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Isa: pubblicato decreto con indicazione delle modifiche e cause di esclusione

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2023 – Suppl. Ordinario n. 18, il decreto 28 aprile 2023, con il quale sono approvate le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d’imposta 2022.

L’approvazione del decreto è legata anche al parere positivo (parere obbligatorio, ma non vincolante) espresso dalla Commissione degli esperti, prevista dall’art. 9-bis, comma 8, del D.L. n. 50/2017, nella seduta del 6 aprile 2023, rispetto all’introduzione dei correttivi per gli Indici sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2022, elaborati da Sose sulla base di quanto prevede l’art. 148 del D.L. n. 34/2020.

Da qui l’approvazione del decreto con le cause di esclusione, nonché dei correttivi congiunturali.

Anche per il periodo d’imposta 2022, l’applicazione degli ISA tiene ancora conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19.

Tra le novità approvate, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, gli ISA, in vigore per il medesimo periodo d’imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2021.

I contribuenti interessati dalla causa di esclusione in parola dovranno comunque redigere e trasmettere il modello ISA 2023 allegandolo al modello Redditi.

ISA 2023 – Cause di esclusione, correttivi congiunturali
Modifiche 
  • Modifica degli indicatori elementari di affidabilità definiti tramite “stime panel” (ricavi/compensi per addetto, valore aggiunto per addetto, reddito per addetto);
  • modifica degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia definiti da “soglie economiche di riferimento” (durata delle scorte, analisi dell’apporto di lavoro delle figure non dipendenti, copertura delle spese per dipendente ecc.).

La metodologia utilizzata per l’elaborazione di correttivi straordinari 2022 si basa sulla misura della contrazione dei margini sia individuali che settoriali subita da ciascun contribuente nel 2022 rispetto al 2021 o al 2019 (considerato in media con il 2021, se più favorevole). 

Nuove cause di esclusione Soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2021 (rileva l’anno di apertura della partita Iva, e non l’eventuale successivo momento di effettivo inizio attività).
Cause di esclusione non confermate
  • Contribuenti che hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), del  ovvero dei compensi di cui all’, del TUIR, di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019; 
  • soggetti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019;
  • contribuenti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici di attività riportati in allegato alle istruzioni.

 
(MF/ms)




ISA, invariato il regime premiale

Il provvedimento n. 140005, pubblicato il 27 aprile dall’Agenzia delle Entrate, non ha apportato modifiche di rilievo al regime premiale ISA per il periodo d’imposta 2022. Sono stati infatti confermati:
  • i punteggi di affidabilità già previsti per fruire dei benefici;
  • il meccanismo in base al quale è possibile accedere ai benefici sia ottenendo il punteggio richiesto nell’annualità di applicazione dell’ISA, sia utilizzando la media semplice tra il punteggio dell’anno di applicazione e quello dell’anno precedente.
Ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 8 per il periodo d’imposta 2022, oppure almeno a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità 2021 e 2022, è possibile accedere ai seguenti benefici del regime premiale:
  • esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui relativi all’IVA maturati nell’annualità 2023, a 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette, maturati nel periodo 2022, a 20.000 euro annui relativi all’IRAP, maturati nel periodo 2022;
  • esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2024, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l’anno d’imposta 2023, per crediti d’importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2024, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.
Ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 9, tanto per il solo 2022, quanto come media semplice dei livelli di affidabilità 2021 e 2022, il contribuente può accedere anche ai seguenti benefici del regime premiale:
  • esclusione dalla disciplina delle società non operative;
  • esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo con riferimento al 2022, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Se il risultato di affidabilità è pari almeno a 8,5 per il 2022, oppure a 9 come media semplice dei livelli di affidabilità 2021 e 2022, il contribuente può beneficiare dell’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.Il raggiungimento di un livello di affidabilità fiscale pari a 8 per il periodo d’imposta 2022, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione, consente di ridurre di un anno i termini di accertamento con riferimento ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

Il regime premiale è applicabile se per l’attività esercitata (o per quella esercitata in misura prevalente, in caso di esercizio di più attività d’impresa o più attività di lavoro autonomo) è previsto uno specifico ISA e se lo stesso è effettivamente applicato dal contribuente. Ne risultano quindi esclusi i contribuenti che, per il periodo d’imposta interessato:

  • non presentano il modello ISA in presenza di una causa di esclusione;
  • oppure presentano il modello solo per fini statistici o ai fini dell’acquisizione dei dati necessari all’elaborazione futura degli ISA (circ. Agenzia delle Entrate nn. 17/2019, § 4, 16/2020, § 8.1, 6/2021, § 1.1).
Se sono conseguiti sia redditi d’impresa, sia redditi di lavoro autonomo, l’accesso al regime premiale è possibile se:
– il contribuente applica, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, ove previsti;
– il punteggio di ogni ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio.Esonero dalla garanzia in ordine alla sospensione dell’atto impugnato

Oltre a quelli sopra elencati, un ulteriore beneficio è previsto dall’art. 47 comma 5 del DLgs. n. 546/92 il quale, nell’ambito del processo tributario, esonera i contribuenti con punteggio ISA pari almeno a 9 negli ultimi tre periodi d’imposta dalla prestazione della garanzia in ordine alla sospensione dell’atto impugnato (c.d. contribuenti con “bollino di affidabilità fiscale”).

(MF/ms)




Modelli Isa periodo imposta 2022 disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Dopo il provvedimento n. 27650 dello scorso 30 gennaio, che ha definito le modalità per l’acquisizione dal Cassetto fiscale degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, con il provvedimento n. 52595 di approvazione sono stati pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate i 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA applicabili per il periodo d’imposta 2022.

I modelli costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello REDDITI 2023 e tengono conto dell’aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 predisposto per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1° gennaio 2022.

Per i modelli ISA 2023 viene confermata la consueta struttura generale, in base alla quale sono previste istruzioni di Parte generale e istruzioni comuni, utili per la compilazione di tutti gli ISA, per i quadri A (personale), F (dati contabili impresa) e H (dati contabili lavoro autonomo). All’interno delle istruzioni dei singoli ISA, è presente un rinvio alle istruzioni comuni cui occorre far riferimento per la compilazione dello specifico quadro contenuto nel modello riferibile alla propria attività economica.

I modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2022 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte Generale e che sono tenuti all’applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:

  • esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
  • svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del DPR 633/72.
A differenza dei modelli dello scorso anno non risultano rinnovate le ulteriori cause di esclusione.

Dovrebbero essere approvati interventi di natura straordinaria

Da quanto emerge dal resoconto della riunione della Commissione degli esperti del 15 dicembre 2022, invece, dovrebbero essere approvati interventi di natura straordinaria, operativi con il software applicativo di prossima pubblicazione, per tener conto della crisi economica conseguente ai mutamenti del quadro economico nazionale e internazionale (COVID-19, aumento del prezzo dell’energia, delle materie prime, ecc.) che ha caratterizzato l’annualità.
 

(MF/ms)




Isa: nel cassetto fiscale le comunicazioni per le anomalie rilevate negli anni 2018-2019-2020

Con il provvedimento n. 237932, pubblicato il 24 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con cui sono rese disponibili:
  • le comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il triennio 2018-2019-2020, rilevate analizzando sia i dati delle dichiarazioni, sia altre fonti informative disponibili;
  • le risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del proprio intermediario, relative alle predette comunicazioni, utilizzando lo specifico software.
Secondo quanto risulta dall’Allegato 1 al provvedimento, le anomalie interessano:
  • imprese in contabilità ordinaria con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino (ad esempio, sono segnalate le gravi incoerenze nell’indicatore durata delle scorte);
  • soggetti che presentano squadrature tra i dati indicati in REDDITI 2021 e quelli riportati nei modelli per l’applicazione degli ISA per importi superiori a 2.000 euro;
  • soggetti che hanno dichiarato la causa di esclusione dagli ISA “4-Periodo di non normale svolgimento dell’attività” per i periodi 2018-2019-2020 (sono esclusi dalla selezione i soggetti che sono in liquidazione alla data di elaborazione delle comunicazioni e quelli che hanno dichiarato il codice attività 68.20.02 – Affitto di aziende, pur non essendo tenuti alla compilazione del modello ISA);
  • imprese del settore dei servizi o del commercio che hanno indicato, per il 2020, il valore delle rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
  • imprese che esercitano l’attività di trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (ISA BG68U) con incongruenze, per il 2020, tra l’ISA presentato e i dati indicati ai fini dell’applicazione dello stesso;
  • soggetti che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi (ISA BG91U) che presentano, per il 2020, incongruenze tra l’ISA presentato e il quadro dei dati contabili;
  • imprese che hanno presentato l’ISA BG61U – Intermediari del commercio e che presentano per il 2020 incongruenze tra l’ISA presentato e gli elementi specifici dell’attività dichiarati;
  • contribuenti che hanno dichiarato di esercitare l’attività sotto forma di cooperativa, anche a mutualità prevalente, e risultano assenti dal relativo Albo per il 2020;
  • soggetti che operano in forma individuale e che, per il periodo d’imposta 2020, hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di “Lavoro dipendente a tempo pieno o parziale” o la condizione “Pensionato” e tale informazione non trova riscontro nel modello di Certificazione Unica 2021;
  • professionisti che, per il periodo 2020, hanno indicato nel quadro H del modello ISA il massimo valore tra i compensi dichiarati (H02) e il volume d’affari (H23) inferiore, per almeno 2.000 euro, rispetto alle somme imponibili percepite desunte dalla CU 2021;
  • professionisti che, per il 2020, hanno dichiarato nel Quadro C – Elementi specifici dell’attività del modello ISA un numero complessivo di incarichi inferiore rispetto a quello desumibile dalla CU 2021;
  • imprese (escluse imprese individuali ed enti non commerciali) che, per il 2020, hanno dichiarato nel campo “F05 – Altri proventi e componenti positivi” un ammontare inferiore per almeno 5.000 euro rispetto a quello dei canoni percepiti in qualità di dante causa desumibile dal modello di RLI per contratti in vigore nell’anno 2020.
Sono oggetto di segnalazione anche tutta una serie di anomalie nell’utilizzo delle cause di esclusione relative all’inizio e alla cessazione dell’attività e all’emergenza COVID (ad esempio, vengono segnalati i casi in cui è stato dichiarato l’esercizio in maniera prevalente di una delle attività escluse dagli ISA a causa della pandemia, ma il dato non trova corrispondenza nel codice ATECO dichiarato).

