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Iper-ammortamenti: indicazioni operative dal 2026

Gli iper-ammortamenti, disciplinati dall’art. 1 commi 427-436 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) sono riconosciuti ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli investimenti agevolabili dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza dell’iper-ammortamento è comunque subordinata a:

  • il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
  • il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sarebbero tuttavia, in ogni caso, esclusi dall’agevolazione, oltre agli esercenti arti e professioni, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari (ad esempio i soggetti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014) o con l’applicazione di regimi di imposta sostitutiva, nonché le imprese in stato di crisi (liquidazione volontaria, fallimento o altre procedure concorsuali) e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del DLgs. 231/2001.

Quanto agli investimenti, sono agevolabili i beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, nei nuovi elenchi di cui agli Allegati IV e V alla legge di bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Si tratta, in sostanza, di nuovi elenchi che contengono i beni materiali e immateriali 4.0, che erano inclusi nei “vecchi” Allegati A e B alla L. 232/2016, ma aggiornati.

Sono altresì oggetto dell’agevolazione i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, la norma agevolativa stabilisce che sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12 comma 1 lett. b) e c) del DL n. 181/2023, vale a dire:

  • moduli fotovoltaici con celle, entrambi prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
  • moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem prodotti nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.
In linea di massima, i beni devono rispettare i requisiti di strumentalità, novità e territorialità.

La norma agevolativa stabilisce che, oltre a essere effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, i suddetti investimenti devono essere:

  • destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;
  • prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.
Sul punto si segnala che sarebbe già allo studio la possibilità di modificare tale nuovo vincolo territoriale legato alla produzione dei beni, introdotto rispetto alla versione originaria della disposizione agevolativa che era prevista nel Ddl. di bilancio 2026.

In assenza di modifiche, il decreto attuativo dovrà fornire ulteriori elementi per consentire di rispettare tale vincolo territoriale produttivo, individuando specifici criteri che riguardino sia i beni materiali sia quelli immateriali.

Con riferimento al requisito della destinazione dei beni a strutture situate nel territorio dello Stato, mutuando i chiarimenti forniti nell’ambito della circ. n. 90/2001 (§ 3.7) ancorché relativamente alla Tremonti-bis, in cui era presente il medesimo requisito, per i soggetti residenti, i beni oggetto dell’investimento devono quindi appartenere, in senso sia contabile che economico, a strutture aziendali situate nel territorio nazionale.

Inoltre, l’effettiva destinazione del bene, secondo l’Agenzia, deve trovare riscontro in elementi oggettivi, non essendo di per sé sufficiente, ai fini dell’agevolazione, la mera iscrizione contabile del bene nel bilancio della società residente o della stabile organizzazione del soggetto non residente.

Quanto al costo agevolato, considerando quanto previsto in relazione alle precedenti agevolazioni, in linea di massima il costo dei beni agevolabili dovrebbe essere determinato ai sensi dell’art. 110 del TUIR.
 

(MF/ms)




Iper-ammortamenti: chiarimenti operativi

È stata pubblicata il 30 dicembre in Gazzetta Ufficiale la legge 30 dicembre 2025 n. 199, cioè la legge di bilancio 2026. Il testo aveva ricevuto l’approvazione definitiva solo poche ore prima alla Camera, con 216 voti a favore, 126 contrari e 3 astenuti.

Il nuovo iper-ammortamento, disciplinato dall’art. 1 commi 427-436 della legge di bilancio 2026, la cui versione originaria era stata modificata dal Senato sarà applicabile agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 fino al 30 settembre 2028.

Ai fini della piena operatività occorre tuttavia l’emanazione del decreto recante le disposizioni attuative, che dovrebbe essere emanato entro il 31 gennaio, nell’ambito delle quali dovrà essere definita la procedura di accesso al beneficio tramite comunicazioni.

Alcune indicazioni sarebbero necessarie anche ai fini del coordinamento con il precedente credito d’imposta 4.0.

Secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 431 della legge di bilancio 2026, il nuovo iper-ammortamento non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’art. 1 comma 446 della L. 207/2024.

Si tratta, in sostanza, degli investimenti in beni materiali 4.0 che beneficiano del credito d’imposta previsto per investimenti effettuati nel 2025 o nel termine “lungo” del 30 giugno 2026 in caso di avvenuta prenotazione entro il 31 dicembre 2025.

