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Iperammortamento: la certificazione contabile è sottoposta a regole precise

Per espressa previsione normativa, ai fini della spettanza del c.d. iperammortamento, ex art. 1, commi 427-436, Legge n. 199/2025, oltre alla perizia tecnica asseverata per tutti i beni agevolati, è necessaria la certificazione contabile del revisore.

Si ponga attenzione al fatto che l’obbligo di certificazione opera:

  • indipendentemente dall’importo dell’investimento, ed è finalizzato
  • all’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa (art. 7, comma 1, del D.M. MIMIT-MEF 7 maggio 2026).
Quanto all’individuazione del soggetto abilitato al rilascio, l’art. 7, comma 2, del medesimo Decreto distingue due ipotesi.

Per le imprese soggette a revisione legale dei conti la certificazione è rilasciata dai soggetti incaricati della revisione ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39; per le imprese non obbligate per Legge alla revisione legale, essa è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del medesimo Decreto legislativo.

In entrambi i casi è richiesto il possesso di idonee coperture assicurative (art. 7, comma 2, primo periodo).

Nell’assunzione dell’incarico, il revisore legale o la società di revisione devono osservare i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. n. 39/2010; il Decreto richiama, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico IFAC.

La disciplina non prevede un beneficio aggiuntivo per il compenso relativo alla certificazione contabile, neppure per le imprese non obbligate alla revisione legale.

Inoltre, trattandosi di un adempimento necessario per ottenere l’incentivo, si ritiene che il relativo costo non incrementi la base sulla quale calcolare la maggiorazione.

Ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.M. 7 maggio 2026, l’impresa deve conservare e rendere disponibile tutta la documentazione necessaria a verificare la correttezza e la veridicità di quanto dichiarato tramite la piattaforma informatica: perizie, attestazioni, fatture, documenti di trasporto e ogni altro documento relativo all’acquisizione dei beni agevolati.

Il GSE, sulla base della convenzione con il Ministero prevista dall’art. 1, comma 435, Legge n. 199/2025, verifica i requisiti tecnici e i presupposti dell’agevolazione, nonché la conformità degli investimenti ai dati dichiarati, entro i termini dell’art. 43 D.P.R. n. 600/1973 (vedi termini per l’acc.to).

Il GSE può richiedere ulteriore documentazione alle amministrazioni pubbliche interessate.

Si tenga conto che la certificazione deve essere disponibile al momento della comunicazione di completamento: l’art. 3, comma 3, D.M. 7 maggio 2026 richiede infatti che questa sia corredata dalle attestazioni di possesso della documentazione tecnica e contabile prevista dagli artt. 6 e 7.

Occorre quindi coordinare l’incarico al revisore con il completamento dell’investimento e, per i beni degli allegati IV e V Legge n. 199/2025, con l’avvenuta interconnessione.

L’art. 4 del Decreto prevede infatti che la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni rileva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi:

  • a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti,
  • sempre che il bene oggetto di investimento sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d’imposta.
È dunque necessaria l’avvenuta l’interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura posto che la comunicazione di completamento la richiede espressamente.

La fruizione della maggiorazione è, in ogni caso, subordinata alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE rispetto a ciascuna comunicazione di completamento degli investimenti.
 
(MF/ms)




Non previsto il meccanismo del “Recapture” per il nuovo iperammortamento

L’Iperammortamento 2026-2028  risulta caratterizzato da elementi distintivi rispetto ai suoi “antenati”: l’Iper 2017-2019 e i crediti d’imposta 4.0 e 5.0.

Fra queste particolarità spicca l’assenza di un meccanismo di recapture, in caso di cessione a titolo oneroso o trasferimento del bene fuori dal territorio dello Stato durante il periodo di fruizione.

La c.d. recapture affonda le sue radici nella prima edizione dell’Iperammortamento, introdotta dall’art. 7, D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità) per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati a decorrere dal 1 4 luglio 2018.

Col passaggio al credito d’imposta la recapture è stata estesa a ogni tipologia di bene agevolabile ed è stato circoscritto temporalmente il periodo di sorveglianza.

