nel 2022, partecipano a un Gruppo IVA. In questo caso, gli adempimenti dichiarativi sono assolti dal rappresentante dello stesso in sede di presentazione della dichiarazione del Gruppo da presentare nell’anno 2023.

Ampliato il rigo VO35 e confermato il VA16

Con riguardo ai soggetti che esercitano l’attività enoturistica di cui all’art. 1 commi da 502 a 505 della L. 205/2017, nel rigo VO35 è stata introdotta la casella al fine di comunicare la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.

Nel modello IVA 2023 è ancora presente, fra l’altro, il rigo VA16 riservato ai soggetti che non hanno effettuato nel 2022, alle scadenze previste, i versamenti IVA avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19. In questo rigo occorre riportare:

  • nella casella 1, il codice desunto dalla “Tabella versamenti sospesi COVID-19” posta nell’appendice della dichiarazione;
  • nel campo 2, l’importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nella casella di cui sopra.
I soggetti passivi che, durante il 2022, hanno sospeso i versamenti in base a diverse disposizioni devono compilare più campi per esporre gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui hanno beneficiato.

(MF/ms)
 




Esterometro: indicazione della fattura in valuta estera

La comunicazione transfrontaliera (c.d. “esterometro”), per le operazioni decorrenti dal 1° luglio 2022, è effettuata trasmettendo un file XML al Sistema di Interscambio, analogamente a quanto avviene per l’emissione delle fatture elettroniche.

Le operazioni sono così riepilogate in modo “puntuale”, diversamente dal passato.

Le nuove regole hanno, inoltre, comportato un’evoluzione rispetto al contenuto dei dati da inviare.

Come indicato anche nella circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2022, il file Xml deve essere conforme alle specifiche tecniche della fattura elettronica versione 1.7 e, su tale file, il SdI “effettuerà gli usuali controlli formali previsti nelle medesime specifiche, tra cui la verifica della compilazione di tutti i campi obbligatori della fattura (ex articolo 21 del decreto Iva)“.

Sono, quindi, obbligatori tutti i campi riferiti alle informazioni stabilite dall’art. 21 del Dpr 633/72, motivo per cui occorre “mantenere coerenza tra i dati presenti nel documento (emesso extra SdI) e quelli riportati nel file Xml da trasmettere a SdI”.

La sola semplificazione, riconosciuta dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2022, concerne la “descrizione” dell’operazione, il cui campo del file Xml può essere valorizzato riportando le generiche parole “BENI”, “SERVIZI” oppure “BENI E SERVIZI”, a seconda dell’oggetto della fattura (nella quale, però, la descrizione dovrà essere dettagliata).

Tra i dati obbligatori ex art. 21 comma 2 lett. l) del Dpr 633/72, si annovera anche l’ammontare dell’imposta e dell’imponibile “con arrotondamento al centesimo di euro”.

In sostanza, la legislazione nazionale richiede l’indicazione in euro sia dell’imponibile che dell’imposta, per quanto l’art. 230 della direttiva 2006/112/Ce sia meno restrittivo, disponendo che “gli importi figuranti sulla fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta, purché l’importo dell’Iva da pagare o da regolarizzare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro utilizzando il meccanismo del tasso di conversione”.

Anche per l’esterometro si ripropone il tema della corretta compilazione del file Xml da parte dei soggetti passivi che, nell’ambito dei rapporti commerciali con Paesi al di fuori dell’area euro, per prassi riportano in fattura i predetti importi in valuta estera.

La circolare n. 26/2022, che ha esaminato diversi aspetti generali e operativi in materia di esterometro, non si è espressa sul punto.

Tale aspetto era, però, stato vagliato nella FAQ n. 64 dell’Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica, pubblicata il 19 luglio 2019, in risposta alla domanda di una società che chiedeva di poter indicare nei campi obbligatori del file Xml i relativi importi espressi in valuta estera, inserendo il corrispondente contro-valore in euro nei campi opzionali.

L’Agenzia aveva precisato che, nel tracciato Xml – nella sezione 2.1 <DatiGenerali> della fattura – deve essere obbligatoriamente valorizzato il campo 2.1.1.2 <Divisa>.

