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Da INL precisazioni in tema di sanzioni e di sicurezza macchine

L’ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha recentemente emesso una circolare che riguarda due aspetti diversi: da una parte le modalità di applicazione delle sanzioni in caso di violazioni dello stesso tipo, dall’altra alcuni chiarimenti in tema di requisiti sicurezza macchine, pre e post direttiva macchine.
Per consultazione diretta, si allega il testo integrale della circolare INL n. 2668 del 18 marzo 2025 “Modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea – Conformità macchine ante direttiva. Chiarimenti”. Qui si riporta in sintesi:

Sanzione
La circolare, dopo puntuale disamina, chiarisce che la violazione di più precetti rientranti in una medesima categoria non dà luogo ad un concorso materiale di illeciti ma ad una violazione unica. Viceversa, la violazione di più precetti rientranti in diverse categorie comporta la violazione di più illeciti

Macchine
Macchine ante Direttiva Macchine 89/392/CEE: chiarimenti in merito alla conformità delle macchine all’allegato V
1. La Direttiva Macchine 89/392/CEE, recepita con il d.p.r. n. 459/1996, ha previsto che le macchine immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996 devono obbligatoriamente essere dotate di marcatura CE, che sancisce il presunto rispetto dei requisiti di sicurezza per l’uso cui sono destinate.
2. Pertanto, per le macchine prodotte e utilizzate prima del 21 settembre 1996, la normativa di riferimento resta il d.lgs. n. 81/2008 che, all’art. 70 comma 2 stabilisce che “le attrezzature di lavoro […], devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V”.
3. Di conseguenza il datore di lavoro deve valutare i requisiti di sicurezza posseduti dall’attrezzatura di lavoro in base all’allegato V, nell’ambito del processo di valutazione dei rischi.
4. Il Legislatore non ha previsto, in capo al datore di lavoro l’obbligo di affidarsi, per la verifica di tale conformità ad un tecnico abilitato, il quale attesta la rispondenza dell’attrezzatura di lavoro ai requisiti previsti all’allegato V del d.lgs. n. 81/2008; di conseguenza, la mancanza dell’attestazione a firma di un tecnico abilitato per le attrezzature “ante direttiva” non costituisce presupposto per accertarne la non conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato V del citato decreto.
5. Pertanto, in sede di ispezione, si deve verificare, oltre alla corretta valutazione dei rischi, la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.
Macchine ante d.p.r. n. 459/1996: libretto d’uso e manutenzione
Le macchine ed attrezzature costruite e/o immesse sul mercato antecedentemente all’entrata in vigore del d.p.r. n. 459/1996 non sono soggette alla redazione da parte del costruttore del libretto di uso e manutenzione, obbligo introdotto dalla richiamata normativa e ribadito dal successivo d.lgs. n. 17 del 27/01/2010.
Ciò premesso, si ritiene non obbligatoria la redazione integrale del manuale di uso e manutenzione, ma è necessario che il datore di lavoro predisponga schede tecniche/procedure o istruzioni operative, nelle quali siano riportate le norme comportamentali e le misure di sicurezza adottate e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori (allegato V, punto 9.2, d.lgs. n. 81/2008).
Altre norme sulla stessa materia:

  • Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 febbraio 2025 / Circolare n. 2668 del 18 marzo 2025
    • Accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2022 / Indicazioni operative attività di controllo e vigilanza D.lgs. 81/2008
    • D.P.R. 24 Luglio 1996 n. 459 Sostituito da: Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17
    • D.lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro
 (SN/am)



Salute e sicurezza sul lavoro: più ispettori e più tecnologia a disposizione per le attività di vigilanza

Con il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, il Governo ha modificato il D.lgs. 81/2008 della Sicurezza sul lavoro rivedendo le attività di vigilanza e il coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme di prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.

Le modifiche prevedono la crescita dell’organico mediante l’assunzione di 1.024 nuove unità nel prossimo biennio e il rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (Sinp) nei luoghi di lavoro, puntando alla definitiva messa a regime e alla condivisione delle informazioni contenute.

Al link sul sito del ministero del lavoro si trovano informazioni più ampie corredate da slide esplicative.

Allo stesso modo, sul sito Ats Brianza è disponibile una pagina dedicata a queste novità, aggiornata il 25 ottobre 2021, nella quale si sottolinea che il Dl n. 146 inasprisce le sanzioni per le aziende inadempienti e prevede l’automatica sospensione dell’attività imprenditoriale, anche alla prima violazione, per mancanza di valutazione dei rischi Dvr e piano operativo di sicurezza Pos, formazione dei lavoratori e piano di emergenza Pem; inoltre per mancata adozione di protezioni collettive e individuali contro le cadute dall’alto, mancanza di cautele contro il franamento degli scavi, mancanza di cautele contro il rischio di folgorazione in presenza di linee elettriche e la manomissione  o modifica dei sistemi di sicurezza e di segnalazione o controllo. Per le macchine, in particolare, si tratta di protezioni fisse, mobili interbloccate e regolabili, barriere fotoelettriche etc.

La novità ministeriale, che agisce sulle attività di vigilanza, arriva in occasione della Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, che si svolge ogni anno in ottobre (43esima settimana dell’anno) e che mira a promuovere «Ambienti di lavoro sani e scuri».

(SN/bd)