La ratio legis è evidente: vincolare l’incentivo a investimenti durevoli e territoriali, escludendo quelli a carattere temporaneo, realizzati al solo fine di fruire dell’incentivo, e quelli solo originariamente nazionali, successivamente destinati a essere utilizzati all’estero.

La norma istitutiva dell’attuale incentivo (art. 1 , commi 427–436, Legge n. 199/2025, c.d. Legge di Bilancio 2026) non prevede, al contrario del passato, alcun obbligo di restituzione delle quote di Iperammortamento già fruite.

Il Comma 432 recita: «Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo di cui al comma 427 si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento».
Ciò significa che, in caso di alienazione o delocalizzazione del bene ad ammortamento in corso, l’impresa incorre esclusivamente nella perdita del diritto alla maggiorazione delle quote residue, salvo applicazione della clausola di salvaguardia del bene sostitutivo.

La deroga per investimenti sostitutivi, eredità del passato, è stata introdotta affinché una norma fiscale non influenzi l’upgrade tecnologico delle imprese, consentendo la fruizione dell’agevolazione nel caso di sostituzione con un bene nuovo, dotato di caratteristiche analoghe o più performanti.

Quindi, la sostituzione di un bene materiale 4.0 (incluso nell’Allegato IV annesso alla Legge n. 1 99/2025) non determina il venir meno delle quote di beneficio residue al soddisfacimento congiunto delle seguenti condizioni:

effettuazione dell’investimento sostitutivo nello stesso periodo d’imposta di realizzo del bene sostituito;
investimento in un bene materiale nuovo dotato di caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle del bene sostituito;
attestazione dell’effettuazione dell’investimento sostituivo, delle caratteristiche tecnologiche e dell’interconnessione del nuovo bene.

Qualora l’investimento sostitutivo risulti di costo inferiore rispetto a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, la fruizione dell’iperammortamento proseguirà fino a concorrenza del minore importo.

Riassumendo, ecco le principali casistiche che si possono verificare:
 

  • cessione onerosa o trasferimento del bene all’estero, avvenuti nel periodo di fruizione senza “contestuale” sostituzione del bene: viene meno l’iperammortamento sulle quote residue senza obbligo di restituzione del beneficio goduto;
  • cessione onerosa o trasferimento del bene all’estero, avvenuti nel periodo di fruizione con “contestuale” sostituzione del bene con uno tecnologicamente analogo o superiore:
  • continua l’iperammortamento fino a concorrenza del costo del bene nuovo, se inferiore a quello originario;
cessione onerosa o trasferimento del bene all’estero, avvenuti oltre il periodo di fruizione: l’intero beneficio è salvo;
  • cessione a titolo gratuito del bene in Italia o trasferimento del bene nel territorio dello Stato, l’intero beneficio è salvo.
(MF/ms)



Iper-ammortamento: software agevolabili se iscritti tra le immobilizzazioni

La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 427-436, Legge 30 dicembre 2025, n. 199) in luogo dei crediti d’imposta “Industria 4.0” e “Transizione 5.0”, ha riproposto il c.d. “iperammortamento”.

 

L’agevolazione consiste in una maggiorazione delle quote di ammortamento / canoni di leasing per gli investimenti effettuati dall’1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in:

  • beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, nei nuovi elenchi di cui agli Allegati IV e V alla Legge di Bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (beni materiali e immateriali 4.0);
  • beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta (beni materiali che erano oggetto del credito d’imposta transizione 5.0).
Come detto tra i beni agevolabili rientrano anche quelli immateriali individuati dall’Allegato V della Legge n. 199/2025, tra cui software, sistemi e piattaforme digitali destinati all’integrazione dei processi aziendali, ecc.

 

Il D.M. Mimit-Mef 7 maggio 2026 ha disciplinato gli aspetti applicativi della misura, senza tuttavia fornire chiarimenti sul trattamento dei software acquisiti mediante contratti di licenza d’uso, fattispecie particolarmente diffusa nella prassi aziendale.

