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Riforma fiscale: per il 2024 aliquote IRPEF ridotte a tre

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 28 dicembre, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo relativo alla riforma dell’IRPEF, in attuazione della Legge Delega per la riforma fiscale (L. 9 agosto 2023 n. 111).

In relazione all’obiettivo di graduale riduzione dell’imposta e di perseguimento dell’equità orizzontale, posto dall’art. 5 comma 1 della citata L. 111/2023, l’art. 1 comma 1 del DLgs. prevede, per il solo periodo d’imposta 2024, una riduzione degli scaglioni da quattro a tre, applicando le seguenti aliquote:

  • 23%, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro;
  • 35%, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43%, per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro.
Vengono pertanto accorpati i primi due scaglioni di reddito complessivo attualmente previsti: ai sensi dell’art. 11 del TUIR, infatti, si applica un’aliquota pari al 23% per il reddito complessivo fino a 15.000 euro e pari al 25% per il reddito superiore a 15.000 euro e fino a 28.000 euro.

L’aliquota diminuisce quindi di due punti percentuali per la fascia di reddito superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, con un risparmio massimo di 260 euro.

Il medesimo importo di 260 euro è previsto nel DLgs. come diminuzione delle detrazioni spettanti per il 2024 in relazione a taluni oneri per i titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

In particolare, ai sensi dell’art. 2 del DLgs., è prevista la diminuzione di 260 euro dell’importo totale delle detrazioni spettanti per i seguenti oneri:

  • gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15 comma 1 lett. c) del TUIR;
  • le erogazioni liberali in favore dei partiti politici (art. 11 del DL 149/2013);
  • i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119 comma 4 del DL 34/2020).
Si specifica che, rispetto al testo trasmesso alle Camere competenti per i relativi pareri, sono stati tolti dall’elenco di cui al suddetto art. 2 del DLgs. le erogazioni liberali a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche (art. 15 comma 1.1 del TUIR) e degli enti del Terzo settore (art. 83 comma 1 del DLgs. 117/2017).

La modifica è stata introdotta per garantire il massimo sostegno alle forme associative che fruiscono di tali erogazioni liberali.

Gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% di cui all’art. 2 comma 1 lett. a) del DLgs sono tutti gli oneri previsti dalle norme vigenti, escluse le spese sanitarie, che beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda del 19%, ad esempio:

  • gli interessi pagati su prestiti o mutui agrari e su mutui ipotecari per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale;
  • le spese per l’istruzione universitaria e la frequenza scolastica;
  • le spese funebri.
Come specificato al comma 2 dell’art. 2 del DLgs., ai fini dell’applicazione della diminuzione di 260 euro, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze di cui all’art. 10 comma 3-bis del TUIR.

Un’altra modifica applicabile per il periodo d’imposta 2024 è prevista in relazione alle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati di cui all’art. 13 comma 1 lett. a) del TUIR.

Nello specifico, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del DLgs., in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, l’importo di tali detrazioni è pari a 1.955 euro, rispetto all’importo di 1.880 euro attualmente previsto.

In questo modo, la detrazione è la medesima prevista per i redditi di pensione fino a 8.500 euro, applicandosi quindi la stessa misura di esenzione fiscale (c.d. “no tax area”).

In conseguenza a tale modifica, si prevede altresì che per l’anno 2024 le somme erogate a titolo di trattamento integrativo, di cui all’art. 1 comma 1 del DL 3/2020, siano riconosciute a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, a condizione che l’imposta lorda sia superiore all’importo della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. a) del TUIR, diminuita dell’importo di 75 euro (cioè dell’incremento della detrazione previsto) rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

Le nuove disposizioni non si applicano per gli acconti 2024 e 2025

Il comma 4 dell’art. 1 del DLgs. prevede infine che, nella determinazione degli acconti dovuti per i periodi d’imposta 2024 e 2025, si debba assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 1, vale a dire la riduzione delle aliquote da quattro a tre e l’innalzamento delle detrazioni di cui all’art. 13 comma 1 lett. a) del TUIR.

