ll nuovo esterometro conserva le operazioni fuori campo Iva
Le nuove regole di invio avrebbero dovuto applicarsi già dal 1° gennaio 2022, ma sono state differite di sei mesi per effetto del DL 146/2021.
Le modifiche previste dal prossimo 1° luglio non intervengono sul campo di applicazione oggettivo e soggettivo, definito dall’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015 (il quale già disciplina l’attuale “esterometro”).
Per questa ragione, anche con le nuove modalità di trasmissione dei dati, continueranno a dover essere rilevate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi “effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche”.
Resta immutata, dunque, l’esclusione prevista per le importazioni e le esportazioni, documentate mediante bolletta doganale.
Per quel che più interessa, per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, in alternativa al predetto adempimento, rimane comunque possibile emettere fattura elettronica via SdI su base facoltativa.
Alla sostanziale equiparazione della fattura elettronica all’invio dei dati via SdI delle operazioni transfrontaliere non corrisponde, tuttavia, anche una coincidenza nell’ambito applicativo dei due adempimenti.
L’emissione facoltativa della fattura elettronica escluderebbe alcune operazioni che, invece, sembrerebbero rientrare ancora nell’ambito dell’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere ex art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015.
Si tratta, ad esempio, dei dati relativi alle cessioni e prestazioni, prive di rilevanza territoriale ai fini IVA in Italia, per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura.
Nell’invio dei dati continuerebbero a essere incluse le operazioni esenti IVA aventi carattere finanziario, previste dall’art. 10 nn. da 1) a 4) e n. 9) del DPR 633/72 (per le quali non sussiste l’obbligo di fatturazione di cui all’art. 21 comma 6-bis lett. a) del DPR 633/72), così come le prestazioni di servizi rese a privati, territorialmente rilevanti in altro Stato Ue (anch’esse fuori dalla previsione di fatturazione ex art. 21 comma 6-bis).
Considerato che dal 1° luglio 2022 l’attuale invio dei dati sarà a tutti gli effetti sostituito dall’obbligo di trasmissione mediante SdI (unitamente a una modifica dei termini), c’è da chiedersi se possa mantenersi adeguata la prassi dell’Agenzia delle Entrate che ha incluso nell’obbligo comunicativo, senza distinzioni, “tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato” (circolare n. 14/2019). In particolare, dovrebbero essere comunicati anche i dati relativi alle operazioni nei confronti di “privati”, poiché assume rilevanza la sola circostanza che la controparte non sia stabilita in Italia, indipendentemente dalla natura della stessa (risposta a interpello n. 85/2019).
Inoltre, è stato chiarito che devono essere comunicate le operazioni per le quali è stata emessa fattura nei confronti di privati di altri Stati membri con assolvimento dell’IVA mediante il regime OSS (FAQ Agenzia delle Entrate 20 gennaio 2022). Di regola, però, queste ultime operazioni non sono soggette all’obbligo di fatturazione (art. 74-quinquies comma 2 del DPR 633/72).
Inclusi gli acquisti territorialmente non rilevanti
Sul fronte opposto, dal 1° luglio 2022, la riflessione potrebbe essere estesa alle operazioni che non sono territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia e che non sono soggette all’obbligo di annotazione nel registro degli acquisti.
Si consideri l’acquisto di carburante all’estero (non rilevante territorialmente in Italia ai sensi dell’art. 7-bis del DPR 633/72), i cui dati, secondo le Entrate, dovrebbero comunque inclusi nella comunicazione, a prescindere dall’irrilevanza ai fini IVA dell’operazione in Italia (risposta a interpello n. 85/2019).
Anche per gli acquisti da soggetti extra Ue riferiti a operazioni esenti, per i quali non dovrebbe sussistere l’obbligo di (auto)fatturazione, l’Agenzia delle Entrate si era espressa in favore della compilazione del c.d. “esterometro” (risposta a interpello n. 91/2020).
Tale conclusione era stata criticata dalla circ. Assonime n. 10/2019, in cui si osservava come gli acquisti da soggetti non residenti in Italia dovrebbero essere comunicati limitatamente alle sole fatture ricevute sottoposte a registrazione.
La prassi amministrativa, attualmente adottata, richiederebbe, dunque, una parziale revisione alla luce delle nuove modalità di invio del c.d. “esterometro” dal 1° luglio 2022, se si volesse limitare l’adempimento alle sole operazioni soggette a fatturazione (le uniche per le quali predisporre un file XML via SdI).
(MF/ms)