In assenza di indicazioni specifiche, appare ancora attuale l’orientamento espresso dalla circolare Mise-Agenzia delle Entrate n. 4/E/2017, che aveva ammesso l’agevolazione nella precedente versione dell’iperammortamento anche per i software acquisiti a titolo di licenza d’uso, purché il relativo diritto fosse iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali alla voce BI3. dello stato patrimoniale, secondo i corretti principi contabili.

La circolare aveva infatti precisato che i software potevano rientrare tra gli investimenti agevolabili “ancorché acquisiti a titolo di licenza d’uso sempre che iscrivibili in bilancio tra le immobilizzazioni immateriali”, richiamando i criteri dell’OIC 24.

Occorre quindi verificare la natura del diritto acquisito.

Secondo l’OIC 24, la voce BI3 “diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno” può comprendere:

  • i costi sia di produzione interna sia di acquisizione esterna dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;
  • i costi per l’acquisizione o la produzione di brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali;
  • i costi per i diritti in licenza d’uso di brevetti;
  • i costi relativi all’acquisto a titolo di proprietà, a titolo di licenza d’uso del software applicativo sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
  • i costi sostenuti per la produzione ad uso interno di un software applicativo tutelato ai sensi della Legge sui diritti d’autore;
  • i costi di know-how, sia nel caso in cui sono sostenuti per la produzione interna che nel caso di acquisto da terzi, quando è tutelato giuridicamente.
Per i beni immateriali 4.0 ammessi al beneficio, la deduzione della maggiorazione segue l’art. 103, comma 1, del TUIR: le quote annuali non possono eccedere il 50% del costo, con conseguente fruizione dell’extradeduzione concentrata in due esercizi.

 

Resta pertanto necessario attendere eventuali ulteriori chiarimenti ufficiali, ma, allo stato attuale, appare prudenziale ritenere agevolabili esclusivamente le licenze software che, in applicazione dei principi contabili, assumono la natura di immobilizzazioni immateriali.
 

(MF/ms)




Seminario tecnico “Iperammortamento 2026: le misure attuative” slide utilizzate

Trasmettiamo le slide utilizzate dai relatori, Massimo Fumagalli e Guido Sala, per il seminario tecnico “Iperammortamento 2026: le misure attuative” tenutosi il 7 luglio scorso.

 

CLICCANDO QUI è possibile scaricare tutto il materiale. 

Ricordiamo che in Associazione è disponibile l’assistenza per le aziende sul tema “Iperammortamento 2026”: 0341.282822, servizi@confapi.lecco.it

(MS/am)




Seminario Tecnico: “Iper-Ammortamento 2026: le misure attuative”

Martedì 7 luglio 2026 alle ore 14.30, presso la nostra sede in via Pergola 73 a Lecco, si terrà il seminario tecnico focalizzato sui nuovi provvedimenti attuativi dell’Iper-Ammortamento 2026. 

 

L’incontro rappresenta un’importante occasione per orientarsi tra le novità normative e cogliere tempestivamente le opportunità di investimento per la Sua impresa.

Insieme ai nostri esperti, il Dott. Massimo Fumagalli (Commercialista) e l’Ing. Guido Sala, approfondiremo:

  • le opportunità disponibili: i vantaggi fiscali previsti per il nuovo anno.
  • le modalità di accesso: la roadmap e i requisiti per richiedere gli incentivi.
  • i limiti normativi: le criticità e gli aspetti tecnici a cui prestare la massima attenzione per evitare sanzioni.
     
Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione CLICCANDO QUI

 

(MP/am)




Iper-ammortamento 2026: le novità dopo l’emanazione del decreto attuativo

Ecco una sintesi dettagliata delle principali novità relative al nuovo iperammortamento 2026 (ex art. 1 commi 427-436 della L. 199/2025), pensata specificamente per aiutare le aziende a orientarsi tra i nuovi obblighi, le scadenze e le modalità operative stabilite dai decreti attuativi del MIMIT pubblicati l’11 giugno 2026.

