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Industria 4.0 e 5.0: firmato il decreto attuativo sull’iperammortamento

L’atteso decreto attuativo (allegato), annunciato nella circolare n.272 del 30/04/2026 della scorsa settimana è stato firmato: rende operativa la nuova misura dell’iperammortamento 4.0 per il 2026, che accorpa le precedenti Industria 4.0 e 5.0, con aliquote potenziate fino al 180%. Rispetto alle aspettative delle bozze, il testo riserva qualche novità.
  • La perizia tecnica è obbligatoria per tutti i beni 4.0, a prescindere dal loro costo: a differenza delle regole precedenti, il testo del decreto attuativo non specifica alcuna soglia di valore al di sotto della quale la perizia asseverata può essere sostituita da un’autocertificazione.
  • L’installazione di sistemi di accumulo di energia è agevolabile solo se “asservita” all’installazione di nuovi impianti 5.0 per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con specifici limiti di dimensionamento basati sul fabbisogno energetico della struttura produttiva.
  • Nell’elenco dei beni immateriali agevolabili, non c’è alcun riferimento esplicito ai software in cloud. Questo sembrerebbe confermare l’esclusione di tali soluzioni dall’agevolazione.
  • Comunicazioni obbligatorie: oltre alle comunicazioni preventiva, di conferma e di completamento, il decreto introduce due ulteriori comunicazioni annuali obbligatorie (entro il 20 gennaio ed entro il 30 giugno di ciascun anno) da inviare al GSE per l’intera durata della fruizione del beneficio.
  • Gli investimenti in beni 4.0 iniziati anche prima del 1° gennaio 2026, sono agevolabili a condizione che il completamento dell’investimento avvenga nel periodo di vigenza della misura.
Gli investimenti 4.0 e 5.0 FER per il 2026 si possono già avviare: è però importante analizzare fin dall’inizio requisiti e procedure per non rischiare di arrivare a fine investimento senza poter godere dell’agevolazione.

 

Per le perizie o per assistenza nelle domande, potete rivolgervi in associazione: 0341.282822, silvia.negri@confapi.lecco.it.

(SN/am)




Iperammortamento: finalmente il decreto attuativo

Un provvedimento molto atteso, arrivato dopo mesi di incertezza.
Il decreto attuativo, firmato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, disciplina l’accesso all’iperammortamento per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

La misura rappresenta una novità decisamente rilevante per la programmazione fiscale e industriale delle imprese, perché sostituisce la logica del credito d’imposta con quella della maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni agevolabili.

L’incentivo non si traduce infatti, come sappiamo, in un credito da utilizzare in compensazione, ma in una deduzione rafforzata attraverso il meccanismo dell’iperammortamento.

Il decreto arriva però con un ritardo significativo rispetto alle attese.

La lunga fase di confronto tecnico tra Mimit e Ministero dell’Economia ha contribuito a generare incertezza tra gli operatori, inducendo molte imprese a sospendere o rinviare decisioni di investimento già programmate, e la concertazione tra i due ministeri si è rivelata alla fine più complessa del previsto, anche per le correzioni richieste nelle ultime settimane dal Mef.
In questo quadro, l’accettazione da parte del Mimit delle ultime modifiche, considerate peggiorative dal punto di vista delle imprese, sembra rispondere soprattutto all’esigenza di chiudere l’iter e sbloccare una fase operativa rimasta troppo a lungo sospesa.

