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IMU 2026: scadenze, regole generali, novità normative

Si avvicinano i termini per il versamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno d’imposta 2026.

Di seguito riepiloghiamo le scadenze principali, le modalità di calcolo, le esenzioni previste e le importanti riforme introdotte a partire da quest’anno.
 
Termini e modalità di pagamento 2026

Il pagamento dell’IMU deve essere effettuato in due rate annuali:

  • acconto (o soluzione unica): entro il 16 giugno 2026;
  • saldo: entro il 16 dicembre 2026.
La prima rata, qualora il Comune non abbia ancora deliberato le nuove aliquote, si calcola applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno precedente (2025). L’eventuale conguaglio o adeguamento alle nuove tariffe comunali del 2026 avverrà esclusivamente in sede di saldo a dicembre.

Il versamento può essere eseguito attraverso i seguenti canali:

  • modello F24;
  • apposito bollettino di conto corrente postale;
  • piattaforma PagoPA o altre modalità telematiche previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale (se l’IMU è precompilata dal Comune).
 
Base imponibile e moltiplicatori catastali

Il presupposto dell’IMU è il possesso di fabbricati (oltre che il possesso, anche il diritto di uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, superficie dell’immobile, concessionario in caso di concessione di aree demaniali e locatario per immobili concessi in locazione finanziaria.), aree edificabili e terreni agricoli

Per i fabbricati iscritti in Catasto, la base imponibile si ottiene rivalutando la rendita catastale del 5% e applicando i seguenti moltiplicatori di legge:
 

Gruppo / Categoria Catastale Tipologia di immobile Moltiplicatore
 
Gruppo A (escluso A/10), C/2, C/6, C/7 Abitazioni e relative pertinenze 160
Gruppo B, C/3, C/4, C/5 Uffici pubblici, laboratori artigianali 140
A/10 e D/5 Uffici privati, studi professionali, istituti di credito 80
Gruppo D (escluso D/5) Opifici, stabilimenti industriali, alberghi, teatri 65
C/1 Negozi e botteghe commerciali 55
 

Esenzioni e agevolazioni principali

Abitazione principale e pertinenze

L’IMU non è dovuta sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze (classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria).

  • Immobili di lusso: l’esenzione non si applica se l’immobile appartiene alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che restano soggette a imposta.
  • Coniugi con residenze separate: a seguito della sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale, l’esenzione spetta a ciascun componente del nucleo familiare per l’immobile in cui ha stabilito la propria residenza anagrafica e la dimora abituale effettiva, a prescindere dal luogo di residenza del coniuge.
Riduzione per comodato d’uso (parenti di 1° grado)

La base imponibile è ridotta del 50% per gli immobili concessi in comodato a genitori o figli (linea retta di primo grado), a condizione che:

  • l’immobile sia adibito ad abitazione principale del comodatario e non sia di lusso (no A/1, A/8, A/9);
  • il contratto di comodato sia regolarmente registrato;
  • il comodante possieda un solo immobile in Italia oltre alla propria abitazione principale (situata nello stesso Comune dell’immobile concesso in comodato).
Altre agevolazioni rilevanti
  • Affitti a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato la base imponibile IMU è ridotta al 75%.
  • Beni merce: i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice sono totalmente esenti da IMU, a patto che permanga tale destinazione e non siano locati.
  • Immobili strumentali: l’IMU relativa agli immobili strumentali all’attività d’impresa o professionale è deducibile al 100% ai fini della determinazione del reddito.
  • pensionati residenti all’estero (AIRE): l’IMU è ridotta al 50% per una sola unità immobiliare a uso abitativo, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato. È necessario che il proprietario sia titolare di una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia e risieda in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
  • Immobili occupati abusivamente: è prevista l’esenzione totale dall’IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata regolare denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio (art. 614, comma 2, c.p.) o invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.), o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata un’azione giudiziaria penale. Per beneficiare del blocco dell’imposta, il proprietario è tenuto a comunicare al Comune l’avvenuta presentazione della denuncia, così come l’eventuale cessazione dell’occupazione.
 
