Incentivi fiscali 2026: novità adempimenti
È una delle previsioni introdotte dal D.Lgs. 27 novembre 2025 n. 184, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre, denominato “Codice degli incentivi”.
Tale Codice, approvato in attuazione dell’art. 3 commi 1 e 2 lett. b) della L. 160/2023, armonizza la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese (inclusi i lavoratori autonomi), definisce i principi generali che regolano i procedimenti amministrativi che le imprese devono seguire per accedere alle agevolazioni e fornisce le relative disposizioni per l’utilizzo della strumentazione tecnica funzionale.
Sono soggette alla disciplina del Codice degli incentivi le agevolazioni riconosciute sotto forma di: contributo a fondo perduto, garanzie su operazioni finanziarie, finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili, interventi nel capitale di rischio, agevolazioni fiscali e contributive, altre forme disciplinate dal bando in conformità con la normativa nazionale ed europea in relazione alle specifiche finalità dell’incentivo.
Le disposizioni del Codice non si applicano però agli incentivi fiscali che non prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative, ivi compresi quelli rispetto ai quali le verifiche sono circoscritte al rispetto del limite di risorse stanziate, per i quali vige l’applicazione della disciplina di settore, fermo restando però quanto disposto per gli incentivi fiscali sotto forma di crediti d’imposta (art. 2 comma 2 del DLgs. 184/2025).
L’art. 19 del DLgs. 184/2025 prevede, infatti, una disciplina ad hoc per gli incentivi fiscali (e per gli incentivi contributivi), che si applica agli “incentivi (…) istituiti con legge successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice” (cfr. art. 25 comma 1 del DLgs. 184/2025), vale a dire dal 1° gennaio 2026.
Con particolare riferimento agli incentivi fiscali fruiti nella forma del credito d’imposta che non prevedono lo svolgimento dell’attività istruttoria, viene stabilito che la fruizione, salve diverse disposizioni della legge speciale, è comunque subordinata alla preventiva comunicazione da parte del richiedente al soggetto competente dell’ammontare complessivo delle agevolazioni delle quali il medesimo richiedente intende fruire e la presunta ripartizione negli anni della fruizione stessa, fornendo le ulteriori comunicazioni richieste dalla disciplina dell’incentivo successivamente all’avvenuto sostenimento delle eventuali spese previste.
In altri termini, per tutti i crediti d’imposta istituiti dal 2026 non soggetti ad attività istruttoria è previsto l’obbligo di presentare una comunicazione preventiva e poi di completamento per l’utilizzo, eliminando, di fatto, l’uso automatico di tale forma agevolativa.
Viene altresì precisato che, nel caso in cui gli incentivi fiscali costituiscano aiuti di Stato ovvero siano fruiti in regime de minimis, essi sono attivati solo dopo che l’Autorità responsabile abbia provveduto a registrare il relativo regime di aiuto nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e nei registri SIAN e SIPA.
Disciplinata anche la delocalizzazione degli investimenti
Tra gli aspetti definiti dal DLgs. 184/2025, l’art. 16 disciplina i casi di incentivi per la realizzazione di investimenti localizzati nel territorio nazionale, qualora l’attività economica interessata o una sua parte sia delocalizzata dal sito incentivato ad altri siti.
Nel caso di operazioni di delocalizzazione in favore di un’altra unità produttiva situata in ambito nazionale, dell’Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, le imprese beneficiarie decadono dalle agevolazioni fruite se:
- gli incentivi erano diretti a una zona specifica del territorio nazionale e la delocalizzazione comporta un trasferimento di attività al di fuori dell’area ammissibile all’incentivo;
- l’operazione di delocalizzazione avviene prima di 5 anni dalla data di completamento dell’investimento.
Le imprese devono comunque presentare apposita comunicazione al MIMIT e al Ministero del Lavoro almeno 90 giorni prima dell’avvio dell’operazione di delocalizzazione (180 giorni per le grandi imprese); in mancanza, sono nulli gli eventuali licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi relativi all’unità produttiva interessata dall’operazione di delocalizzazione.
(MF/ms)

