1

Inps: modificato l’accesso al portale

Dal 1° settembre, l’accesso ai servizi telematici dell’INPS è consentito esclusivamente mediante SPID (sistema pubblico di identità digitale) di livello non inferiore a 2, CIE 3.0 (carta di identità elettronica) o CNS (carta nazionale dei servizi) anche per le aziende (pubbliche e private) e i loro intermediari di cui alla L. 12/79.

Quindi, a partire da tale data, non è più possibile per tali soggetti accedere ai suddetti servizi tramite il precedente PIN.

L’INPS ha reso noto il cambio di passo con la circolare n. 77/2024 e con il successivo comunicato stampa del 5 luglio scorso.

L’Istituto, con la circ. n. 77/2024, ha ricordato che con la precedente circolare n. 95 del 2 luglio 2021 è stato avviato il processo di dismissione dell’accesso con il PIN dell’INPS in favore delle indicate nuove identità digitali, ciò in attuazione dell’art. 24 comma 4 del DL 76/2020.

In considerazione del fatto che con la circolare n. 87/2020 l’Istituto aveva comunicato che dal 1° ottobre 2020 non sarebbero più stati rilasciati nuovi PIN come credenziale di accesso, con la predetta circolare n. 95 era stato evidenziato che i PIN che erano stati rilasciati alla data del 1° ottobre 2020, rimasti in vigore nel periodo transitorio, sarebbero stati dismessi entro il 30 settembre 2021. L’Istituto aveva quindi comunicato che, per assicurare una transizione più graduale ai nuovi strumenti, l’accesso tramite PIN ai servizi on line dell’INPS con profili diversi da quello di cittadino non sarebbe più stato consentito a partire dal 1° settembre 2021.

Tale termine è, però, stato successivamente prorogato al 1° ottobre 2021: con il messaggio n. 2926 del 25 agosto 2021 l’Istituto ha infatti rilevato che, a seguito delle richieste pervenute da parte dei soggetti interessati e delle esigenze organizzative rappresentate, l’accesso ai servizi on line di rispettiva competenza mediante PIN con tutti i profili sarebbe stato consentito fino al 30 settembre 2021, con la sola eccezione di quelli rilasciati a cittadini residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano (cfr. anche circ. INPS 12 agosto 2021 n. 127).

I PIN rilasciati alle aziende e ai loro intermediari sono, però, stati mantenuti temporaneamente attivi, come comunicato con il messaggio n. 3305 del 1° ottobre 2021.

Alla luce della recente circolare n. 77/2024, dal 1° settembre 2024 tali PIN non potranno tuttavia essere più utilizzati, dovendo anche gli intermediari abilitati e le aziende pubbliche e private adoperarsi al fine di munirsi di un sistema di identità digitale per accedere ai servizi telematici dell’INPS, il cui impiego, come evidenziato nella circ. n. 95/2021, non solo garantisce maggiori livelli di sicurezza di accesso, ma offre anche il vantaggio di utilizzare una sola identità digitale per interagire con la Pubblica Amministrazione, i soggetti privati aderenti e, in base alle disposizioni del Regolamento Ue 910/2014 (c.d. Regolamento eIDAS), per accedere ai servizi in rete delle Pubbliche Amministrazioni dell’Unione europea.

Si ricorda, infine, che le prime istruzioni in riferimento all’istituto della delega dell’identità digitale sono state dettate dall’INPS con la circ. n. 127/2021 e il messaggio n. 3305/2021.
 

(MF/ms)




Inps: piattaforma unica integrazioni salariali “Omnia IS”

L’istituto amplia e rinnova l’offerta dei servizi telematici sul proprio portale secondo il percorso declinato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Con decorrenza dal prossimo 2 maggio 2024, la presentazione delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) sarà possibile solo attraverso la nuova piattaforma unica delle integrazioni salariali denominata “Omnia IS”.
La piattaforma è già operativa per alcuni servizi dedicati a datori di lavoro e consulenti abilitati, in questa nuova versione consente di effettuare la presentazione delle domande di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria attraverso un processo più semplificato, intuitivo, rapido e ricco di controlli automatizzati che guidano la compilazione dell’utente.