Cosa succede ora: i prossimi passaggi

Sgomberiamo subito il campo da un dubbio: la firma del ministro Urso non coincide ancora con l’avvio immediato delle domande.
Il decreto deve completare i passaggi formali previsti e cioè bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, firma del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, controllo della Corte dei conti e successivo decreto direttoriale per fissare l’apertura dei termini.
Solo dopo questi passaggi sarà possibile procedere con le prenotazioni tramite la piattaforma telematica del GSE, che anche per il nuovo piano assume una funzione centrale nella ricezione e nel monitoraggio delle comunicazioni.
Secondo le previsioni ministeriali, l’intero iter dovrebbe richiedere circa un mese dalla firma del Mimit.
L’apertura operativa delle prenotazioni è quindi attesa entro i primi dieci giorni di giugno.
Per le imprese e per i professionisti che le assistono, questo intervallo è un tempo utile a verificare la natura dei beni, predisporre i contratti, coordinare ordini e acconti, impostare il fascicolo tecnico-contabile e valutare l’effettiva convenienza dell’agevolazione.
 
Software cloud fuori dal perimetro agevolabile

Occhio però alla novità più rilevante del decreto, che riguarda l’esclusione dei software in cloud.
Restano fuori dall’iperammortamento le soluzioni erogate in modalità as-aservice, cioè tramite canoni di abbonamento, accesso remoto o formule SaaS.
Si tratta di un punto particolarmente delicato, perché incide direttamente sulla componente immateriale degli investimenti digitali.
Nelle precedenti bozze era stata valutata un’apertura, infatti il governo aveva sbandierato il beneficio che – aveva annunciato a gran voce – avrebbe potuto essere riconosciuto anche sui costi sostenuti per l’accesso a software cloud, limitatamente alla quota di competenza del singolo periodo d’imposta.
La soluzione avrebbe consentito di adattare l’incentivo alla trasformazione del mercato digitale, ormai sempre più orientato verso modelli di servizio anziché verso l’acquisto di licenze tradizionali. E invece, questa impostazione non è entrata nel testo definitivo.

Il Mef non ha dato il via libera all’interpretazione estensiva che il Mimit avrebbe voluto introdurre, anche sulla scorta di precedenti letture adottate nel vecchio piano agevolativo.
La ragione tecnica è che il canone cloud, in quanto costo di servizio e non bene immateriale soggetto ad ammortamento tradizionale, non si presta agevolmente alla logica dell’iperammortamento.

Quali effetti per imprese digitali e beni immateriali
L’esclusione del cloud rischia di ridurre in modo sensibile l’attrattività della misura per una parte consistente degli investimenti digitali.
Le soluzioni SaaS, i gestionali cloud, le piattaforme ERP, i sistemi di cybersecurity, gli strumenti di analytics, i servizi applicativi e molte tecnologie per la gestione integrata della produzione vengono oggi acquistati dalle imprese prevalentemente tramite abbonamento. Secondo le stime di Anitec-Assinform, i sistemi as-aservice erogati tramite cloud rappresentano ormai una quota molto elevata del mercato, fino a circa l’80%.
Ne deriva che una parte rilevante della spesa aziendale in beni immateriali rischia di restare fuori dal perimetro dell’incentivo.

Commercialisti e consulenti fiscali dovranno a questo punto distinguere caso per caso tra software capitalizzabili, licenze d’uso ammortizzabili, contratti misti e puri servizi cloud, e la qualificazione contabile e contrattuale diventerà decisiva per evitare l’inclusione impropria di costi non agevolabili.

L’effetto complessivo è uno spostamento del piano verso i beni strumentali materiali tradizionali, rispetto ai quali il meccanismo dell’iperammortamento è più lineare.
Questo, chiaramente, va a restringere la portata innovativa della misura, almeno per le imprese che stanno digitalizzando processi e funzioni attraverso piattaforme cloud, tendenza verso la quale erano state spinte.

Le comunicazioni obbligatorie diventano 5

Il secondo elemento di novità riguarda l’introduzione di un ulteriore obbligo comunicativo, che porta a cinque il numero complessivo delle comunicazioni richieste alle imprese.
La finalità è rafforzare il controllo sul flusso di spesa e sulla progressiva maturazione del beneficio, ma l’effetto pratico sarà un notevole appesantimento della procedura, che certamente farà infuriare i più.