Le novità del 2026

A partire da quest’anno entrano in vigore importanti aggiornamenti procedurali e agevolativi volti a semplificare l’imposta e uniformare le regole sul territorio:

  • riforma del prospetto aliquote obbligatorio: diventa pienamente operativo l’obbligo per i Comuni di redigere e pubblicare le delibere delle aliquote seguendo un prospetto ministeriale standardizzato (in attuazione del D.M. 6 novembre 2025). Questo strumento ridurrà le difformità interpretative tra i diversi territori comunali;
  • ampliamento per immobili inagibili: il decreto ministeriale ha allargato le maglie per l’accesso alle riduzioni d’imposta per i fabbricati non utilizzabili per ragioni strutturali (es. gravi problemi di staticità, danni da incendi o condizioni igienico-sanitarie pericolose). Per accedere al beneficio è necessaria una perizia tecnica abilitata e un’apposita certificazione del Comune.
 
Adempimenti dichiarativi

La dichiarazione IMU deve essere presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o si sono verificate variazioni rilevanti ai fini del calcolo (es. cambi di utilizzo da sfitto ad abitazione principale).

Pertanto, per le variazioni intervenute nel corso del 2025, la scadenza ordinaria è fissata al 30 giugno 2026.

 
(MF/ms)



Acconto IMU entro il 16 giugno 2026

Entro il 16 giugno 2026 va versata la prima rata dell’IMU dovuta per il 2026.

Per la quasi totalità dei soggetti passivi (esclusi gli enti non commerciali di cui all’art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019), valgono le seguenti regole: la prima rata dell’IMU, da versare entro il prossimo 16 giugno, è pari all’imposta dovuta per il primo semestre del 2026, applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente, ossia del 2025.

La seconda rata dell’IMU per il 2026, a saldo dell’imposta determinata applicando le aliquote in vigore per quest’anno, andrà invece versata entro il 16 dicembre 2026, a conguaglio (tenendo conto di quanto già corrisposto con la prima rata, ai sensi dell’art. 1 comma 762 della L. 160/2019).

Il contribuente può scegliere di versare l’IMU complessivamente dovuta per l’intero 2026 in un’unica soluzione, da corrispondere entro il 16 giugno 2026.

In ogni caso, va verificato se il singolo Comune, con proprio regolamento, ha disposto la proroga dei termini di versamento, in presenza di “situazioni particolari” ex art. 1 comma 777 lett. b) della L. 160/2019.

Posto che la norma dispone che l’acconto IMU 2026 debba essere determinato applicando l’aliquota e la detrazione deliberate per il 2025 (rilevano a tal fine le delibere e i regolamenti pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre 2025), può capitare che, al momento del versamento della prima rata, siano già state pubblicate le aliquote adottate dal Comune per il 2026: in questo caso, il contribuente può determinare la prima rata dell’IMU per il 2026 applicando le nuove aliquote (così circ. Min. Economia e finanze 18 marzo 2020 n. 1/DF, § 1).

Per contro, può verificarsi che il Comune non abbia pubblicato nei termini e nei modi prescritti le aliquote per il 2025. In mancanza di una delibera inserita e pubblicata nei termini, per il primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote ex DM 7 luglio 2023, ossia il 2025, si applicano le aliquote IMU “di base” individuate dai commi 748 – 755 dell’art. 1 della L. 160/2019.

Le aliquote IMU “di base” continueranno poi ad applicarsi sino a quando il Comune non approva una prima delibera mediante elaborazione del prospetto, secondo le modalità e i termini prescritti.

Una volta adottato il prospetto delle aliquote entro i termini e le modalità previsti, per le annualità successive, in caso di mancata adozione nei termini del prospetto, dovranno invece applicarsi le aliquote in vigore nell’anno precedenteex art. 1 comma 767 della L. 160/2019.

