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Cumulo giuridico ed omesso versamento IMU su più anni di imposta

Si applica il cumulo giuridico ex art. 12, comma 5, sanzione più grave, aumentata da metà al triplo, in presenza di omesso versamento IMU reiterato per più annualità per il medesimo immobile.

La CGT Vicenza si è espressa in tal senso con la sentenza n. 63/1/2026.

Nel caso specifico il caso riguardava aree edificabili con base imponibile (2019-2022) assunta al costo anziché al valore venale.

Rileva che l’errore riguardasse la determinazione del valore, con natura sostanzialmente accertativa.

Il Comune aveva escluso il cumulo, richiamando anche la riforma del D.Lgs. n. 87/2024.

I giudici hanno invece ricondotto la fattispecie alla violazione unitaria reiterata, applicando l’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997, in linea con la Corte di Cassazione, ordinanza n. 3885/2024.

In materia si richiama altresì la sentenza Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo, n. 420/1/2024, con la quale i giudici hanno stabilito che, in caso di omesso versamento dell’IMU per più anni d’imposta, si applica il principio del cumulo giuridico previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997.

Dunque, accogliendo le ragioni del contribuente, i Giudici di merito rilevata la medesima violazione reiterata per più annualità, hanno ribadito l’applicazione dell’art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti.

Dunque la formulazione vigente ante D.Lgs. n. 87/2024.

Tale conferma vale sicuramente per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024. Anche se accertate in data successiva.

A tal proposito, si ricorda che per effetto dell’intervento sull’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, per espressa previsione del D.Lgs. n. 87/2024 il cumulo giuridico non si applica più agli omessi versamenti.

Infatti, l’art. 5 del D.Lgs. n. 87/2024 specifica che le novità della riforma, comprese quelle sul cumulo giuridico, si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre.

Nel documento di approfondimento sulle novità del Decreto di riforma fiscale, l’IFEL ha sostenuto che l’art. 12, prima della riformulazione operata dal D.Lgs. n. 87/2024, così come interpretato da costante giurisprudenza di legittimità, prevedeva quattro autonome fattispecie: ·

  • la continuazione o progressione, nel caso in cui il contribuente commetta più violazioni che pregiudicano o tendano a pregiudicare la determinazione dell’imponibile o la liquidazione del tributo;
  • il concorso materiale formale, nel caso in cui il contribuente commetta più violazioni formali della medesima disposizione;
  • il concorso formale, nel caso in cui il contribuente con una azione od omissione viola disposizioni diverse;
  • la continuazione pluriennale, nel caso in cui il contribuente commetta violazioni della stessa indole per più annualità (comma 5, art. 12).
Delle quattro fatti specie quella ritenuta applicabile ai tributi comunali era solo l’ultima, come nei casi dell’omessa dichiarazione o infedele dichiarazione reiterata per più anni, e da ultimo estesa anche agli omessi versamenti (vedi nota IFEL).

Tuttavia, con la riforma, venendo meno l’autonomia applicativa del comma 5 dell’art. 12, ora espressamente considerato come aggravante delle violazioni contemplate nei primi due commi, il cumulo giuridico non dovrebbe applicarsi ai tributi locali per le violazioni commessa dal 1° settembre 2024 in avanti.
 

(MF/ms)




Requisiti per redigere il bilancio in forma abbreviata

Dopo l’intervento dell’art. 16 del D.Lgs. n. 125/2024 sono cambiate le soglie dimensionali alle quali sono legate le chance di redazione del bilancio in forma abbreviata o micro.

La norma recepisce la direttiva delegata UE 2023/2775.

Il comma 1, lettera a) dell’art. 16, ha modificato l’art. 2435-bis, comma 1, c.c., innalzando la soglia dell’attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi delle vendite delle società non emittenti titoli negoziati in mercati regolamentati, rispettivamente, a 5,5 milioni di euro e a 11 milioni di euro (4.400.000 e 8.800.00 erano i precedenti limiti).