Fermo restando che la disposizione sull’iper-ammortamento fa riferimento agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, a tal fine dovrebbero trovare applicazione le regole della competenza fiscale ex art. 109 del TUIR. Per i beni mobili rileva quindi, in linea di massima, la data della consegna o della spedizione, o, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà; in caso di leasing, rileva la data di consegna al locatario.

Stando ai chiarimenti forniti in passato secondo cui la prenotazione “incardina” gli investimenti nell’agevolazione precedente, gli investimenti con ordine e versamento dell’acconto minimo del 20% entro il 31 dicembre 2025 non potrebbero accedere agli iper-ammortamenti ove beneficino del precedente credito d’imposta 4.0.

Il tenore letterale della norma sulla cumulabilità della nuova misura prevede infatti l’impossibilità di fruire degli iper-ammortamenti in riferimento “agli investimenti che beneficiano” delle disposizioni sul credito d’imposta 4.0.

In altri termini, a differenza delle precedenti agevolazioni, ai fini in esame non sarebbe sufficiente la semplice prenotazione, ma sarebbe necessaria l’effettiva possibilità di beneficiare dell’incentivo precedente.

Non assumerebbe quindi rilevanza l’ordine effettuato prima del 2026, se non per i beni che hanno effettivamente beneficiato del credito 4.0.

Pertanto, in caso di assenza della prenotazione entro il 31 dicembre 2025 gli investimenti effettuati nel 2026 potranno indubbiamente accedere ai nuovi iper-ammortamenti.

Qualora invece la prenotazione avvenuta nel 2025, con presentazione di relativa comunicazione e conferma dell’agevolazione (visto l’esaurimento delle risorse disponibili), abbia incardinato l’investimento nella precedente disciplina, i beni che beneficiano del credito d’imposta 4.0 non potrebbero beneficiare anche degli iper-ammortamenti.

Parrebbe quindi che anche in caso di avvenuta prenotazione con presentazione dell’apposita comunicazione per l’accesso al credito 4.0 ma di annullamento della stessa per esaurimento delle risorse i beni possano accedere al nuovo iper-ammortamento.

In tale contesto, occorre inoltre considerare che l’art. 1 comma 770 della legge di bilancio 2026 ha previsto la creazione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF), pari a 1.300 milioni di euro, finalizzato ad incrementare le risorse a disposizione per il credito d’imposta per gli investimenti 4.0, che erano esaurite.

Nello specifico, come rilevato nel dossier del Servizio studi del Senato e della Camera 24 dicembre 2025 n. 580/3 Volume III, è stato istituito, per l’anno 2026, un Fondo presso il MEF al fine di innalzare il limite di spesa fissato dall’art. 1 comma 446 della L. 30 dicembre 2024 n. 207 per il credito di imposta riconosciuto alle aziende che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2025. Tale limite, fissato a 2,2 miliardi di euro, è ora incrementato di 1,3 miliardi di euro, per un totale di 3,5 miliardi di euro.

Il rifinanziamento dovrebbe quindi riguardare i soli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025 e non anche quelli per i quali è stata effettuata soltanto la prenotazione nel 2025.

Si attendono quindi le opportune indicazioni in merito alla procedura relativa a tale rifinanziamento.
 

(MF/ms)




2026: il nuovo iper-ammortamento prenderà il posto dei crediti d’imposta 4.0 e transizione 5.0.

La maggiorazione, fino al 180% o al 220%, riguarda i beni oggetto degli attuali crediti d’imposta 4.0 e 5.0

Nel 2026, il nuovo iper-ammortamento prenderà il posto dei crediti d’imposta 4.0 e transizione 5.0.

Nella bozza del Ddl. di bilancio 2026, viene riproposta la maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali, in passato nota come iper-ammortamento, con riferimento ai beni oggetto degli attuali crediti d’imposta 4.0 e 5.0.

Tali agevolazioni termineranno infatti nel 2025, riguardando gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025 (o per il solo credito 4.0 nel termine “lungo” del 30 giugno 2026 in caso di avvenuta prenotazione entro fine 2025).

Nella bozza del Ddl. di bilancio circolata, all’art. 95, è previsto che, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali, il costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato in relazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027 a condizione che entro il 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La nuova agevolazione riguarda quindi, in sostanza, gli investimenti effettuati nel solo 2026, con termine “lungo” del 30 giugno 2027 in caso di avvenuta prenotazione.