(MF/ms)




Conguaglio fiscale di fine anno: i sostituti alle prese con i fringe benefit

A fine anno, i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, sono tenuti a effettuare le operazioni di conguaglio fiscale ai sensi dell’art. 23 commi 3 e 4 del DPR 600/73, finalizzate alla corretta quantificazione dell’IRPEF dovuta per il periodo d’imposta di riferimento (in questo caso, il 2022).

Tale operazione deve avvenire anche ai fini previdenziali, tuttavia, in quest’ultimo caso, appare necessario attendere l’apposita circolare INPS con le relative istruzioni operative.

Si ricorda che, ai sensi del comma 3 dell’art. 23 del DPR 600/73, il conguaglio fiscale deve essere effettuato entro il 28 febbraio dell’anno successivo (per l’anno d’imposta 2022, entro il 28 febbraio 2023) ovvero alla data di cessazione in caso di conclusione del rapporto lavorativo.

In sostanza il sostituto è tenuto a effettuare il conguaglio tra:

  • le ritenute operate sulle somme e i valori corrisposti durante l’anno (entro il 12 gennaio 2023 in virtù del principio di cassa allargato, se tali somme si riferiscono al 2022), comprese le mensilità aggiuntive, quali la tredicesima e, se spettante, la quattordicesima;
  • l’imposta dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni eventualmente spettanti (ad esempio detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia).

Dalle operazioni di conguaglio può scaturire un credito o un debito per il lavoratore. In caso di conguaglio a credito le ritenute operate dal datore di lavoro durante il corso del periodo d’imposta sono state maggiori rispetto all’IRPEF effettivamente dovuta e pertanto tali somme dovranno essere restituite al lavoratore.

Invece, in caso di conguaglio a debito, l’IRPEF dovuta dal lavoratore è maggiore rispetto alle ritenute che sono state operate durante il periodo d’imposta e di conseguenza il datore dovrà trattenere e versare tale importo. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno, il lavoratore può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l’importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo a effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi (sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l’interesse in ragione dello 0,50% mensile).

L’importo che al termine del periodo d’imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all’interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell’anno successivo.

Quest’anno le operazioni di conguaglio fiscale, nonché previdenziale, assumono una particolare rilevanza per effetto delle diverse novità che hanno interessato i lavoratori dipendenti, come l’esonero della quota IVS dello 0,8% a carico del lavoratore per i periodi da gennaio a giugno e del 2% per i periodi da luglio a dicembre 2022 ex art. 1 comma 121 della L. 234/2021 e art. 20 del DL 115/2022 (che, riducendo l’importo del contributo dovuto dal lavoratore, ha di conseguenza incrementato l’imponibile fiscale e l’imposta dovuta), l’introduzione dal 1° marzo 2022 dell’assegno unico e la conseguente revisione delle detrazioni per figli a carico (la cui precedente disciplina trova applicazione fino al 28 febbraio 2022), nonché l’innalzamento – per il periodo d’imposta 2022 – della quota di esenzione dei fringe benefit a 3.000 euro a opera dell’art. 12 del DL 115/2022 (come modificato dal DL 176/2022) e la loro estensione anche alle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas.

È proprio sull’incremento a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefit che i datori di lavoro dovranno porre particolare attenzione in sede di conguaglio fiscale di fine anno, considerato che alcuni datori hanno operato le ritenute durante la prima parte dell’anno, quando ancora la soglia di esenzione era fissata a 258,23 euro (ai sensi dell’art. 51 comma 3 del TUIR), oppure in vigenza del successivo aumento a 600 euro (ai sensi dell’art. 12 del DL 115/2022 ante modifica del DL 176/2022).