L’agevolazione è rivolta agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali 4.0 (Allegati IV e V alla L. 199/2025) e in impianti per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti di energia rinnovabile (FER), effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

La procedura di accesso: un percorso in 3 step (più monitoraggio)

La novità più rilevante per la gestione aziendale è l’introduzione di un sistema di “prenotazione” delle risorse gestito dal GSE tramite la nuova piattaforma informatica “NPTR5” (accessibile dall’Area Clienti del sito GSE tramite SPID o CIE). L’invio delle comunicazioni è obbligatorio, pena la perdita del beneficio.

La procedura si articola in tre fasi successive:

  1. Comunicazione Preventiva (Già attiva): È operativa dalle ore 12:00 del 12 giugno 2026. Serve a prenotare le risorse e richiede l’inserimento di numerosi dettagli tecnici, tra cui i dati catastali della struttura produttiva, le date previste di interconnessione o entrata in funzione dei beni, i coefficienti di ammortamento e le specifiche dei beni o degli impianti FER.

  2. Comunicazione di Conferma (20%): Da inviare entro 60 giorni lavorativi dalla ricezione dell’esito positivo del GSE. L’azienda deve attestare l’avvio dell’investimento tramite il versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione, indicando i dati delle relative fatture.

  3. Comunicazione di Completamento: Da trasmettere al termine degli investimenti e avvenuta interconnessione (e comunque entro il 15 novembre 2028). Deve contenere la data di completamento (secondo il principio di competenza fiscale ex art. 109 del TUIR) e l’attestazione del possesso di tutta la documentazione tecnica e contabile richiesta.

Obblighi di Monitoraggio Successivi: Una volta ottenuto il beneficio, le imprese dovranno inviare due ulteriori comunicazioni periodiche ogni anno: una entro il 20 gennaio (con i dati sugli investimenti e la previsione di utilizzo) e una integrativa entro il 30 giugno (con il piano di ammortamento e le quote imputate).

Nota: Al momento è possibile presentare solo le comunicazioni preventive; l’invio delle conferme e dei completamenti verrà sbloccato con successivi provvedimenti.

Da quando decorre la fruizione del beneficio?

La maggiorazione del costo di acquisizione rileva ai fini delle imposte sui redditi a decorrere dal periodo d’imposta in cui viene trasmessa la comunicazione di completamento al GSE, a condizione che il bene sia entrato in funzione ed sia stato interconnesso entro lo stesso periodo, e subordinatamente all’esito positivo delle verifiche del GSE (che risponde entro 10 giorni dall’invio).

Un aspetto critico per il bilancio 2026: Se un’azienda completa e interconnette un investimento nel corso del 2026, ma trasmette la comunicazione di completamento a inizio 2027, non potrà fruire della maggiorazione nel modello REDDITI 2027 (anno d’imposta 2026), ma dovrà slittare al modello REDDITI 2028. In attesa di chiarimenti ufficiali dal MIMIT su un eventuale “recupero” della quota fissa, è fortemente consigliato pianificare la documentazione in tempo per inviare la comunicazione di completamento entro il 31 dicembre dello stesso anno di interconnessione del bene.

Scaglioni e calcolo del Plafond

Le aliquote della maggiorazione sono strutturate in scaglioni e, a differenza di precedenti passate interpretazioni, i tetti di spesa si calcolano su base annuale (singolarmente per il 2026, 2027 e 2028) e non sull’intero triennio:

  • 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

  • 100% per investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;

  • 50% per investimenti oltre i 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Adempimenti rigidi: Perizia e Certificazione per tutti

A differenza delle vecchie normative sul Credito d’Imposta 4.0 o sui precedenti iperammortamenti, non esistono più soglie di esenzione (es. sotto i 300.000 euro) per l’autodichiarazione. L’impianto documentale è generalizzato e obbligatorio per qualsiasi importo:

  • Perizia Tecnica Asseverata sempre obbligatoria: Deve essere redatta da un ingegnere o perito industriale iscritto all’albo (o enti di certificazione accreditati) e deve dimostrare le caratteristiche tecniche 4.0 e l’avvenuta interconnessione. Per il settore agricolo sono abilitati anche agronomi, agrotecnici o periti agrari.

