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Inps: piattaforma unica integrazioni salariali “Omnia IS”

L’istituto amplia e rinnova l’offerta dei servizi telematici sul proprio portale secondo il percorso declinato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Con decorrenza dal prossimo 2 maggio 2024, la presentazione delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) sarà possibile solo attraverso la nuova piattaforma unica delle integrazioni salariali denominata “Omnia IS”.
La piattaforma è già operativa per alcuni servizi dedicati a datori di lavoro e consulenti abilitati, in questa nuova versione consente di effettuare la presentazione delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria attraverso un processo più semplificato, intuitivo, rapido e ricco di controlli automatizzati che guidano la compilazione dell’utente.

La fase parallela di utilizzo dei precedenti sistemi di invio si esaurirà presto e a partire dal prossimo 2 maggio la presentazione delle domande sarà possibile esclusivamente attraverso “Omnia IS”.

L’accesso con credenziali abilitate al nuovo ambiente della procedura avviene sul portale dell’istituto www.inps.it , area tematica “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” e selezionando la voce CIG e Fondi di solidarietà”.

(FP/am)




Inps: trattamenti di integrazione salariale

L’Inps, con la circolare n. 14 del 3 febbraio 2023, comunica gli importi massimi mensili rivalutati e valevoli per l’anno 2023, da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria, straordinaria, agricola e fis), di indennità disoccupazione NASpI e Dis-Coll nonché dell’assegno per lavoratori socialmente utili.
Con la riforma degli ammortizzatori sociali attivata lo scorso anno, ai trattamenti di integrazione salariale viene applicato un unico valore massimale ricalcolato secondo la rivalutazione corrispondente all’indice Istat annuo, anziché il precedente meccanismo delle due fasce di trattamento retributivo rispetto alla retribuzione mensile del lavoratore,
Di seguito la tabella riepilogativa dei trattamenti in vigore dal 1° gennaio 2023.

 

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
di cui art. 3, comma 5-bis DL 148/2015
Retribuzione massimale dal 1° gennaio 2023
Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)
Casa Integrazione Straordinaria (CIGS)
Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA)
Assegno Integrazione Salariale (FIS)
Importo lordo Importo netto
€ 1.321,53 € 1.244,36
Settore Edile e Lapideo (per intemperie stagionali) € 1.585,84 € 1.493,23
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NASpI Importo lordo
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2023 € 1.352,19
(no riduzione 5,84%)
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2023 € 1.470,99
(no riduzione 5,84%)
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE Dis-Coll Importo lordo
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2023 € 1.352,19
(no riduzione 5,84%)
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2023 € 1.470,99
(no riduzione 5,84%)
INDENNITA’ PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI Importo lordo
Importo assegno dal 1° gennaio 2023 € 656,44
(no riduzione 5,84%)

 
(FP/am)
 




Inps: trattamenti di integrazione salariale

L’Inps, con la circolare n. 7 del 21 gennaio 2021, comunica gli importi massimi mensili rivalutati e valevoli per l’anno 2021, da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga), di indennità disoccupazione NASpI e Dis-Coll nonché dell’assegno per lavoratori socialmente utili.

I valori non hanno subito variazioni rispetto all’anno 2020.

Ricordiamo che per le integrazioni salariali relative ai contratti di solidarietà, divenuti una fattispecie dell’intervento straordinario per la nuova disciplina prevista dal D.Lgs n. 148/2015, il trattamento ammonterà all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate con il limite dei massimali che, pertanto, saranno applicati anche ai trattamenti integrativi di detti contratti di solidarietà.
 

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2021

Importo lordo Importo netto

Inferiore o uguale a € 2.159,48

€ 998,18 € 939,89
Oltre € 2.159,48 € 1.199,72 € 1.129,66

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE – SETTORE EDILE E LAPIDEO

Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2021

Importo lordo Importo netto

Inferiore o uguale a € 2.159,48

€ 1.197,82 € 1.127,87
Oltre € 2.159,48 € 1.439,66 € 1.355,58
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NASpI Importo lordo

Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2021

€ 1.227,55
(no riduzione 5,84%)

Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2021

€ 1.335,40
(no riduzione 5,84%)
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE Dis-Coll Importo lordo

Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2021

€ 1.227,55
(no riduzione 5,84%)

Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2021

€ 1.335,40
(no riduzione 5,84%)
INDENNITA’ PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI Importo lordo

Importo assegno dal 1° gennaio 2021

€ 595,93
(no riduzione 5,84%)

 (FP/tm)




Inps: esonero contributivo per i datori di lavoro che non richiedono i nuovi trattamenti di integrazione salariale causale Covid19

L’art. 3 del Decreto Agosto n.104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020, consente ai datori di lavoro che non richiedono interventi di integrazione salariale per Covid19 (9+9 settimane) di poter usufruire di un nuovo esonero contributivo entro la data del 31/12/2020.
La Commissione Europea in data 10/11/2020 ha dato parere favorevole alla misura, sbloccando così i fondi necessari a sostenere il finanziamento e, con il messaggio n. 4254 del 13/11/2020, l’Inps provvede a definire le modalità applicative dello sgravio.
I datori di lavoro che hanno utilizzato interventi di integrazione salariale per Covid19 (Cigo, Fis e Cassa in deroga) nella prima fase dell’emergenza epidemiologica e che in seguito non hanno avuto necessità di attivare le altre settimane rese disponibili con il decreto agosto (9+9), possono richiedere l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, riparametrato e applicato su base mensile e con fruizione entro il 31 dicembre 2020 nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei citati mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail.
L’esonero può essere legittimamente fruito a condizione non vengano richiesti i trattamenti di integrazione salariale per Covid19 previsti dal decreto agosto.

I datori di lavoro interessati dovranno inoltrare all’Inps, tramite la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi – Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104”, un’istanza di attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”, che assume il significato di “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020”.
Nella domanda dovranno autocertificare:

  • le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020;
  • la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive;
  • la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
  • l’importo dell’esonero.

Ricordiamo che dalla contribuzione piena a carico del datore di lavoro dovranno essere esclusi, oltre ai premi Inail e perché non oggetto di sgravio, le quote di contributo relative a:

  • fondo di tesoreria;
  • fondi di solidarietà bilaterali, bilaterali alternativi, fondo di solidarietà residuale e Fondo di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 148/2015, ove dovuti;
  • finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
  • solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria.

Il codice di autorizzazione "2Q" avrà validità dal mese di agosto 2020 fino al mese di dicembre 2020.
L’effettivo ammontare dell’esonero fruibile non può superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui si intende utilizzare la misura e per un periodo massimo di quattro mesi, fermo restando che l’esonero può essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa ad una sola mensilità, ove sussista la capienza contributiva.
Nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti dovranno essere valorizzate negli importi a credito il nuovo codice causale "L903" e il relativo importo.
Nei casi in cui non fosse possibile recuperare l’intero importo con la denuncia corrente del mese capiente, limitatamente allo sgravio spettante per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2020, si dovrà operare tramite la procedura di regolarizzazione Uniemens/vig.