Iperammortamento: la certificazione contabile è sottoposta a regole precise
Si ponga attenzione al fatto che l’obbligo di certificazione opera:
- indipendentemente dall’importo dell’investimento, ed è finalizzato
- all’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa (art. 7, comma 1, del D.M. MIMIT-MEF 7 maggio 2026).
Per le imprese soggette a revisione legale dei conti la certificazione è rilasciata dai soggetti incaricati della revisione ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39; per le imprese non obbligate per Legge alla revisione legale, essa è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del medesimo Decreto legislativo.
In entrambi i casi è richiesto il possesso di idonee coperture assicurative (art. 7, comma 2, primo periodo).
Nell’assunzione dell’incarico, il revisore legale o la società di revisione devono osservare i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. n. 39/2010; il Decreto richiama, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico IFAC.
La disciplina non prevede un beneficio aggiuntivo per il compenso relativo alla certificazione contabile, neppure per le imprese non obbligate alla revisione legale.
Inoltre, trattandosi di un adempimento necessario per ottenere l’incentivo, si ritiene che il relativo costo non incrementi la base sulla quale calcolare la maggiorazione.
Ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.M. 7 maggio 2026, l’impresa deve conservare e rendere disponibile tutta la documentazione necessaria a verificare la correttezza e la veridicità di quanto dichiarato tramite la piattaforma informatica: perizie, attestazioni, fatture, documenti di trasporto e ogni altro documento relativo all’acquisizione dei beni agevolati.
Il GSE, sulla base della convenzione con il Ministero prevista dall’art. 1, comma 435, Legge n. 199/2025, verifica i requisiti tecnici e i presupposti dell’agevolazione, nonché la conformità degli investimenti ai dati dichiarati, entro i termini dell’art. 43 D.P.R. n. 600/1973 (vedi termini per l’acc.to).
Il GSE può richiedere ulteriore documentazione alle amministrazioni pubbliche interessate.
Si tenga conto che la certificazione deve essere disponibile al momento della comunicazione di completamento: l’art. 3, comma 3, D.M. 7 maggio 2026 richiede infatti che questa sia corredata dalle attestazioni di possesso della documentazione tecnica e contabile prevista dagli artt. 6 e 7.
Occorre quindi coordinare l’incarico al revisore con il completamento dell’investimento e, per i beni degli allegati IV e V Legge n. 199/2025, con l’avvenuta interconnessione.
L’art. 4 del Decreto prevede infatti che la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni rileva, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi:
- a decorrere dal periodo d’imposta nel quale l’impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti,
- sempre che il bene oggetto di investimento sia entrato in funzione entro il medesimo periodo d’imposta.
La fruizione della maggiorazione è, in ogni caso, subordinata alla ricezione della comunicazione di esito positivo delle verifiche effettuate dal GSE rispetto a ciascuna comunicazione di completamento degli investimenti.
(MF/ms)