In deroga ai termini sopra illustrati, l’art. 1 comma 763 della L. 160/2019 prevede invece regole ad hoc per il versamento dell’IMU da parte degli enti non commerciali che possiedono, nel Comune destinatario del versamento, almeno un immobile esente (anche parzialmente) ai sensi del precedente comma 759 lett. g), in quanto destinato allo svolgimento, con modalità non commerciali, della attività istituzionali elencate dall’art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs. 504/92 (attività assistenziali, sportive, didattiche, ecc.).

Tali enti devono versare l’IMU dovuta per il 2026, con riguardo a tutti gli immobili siti nel predetto Comune, in tre rate:

  • le prime due, ciascuna di importo pari al 50% dell’IMU complessivamente corrisposta per l’anno precedente, cioè il 2025, vanno versate entro il 16 giugno e il 16 dicembre dell’anno in corso;
  • la terza rata, a eventuale conguaglio dell’IMU dovuta per quest’anno (determinata sulla base delle aliquote in vigore per il 2026), andrà invece versata (se dovuta) entro il 16 giugno 2027.
Gli enti non commerciali di cui si è detto, quindi, dovranno versare entro il 16 giugno 2026:
  • la prima rata dell’IMU per il 2026, pari al 50% dell’IMU complessivamente corrisposta per il 2025;
  • la terza rata dell’IMU per il 2025 (se dovuta), a conguaglio, tenuto conto delle prime due rate già versate nel corso del 2025.
Quanto alle modalità di versamento, l’IMU può essere corrisposta con modello F24 (utilizzando i codici tributo riportati nella ris. Agenzia delle Entrate 29 maggio 2020 n. 29) o tramite l’apposito bollettino postale.

I titolari di partita IVA sono tenuti a effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche.

In sede di versamento, l’importo da pagare va arrotondato all’unità di euro: per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 0,49 euro, altrimenti per eccesso.

Inoltre, salvo che sia stabilito diversamente dal Comune, il versamento dell’IMU non è dovuto se l’importo complessivamente spettante al Comune per l’intero anno è inferiore a 12 euro.

Per un approfondimento sulla determinazione dell’IMU dovuta per il 2026 e le modalità di versamento, si rinvia allo Speciale Eutekne.info “IMU 2026: versamento dell’acconto e dichiarazione”.
 
(MF/ms)




Concorso “Futuri possibili”: venerdì la finale a Morbegno

Informiamo che venerdì 22 maggio, alle ore 9, presso il cinema Iris di Morbegno (via Ambrosetti Tommaso 27) si terrà la finale del nostro concorso “Futuri Possibili” che ha coinvolto 12 classi delle secondarie di primo grado della provincia di Sondrio e altrettante aziende che le hanno affiancate. 

Alla progetto vincitore andrà un premio di 500 euro, sostenuto dal nostro Gruppo Giovani Imprenditori, che la scuola potrà utilizzare per acquistare materiale scolastico o finanziare attività scolastiche. 

Queste gli istituti che hanno partecipato: IC Delbio, IC Dubino, IC Garibaldi Chiavenna, IC Righini di Cosio Valtellino, IC Spini Vanoni di Morbegno. 

Queste le aziende-tutor: Bermec, Biomec Oxyimplant, Dell’Oca, Dispotech, Lorain, Officine Cristallo, STM, Tecnofar. 

Chi fosse interessato a partecipare alla premiazione di venerdì può scrivere a: comunicazione@confapi.lecco.it

Alleghiamo locandina.
 




“Bando imprese storiche verso il futuro”: domande entro il 16 giugno 2026

Regione Lombardia e il Sistema camerale lombardo tramite Unioncamere Lombardia intendono supportare le attività storiche e di tradizione iscritte nell’elenco regionale con un apposito bando per le finalità previste dall’art. 148 quater, comma 1, della legge regionale 6/2010.