  • Certificazione Contabile sempre obbligatoria: Necessaria per attestare l’effettivo sostenimento delle spese, indipendentemente dalle dimensioni aziendali o dal fatto che l’impresa sia già sottoposta per legge a revisione legale dei conti. Deve essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione.

Nota di attenzione: I costi per la perizia asseverata e la certificazione contabile sono interamente a carico dell’impresa e non è previsto alcun tipo di ristoro o recupero per queste spese.

Semplificazioni e Punti Critici da monitorare

  • Nessuna dicitura obbligatoria in fattura: Viene confermata un’importante semplificazione burocratica; non è necessario inserire alcuna dicitura specifica o riferimento normativo nelle fatture di acquisto dei beni agevolati. Resta fermo l’obbligo di conservazione rigorosa di tutta la documentazione (fatture, DDT, contratti di leasing) per evitare la decadenza in caso di controlli.

  • Il nodo dei Software in Cloud (SaaS): Attualmente, l’impianto della norma esclude i software fruiti in cloud ed erogati in modalità Software as a Service (SaaS), poiché l’investimento deve rispondere al requisito di bene ammortizzabile e durevole. Si tratta di un forte limite alla digitalizzazione, ma il MIMIT ha confermato che sono in corso valutazioni con il MEF per trovare una soluzione normativa e finanziaria che possa includerli in futuro.

    Ricordiamo che martedì 7 luglio alle ore 14.30, nella nostra sede, si terrà il seminario tecnico sulle novità attuative dell’iperammortamento 2026: cliccare qui per iscriversi. 

    (MS/am)




Possibile estensione degli iper-ammortamenti ai software in cloud

Con la risposta a interrogazione parlamentare n. 5-05448, resa in Commissione Attività produttive alla Camera, sono state fornite alcune indicazioni in relazione ai nuovi iper-ammortamenti ex art. 1 commi 427 – 436 della L. 199/2025, ancora in attesa, allo stato attuale, dell’emanazione delle relative disposizioni attuative.

Nella domanda è stato infatti rilevato che, secondo quanto appreso da fonti di stampa, sarebbe stato firmato il decreto attuativo relativo al piano “Transizione 5.0”, destinato a sostenere gli investimenti in innovazione digitale e transizione energetica delle imprese. Ciononostante, prima che la misura diventi pienamente operativa sarebbero necessarie ancora diverse settimane, a causa di continue modifiche e rallentamenti procedurali.

Nello specifico, è stato rilevato che l’operatività del provvedimento potrebbe slittare alla prima metà di giugno 2026, nonostante le imprese attendano da mesi chiarimenti definitivi, nonché l’apertura della piattaforma telematica del GSE.

Vi sarebbe, da quanto emerso, un aggravio burocratico significativo, con l’introduzione di cinque comunicazioni obbligatorie lungo il ciclo dell’investimento, maggiori controlli ex ante ed ex post e un ampliamento del ruolo dei certificatori.

Il decreto escluderebbe, inoltre, dagli incentivi i software in cloud e i modelli “as-a-service”, oggi largamente utilizzati dalle imprese nei processi di digitalizzazione industriale.

Sul tale punto, è stato quindi osservato, nell’ambito più generale di garantire necessariamente una semplificazione degli adempimenti burocratici in capo alle imprese, nonché una piena operatività della piattaforma GSE in tempi certi e rapidi, se non si ritenga necessario rivedere l’esclusione dei software in cloud e dei modelli “as-a-service” dagli investimenti agevolabili prevedendo – quantomeno – una fase transitoria o correttivi applicativi per evitare che i continui cambiamenti normativi penalizzino gli investimenti già programmati.

A fronte di tali osservazioni, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha precisato che il decreto attuativo relativo ai nuovi iper-ammortamenti è stato sottoscritto dal MIMIT il 4 maggio 2026 e dal MEF il 7 maggio 2026 ed è stato registrato alla Corte dei Conti il 18 maggio 2026.