Se il documento è emesso da soggetti residenti o stabiliti in Italia (come accade per le operazioni monitorate nell’esterometro, in cui una delle due parti è un soggetto stabilito), il codice da inserire nel campo <Divisa> deve essere obbligatoriamente “EUR” e i valori da riportare nelle singole righe dei <DatiRiepilogo> e, in particolare, nei campi 2.2.2.5 <ImponibileImporto> e 2.2.2.6 <Imposta> devono essere coerenti con tale valuta.

Per includere nel file Xml anche la valuta estera, a fini gestionali, sono indicate due soluzioni mediante l’utilizzo del campi opzionali, ossia quello previsto:

  • nel blocco 2.2.1.3 <CodiceArticolo> (il campo <CodiceTipo> si userà per l’indicazione della divisa secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:201 e il campo <CodiceValore> si userà per riportare l’importo nella divisa prescelta);
  • nella sezione 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>.
È stata, comunque, ammessa la valorizzazione del campo “Divisa” con una valuta diversa dall’euro ma, in tale ipotesi, per rispettare il dettato dell’art. 21 del Dpr 633/72, l’operatore dovrà:
  • specificare in fattura (anche nei campi descrittivi) che gli importi dell’imponibile e dell’Iva delle singole righe e dei dati di riepilogo sono espressi in euro e che solo l’importo totale della fattura (sul quale il SdI non effettua verifiche) si intende in valuta estera;
  • tenere conto che i valori delle singole righe dei <DatiRiepilogo> e, in particolare, dei campi 2.2.2.5 <ImponibileImporto> e 2.2.2.6 <Imposta> sono assunti in euro da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Esclusi gli acquisti fuori campo sino a 5.000 euro

Le considerazioni sin qui esposte dovrebbero valere, tra l’altro, anche per l’emissione di autofatture ai sensi dell’art. 17 comma 2 del Dpr 633/72.

Nella circostanza, va rammentato che l’art. 12 del Dl 73/2022 (conv L. 122/2022) ha escluso l’obbligo comunicativo nel caso di acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del Dpr 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000 euro.

(MF/ms)
 




Nuova piattaforma per visure catastali: pubblicata guida all’utilizzo

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida che illustra in dettaglio le novità riguardanti la visura catastale derivanti dall’attivazione, a decorrere dal 1° febbraio 2021, della nuova piattaforma “SIT” (Sistema Integrato del Territorio), a disposizione:
  1. dei cittadini, per la visura attuale;
  2. dei professionisti, per la visura storica, ai sensi del Provvedimento direttoriale 26 gennaio 2021 n. 24383/021.
Al riguardo si precisa quanto segue:
  1. la consultazione dei dati catastali archiviati nella banca dati informatica, relativi agli immobili presenti su tutto il territorio nazionale, può essere chiesta presso:
    • qualsiasi Ufficio provinciale-Territorio dell’Agenzia delle Entrate (escluse le sedi di Trento e Bolzano, dove il servizio è gestito dalle Province autonome);
    • lo sportello catastale decentrato presso le sedi dei Comuni, delle Comunità montane, delle Unioni dei Comuni e delle Associazioni di Comuni;
  2. se chiesta agli sportelli, la visura è rilasciata in formato cartaceo;
  3. per consultare i dati disponibili solo su supporto cartaceo, è necessario recarsi presso l’Ufficio provinciale-Territorio competente;
  4. è inoltre possibile effettuare la consultazione degli atti storici del catasto (come i registri di partita, le mappe nonché i tipi frazionamento);
  5. i modelli di visura attuale si differenziano:
    • per soggetto: situazione catastale relativa a un soggetto intestatario di immobili in catasto terreni o fabbricati;
    • per immobile di catasto fabbricati: situazione catastale relativa a un immobile urbano;
    • per immobile di catasto terreni: situazione catastale relativa a un immobile rurale (terreno o fabbricato);
    • per immobile di catasto terreni: situazione catastale relativa a un immobile rurale presente in catasto con più qualità colturali insistenti sulla stessa particella (dichiarato come immobile porzionato);
  6. la visura storica, invece, si differenzia per l’esposizione delle informazioni censuarie per periodi temporali e in base all’ordine cronologico con cui sono entrate nella banca dati. I modelli di visura storica si differenziano, in particolare:
    • per soggetto: situazione catastale storica relativa a un soggetto intestatario di immobili in catasto terreni o fabbricati;
    • per immobile di catasto fabbricati: situazione catastale storica relativa a un immobile urbano.
La visura storica, sia per soggetto che per immobile, può essere chiesta in due formati differenti: analitico e sintetico.

(MF/ms)