Il “Bando imprese storiche verso il futuro 2026” promuove interventi e misure di sostegno dirette a:

  • restauro e conservazione immobiliare, insegne, attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali legati all’attività storica;
  • sviluppo, innovazione e miglioramento della qualità dei servizi;
  • incremento dell’attrattività dei centri urbani e dei luoghi storici del commercio, valorizzazione di vie storiche e itinerari turistici e commerciali;
  • passaggio generazionale e trasmissione di impresa.
Il bando si rivolge alle attività storiche e di tradizione iscritte nell’ “Elenco lombardo delle attività storiche e di tradizione” di cui all’art. 148 ter della legge regionale 6/2010.

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto pari al massimo del 50% delle sole spese considerate ammissibili al netto di IVA, per un massimo di 30.000,00 euro a fronte di un investimento minimo di 5.000,00 euro.

Le domande di contributo devono essere presentate a Unioncamere Lombardia in modalità telematica a partire dalle ore 11.00 del 12 maggio 2026 ed entro le ore 16.00 del 16 giugno 2026 tramite la piattaforma ReStart.

Per dettagli: sito camerale dedicato al bando

(SN/am)




Rischio legionella nei luoghi di lavoro: seminario tecnico il 18 maggio

La prevenzione del rischio biologico negli ambienti di lavoro torna al centro del dibattito tecnico e normativo. Confapi Lecco Sondrio, in collaborazione con ATS Brianza e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco, organizza un seminario di approfondimento dedicato a una delle minacce che insidiano la salute pubblica: la legionella.
L’evento, dal titolo “Rischio legionella: il batterio da evitare”, si terrà lunedì 18 maggio 2026 alle ore 14:30, presso la sede di Confapi Lecco Sondrio in Via Pergola 73 a Lecco.
Il seminario vedrà l’intervento della Dott.ssa Serena Fortunato, Tecnico della Prevenzione di ATS Brianza, che illustrerà il quadro scientifico e le linee operative. La legionella rappresenta un rischio concreto per ogni ambiente lavorativo e comunitario ove vi sia acqua contaminata e nebulizzata, come in presenza di impianti idrici e di climatizzazione; pertanto, la conoscenza del patogeno e l’identificazione dei punti critici è essenziale per sviluppare misure di prevenzione adeguate.
Il percorso formativo toccherà alcuni punti chiave: morfologia e caratteristiche del batterio (chi è la legionella); patogenicità e trasmissione; habitat e riproduzione (habitat naturali, antropici e nello specifico i luoghi di lavoro e gli impianti a maggior rischio da valutare, monitorare e campionare); analisi dei siti sensibili; prevenzione e controllo.
Principali riferimenti normativi D.lgs. 81/2008 Linee Guida Stato-Regioni 2015 D.lgs. 18/2023 e smi); fattori di rischio ambientali e popolazione maggiormente esposta; protocolli di sicurezza e modalità di campionamento (misure di prevenzione, interventi tecnici ordinari e bonifiche straordinarie per evitare la diffusione e il contagio, dove e come campionare).

L’iniziativa è valida per l’aggiornamento professionale: per i partecipanti in presenza, previa iscrizione, è previsto il rilascio di un attestato valido per 2 crediti formativi (CFP).

“La corretta valutazione del rischio biologico, e in particolare della legionella, non è solo un obbligo normativo, ma un pilastro fondamentale della cultura della salute e sicurezza in azienda. Con questo seminario vogliamo fornire alle nostre imprese associate strumenti concreti e aggiornati per monitorare i propri impianti, garantendo ambienti di lavoro salubri e prevenendo criticità che possono avere impatti severi sulla salute dei lavoratori”, commenta Silvia Negri, responsabile sicurezza Confapi Lecco Sondrio.
 