Se sono rilevate più anomalie, le comunicazioni segnalano le tre più gravi.

Le comunicazioni sono messe a disposizione nel cassetto fiscale del contribuente, accessibile anche dagli intermediari incaricati muniti di delega. Le comunicazioni sono anche trasmesse via Entratel all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

La disponibilità della comunicazione nel cassetto fiscale è annunciata, per i soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, da un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato via mail e/o SMS ai recapiti indicati.

A fronte della comunicazione, sarà possibile fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando il software reso disponibile dall’Agenzia e potranno essere regolarizzati errori od omissioni effettivamente riscontrati presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, beneficiando del ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla violazione.

(MF/ms)
 




Indici ISA 2021: le novità commentate dall’Agenzia delle Entrate

Nella giornata del 25 maggio, è stata pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate la circolare 18/E/2022, dedicata agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. Isa) per il periodo d’imposta 2021.

Particolare rilievo assumono i chiarimenti aventi ad oggetto le nuove cause di esclusione previste per il periodo d’imposta 2021: trattasi di situazioni nell’ambito delle quali gli effetti economici negativi della pandemia (ancora in corso) si sono manifestati con tale significatività da non consentire, potenzialmente, una corretta applicazione degli Isa nonostante gli specifici correttivi previsti.

Più precisamente, per il periodo d’imposta 2021, gli Isa non trovano applicazione per i contribuenti che:

  • hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1., esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, Tuir, di almeno il 33 per cento nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019;
  • hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019;
  • esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici attività, richiamati al termine del presente contributo.
Come anche previsto l’anno scorso, i contribuenti che possono beneficiare delle cause di esclusione sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all’interno dei relativi modelli.

Tali contribuenti, però, potranno esimersi dall’acquisizione dei dati “precalcolati” potendosi limitare, come detto, alla sola compilazione del modello. In particolare, i soggetti esclusi in forza delle nuove previsioni devono:

  • dichiarare nel quadro RE/RF/RG del modello Redditi la specifica causa di esclusione;
  • compilare il modello Isa prescindendo dall’importazione delle variabili precalcolate e senza effettuare il calcolo;
  • allegare il modello Isa al modello Redditi.
Nei confronti di tali contribuenti, tuttavia, come anche previsto l’anno scorso e coerentemente con quanto già precisato per coloro per i quali sussiste una causa di esclusione dall’applicazione degli Isa, è preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017.