La nuova maggiorazione è riconosciuta per:

  • gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli allegati A e B alla L. 232/2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12 comma 1 lett. a), b) e c) del DL 181/2023 convertito.
L’iper-ammortamento si sostanzia in una maggiorazione del costo di acquisizione dei suddetti beni. In pratica, l’agevolazione, extracontabile, consiste in una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte sui redditi (non IRAP).

Nello specifico, viene previsto che il costo di acquisizione dei beni è maggiorato, in linea generale, nella misura del:

  • 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
La misura dell’agevolazione sarebbe quindi differenziata in relazione all’ammontare degli investimenti. Ad esempio, se un’impresa nel 2026 effettua investimenti per 6 milioni di euro, la maggiorazione complessiva sarebbe pari a 8 milioni di euro (4,5 + 3,5 milioni). Il risparmio fiscale, con aliquota IRES del 24%, sarebbe quindi di 1.920.000 di euro.

La misura dell’agevolazione è però superiore nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, compresa la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce l’investimento, non inferiore al 3% o, in alternativa, la riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Nello specifico, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del:

  • 220% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 140% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 90% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
È poi previsto che la riduzione dei consumi energetici si consideri in ogni caso conseguita nell’ipotesi di:
  • investimenti in beni di cui all’allegato A alla L. 232/2016, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio;
  • progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC nel quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire il raggiungimento della suddetta riduzione dei consumi energetici.
L’accesso al beneficio, a differenza di quanto previsto per i vecchi iper-ammortamenti ma sulla scia dei più recenti crediti d’imposta, prevede la presentazione, da parte dell’impresa, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, di apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Con un successivo decreto ministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.

Si segnala che sarebbe inoltre previsto uno specifico credito d’imposta “4.0” per il 2026 per le imprese del settore agricolo, nella misura del 40% per gli investimenti fino a un milione (art. 97 della bozza di Ddl.).

(MF/ms)




Bonus beni materiali 4.0: chiarimenti del Mimit

L’art. 1 comma 445-448 della L. 207/2024 ha introdotto un tetto massimo di spesa per il credito d’imposta ex art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 relativo agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2025, con conseguente obbligo di presentazione al MIMIT di specifiche comunicazioni per la fruizione.

In particolare, viene previsto che il credito d’imposta di cui all’art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 (quindi quello relativo alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A alla L. 232/2016) sia riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro.

Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’impresa dovrà trasmettere telematicamente al Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT) una comunicazione concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta maturato, sulla base del modello di cui al DM 24 aprile 2024, adottato in attuazione dell’art. 6 del DL 39/2024.

Con apposito decreto direttoriale del MIMIT saranno apportate le necessarie modifiche a tale decreto, anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle nuove comunicazioni.

Viene inoltre stabilito che, ai fini della fruizione del credito d’imposta ex art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020, il MIMIT trasmette all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione mediante modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. n. 241/97, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.

Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti il MIMIT ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l’invio delle richieste per la fruizione dell’agevolazione.

In altri termini, in caso di raggiungimento del limite di risorse disponibili non sarà possibile utilizzare il credito d’imposta.

Esclusi gli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2024

Il comma 446 dispone tuttavia che il suddetto limite non operi in relazione agli investimenti per i quali “entro la data di pubblicazione della presente legge” il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Pertanto, la nuova disposizione non trova applicazione per i beni materiali 4.0 in relazione ai quali è stata effettuata la c.d. “prenotazione” entro il 31 dicembre 2024, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 207/2024.

Nessuna modifica è stata comunque prevista in relazione alla misura dell’agevolazione ex art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020, che resta quindi invariata.

Pertanto, per gli investimenti effettuati sia nel 2024 che nel 2025, il credito d’imposta è previsto nella misura del:

  • 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
  • 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
  • 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni.
Si evidenzia che per il 2025 non è comunque più riconosciuto il credito d’imposta per i beni immateriali 4.0.
 

(MF/ms)




Comunicazione GSE dei crediti di imposta 4.0: casi operativi

Molte sono le criticità sorte tra gli operatori in relazione al nuovo modello di comunicazione investimenti 4.0, da inviare a mezzo PEC al GSE.