Dunque le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 5.500.000 euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
Il comma 1, lettera b), ha modificato l’art. 2435-ter, comma 1, c.c., aumentando, analogamente all’art. 2435-bis, la soglia dell’attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni delle società non emittenti titoli negoziati in mercati regolamentati, rispettivamente, a 220 mila euro e a 440 mila euro (anziché rispettivamente 175.000 e 350.000).

Dunque, sono considerate micro-imprese le società di cui all’art. 2435-bis c.c. che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Limiti da prendere a riferimento per la redazione del bilancio in forma semplificata. Trattasi comunque di una facoltà.

Infatti, le società che preferiscono redigere il bilancio d’esercizio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis c.c. o in forma ordinaria possono non usufruire delle semplificazioni in parola.

Circa la verifica dei suddetti limiti dimensionali, le società che si avvalgono delle esenzioni previste dall’art. 2435-ter c.c. devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti sopra indicati.

Si ponga attenzione al fatto che pur essendoci pareri contrastanti in merito, circa l’accesso/ permanenza nel bilancio abbreviato: la società può utilizzare lo schema abbreviato se, per due esercizi consecutivi, non supera almeno due dei tre limiti (ad esempio, esercizi 2024 e 2025 per il bilancio abbreviato 2025).

L’obbligo di bilancio ordinario scatterà quando, per il secondo esercizio consecutivo, vengono superati almeno due dei limiti (es. superamento in entrambi gli esercizi 2024 e 2025 → dal bilancio 2025 la società deve redigere il bilancio in forma ordinaria).

La verifica per i bilanci 2025, quindi, va effettuata confrontando i dati degli esercizi 2024 e 2025 (attivo, ricavi, media dipendenti) con le nuove soglie; il superamento o meno di “due su tre” per entrambi gli esercizi determina se il bilancio 2025 potrà ancora essere abbreviato o dovrà essere ordinario.

Cosicché con soglie rispettate sia nell’anno N che nell’anno N+1, le disposizioni di semplificazioni possono trovare applicazione già per il bilancio dell’anno N+1. Senza che sia necessario rimandare l’applicabilità della norma al bilancio dell’anno n+2.
 

(MF/ms)




Effetti della nuova classificazione Ateco 2025: ulteriori chiarimenti dal Mase per le imprese elettrivore/gasivore

A seguito dell’entrata in vigore dei nuovi codici Ateco 2025, si è reso necessario chiarire gli effetti della riclassificazione sui settori inclusi nell’Allegato 1 della Comunicazione della Commissione Europea 2022/C 80/01 (CEEAG) e nell’Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 541 del 21 dicembre 2021, adottati prima dell’entrata in vigore della nuova versione NACE Rev. 2.1, con l’obiettivo di dare certezza sui settori agevolabili alla Csea e alle imprese che, tramite il portale dedicato, presentano la dichiarazione per l’inserimento nell’elenco delle imprese elettrivore e/o gasivore ai fini dell’accesso all’agevolazione.
 
Il Mase (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), al termine delle interlocuzioni con gli Uffici della Commissione europea, ha pertanto fornito alla Csea indicazioni operative per recepire l’aggiornamento normativo nell’ambito delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia (elettrivore) e di gas naturale (gasivore), indicando che “il principio interpretativo secondo il quale, nel presupposto che l’eleggibilità del settore debba essere mantenuta per i settori ritenuti eleggibili in base alla valutazione effettuata dalla Commissione in sede di classificazione NACE Rev. 2, l’approccio corretto è quello di seguire un’analisi basata sulla descrizione dell’attività sostanziale. In altri termini, l’attività ritenuta meritevole di agevolazione dovrebbe rimanere tale anche a seguito della riclassificazione e a prescindere dalla denominazione formale attribuita con la riclassificazione”.
A tal fine, il MASE ha trasmesso una tabella di corrispondenza.
 
Successivamente il MASE ha fornito ulteriori chiarimenti in merito a specifiche fattispecie di riclassificazione NACE Rev.2.1. Al tal fine in allegato sono riportate le tabelle di corrispondenza aggiornate.
 