La fase parallela di utilizzo dei precedenti sistemi di invio si esaurirà presto e a partire dal prossimo 2 maggio la presentazione delle domande sarà possibile esclusivamente attraverso “Omnia IS”.

L’accesso con credenziali abilitate al nuovo ambiente della procedura avviene sul portale dell’istituto www.inps.it , area tematica “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” e selezionando la voce CIG e Fondi di solidarietà”.

(FP/am)




Inps: ticket licenziamento Naspi 2024

Per effetto della rivalutazione del massimale Naspi (circ. Inps n. 25/2024) il calcolo del contributo, definito come “ticket Naspi”, dovuto dai datori di lavoro in caso di licenziamento di un lavoratore a tempo indeterminato, è pari a € 635,67 (€ 1.550,42 X 41%) per ogni anno di lavoro effettuato fino ad un massimo di 3 anni.

Per i lavoratori che vantano 36 mesi (o più) di anzianità aziendale, l’importo massimo da versare nel 2024 è pari a € 1.907,01 (€ 635,67 X 3 anni), mentre nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato svolto con una durata ricompresa nei 36 mesi, il contributo deve essere definito in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro, considerando come mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario.

Esempi di contribuzione

Tipologia Massimale Naspi 2024 % Ammontare annuo Ammontare mensile Mesi anzianità Importo da versare
Lavoratore con 10 mesi di anzianità € 1.550,42 41 € 635,67 € 52,97 10 € 529,70
Lavoratore con 17 mesi di anzianità € 1.550,42 41 € 635,67 € 52,97 17 € 900,49
Lavoratore con oltre 10 anni di anzianità € 1.550,42 41 € 635,67 € 52,97 36 € 1.907,01
 

 
(FP/am)
 




Inps: sgravio assunzioni under 36 e donne svantaggiate

Una volta rilasciata l’autorizzazione da parte della Commissione europea nella riunione dello scorso 19 giugno 2023, sono diventati operativi gli esoneri previsti per le assunzioni under 36 a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni da tempo determinato a indeterminato, e per l’assunzione di lavoratrici donne c.d. svantaggiate i cui rapporti di lavoro sono e saranno attivati nel periodo temporale compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023.
 
L’Inps con la recente circolare 57/2023 diffonde le istruzioni utili all’applicazione dell’esonero “under 36” che consente ai datori di lavoro di recuperare la contribuzione a proprio carico nella misura del 100% per un periodo di trentasei mesi e nei seguenti limiti massimi:
 
  • 6.000 euro annui, ovvero 500 euro mensili, in caso di assunzione effettuata nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 (il precedente semestre del 2022 e l’intero anno 2021 erano già stati oggetto di simile provvedimento autorizzativo);
  • 8.000 euro, ovvero 666,66 euro mensili, in caso di assunzione a tempo indeterminato (o trasformazioni da tempo determinato) effettuata dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
 
La circolare dell”istituto qui allegata illustra le condizioni di accesso alla misura che può essere attivata dal prossimo flusso Uniemens di competenza luglio 2023, mentre per applicare il recupero delle quote arretrate da luglio 2022 a dicembre 2022 è possibile intervenire esclusivamente, in alternativa, con i flussi Uniemens di competenza di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023 attraverso le modalità già diffuse nel messaggio n. 3389/2021.
 
L’agevolazione si applica a tutti i datori lavoro privati (tranne le imprese del settore finanziario) e con esclusione dei datori di lavoro domestico e dei rapporti di lavoro in apprendistato e non è cumulabile con altre tipologie di incentivi vigenti quali l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi; l’assunzione di donne prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni; l’assunzione di donne, c.d. svantaggiate, previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020.
 