Con riferimento alle tempistiche di apertura della piattaforma informatica per la gestione della misura, nella risposta è stato affermato che il GSE sta provvedendo all’adeguamento dei propri sistemi informativi alle modifiche introdotte dal decreto attuativo, al fine di consentire alle imprese la presentazione delle comunicazioni e l’accesso al beneficio nel più breve tempo possibile.

Per quanta riguarda l’articolazione delle comunicazioni e il ruolo dei soggetti certificatori, viene evidenziato che l’impianto procedurale risponde all’esigenza di garantire il corretto e tempestivo monitoraggio della misura, nonché il presidio sull’effettiva spettanza del beneficio.

Il MIMIT predisporrà FAQ e circolari operative

Viene altresì affermato che il MIMIT è impegnato a contenere gli oneri a carico delle imprese e a fornire, mediante apposite FAQ e circolari operative, ogni utile chiarimento volto ad assicurare un’applicazione chiara e agevole della disciplina.

Infine, in merito all’esclusione, dal novero delle spese agevolabili, dei software in cloud, si è già avuto modo di evidenziare che la norma sui nuovi iper-ammortamenti non ripropone la disposizione prevista in relazione alle precedenti agevolazioni (dalla vecchia maggiorazione del 40% per i beni immateriali correlata all’iper-ammortamento, al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0), in base alla quale si consideravano espressamente agevolabili “anche i costi sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, a beni immateriali di cui all’Allegato B, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina agevolativa”.

Nella risposta a interrogazione parlamentare n. 5-05448, in merito ai software fruiti in cloud e secondo modelli “as-aservice”, è stato affermato che sono attualmente in corso di valutazione alcune possibili soluzioni di carattere normativo, rispetto alle quali si sta lavorando, assieme al Ministero dell’Economia, per far fronte alle esigenze di copertura finanziaria.
 

(MF/ms)




Iper-ammortamento ancora in stand-by

La Legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto nel sistema degli incentivi fiscali agli investimenti l’iper ammortamento, al fine di sostenere la c.d. doppia transizione delle imprese. Tuttavia, mentre la norma primaria è ormai definita, il quadro operativo resta ancora in stand-by, poiché sono attesi da tempo i relativi provvedimenti attuativi.

Come noto l’art. 1, commi 427-436, della Legge n. 199/2025 ha riproposto il tradizionale schema della maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni strumentali nuovi. L’incentivo si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e prevede tre scaglioni di maggiorazione:
 

Soglia investimento Maggiorazione
Fino a 2,5 milioni di euro 180%
Tra 2,5 e 10 milioni di euro 100%
Tra 10 e 20 milioni di euro 50%
Oltre 20 milioni di euro 0
 
Il beneficio si traduce in una maggiore deduzione fiscale delle quote di ammortamento o dei canoni di leasing, determinando un recupero più rapido del costo dell’investimento ai fini delle imposte sui redditi.

L’obiettivo della misura è favorire l’adozione di tecnologie riconducibili ai paradigmi Industria 4.0 e 5.0, sostenendo l’ammodernamento dei processi produttivi e la competitività del sistema industriale.

In materia è recentemente intervenuto il c.d. Decreto Fiscale (D.L. 27 marzo 2026, n. 38, pubblicato in G.U. il 27 marzo 2026), in vigore dal 28 marzo 2026 eliminando il requisito di produzione dei beni in Stati membri dell’Unione Europea o aderenti al SEE con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026.

Questa correzione, annunciata dal Viceministro Leo e dal MEF con comunicato del 12 marzo 2026:

  • rende la misura accessibile a investimenti extra-UE, superando criticità su filiere internazionali e beni immateriali (es. programmi o software di difficile “attribuzione territoriale”);
  • avrebbe dovuto accelerare l’attesa pubblicazione del Decreto attuativo, di competenza dei Ministeri delle Imprese e del made in Italy e dell’Economia la cui bozza era circolata nei primi giorni dell’anno e che avrà il compito di definire, tra l’altro, procedura di accesso all’agevolazione (che prevede tre comunicazioni obbligatorie al GSE).
 
(MF/ms)