Alle tre comunicazioni già note si aggiungono infatti due adempimenti ulteriori. Le imprese dovranno trasmettere:
1. una comunicazione preventiva
2. una comunicazione di conferma dell’acconto, almeno pari al 20%
3. una comunicazione di completamento dell’investimento
4. una comunicazione periodica entro il 20 gennaio di ciascun anno, con indicazione degli investimenti effettuati, dei costi sostenuti e della previsione di utilizzo del beneficio
5. una comunicazione integrativa entro il 30 giugno successivo, contenente il piano di ammortamento e la ripartizione delle quote di incentivo nei singoli esercizi.

La procedura sarà gestita tramite la piattaforma GSE.
Le informazioni trasmesse dovranno essere coerenti con contabilità, fatture, contratti, pagamenti, stato di avanzamento degli investimenti e piano di ammortamento.

Scaglioni dell’iperammortamento: maggiorazioni differenziate

Per quanto riguarda la struttura dell’iperammortamento, il decreto conferma gli scaglioni annuali.

La maggiorazione del costo fiscalmente rilevante è pari al:
180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

La progressività della misura impone una pianificazione accurata, soprattutto per imprese industriali, gruppi societari e realtà con programmi di investimento pluriennali. Il riferimento agli scaglioni annuali rende infatti rilevante la distribuzione temporale degli acquisti, la data di effettuazione dell’investimento e il coordinamento con consegna, entrata in funzione e interconnessione.

Perizia tecnica e certificazione contabile
In tutto questo, restano centrali gli obblighi documentali.
L’accesso al beneficio richiede la perizia tecnica asseverata per attestare le caratteristiche dei beni e l’interconnessione, oltre alla certificazione contabile relativa all’effettivo sostenimento delle spese ammissibili.
Non a caso la certificazione contabile assume un ruolo particolarmente delicato: non potrà essere considerata un mero documento di chiusura, ma dovrà fondarsi su una ricostruzione ordinata dell’intero investimento, e quindi contemplare in maniera corretta ordine, contratto, fattura, pagamento, imputazione a cespite, eventuale acconto, completamento, interconnessione e piano di ammortamento.

L’esperienza maturata con i crediti d’imposta 4.0 e 5.0 ci fa dire che molte criticità emergono non tanto dalla natura del bene, quanto da carenze probatorie, disallineamenti temporali o documentazione tecnica incompleta. Quindi massima attenzione alla documentazione.

Niente clausola “made in EU”, eccetto che per il fotovoltaico
Il decreto conferma infine il superamento generalizzato della clausola “made in Europe”, ma con una rilevante eccezione per i moduli fotovoltaici destinati all’autoproduzione di energia.
In questo ambito, il riferimento a specifiche sezioni del registro Enea finisce per restringere la scelta a prodotti di fascia alta, con possibili riflessi sui costi di investimento e sui tempi di approvvigionamento.
Diventa dunque essenziale, per le imprese interessate a combinare investimenti 5.0 e autoproduzione energetica, la verifica preventiva dei requisiti dei moduli. Il rischio è impostare un piano finanziario sull’incentivo e scoprire solo in fase avanzata che il prodotto selezionato non rientra nel perimetro richiesto.

(MF/ms)




Transizione 5.0: iperammortamento

Sono previsti nuovi incentivi Transizione 5.0 in forma di iperammortamento come strumento agevolativo a sostegno degli investimenti effettuati dai titolari di reddito d’impresa fino al 30 settembre 2028.

Gli investimenti possono riguardare:

  • beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma 4.0 e 5.0
  • beni immateriali (software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali) funzionali alla trasformazione digitale delle imprese, che rientrino negli elenchi di cui agli Allegati IV e V alla Legge di bilancio 2026 e siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
  • beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (Fer) destinata all’autoconsumo (anche a distanza), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta (Bes). 
Il Decreto attuativo in fase di emanazione da parte del MIMIT e del MEF regolerà l’applicazione degli incentivi, con diverse novità rispetto alla precedente versione. Nelle prossime circolari saranno comunicati i dettagli.