Questi ultimi incentivi relativi alle lavoratrici donne sono illustrati in materia dalla circolare Inps 58/2023.
 
I nostri uffici sono a disposizione delle aziende associate per approfondire le fattispecie in oggetto.
 

(FP/am)
 




Gestione Separata Inps: aliquote contributive reddito 2023

L’istituto, con la circolare n. 12 del 1° febbraio 2023, determina le aliquote contributive di reddito valevoli per l’anno 2023 da applicare ai soggetti iscritti alla Gestione Separata.
Ricordiamo che la legge di Bilancio 2022 aveva stabilito l’incremento dell’aliquota contributiva sino all’1,31% a sostegno del fondo per l’indennità di disoccupazione (Dis-Coll).
 
Nei contenuti della circolare Inps sono presenti le tabelle riepilogative con le quali è possibile verificare le diverse fattispecie di iscritti alla Gestione Separata, abbinati alle relative aliquote di contribuzione.
Nella generalità dei casi l’aliquota complessiva è pari al 35,03%; per le categorie ove il contributo Dis-Coll è assente il valore è pari al 33,72%, mentre per i liberi professionisti l’aliquota Iscro (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) è pari al 26,23%.
Consolidata al 24% l’aliquota per gli iscritti appartenenti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie o già pensionati, sia collaboratori che liberi professionisti.
 
Ripartizione dei contributi
La ripartizione degli oneri contributivi è pari a 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del percipiente.
L’azienda committente ha l’obbligo di versare il totale dei contributi calcolati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite modello F24 telematico.
 
Minimale e massimale contributivo
Il minimale di reddito per l’anno 2023 è pari a € 17.504,00, mentre il massimale è pari a € 113.520,00.
 
Per ottenere l’accredito contributivo di un’intera annualità previdenziale, si devono versare almeno i seguenti importi:
  • iscritti con aliquota al 24%: € 4.200,96;
  • professionisti con aliquota del 26,23%: € 4.591,30;
  • collaboratori e assimilati con aliquota del 33,72%: € 5.902,35;
  • collaboratori e assimilati con aliquota del 35,03%: € 6.131,65.
 
(FP/am)



Inps: valori per il calcolo delle contribuzioni all’1 gennaio 2023

Con la circolare n. 11 del 1° febbraio2023, l’Inps comunica i nuovi minimali ai fini contributivi in vigore dal 1° gennaio 2023.
 
È possibile consultare tutte le tabelle relative ai nuovi valori disponibili negli allegati alla circolare: di seguito proponiamo la sintesi dei principali valori per l’anno 2023.
 
Minimali retribuzione giornaliera
Gli importi dei minimali sono sostanzialmente rimasti invariati per effetto della variazione percentuale dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’Istat che, per l’anno 2022, è risultata pari all’ 8,1%.
Pertanto il limite di trattamento minimo mensile di pensione risulta essere pari a € 567,94, mentre il limite di retribuzione giornaliera risulta equivale a € 53,95.
Di seguito i nuovi minimali giornalieri per l’anno 2023:
 
  Dirigente Impiegato Operaio
Industria € 149,23 € 53,95 € 53,95
Artigianato ——- € 53,95 € 53,95
Commercio € 149,23 € 53,95 € 53,95
 
Lavoratore a part-time
Il minimo orario deve essere conteggiato secondo la seguente formula:
(minimale giornaliero x 6) / (ore settimanali previste dall’orario dei lavoratori a tempo pieno)
Ad esempio, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali, il procedimento sarà il seguente:
€ 53,95 x 6gg / 40h = € 8,09
 
Lavoratori a domicilio
Il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio è ragguagliato a € 53,95.
 
Massimale annuo
Il massimale annuo della base contributiva pensionabile, previsto dall’art. 2 comma 18 della Legge 335/95, da applicarsi per i nuovi iscritti all’INPS dal 1° gennaio 1996 e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo (solo dal 1° gennaio 2001), viene stabilito per l’anno 2023 a € 113.520,00.
Si rammenta che dal 1° gennaio 2003 è stato soppresso il massimale contributivo, di cui all’art. 3, comma 7, del D. LGS. n. 181/97, previsto per i dirigenti di aziende industriali.
 