Elenco dei codici attività esclusi per il periodo d’imposta 2021

14.11.00 – Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle
14.20.00 – Confezione di articoli in pelliccia
47.71.40 – Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
49.31.00 – Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
49.32.10 – Trasporto con taxi
49.32.20 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
49.39.01 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
49.39.09 – Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
59.14.00 – Attività di proiezione cinematografica
79.11.00 – Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00 – Attività dei tour operator
79.90.19 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
79.90.20 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
85.52.01 – Corsi di danza
90.04.00 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
92.00.02 – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all’articolo 110, comma 6, Tulps, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi)
93.11.10 – Gestione di stadi
93.11.20 – Gestione di piscine
93.11.30 – Gestione di impianti sportivi polivalenti
93.11.90 – Gestione di altri impianti sportivi nca
93.13.00 – Gestione di palestre
93.19.92 – Attività delle guide alpine
93.21.01 – Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi
93.21.02 – Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati
93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili
93.29.30 – Gestione di apparecchi che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
93.29.90 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
94.99.20 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
94.99.90 – Attività di altre organizzazioni associative nca

(MF/ms)




Isa: invariati i punteggi per l’accesso ai benefici del regime premiale

Con il provvedimento n. 143350, pubblicato il 27 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha confermato i punteggi di affidabilità già previsti l’anno scorso necessari per fruire dei benefici del regime premiale ai fini ISA.

Viene confermato anche il meccanismo in base al quale è possibile accedere ai benefici sia ottenendo il punteggio richiesto nell’annualità di applicazione dell’ISA, sia, ove ciò non accada, valutando il punteggio dell’anno di applicazione congiuntamente a quello dell’anno precedente.

Ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 8 per il periodo d’imposta 2021, oppure almeno a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità 2020 e 2021, è possibile accedere ai seguenti benefici del regime premiale:

  • esonero dal visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui relativi all’IVA, maturati nell’annualità 2022, a 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette, maturati nel periodo 2021, a 20.000 euro annui relativi all’IRAP, maturati nel periodo 2021;
  • esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2023, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l’anno d’imposta 2022, per crediti d’importo non superiore a 50.000 euro annui;
  • esonero dal visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2023, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.
Ove il risultato di affidabilità sia pari almeno a 9, tanto per il solo 2021, quanto come media semplice dei livelli di affidabilità 2020 e 2021, il contribuente può accedere anche ai seguenti benefici del regime premiale:
  • esclusione dalla disciplina delle società non operative;
  • esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo con riferimento al 2021, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Se il risultato di affidabilità è pari almeno a 8,5 per il 2021, oppure a 9 come media semplice dei livelli di affidabilità 2020 e 2021, il contribuente può beneficiare dell’esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.

Il raggiungimento di un livello di affidabilità fiscale pari a 8 per il periodo d’imposta 2021, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, consente di ridurre di un anno i termini di accertamento con riferimento ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

Il regime premiale è applicabile se per l’attività esercitata (o per quella esercitata in misura prevalente, in caso di esercizio di più attività d’impresa o più attività di lavoro autonomo) è previsto uno specifico ISA e se lo stesso è effettivamente applicato dal contribuente.

Ne risultano quindi esclusi i contribuenti che, per il periodo d’imposta interessato:

  • non presentano il modello ISA in presenza di una causa di esclusione;
  • oppure presentano il modello solo per fini statistici o ai fini dell’acquisizione dei dati necessari all’elaborazione futura degli ISA (circ. Agenzia delle Entrate n. 17/2019, § 4, e n. 16/2020, § 8.1).
Ciò vale – sulla base delle indicazioni della circ. n. 6/2021 – anche in caso di operatività delle cause di esclusione legate all’emergenza COVID che, per il periodo d’imposta 2021, interessano i contribuenti che:
  • hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi ovvero dei compensi nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019 (codice di esclusione n. 15 nei modelli REDDITI);
  • hanno aperto la partiva IVA a partire dal primo gennaio 2019 (codice di esclusione 16);
  • esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate con i codici attività riportati nella Tabella n. 2 che sarà allegata alle istruzioni di parte generale dei modelli ISA (codice di esclusione 17).
Infine, se sono conseguiti sia redditi d’impresa sia redditi di lavoro autonomo, l’accesso al regime premiale è possibile se:
  • il contribuente applica, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, ove previsti;
  • il punteggio di ogni ISA, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio
(MF/ms)



Isa: approvati i modelli

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 29368 pubblicato il 31 gennaio 2022 sono stati approvati i 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA (Indici sinterici di affidabilità) applicabili per il periodo d’imposta 2021, che costituiscono parte integrante dei modelli Redditi 2022.

Delle tre cause di esclusione connesse all’emergenza Covid-19 introdotte l’anno scorso, il provvedimento (così come le istruzioni alla compilazione) mantiene quella relativa ai contribuenti che hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi di cui all’art. 85 comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’art. 54 comma 1 del Tuir, nel periodo d’imposta 2021, rispetto al periodo d’imposta 2019.