Per maggiori informazioni e iscrizioni scrivere a comunicazione@confapi.lecco.it

Anna Masciadri
Ufficio stampa




Decreto Lavoro 2026 (D.L. n. 62/2026) in vigore dall’1 maggio 2026

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 99.2026 del 30 aprile 2026, decreto Lavoro 2026 (D.L. n. 62/2026) entrano in vigore dal 1° maggio una serie di novità in materia di incentivi all’occupazione e regolazione dei rapporti di lavoro.
 
Sintesi delle misure principali
  • rafforzamento del principio del “salario giusto” e della dignità del lavoro;
  • incentivi all’occupazione, al fine di promuovere l’occupazione stabile di giovani, donne e Mezzogiorno;
  • contrastare nuove forme di sfruttamento legate all’economia digitale.
Incentivi alle assunzioni 
Il decreto introduce un nuovo sistema di agevolazioni contributive per le assunzioni e, contestualmente, abroga le proroghe dei bonus previsti dal Decreto Coesione e dalla legge di conversione del Milleproroghe.
Bonus assunzione donne 2026.
Esonero contributivo del 100% fino a 650 euro mensili per un periodo massimo di 24 mesi, in base alla condizione di svantaggio, per le assunzioni, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, a tempo indeterminato di lavoratrici svantaggiate. Il limite del bonus sale a 800 euro nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno.
La durata del beneficio è pari a 24 mesi ridotti a 12 mesi se la lavoratrice appartiene a una delle seguenti categorie svantaggiate:
  • senza impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi: chi non ha avuto un impiego regolarmente retribuito per almeno 6 mesi;
  • non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale: (livello ISCED 3) o che ha completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non ha ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • oltre 50 anni di età;
  • adulto che vive solo o con una o più persone a carico e che non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • appartenenza a una minoranza etnica in uno Stato membro e che ha necessità di migliorare le proprie competenze linguistiche, professionali o di esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso all’occupazione.
 
Bonus assunzione giovani 2026:
Esonero del 100% dei contributi previdenziali fino a 500 euro mensili per un periodo massimo di 24 mesi, in base alla condizione di svantaggio, per nuove assunzioni di personale non dirigenziale under 35, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, con limite elevato a 650 euro  per aziende con sede in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria.
Il lavoratore deve essere privo di lavoro regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (o 12 mesi se in categoria svantaggiata) e l’assunzione deve generare un incremento occupazionale netto e il datore non deve aver effettuato licenziamenti nei 6 mesi precedenti.
 
Incentivo stabilizzazione giovani 2026:
Esonero del 100% dei contributi fino a 500 euro per 24 mesi per stabilizzazioni di contratti a termine (stipulati tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026, durata massima 12 mesi), effettuate tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, per under 35 mai occupati stabilmente.
Bonus assunzioni ZES 2026:
Esonero contributivo totale fino a 650 euro mensili per datori di lavoro fino a 10 dipendenti nella ZES unica del Mezzogiorno, per assunzioni, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, di over 35 disoccupati da almeno 24 mesi.
 
Salario giusto
Garantendo ai lavoratori una retribuzione non inferiore ai minimi stabiliti dai contratti collettivi nazionali (CCNL) stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, contrastando il dumping. La norma tutela le imprese favorendo la concorrenza leale e valorizza l’autonomia di sindacati e datori di lavoro, evitando l’imposizione di un salario minimo fissato per legge e lasciando alla contrattazione la definizione delle voci retributive.
 
Rinnovi contrattuali,
Qualora il rinnovo del contratto collettivo nazionale non intervenga entro 12 mesi dalla scadenza, le retribuzioni dovranno essere adeguate automaticamente in misura pari al 30% della variazione IPCA .La misura mira a salvaguardare il potere d’acquisto dei lavoratori nei periodi di mancato rinnovo contrattuale. 
Piattaforme digitali
decreto introduce specifiche misure finalizzate a prevenire fenomeni di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nell’ambito delle piattaforme digitali.
Le nuove disposizioni rafforzano:
  • gli obblighi di trasparenza;
  • i controlli sui sistemi algoritmici;
  • la tutela dei lavoratori digitali.
 