Il legislatore ha l’intento di redigere una pianificazione finanziaria, cioè necessita di comprendere in anticipo l’ammontare delle mancate entrate future, a seguito dell’utilizzo dei crediti d’imposta 4.0 e R&S. Partendo da tale presupposto, le casistiche oggettivamente difficili da “gestire” sono le seguenti:

Vediamoli in sintesi:

 

Casi
 
Soluzione interpretativa – in attesa di indicazioni ufficiali
  • Beni prenotati nel 2022 e consegnati nel 2023. interconnessi nel 2023
  • vanno considerati come beni targati 2022, quindi non necessitano di comunicazione preventiva, ma esclusivamente di quella consuntiva (se inviata quella vecchia, è sufficiente questa).
  • Beni interamente 2023 di cui ho è stato inviato il modello vecchio
  • Per gli investimenti dall’1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024 il Decreto prevede l’invio della comunicazione a consuntivo, con il nuovo modello. Quindi prudenzialmente va inviata anche quella su nuovo modello.
  • Periodo di realizzazione: come data di inizio cosa indicare? La firma del contratto? La prima fattura?
  • Non è dato di sapere, in ottica 4.0 il periodo di realizzazione potrebbe essere quello dal quale ci si impegna giuridicamente, quindi ad esempio firma del contratto (attendere per l’invio del modello la prima fattura è probabilmente troppo tardivo).
  • Comunicazione preventiva: deve essere fatta prima della firma dell’ordine di acquisto (documento giuridicamente vincolante all’acquisto) come si fa con la Sabatini? O può essere fatta a posteriori?
  • Non c’è certezza; Assonime indica come ragionevole l’invio della comunicazione dopo un congruo termine dal momento in cui viene effettuato l’ordine. Anche l’invio entro un congruo termine dalla stipula del contratto è un parametro ragionevole.

Inoltre, dato che il comma 4 dell’art. 1 del Decreto direttoriale recita:

Il modello di comunicazione di cui al comma 2 è trasmesso in via preventiva dall’impresa al fine di comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data del 30 marzo 2024, la presunta fruizione negli anni del credito. Il medesimo modello è, altresì, trasmesso al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva. Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024, il modello è trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.
letteralmente sembrerebbe che:

  1. NON si possa procedere con l’ordine, prima dell’invio della comunicazione preventiva;
  2. NON si possa farsi consegnare il bene prima dell’invio del modello.

L’invio della comunicazione entro un congruo termine dalla stipula del contratto, è un parametro ragionevole.

(MF/ms)
 
 




Bonus investimenti 4.0: utilizzo subordinato alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Ai fini della fruizione del credito d’imposta 4.0 (e dei crediti R&S), l’art. 6 del DL 39/2024 ha introdotto la necessità di effettuare alcune comunicazioni al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Modalità e termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto ministeriale di prossima emanazione, che interverrà sul DM 6 ottobre 2021 relativo alla “vecchia” comunicazione prevista ai soli fini di monitoraggio.

La nuova disposizione stabilisce che le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare dal 30 marzo 2024 (dati di entrata in vigore del DL 39/2024), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

La norma fa riferimento, per la decorrenza dell’obbligo di comunicazione preventiva, agli “investimenti che si intendono effettuare” dal 30 marzo 2024, formulazione non particolarmente chiara che dovrà essere meglio specificata.

Viene inoltre previsto che la comunicazione debba essere aggiornata al completamento di tali investimenti.

La comunicazione telematica di completamento degli investimenti va effettuata, per espressa disposizione, anche per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024 (giorno antecedente alla data di entrata in vigore del DL 39/2024).

In altri termini, stando al tenore della norma e in attesa delle specifiche disposizioni attuative:

  • per gli investimenti dal 30 marzo 2024, occorre presentare la comunicazione preventiva (con l’importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la ripartizione del credito per la fruizione) e la comunicazione ex post al completamento degli investimenti;
  • per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 29 marzo 2024, occorre presentare soltanto la comunicazione ex post.
Le comunicazioni (ex ante e ex post) dovranno essere effettuate sulla base del modello adottato con DM 6 ottobre 2021, che sarà aggiornato in funzione delle nuove finalità, definendo anche contenuto, modalità e termini di invio delle comunicazioni.

Comunicazione anche per crediti 2023 non ancora utilizzati

Una particolare disposizione è poi prevista per gli investimenti 2023.

Il comma 3 dell’art. 6 del DL 39/2024 stabilisce che “Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1”.