Pertanto, ai fini della presentazione dell’istanza di accesso alla misura agevolativa, le imprese sono tenute a indicare, nel campo “Codice Ateco prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno del periodo di riferimento”, il codice dell’attività economica effettivamente svolta, come riportato nel “Modello IVA 2025 – periodo d’imposta 2024”.
 
Il requisito d’accesso sarà verificato in relazione alle citate tabelle di corrispondenza.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)



Monitoraggio impatti del conflitto in Medio Oriente sul sistema produttivo: rilevazione criticità

L’attuale scenario di instabilità in Medio Oriente rischia di generare effetti significativi sull’economia nazionale, riflettendosi direttamente sulle attività operative delle imprese in molteplici settori.
Come già riscontrato in precedenti crisi geopolitiche, l’instabilità dei mercati e il conseguente rialzo dei prezzi di materie prime e forniture energetiche potrebbero determinare un aumento dei costi di produzione, mettendo a rischio la sostenibilità dei progetti in corso e la pianificazione degli investimenti futuri.

In questo contesto, la nostra priorità è acquisire tempestivamente elementi concreti per valutare l’entità del fenomeno. Vi invitiamo pertanto a segnalarci eventuali criticità relative a:

  • Dinamiche di costo: aumenti significativi dei prezzi di materie prime, semilavorati, energia o altri input produttivi (indicando, ove possibile, le variazioni percentuali riscontrate).
  • Approvvigionamento: eventuali interruzioni o ritardi nelle forniture.
  • Export e logistica: criticità nei trasporti internazionali, colli di bottiglia nelle catene di distribuzione e impatto sui tempi di consegna e sui costi di esportazione.
Queste informazioni saranno essenziali per permetterci di rappresentare con efficacia, presso le istituzioni competenti, le reali difficoltà del sistema produttivo e promuovere iniziative mirate a tutela delle imprese.

Chi avesse segnalazioni da inviarci può farlo scrivendo a comunicazione@confapi.lecco.it

(MP/am)
 




Ai per le imprese Tutor tecnologici e rimborsi all’85%

L’articolo pubblicato da La Provincia martedì 10 marzo sull’iniziativa della Camera di Commercio Como-Lecco. 




Medio Oriente. Camisa: da crescita prezzi energia rischio per sistema produttivo italiano

“L’Europa ha già subito un durissimo colpo alla propria catena di approvvigionamento energetico con l’invasione russa dell’Ucraina ed è stata costretta a una complessa e costosa diversificazione delle fonti. Oggi ci troviamo nuovamente di fronte a uno scenario di estrema vulnerabilità”. Lo dichiara il Presidente di Confapi, Cristian Camisa, commentando le tensioni in Medio Oriente e i riflessi sui mercati del gas.
“Se il Qatar venisse completamente escluso dall’equazione del GNL – spiega – i prezzi potrebbero facilmente tornare verso i 100 euro/MWh, riportandoci ai livelli del 2022. Questo metterebbe a rischio l’intero complesso energetico europeo e, con esso, la tenuta del nostro sistema produttivo, in particolare delle piccole e medie imprese. Il problema poi non è soltanto il +40% registrato sul contratto di aprile del gas naturale. A preoccupare è soprattutto il premio di oltre 5 euro/MWh che si è ricreato tra le scadenze estive e quelle invernali. Se questo differenziale non verrà riassorbito rapidamente, la campagna di stoccaggio in vista del prossimo inverno sarà fortemente penalizzata e rischierà di richiedere nuovi interventi pubblici”.
Per Camisa “la situazione appare meno grave sul fronte petrolifero. Il conflitto mediorientale non ha ancora prodotto interruzioni fisiche rilevanti dell’offerta. Il Brent scambia a 79 $/bbl, solo 6 dollari sopra venerdì: segnale che un premio al rischio significativo era già incorporato e che, finora, non si registrano stop produttivi materiali. Le criticità riguardano soprattutto logistica ed export, non distruzione di capacità upstream. Il 2 marzo ha però segnato un salto qualitativo: attacchi e incidenti hanno coinvolto Ras Tanura in Arabia Saudita, Ras Laffan e Mesaieed in Qatar (con stop alla produzione LNG), infrastrutture portuali in Oman e UAE, oltre a diverse petroliere colpite nei pressi di Hormuz.
“Formalmente – conclude il Presidente di Confapi – lo Stretto di Hormuz resta aperto, ma di fatto i flussi sono crollati per effetto assicurativo e operativo. I principali assicuratori marittimi hanno ritirato le coperture war risk; armatori e charterer hanno sospeso i transiti. I noli sono ai massimi da dieci anni, quasi raddoppiati in una settimana.  A oggi la capacità di stoccaggio nell’area garantirebbe un cuscinetto di circa 25 giorni: oltre tale soglia, senza riapertura di Hormuz, inizierebbero gli stop produttivi in grado di spingere prezzo Brent sopra i 100 dollari”.