La permanenza della causa di esclusione anche per il periodo 2021 era stata approvata all’unanimità dalla Commissione degli Esperti per gli indici sintetici di affidabilità fiscale nel corso della riunione del 17 dicembre scorso.

Operando tale causa di esclusione, il modello Isa deve comunque essere compilato (senza le variabili “precalcolate”, circ. n. 16/2021, § 3.2) e allegato al modello Redditi, così come per le imprese “multiattività” che conseguono dalle attività non comprese nell’Isa relativo dell’attività prevalente ricavi superiori al 30% di quelli totali e per gli esercenti attività d’impresa e di arti o professioni che partecipano ad un gruppo Iva.

Per tutte le altre cause di esclusione, invece, è confermata l’esclusione dalla presentazione del modello Isa.

I nuovi modelli tengono conto dell’aggiornamento della classificazione delle attività economiche Ateco 2007 predisposto per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1° gennaio 2022, che sarà adottato per finalità statistiche e amministrative a partire dal 1° aprile 2022.

Permane nei quadri contabili F e H dei modelli l’avvertenza in merito al fatto che l’ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, non devono essere indicati in alcun rigo degli stessi.

Resta l’acquisizione degli ulteriori dati “precalcolati” nel Cassetto fiscale

Il provvedimento definisce inoltre le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d’imposta 2021, distinguendo tra:

  • acquisizione massiva dei dati da parte degli intermediari (differenziando ulteriormente a seconda che l’intermediario sia già in possesso di delega alla consultazione del cassetto fiscale oppure ne sia privo);
  • acquisizione puntuale da parte del contribuente e dell’intermediario delegato.
Il provvedimento indica che, in conseguenza delle attività di elaborazione degli indici da applicare a partire dal periodo d’imposta 2022, i dati economici, contabili e strutturali richiesti per l’applicazione degli Isa potranno essere accorpati, ridotti oppure sostituiti con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito dei modelli Redditi (come avvenuto con riguardo al quadro contabile H).

Infine, nell’allegato n. 4 al provvedimento sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito del decreto di approvazione, a partire dall’annualità d’imposta 2022.

(MF/ms)
 




Studi di settore e Isa triennio 2016-2018: in arrivo le comunicazioni di anomalie

Il 15 novembre 2021 è stato infatti pubblicato il Provvedimento direttoriale n. 314145/2021 con il quale l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità di messa a disposizione dei contribuenti soggetti agli Isa (nonchè dei loro intermediari) di elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e il fisco, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili.

Viene così attuato l’art.1, commi da 634 a 636, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015).

Si tratta in particolare delle seguenti informazioni, che sono comunicate ai contribuenti interessati mediante pubblicazione nel proprio cassetto fiscale:

  1. comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore o degli Isa, rilevate dall’Agenzia delle Entrate sia analizzando i dati stessi sia le altre fonti informative disponibili;
  2. risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del proprio intermediario, relative alle comunicazioni di cui al punto precedente utilizzando la specifica procedura informatica resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate.
Ricevute tali comunicazioni, i contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni ricorrendo al ravvedimento operoso, e quindi beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Sono 14 le tipologie di anomalie potenzialmente rilevabili dall’Agenzia. 

(MF/ms)




Dichiarazioni Isa: le comunicazioni delle anomalie nel cassetto fiscale

Con il provvedimento n. 196552, pubblicato il 20 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le diverse tipologie di anomalia nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore (per il periodo 2017) e degli Isa (per i periodi 2018 e 2019) al ricorrere delle quali viene recapitata nel Cassetto fiscale un’apposita comunicazione al contribuente.

Secondo quanto risulta dall’Allegato 1 al provvedimento, le anomalie interessano:

 
  • imprese in contabilità ordinaria con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino;
  • soggetti che presentano squadrature tra i dati indicati in REDDITI 2020 e quelli riportati nei modelli per l’applicazione degli ISA per importi superiori a 2.000 euro;
  • soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore/ISA per il triennio 2017–2019 indicando nel modello REDDITI 2020 “Periodo di non normale svolgimento dell’attività” (con esclusione di quelli che risultano in liquidazione alla data di elaborazione delle comunicazioni);
  • imprese dei servizi o del commercio che hanno indicato, per il 2019, il valore delle rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
  • imprese che esercitano trasporto di merci su strada e servizi di trasloco con incongruenze, per il 2019, tra l’ISA presentato e i dati indicati ai fini dell’applicazione dello stesso;
  • soggetti che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi che presentano, per il 2019, incongruenze tra l’ISA presentato e il quadro dei dati contabili;
  • imprese che presentano per il 2019 incongruenze tra l’ISA presentato e le modalità di svolgimento dell’attività dichiarate (limitatamente agli intermediari del commercio);
  • contribuenti che hanno dichiarato di esercitare l’attività sotto forma di cooperativa, anche a mutualità prevalente, e risultano assenti nel relativo Albo;
  • soggetti che si sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore/ISA per il triennio 2017-2019 indicando la causa di esclusione “Inizio attività nel corso del periodo d’imposta” nel modello REDDITI 2020;
  • soggetti che operano in forma individuale e che, per il periodo 2019, hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di “Lavoro dipendente a tempo pieno o parziale” e tale informazione non trova riscontro con l’analoga dichiarata nella CU 2020;
  • soggetti che operano in forma individuale che, per il periodo 2019, hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di “Pensionato” e tale informazione non trova riscontro con l’analoga dichiarata nella CU 2020;
  • professionisti che, per il periodo 2019, hanno indicato nel quadro G o nel quadro H del modello ISA il massimo valore tra i compensi (G01-H02) e il volume d’affari (G16-H23) inferiore, per almeno 2.000 euro, rispetto alle somme imponibili percepite desunte dalla CU 2020;
  • professionisti che, per il 2019, hanno dichiarato nel Quadro C – Elementi specifici dell’attività del modello ISA un numero complessivo di incarichi inferiore rispetto a quello desumibile dalla CU 2020;
  • imprese che, per il periodo 2019, hanno dichiarato nel Quadro F del modello ISA nel campo “F05 – Altri proventi e componenti positivi” un ammontare inferiore per almeno 5.000 euro rispetto a quello dei canoni percepiti in qualità di dante causa desumibile dal modello di RLI 2020.
Le comunicazioni sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente, accessibile anche dagli intermediari incaricati muniti di delega.
Le comunicazioni sono anche trasmesse via Entratel all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

Comunicazioni disponibili nel Cassetto fiscale

La disponibilità della comunicazione nel Cassetto fiscale è annunciata, per i soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia, da un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato ai recapiti indicati.

A fronte della comunicazione, sarà possibile fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando il software che sarà reso disponibile dall’Agenzia. Anche tali risposte, inviate direttamente o tramite l’intermediario, saranno rese disponibili nel Cassetto fiscale.

Resta fermo che, se sono ravvisati errori od omissioni a seguito dell’anomalia segnalata, questi potranno essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, beneficiando del ravvedimento operoso per la riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione.

(MF/ms)
 




Versamenti differiti al 15 settembre per i contribuenti isa e forfetari

Dopo una prima proroga al 20 luglio 2021, adottata tramite il Dpcm del 28 giugno scorso, e il balletto di date circolate in questi giorni, sul versamento delle imposte per i soggetti Isa e forfetari sembra si sia finalmente riusciti a trovare una quadra. La riformulazione di un emendamento al Ddl. di conversione, che introduce l’art. 9-bis nel DL 73/2021 (decreto “Sostegni-bis”), presentato dall’onorevole Gusmeroli e approvato in Commissione Bilancio della Camera, fissa al 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione, il termine per il pagamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 di Irpef, Irap, Ires e imposte sostitutive.

Rispetto al primo provvedimento, che spostava il termine al 20 luglio, quello che dovrebbe finire nel “Sostegni-bis” ha una portata più ampia, poiché comprende tutti i versamenti che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021.
Possono beneficiarne i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano compensi o ricavi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto adottato dal Mef (pari a 5.164.569 euro).
Come chiarisce il comma 2 dell’art. 9-bis riformulato, però, la disposizione è valida anche per: i soggetti che presentano cause di esclusione dagli stessi Isa (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.); quelli che rientrano nel regime forfetario (previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89 della L. 190/2014); coloro che applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”); i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che dichiarano i redditi per trasparenza e che rientrano nell’ambito delle attività a cui si applicano gli Isa.

Stando alla prima formulazione dell’emendamento, la proroga avrebbe dovuto prevedere il 30 settembre come termine ultimo per il versamento delle imposte. Nonostante il sostegno di diversi esponenti politici, però, sul provvedimento è arrivato il parere negativo della Ragioneria, che ha poi portato alla riformulazione e all’individuazione della nuova scadenza al 15 settembre 2021.
 

(MF/am)