Pertanto, con riguardo al solo bonus investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 (e non quindi al credito R&S), in relazione agli investimenti relativi al 2023 (che dovrebbero essere intesi come investimenti effettuati ai sensi dell’art. 109 del TUIR), l’utilizzo dei crediti maturati ma non ancora fruiti (in assenza di specifica indicazione della norma, dovrebbe riferirsi alla data del 30 marzo 2023) è subordinato alla comunicazione, secondo le modalità definite dal summenzionato DM.

Di fatto, quindi, l’utilizzo delle quote residue di tali crediti sarebbe, allo stato attuale, in stand by, essendo necessario presentare l’apposita comunicazione richiesta.
 

(MF/ms)




Investimenti sul fotovoltaico nel piano “Transizione 5.0”

Nell’ambito del piano nazionale “Transizione 5.0” per l’evoluzione digitale ed ecologica delle imprese italiane, si segnala che è possibile beneficiare di un credito d’imposta del 30% per l’installazione di impianti fotovoltaici.

Per la fruizione di tale credito, è necessario il rispetto delle seguenti condizioni:

  1. I pannelli devono essere di fabbricazione europea ed avere un elevato rendimento di generazione
  2. L’investimento sul FV deve essere accompagnato da investimenti in beni produttivi o software specialistici per almeno 40.000 euro in grado di assicurare una riduzione dei consumi energetici. Si ricorda come su questa seconda quota di investimento è possibile la fruizione degli altri crediti di imposta previsti dal piano Transizione 5.0.
  3. L’iter per l’ottenimento del credito deve essere eseguito sin dal momento di inizio dell’investimento da soggetto certificato. Il costo di tale processo di verifica e certificazione per le PMI è anch’esso totalmente ammissibile a credito di imposta
Sebbene il decreto sia già operativo, sono attesi per i primi giorni di aprile i dettagli operativi per la piena applicabilità della misura.

(SN/am)




Contributi regionali a fondo perduto per investimenti

Se la vostra attività produttiva si svolge in uno dei comuni che Regione Lombardia ha individuato come destinatari di aiuti specifici, potreste beneficiare di contributi a fondo perduto significativi, fino al 40%.
I fondi puntano al rafforzamento della flessibilità produttiva ed organizzativa delle imprese per assicurare una maggiore resilienza; gli investimenti comprendono le spese per iniziative di crescita dimensionale ma anche le spese per diversificare la produzione o trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo.
L’importo minimo dell’investimento è fissato a € 100.0000 e massimo € 3.000.000.

Ecco i Comuni coinvolti:
Provincia di Como (Zone criterio 1): Albavilla; Cabiate; Cadorago; Cantù; Casnate con Bernate; Cermenate; Cirimido; Colverde; Cucciago; Erba; Grandate; Guanzate; Lomazzo; Mariano Comense; Montano Lucino; Olgiate Comasco; Orsenigo; Rovellasca; Turate; Veniano; Vertemate Con Minoprio.
Provincia di Sondrio (Zone criterio 1): Andalo Valtellino; Ardenno; Berbenno di Valtellina; Buglio in Monte; Castione Andevenno; Cosio Valtellino; Delebio; Grosio; Grosotto; Montagna in Valtellina; Morbegno; Pedesina; Poggiridenti; Ponte in Valtellina; Postalesio; Rogolo; Sondalo; Sondrio; Spriana; Talamona; Teglio; Tirano; Tresivio; Valdisotto; Vervio; Villa Di Tirano.

Nella scheda allegata ci sono i dettagli del bando, che è già aperto fino ad esaurimento.

Alla pagina regionale dedicata si trovano tutti i dettagli.

ApiTech può assistere le imprese per valutare l’accessibilità a queste risorse, contattate silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)




Credito transizione 5.0: accesso agevolazione solo tramite comunicazioni al GSE

Il nuovo credito d’imposta transizione 5.0, disciplinato dall’art. 38 del DL 19/2024 (c.d. DL “PNRR”), richiede numerosi adempimenti, in parte già delineati dalla stessa norma, ma che saranno oggetto di ulteriori indicazioni nel DM attuativo che, stando alla norma, dovrebbe essere emanato entro il 1° aprile (30 giorni dall’entrata in vigore del DL).

L’agevolazione riguarda le imprese che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Rispetto alle bozze circolate, è confermata la misura dell’agevolazione, crescente in relazione a una maggior riduzione dei consumi.