Webinar “GSE in-forma imprese” 2026: iniziative formative gratuite per le aziende

Il GSE rinnova il proprio impegno al fianco del tessuto produttivo italiano con il lancio della nuova edizione di “GSE in-forma imprese“, il programma formativo digitale patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. L’iniziativa è pensata specificamente per supportare le aziende e le Associazioni di categoria nella comprensione delle complesse opportunità legate all’efficienza energetica e alle fonti rinnovabili.

Il primo appuntamento del percorso, dal titolo “Introduzione ai servizi GSE per le imprese e le associazioni di categoria“, si è tenuto questa mattina e ha fornito una visione d’insieme chiara e immediata dell’intero portafoglio di servizi offerti. Durante l’incontro, le diverse agevolazioni e soluzioni sono state analizzate per macroaree tematiche, permettendo ai partecipanti di orientarsi con facilità tra i vari strumenti di incentivazione e supporto disponibili per l’anno 2026.

Per iscriversi ai prossimi webinar in programma è possibile consultare la sezione dedicata del portale GSE “GSE in-forma imprese”.
 
(RP/rp)




Seminario tecnico “Industria 4.0 e Conto Termico 3.0”: applicazioni e vantaggi

Trasmettiamo, in allegato e scaricabili, le slide utilizzate dall’Ing. Guido Sala durante il seminario tecnico del 5 febbraio scorso dal titolo “Industria 4.0 e Conto Termico 3.0 Applicazioni e vantaggi”.

Per maggiori info contattare l’associazione: silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)




Seminario “Industria 4.0 e conto termico 3.0: applicazioni e vantaggi”

Il 2026 segna un nuovo passaggio nell’evoluzione dei meccanismi di incentivazione, con l’entrata in vigore delle nuove misure Industria 4.0 e Conto Termico 3.0.

Pur mantenendo una continuità con le normative precedenti, i nuovi strumenti introducono importanti novità tecniche ed economiche: torna l’incentivazione di alcune categorie di software, diventa possibile agevolare le infrastrutture di rete e gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, aprendo nuove opportunità per le imprese.

Per fare chiarezza su questo scenario in evoluzione, abbiamo organizzato un seminario tecnico, in programma presso la nostra associazione giovedì 5 febbraio 2026 alle ore 14,30, pensato per fornire una panoramica sintetica ma concreta:

  • delle opportunità disponibili,

  • delle modalità di accesso agli incentivi,

  • dei limiti normativi e degli aspetti a cui prestare particolare attenzione.
     

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione CLICCANDO QUI

(SN/am)




Agevolazioni sulla fornitura di gas naturale a favore delle imprese gasivore: pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’anno 2026

Facciamo seguito alla precedente circolare in materia di agevolazioni sulla fornitura di gas naturale a favore delle imprese gasivore.

Informiamo ora le aziende interessate che sul sito della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA (https://gasivori.csea.it/Gasivori/) è stato pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’anno 2026, con la specifica della classe di agevolazione assegnata ad ogni ragione sociale.

Il beneficio sarà applicato direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria RE o REt, in misura differenziata a seconda della classificazione della gasivorità dell’azienda.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)