In particolare, fermo restando che in caso di superamento del limite di 3.000 euro l’intero importo concorre alla formazione del reddito (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2022, § 2.2), il datore di lavoro che ha riconosciuto al lavoratore un valore complessivo di fringe benefit non superiore al suddetto limite:

  • dovrà restituire al lavoratore le ritenute eventualmente operate sui fringe benefit durante il corso del periodo d’imposta 2022;
  • non sarà tenuto a sottoporre a tassazione il valore complessivo dei fringe benefit qualora durante il corso dell’anno non abbia applicato ritenute.

Viceversa, se il valore complessivo dei fringe benefit risulti superiore al limite di 3.000 euro nel periodo d’imposta 2022, il datore dovrà:

  • effettuare l’ordinario controllo se ha operato tutte le ritenute durante l’anno;
  • sottoporre a tassazione l’intero valore dei fringe benefit se non ha operato alcuna ritenuta durante l’anno.

(MF/ms)
 




Ricarica auto elettriche: esenzione Irpef se offerto dal datore di lavoro

Con la risposta a interpello n. 329 del 10 giugno, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il servizio di ricarica dell’auto privata elettrica, offerto gratuitamente ai dipendenti dal datore di lavoro, può beneficiare del regime di esenzione IRPEF ex art. 51 comma 2 lett. f) del Tuir nell’ipotesi in cui tale servizio sia soggetto a dei limiti che ne impediscono un utilizzo abusivo e soddisfi altresì il requisito della finalità educativa.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del Tuir, costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (c.d. “principio di onnicomprensività”).

I successivi commi prevedono delle deroghe tassative al suddetto principio; in particolare, l’art. 51 comma 2 lett. f) del Tuir stabilisce la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dell’utilizzo delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

Come chiarito più volte dalla stessa Agenzia (cfr. ris. n. 34/2004, circ. n. 28/2016 e ris. n. 55/2020), ai fini dell’esclusione dal reddito di lavoro dipendente, le opere e i servizi devono:
– essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;
– riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro;
– perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto di cui all’art. 100 comma 1 del Tuir.

Inoltre, tali opere e servizi possono essere messi a disposizione direttamente dal datore di lavoro o da strutture esterne all’azienda, ma a condizione che il dipendente rimanga estraneo al rapporto economico tra l’azienda e il terzo soggetto.

Nel caso di specie, la società istante fa parte di un gruppo che da diversi anni si impegna nell’informazione e nella sensibilizzazione, sia interna che esterna all’azienda, della sostenibilità ambientale, effettuando altresì investimenti per aumentare l’efficienza energetica e rinnovando il parco auto aziendale con automezzi elettrici o ibridi.

Al riguardo, la società istante vorrebbe attuare una nuova iniziativa incentivando il ricorso alla mobilità elettrica dei propri dipendenti anche nell’ambito privato. Nello specifico, la società vorrebbe riconoscere 6 mesi di ricarica gratuita ai lavoratori che acquisteranno auto elettriche entro un determinato periodo di tempo, utilizzando ove possibile l’energia elettrica prodotta dai propri impianti fotovoltaici o idroelettrici ovvero, in alternativa, laddove non praticabile, stipulando convenzioni con soggetti terzi fornitori delle ricariche.

Secondo l’Agenzia, in tale contesto può individuarsi una finalità di educazione ambientale perseguita dall’azienda. Il servizio di ricarica delle auto elettriche, offerto gratuitamente ai dipendenti per 6 mesi, si inserisce infatti in un quadro di interventi portati avanti dal gruppo di cui fa parte la società istante e aventi lo scopo di informare e sensibilizzare soggetti interni ed esterni al gruppo su specifiche tematiche legate alla sostenibilità, tra cui: educazione ambientale, consumo responsabile, promozione della sicurezza e della salute.

Per questo motivo, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il servizio di ricarica gratuito offerto ai dipendenti possa beneficiare del regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente nell’ipotesi in cui tale servizio sia limitato in termini di importo e/o di KW totali di ricariche effettuabili (al fine di evitarne abusi) e soddisfi il requisito della finalità educativa previsto dall’art. 51 comma 2 lett. f) del Tuir.

(MF/ms)