Conciliazione vita-lavoro: 
Il decreto introduce uno sgravio contributivo per le imprese che adottano la certificazione UNI/PdR 192:2026, un nuovo strumento di gestione per la conciliazione tra vita familiare e lavoro, che definisce requisiti verificabili e indicatori di performance per le organizzazioni, private e pubbliche, che scelgono di investire in modo strutturato su maternità, paternità, carichi di cura, flessibilità organizzativa, welfare aziendale, salute e continuità di carriera.
La misura contenuta nel decreto prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le aziende in possesso della certificazione collegata alla valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura, con una misura fino all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna impresa.
 
Fondo di Tesoreria
Per i datori di lavoro che entrano dal 2026 nell’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria in conseguenza delle previsioni della legge di bilancio 2026, che per il periodo gennaio-giugno 2026 i versamenti al Fondo di Tesoreria si considerano effettuati tempestivamente entro il 16 luglio 2026, senza applicazione di sanzioni, interessi e somme aggiuntive. A tale riguardo, si rileva che la formulazione del decreto-legge si differenzia rispetto ai contenuti del Comunicato del Consiglio dei Ministri che anticipava la previsione della possibilità per i lavoratori di conferire alla previdenza complementare le quote TFR maturate nel periodo gennaio-giugno 2026.

Si attendono ora i provvedimenti attuativi e le circolari operative di INPS e Ministero del Lavoro per la piena applicazione delle nuove disposizioni.

L’Area Relazioni Industriali tornerà sull’argomento con successivi approfondimenti e aggiornamenti operativi, anche alla luce dei chiarimenti interpretativi e delle istruzioni applicative che saranno emanate dagli enti competenti.

(FV/fv)




Cumulo giuridico ed omesso versamento IMU su più anni di imposta

Si applica il cumulo giuridico ex art. 12, comma 5, sanzione più grave, aumentata da metà al triplo, in presenza di omesso versamento IMU reiterato per più annualità per il medesimo immobile.

La CGT Vicenza si è espressa in tal senso con la sentenza n. 63/1/2026.

Nel caso specifico il caso riguardava aree edificabili con base imponibile (2019-2022) assunta al costo anziché al valore venale.

Rileva che l’errore riguardasse la determinazione del valore, con natura sostanzialmente accertativa.

Il Comune aveva escluso il cumulo, richiamando anche la riforma del D.Lgs. n. 87/2024.

I giudici hanno invece ricondotto la fattispecie alla violazione unitaria reiterata, applicando l’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997, in linea con la Corte di Cassazione, ordinanza n. 3885/2024.

In materia si richiama altresì la sentenza Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo, n. 420/1/2024, con la quale i giudici hanno stabilito che, in caso di omesso versamento dell’IMU per più anni d’imposta, si applica il principio del cumulo giuridico previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997.

Dunque, accogliendo le ragioni del contribuente, i Giudici di merito rilevata la medesima violazione reiterata per più annualità, hanno ribadito l’applicazione dell’art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti.

Dunque la formulazione vigente ante D.Lgs. n. 87/2024.

Tale conferma vale sicuramente per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024. Anche se accertate in data successiva.

A tal proposito, si ricorda che per effetto dell’intervento sull’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, per espressa previsione del D.Lgs. n. 87/2024 il cumulo giuridico non si applica più agli omessi versamenti.

Infatti, l’art. 5 del D.Lgs. n. 87/2024 specifica che le novità della riforma, comprese quelle sul cumulo giuridico, si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre.

