Credito d’imposta sanificazione: istanze dal 4 ottobre al 4 novembre 2021
Ora come allora, sono ammissibili le spese sostenute per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, cui si aggiungono alcune tipologie di spesa non previste in sede di decreto "Rilancio".
Altra similitudine è la previsione di un credito d’imposta il cui ammontare dovrà poi confrontarsi con le risorse disponibili, essendo quindi passibile di revisione al ribasso laddove dalle istanze pervenute dovessero emergere crediti di imposta in esubero rispetto a quanto stanziato.
La “promessa iniziale”, tuttavia, rispetto alla precedente misura, lascia minori aspettative, posto che il credito d’imposta massimo che sarà riconosciuto sarà del 30% (mentre l’art. 125 del D.L. n. 34/2020 prevedeva un 60%, ridottosi a conti fatti a meno del 30%).
Andiamo nel seguito a richiamare le caratteristiche del credito d’imposta qui in esame, ed il contenuto e le modalità di trasmissione dell’istanza.
- i soggetti esercenti attività d'impresa;
- i soggetti esercenti arti e professioni;
- gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.
Sul punto occorre evidenziare che la formulazione originaria del decreto prevede che tali strutture debbano essere in possesso del codice identificativo di cui all'art. 13-quater, comma 4, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
Questa formulazione, riferendosi alla “codifica” delle strutture extra-alberghiere che a tutt’ora non è stata attuata, è stata rivista in sede di iter di conversione del decreto. Ad oggi, secondo il testo approvato alla Camera (e che non dovrebbe subire ulteriori variazioni al Senato), le strutture extra-alberghiere sono ammesse al beneficio del nuovo credito d’imposta a condizione che siano munite di codice identificativo regionale o, in mancanza, sulla base del rilascio di una autocertificazione in merito allo svolgimento di attività ricettiva di bed and breakfast.
agosto 2021.
Sono agevolabili le spese sostenute per:
- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti beneficiari della misura;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
Ai fini del rispetto di tale tetto di spesa complessiva, il Provvedimento n. 191910/2021 prevede che:
- i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d’imposta comunichino all’Agenzia delle Entrate (tramite l’istanza presentabile a partire dal 4 ottobre 2021, ed entro il 4 novembre 2021) l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, mediante comunicazione telematica;
- entro il 12 novembre 2021, con un ulteriore Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, verificato il rapporto tra l’ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti e il limite di spesa, verrà fissato l’ammontare massimo del credito d’imposta effettivamente fruibile.
- in modalità esclusivamente telematica:
- a cura del contribuente, oppure
- a cura di un intermediario di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998;
- tramite servizio web accessibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, oppure
- tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento.
Come si è detto, la comunicazione può essere inviata dal 4 ottobre al 4 novembre 2021 e nel medesimo lasso di tempo è possibile:
- inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, presentando comunicazione di rinuncia.
- non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (limite di utilizzo annuale dei crediti di imposta i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, pari a euro 250.000);
- non si applicano i limiti di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale).
- il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir (D.P.R. n. 917/1986).