Aliquota aggiuntiva 1%
L’aliquota aggiuntiva dell’1% prevista a carico del lavoratore per retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile nell’anno 2023, deve essere applicata su retribuzioni mensili superiori a € 4.349,00 (pari a € 52.190,00 annui).
Ricordiamo che il versamento del contributo aggiuntivo deve essere effettuato con il criterio della mensilizzazione.
 
Rivalutazione dell’importo per prestazioni di maternità obbligatoria
Con riferimento alle istruzioni fornite con circolare n. 181 del 16.12.2002, si comunica che l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ai sensi di quanto disposto dall’art. 78 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151, per l’anno 2023 è pari a € 2.360,66.
 

Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’art.42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

L’art. 42, comma 5 e seguenti, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 riconosce il diritto a soggetti specificamente individuati di fruire, entro sessanta giorni dalla richiesta, del congedo di cui al comma 2, dell’articolo 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, per assistenza di persone con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
In particolare il comma 5-ter prevede “Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.”
A tale riguardo si comunica che per gli effetti della rivalutazione la retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui trattasi non può eccedere, per l’anno 2023, l’importo, arrotondato all’unità di euro, pari a € 53.687,00.
 
Regolarizzazione relative al mese di gennaio 2023
Le aziende potranno regolarizzare le eventuali differenze relative al mese di gennaio 2023 entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (quindi entro il 16 maggio 2023): la regolazizzazione non comporta oneri aggiuntivi.
Ai fini della compilazione del modello UniEmens le aziende utilizzeranno la sezione PosContributiva dello stesso flusso con le seguenti modalità:
  • calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2023 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
  • le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
In seguito l’istituto provvederà all’aggiornamento delle tabelle con apposito messaggio e nelle sezioni online del proprio portale.
 
(FP/am)



Inps: trattamenti di integrazione salariale

L’Inps, con la circolare n. 14 del 3 febbraio 2023, comunica gli importi massimi mensili rivalutati e valevoli per l’anno 2023, da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria, straordinaria, agricola e fis), di indennità disoccupazione NASpI e Dis-Coll nonché dell’assegno per lavoratori socialmente utili.
Con la riforma degli ammortizzatori sociali attivata lo scorso anno, ai trattamenti di integrazione salariale viene applicato un unico valore massimale ricalcolato secondo la rivalutazione corrispondente all’indice Istat annuo, anziché il precedente meccanismo delle due fasce di trattamento retributivo rispetto alla retribuzione mensile del lavoratore,
Di seguito la tabella riepilogativa dei trattamenti in vigore dal 1° gennaio 2023.

 

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
di cui art. 3, comma 5-bis DL 148/2015
Retribuzione massimale dal 1° gennaio 2023
Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)
Casa Integrazione Straordinaria (CIGS)
Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA)
Assegno Integrazione Salariale (FIS)
Importo lordo Importo netto
€ 1.321,53 € 1.244,36
Settore Edile e Lapideo (per intemperie stagionali) € 1.585,84 € 1.493,23
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NASpI Importo lordo
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2023 € 1.352,19
(no riduzione 5,84%)
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2023 € 1.470,99
(no riduzione 5,84%)
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE Dis-Coll Importo lordo
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2023 € 1.352,19
(no riduzione 5,84%)
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2023 € 1.470,99
(no riduzione 5,84%)
INDENNITA’ PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI Importo lordo
Importo assegno dal 1° gennaio 2023 € 656,44
(no riduzione 5,84%)

 
(FP/am)
 




Inps trattamenti di integrazione salariale: variazioni dal 1° gennaio 2022

L’Inps, con la circolare n. 26 del 16 febbraio 2022, comunica gli importi massimi mensili rivalutati e valevoli per l’anno 2022, da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria, straordinaria, agricola e fis), di indennità disoccupazione NASpI e Dis-Coll nonché dell’assegno per lavoratori socialmente utili.