Nel documento di approfondimento sulle novità del Decreto di riforma fiscale, l’IFEL ha sostenuto che l’art. 12, prima della riformulazione operata dal D.Lgs. n. 87/2024, così come interpretato da costante giurisprudenza di legittimità, prevedeva quattro autonome fattispecie: ·

  • la continuazione o progressione, nel caso in cui il contribuente commetta più violazioni che pregiudicano o tendano a pregiudicare la determinazione dell’imponibile o la liquidazione del tributo;
  • il concorso materiale formale, nel caso in cui il contribuente commetta più violazioni formali della medesima disposizione;
  • il concorso formale, nel caso in cui il contribuente con una azione od omissione viola disposizioni diverse;
  • la continuazione pluriennale, nel caso in cui il contribuente commetta violazioni della stessa indole per più annualità (comma 5, art. 12).
Delle quattro fatti specie quella ritenuta applicabile ai tributi comunali era solo l’ultima, come nei casi dell’omessa dichiarazione o infedele dichiarazione reiterata per più anni, e da ultimo estesa anche agli omessi versamenti (vedi nota IFEL).

Tuttavia, con la riforma, venendo meno l’autonomia applicativa del comma 5 dell’art. 12, ora espressamente considerato come aggravante delle violazioni contemplate nei primi due commi, il cumulo giuridico non dovrebbe applicarsi ai tributi locali per le violazioni commessa dal 1° settembre 2024 in avanti.
 

(MF/ms)




Requisiti per redigere il bilancio in forma abbreviata

Dopo l’intervento dell’art. 16 del D.Lgs. n. 125/2024 sono cambiate le soglie dimensionali alle quali sono legate le chance di redazione del bilancio in forma abbreviata o micro.

La norma recepisce la direttiva delegata UE 2023/2775.

Il comma 1, lettera a) dell’art. 16, ha modificato l’art. 2435-bis, comma 1, c.c., innalzando la soglia dell’attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi delle vendite delle società non emittenti titoli negoziati in mercati regolamentati, rispettivamente, a 5,5 milioni di euro e a 11 milioni di euro (4.400.000 e 8.800.00 erano i precedenti limiti).

Dunque le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 5.500.000 euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
Il comma 1, lettera b), ha modificato l’art. 2435-ter, comma 1, c.c., aumentando, analogamente all’art. 2435-bis, la soglia dell’attivo dello stato patrimoniale e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni delle società non emittenti titoli negoziati in mercati regolamentati, rispettivamente, a 220 mila euro e a 440 mila euro (anziché rispettivamente 175.000 e 350.000).

Dunque, sono considerate micro-imprese le società di cui all’art. 2435-bis c.c. che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 220.000 euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
Limiti da prendere a riferimento per la redazione del bilancio in forma semplificata. Trattasi comunque di una facoltà.

Infatti, le società che preferiscono redigere il bilancio d’esercizio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis c.c. o in forma ordinaria possono non usufruire delle semplificazioni in parola.

Circa la verifica dei suddetti limiti dimensionali, le società che si avvalgono delle esenzioni previste dall’art. 2435-ter c.c. devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti sopra indicati.

Si ponga attenzione al fatto che pur essendoci pareri contrastanti in merito, circa l’accesso/ permanenza nel bilancio abbreviato: la società può utilizzare lo schema abbreviato se, per due esercizi consecutivi, non supera almeno due dei tre limiti (ad esempio, esercizi 2024 e 2025 per il bilancio abbreviato 2025).

L’obbligo di bilancio ordinario scatterà quando, per il secondo esercizio consecutivo, vengono superati almeno due dei limiti (es. superamento in entrambi gli esercizi 2024 e 2025 → dal bilancio 2025 la società deve redigere il bilancio in forma ordinaria).

La verifica per i bilanci 2025, quindi, va effettuata confrontando i dati degli esercizi 2024 e 2025 (attivo, ricavi, media dipendenti) con le nuove soglie; il superamento o meno di “due su tre” per entrambi gli esercizi determina se il bilancio 2025 potrà ancora essere abbreviato o dovrà essere ordinario.

Cosicché con soglie rispettate sia nell’anno N che nell’anno N+1, le disposizioni di semplificazioni possono trovare applicazione già per il bilancio dell’anno N+1. Senza che sia necessario rimandare l’applicabilità della norma al bilancio dell’anno n+2.
 