Il bonus transizione 5.0 prevede aliquote più elevate rispetto al bonus investimenti ex L. 178/2020 e le due agevolazioni non sono cumulabili in relazione ai medesimi costi ammissibili.

Diversamente dal credito 4.0, la fruizione della nuova agevolazione non è automatica, essendo prevista una specifica procedura.

A norma dell’art. 38 comma 10 del DL 19/2024, a differenza delle bozze che erano circolate, viene previsto che l’accesso all’agevolazione passi per il GSE (Gestore dei Servizi energetici spa).

In particolare, le imprese devono presentare, in via telematica, sulla base di un modello che sarà messo a disposizione dal GSE, le certificazioni “energetiche” unitamente a una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.

Il beneficio è infatti subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il DM attuativo, che, rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano (art. 38 comma 11 del DL 19/2024):

  • ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni (diversi da quelli per l’autoproduzione di energia);
  • ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Per le PMI le spese di certificazione sono riconosciute a incremento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.

Il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente in via telematica al Ministero delle Imprese e del made in Italy l’elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato, assicurando che l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa previsto.

Ai fini dell’utilizzo del credito, l’impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, secondo modalità che saranno definite con il citato DM. In base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.

L’impresa comunica poi il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione “ex post”.

Il GSE trasmette quindi all’Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

È inoltre prevista una serie di obblighi documentali.

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui all’art. 38 del DL 19/2024.

Tale norma, a differenza del bonus ex L. 178/2020, riporta chiaramente la necessità di indicare la dicitura anche nei DDT. Dovrebbe tuttavia valere quanto chiarito con risposta a interrogazione parlamentare n. 5-01787, secondo la quale la citata disposizione si considera formalmente rispettata nei casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative, richiami chiaramente e univocamente il DDT nel quale è stata omessa l’indicazione della norma agevolativa.

Per il credito transizione 5.0 è inoltre richiesto (come per il credito R&S) che l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro ex art. 8 del DLgs. 39/2010. Solo per tali imprese, le spese relative all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro.
 

(MF/ms)




Nuovo credito d’imposta investimenti per la transizione 5.0

Il decreto legge “PNRR”, approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 febbraio scorso e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce un nuovo credito d’imposta relativo al piano transizione 5.0, volto a sostenere gli investimenti in digitalizzazione e nella transizione green delle imprese (cfr. comunicato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 26 febbraio 2024).

Stando alla bozza del DL circolata, il credito d’imposta spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, i progetti di innovazione conseguano complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%. 

Sono ammessi all’agevolazione anche investimenti in nuovi beni strumentali necessari all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e spese per la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze nelle tecnologie per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Il nuovo credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

  • 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro;
  • 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria).

La misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento è rispettivamente aumentata:

  • al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%;
  • al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%.

In linea di massima, la riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, va calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio di effettuazione degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Disposizioni attuative in un successivo DM

Le disposizioni attuative dell’agevolazione saranno comunque stabile con apposito DM.

Per l’accesso all’agevolazione, le imprese devono presentare apposite comunicazioni al MIMIT ex ante ed ex post rispetto al completamento degli investimenti, nelle modalità e nei termini che saranno definiti dal DM.

Il riconoscimento del credito d’imposta è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, che dovrà attestare ex ante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni agevolati ed ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante e l’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per le PMI, le spese relative alla certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.

È inoltre richiesta la certificazione da parte del revisore, nonché l’indicazione della dicitura normativa in fattura.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2025.

L’ammontare non compensato entro tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

Si evidenzia che, stando alla bozza del DL, la nuova agevolazione non sarebbe cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il bonus investimenti ex art. 1 commi 1051 ss. della L. 178/2020, né con quello per la ZES unica Mezzogiorno ex art. 16 del DL 124/2023.

 

Misura del credito d’imposta transizione 5.0
 
Riduzione consumi energetici struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale
 
Riduzione consumi energetici dei processi interessati dall’investimento (condizione alternativa)
 
– 35% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
– 15% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
– 5% per investimenti tra 10 e 50 milioni
 
Non inferiore al 3% Non inferiore al 5%
– 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
– 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
– 10% per investimenti tra 10 e 50 milioni
 
Non superiore al 6% Non superiore al 10%
– 45% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni;
– 25% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;
– 15% per investimenti tra 10 e 50 milioni
 
Superiore al 10% Superiore al 15%

 
(MF/ms)