A seguito delle prime indicazioni e linee di indirizzo su cui verrà impostata la riforma degli ammortizzatori sociali, con decorrenza 1° gennaio 2022 per i trattamenti di integrazione salariale viene superato il meccanismo delle due fasce di trattamento retributivo, minimale e massimale rispetto alla retribuzione mensile del lavoratore, sostituite da un unico massimale, più alto, annualmente ricalcolato secondo la rivalutazione corrispondente all’indice Istat.

Di seguito la tabella riepilogativa dei trattamenti.

 

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
di cui art. 3, comma 5-bis DL 148/2015
Retribuzione massimale dal 1° gennaio 2022
Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)
Casa Integrazione Straordinaria (CIGS)
Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA)
Assegno Integrazione Salariale (FIS)
Importo lordo Importo netto
€ 1.222,51 € 1.151,12
Settore Edile e Lapideo (per intemperie stagionali) € 1.467,01 € 1.381,34
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NASpI Importo lordo
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2022 € 1.250,87
(no riduzione 5,84%)
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2022 € 1.360,77
(no riduzione 5,84%)
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE Dis-Coll Importo lordo
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2022 € 1.250,87
(no riduzione 5,84%)
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2022 € 1.360,77
(no riduzione 5,84%)
INDENNITA’ PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI Importo lordo
Importo assegno dal 1° gennaio 2022 € 607,25
(no riduzione 5,84%)

(FP/fp)




Inps: esoneri contributivi per giovani e donne prorogato a giugno 2022

Il messaggio Inps n. 403/2022 informa che gli esoneri contributivi contenuti nella L. 178/2020 e rivolti alle assunzioni di giovani under 36, occupazione femminile e Decontribuzione Sud, sono stati prorogati fino al 30 giugno 2022.

In tal senso, i benefici derivanti da tale norma potranno trovare applicazione anche nel semestre compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 e sono previsti tetti massimali di erogazione nelle seguenti misure:

  • € 2,3 milioni per le imprese operanti in tutti gli altri settori.

Inps trattamenti di integrazione salariale: variazioni dal 1° gennaio 2022

L’Inps, con la circolare n. 26 del 16 febbraio 2022, comunica gli importi massimi mensili rivalutati e valevoli per l’anno 2022, da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria, straordinaria, agricola e fis), di indennità disoccupazione NASpI e Dis-Coll nonché dell’assegno per lavoratori socialmente utili.

A seguito delle prime indicazioni e linee di indirizzo su cui verrà impostata la riforma degli ammortizzatori sociali, con decorrenza 1° gennaio 2022 per i trattamenti di integrazione salariale viene superato il meccanismo delle due fasce di trattamento retributivo, minimale e massimale rispetto alla retribuzione mensile del lavoratore, sostituite da un unico massimale, più alto, annualmente ricalcolato secondo la rivalutazione corrispondente all’indice Istat.

Di seguito la tabella riepilogativa dei trattamenti.

 

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
di cui art. 3, comma 5-bis DL 148/2015
Retribuzione massimale dal 1° gennaio 2022
Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)
Casa Integrazione Straordinaria (CIGS)
Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA)
Assegno Integrazione Salariale (FIS)
Importo lordo Importo netto
€ 1.222,51 € 1.151,12
Settore Edile e Lapideo (per intemperie stagionali) € 1.467,01 € 1.381,34
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NASpI Importo lordo
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2022 € 1.250,87
(no riduzione 5,84%)
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2022 € 1.360,77
(no riduzione 5,84%)
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE Dis-Coll Importo lordo
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2022 € 1.250,87
(no riduzione 5,84%)
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2022 € 1.360,77
(no riduzione 5,84%)
INDENNITA’ PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI Importo lordo
Importo assegno dal 1° gennaio 2022 € 607,25
(no riduzione 5,84%)

(FP/fp)