(MF/ms)




Effetti della nuova classificazione Ateco 2025: ulteriori chiarimenti dal Mase per le imprese elettrivore/gasivore

A seguito dell’entrata in vigore dei nuovi codici Ateco 2025, si è reso necessario chiarire gli effetti della riclassificazione sui settori inclusi nell’Allegato 1 della Comunicazione della Commissione Europea 2022/C 80/01 (CEEAG) e nell’Allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 541 del 21 dicembre 2021, adottati prima dell’entrata in vigore della nuova versione NACE Rev. 2.1, con l’obiettivo di dare certezza sui settori agevolabili alla Csea e alle imprese che, tramite il portale dedicato, presentano la dichiarazione per l’inserimento nell’elenco delle imprese elettrivore e/o gasivore ai fini dell’accesso all’agevolazione.
 
Il Mase (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), al termine delle interlocuzioni con gli Uffici della Commissione europea, ha pertanto fornito alla Csea indicazioni operative per recepire l’aggiornamento normativo nell’ambito delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia (elettrivore) e di gas naturale (gasivore), indicando che “il principio interpretativo secondo il quale, nel presupposto che l’eleggibilità del settore debba essere mantenuta per i settori ritenuti eleggibili in base alla valutazione effettuata dalla Commissione in sede di classificazione NACE Rev. 2, l’approccio corretto è quello di seguire un’analisi basata sulla descrizione dell’attività sostanziale. In altri termini, l’attività ritenuta meritevole di agevolazione dovrebbe rimanere tale anche a seguito della riclassificazione e a prescindere dalla denominazione formale attribuita con la riclassificazione”.
A tal fine, il MASE ha trasmesso una tabella di corrispondenza.
 
Successivamente il MASE ha fornito ulteriori chiarimenti in merito a specifiche fattispecie di riclassificazione NACE Rev.2.1. Al tal fine in allegato sono riportate le tabelle di corrispondenza aggiornate.
 
Pertanto, ai fini della presentazione dell’istanza di accesso alla misura agevolativa, le imprese sono tenute a indicare, nel campo “Codice Ateco prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno del periodo di riferimento”, il codice dell’attività economica effettivamente svolta, come riportato nel “Modello IVA 2025 – periodo d’imposta 2024”.
 
Il requisito d’accesso sarà verificato in relazione alle citate tabelle di corrispondenza.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)



Monitoraggio impatti del conflitto in Medio Oriente sul sistema produttivo: rilevazione criticità

L’attuale scenario di instabilità in Medio Oriente rischia di generare effetti significativi sull’economia nazionale, riflettendosi direttamente sulle attività operative delle imprese in molteplici settori.
Come già riscontrato in precedenti crisi geopolitiche, l’instabilità dei mercati e il conseguente rialzo dei prezzi di materie prime e forniture energetiche potrebbero determinare un aumento dei costi di produzione, mettendo a rischio la sostenibilità dei progetti in corso e la pianificazione degli investimenti futuri.

In questo contesto, la nostra priorità è acquisire tempestivamente elementi concreti per valutare l’entità del fenomeno. Vi invitiamo pertanto a segnalarci eventuali criticità relative a:

  • Dinamiche di costo: aumenti significativi dei prezzi di materie prime, semilavorati, energia o altri input produttivi (indicando, ove possibile, le variazioni percentuali riscontrate).
  • Approvvigionamento: eventuali interruzioni o ritardi nelle forniture.
  • Export e logistica: criticità nei trasporti internazionali, colli di bottiglia nelle catene di distribuzione e impatto sui tempi di consegna e sui costi di esportazione.
Queste informazioni saranno essenziali per permetterci di rappresentare con efficacia, presso le istituzioni competenti, le reali difficoltà del sistema produttivo e promuovere iniziative mirate a tutela delle imprese.

Chi avesse segnalazioni da inviarci può farlo scrivendo a comunicazione@confapi.lecco.it

(MP/am)