Per il servizio in associazione, rivolgersi a Silvia Negri o Manuela Sacchi: 0341.282822.

(SN/am)




Iper-ammortamento beni immateriali 4.0: criticità

L’iper-ammortamento riguarda anche i beni immateriali 4.0, quali software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali, funzionali alla trasformazione digitale delle imprese, elencati nel nuovo Allegato V alla L. 199/2025 (che, in sostanza, va a sostituire, aggiornandolo, il vecchio Allegato B alla L. 232/2016). Tornano quindi agevolabili i beni immateriali 4.0, che erano stati esclusi per il 2025 dal precedente credito d’imposta per investimenti 4.0 anche se rilevanti ai fini dell’IRES premiale.

Il beneficio fiscale si traduce, anche in tal caso, in un incremento del costo di acquisizione del bene immateriale, che determina un aumento della quota annua di ammortamento fiscalmente deducibile.

Pertanto, stando ai chiarimenti forniti in passato dall’Agenzia delle Entrate, la maggiorazione si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile e va fruita in misura non superiore al 50% del costo, ai sensi dell’art. 103 comma 1 del TUIR (circ. Agenzia delle Entrate e MISE 30 marzo 2017 n. 4, § 6.4).

Con riferimento agli iper-ammortamenti per i beni immateriali 4.0, oltre alle problematiche relative al requisito territoriale, che sembrerebbero essere oggetto del decreto attuativo in corso di definizione, emergono ulteriori profili critici non espressamente considerati.

Anzitutto, la norma sui nuovi iper-ammortamenti non ripropone la disposizione prevista in relazione alle precedenti agevolazioni (dalla vecchia maggiorazione del 40% per i beni immateriali correlata all’iper-ammortamento, al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0), in base alla quale si consideravano espressamente agevolabili “anche i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, a beni immateriali di cui all’Allegato B, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa”.

Altra questione riguarda il fatto che la norma agevolativa fa riferimento, in linea generale, alla maggiorazione relativamente al “costo di acquisizione” dei beni, per cui dovrebbe essere chiarito se rientrano nell’ambito applicativo anche i software acquistati a titolo di licenza d’uso.

In merito ai vecchi iper-ammortamenti, la circ. Agenzia delle Entrate e MISE n. 4/2017 (§ 6.2.2) aveva affermato che i software elencati nell’Allegato B potevano rientrare tra gli investimenti agevolabili ancorché acquistati a titolo di licenza d’uso, sempre che iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali (voce B.I.3 dello Stato patrimoniale) in applicazione di corretti principi contabili (documento OIC 24).

Precedenti interventi di prassi, ancorché riferiti ad agevolazioni differenti, affermavano che non era agevolato il software utilizzato a fronte di canoni periodici, in quanto i costi esauriscono la loro utilità in un solo esercizio (cfr. C.M. n. 51/2000, § 5.1).

Un’altra casistica è quella del c.d. “software integrato” (embedded).

L’Agenzia delle Entrate ha in passato affermato che se un bene 4.0 viene acquistato a un prezzo unitario comprensivo del software necessario per il suo funzionamento, non si deve operare una distinzione tra la componente materiale e quella immateriale dell’acquisto e il bene immateriale deve considerarsi agevolabile unitariamente al bene principale con l’iper-ammortamento (circ. Agenzia delle Entrate e MISE n. 4/2017, § 6.2).

Stando anche ai chiarimenti forniti in passato dall’Agenzia, dovrebbero comunque essere esclusi dall’agevolazione i software relativi alla gestione di impresa in senso lato (es. amministrazione, contabilità, ecc.).
 

(MF/ms)




Iper-ammortamento utilizzabile dalla perizia tardiva

L’iper-ammortamento può essere utilizzato dal momento in cui viene acquisita la perizia, anche se ciò avviene “tardivamente”, fermo restando che ai fini dell’individuazione della disciplina agevolativa applicabile rileva il momento di effettuazione dell’investimento.

Lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 62 del 3 febbraio. In tema poi di interconnessione “tardiva” per il bonus investimenti è stata pubblicata la risposta n. 71.  

Come affermato dalla circolare n. 4/2017 (§ 6.3), per beneficiare dell’iper-ammortamento, i beni materiali di cui all’allegato A devono rispettare il requisito dell’“interconnessione” al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

L’interconnessione, insieme agli altri requisiti previsti dalla legge, deve essere attestata dai documenti indicati nell’art. 1 comma 11 della L. 232/2016 (documenti richiesti anche dalle successive disposizioni sugli iper-ammortamenti e sul credito d’imposta per investimenti), ossia dalla dichiarazione del legale rappresentante, dalla perizia tecnica o dall’attestato di conformità.

Tali documenti devono essere acquisiti dall’impresa entro il periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo d’imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; in quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo d’imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.

Tuttavia, come già evidenziato nella ris. n. 27/2018, il citato comma 11 non prevede alcun termine entro il quale, a pena di decadenza, devono essere acquisiti i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l’agevolazione.

Pertanto, considerato che la documentazione richiesta riveste un ruolo fondamentale nell’ambito della disciplina agevolativa (in quanto deve attestare, tra l’altro, il rispetto del requisito dell’interconnessione, indispensabile per la spettanza e per la fruizione del beneficio), tale risoluzione ha precisato che, qualora l’acquisizione dei documenti avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell’agevolazione dovrà iniziare dal periodo d’imposta in cui i documenti vengono acquisiti.

In altri termini, l’assolvimento dell’onere documentale in un periodo di imposta successivo all’interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.

Ad esempio, nella risposta n. 62 l’Agenzia afferma che, nel caso di un bene rientrante nell’allegato A, acquistato, entrato in funzione e interconnesso nel 2017, per il quale la perizia giurata viene acquisita nel 2021, l’impresa potrà fruire dell’iper-ammortamento a partire dal periodo d’imposta 2021, mentre per i periodi d’imposta dal 2017 al 2020 potrà beneficiare del super-ammortamento.

La quota di iper-ammortamento annualmente fruibile dal 2021 sarà calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale del bene alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all’iper-ammortamento e le quote di maggiorazione fruite a titolo di super-ammortamento nei periodi d’imposta 2017, 2018, 2019 e 2020 (cfr. circolare n. 4/2017, § 6.4.1, esempio 9).

Rilevanza dell’effettuazione dell’investimento

Considerando poi che nel caso di specie gli investimenti in beni iper-ammortizzabili sono stati effettuati in anni diversi (2017, 2018 e 2019), l’Agenzia ha precisato che la disciplina agevolativa applicabile ai singoli beni dipenderà dal momento di “effettuazione” dei singoli investimenti, determinato ai sensi dell’art. 109 commi 1 e 2 del TUIR, tenendo conto dell’eventuale “prenotazione” dell’investimento (accettazione dell’ordine e pagamento dell’acconto minimo del 20%). Pertanto, a titolo esemplificativo, un investimento “effettuato” a giugno 2019 e “prenotato” entro il 31 dicembre 2018 sarà incardinato nella disciplina di cui all’art. 1 comma 30 della L. 205/2017, mentre un investimento “effettuato” a giugno 2019 senza alcuna “prenotazione” sarà nella disciplina di cui all’art. 1 comma 60 della della L. 145/2018.

Quanto alla risposta n. 71, viene rilevato che nell’ipotesi di ritardo nell’interconnessione, l’agevolazione non viene meno purché le caratteristiche tecniche “4.0” siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e sempreché il soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga per l’intero periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce dell’agevolazione (cfr. risposta a interpello n. 394/2021 e circ. n. 9/2021).

Tuttavia, il fatto che l’interconnessione possa avvenire anche in un periodo d’imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere “qualsiasi” periodo d’imposta; la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente.

(MF/ms)