“Polizze sulle catastrofi, ennesima spesa”
La Provincia del 2 aprile 2025, parla il presidente Confapi Lecco Sondrio Enrico Vavassori.
La Provincia del 2 aprile 2025, parla il presidente Confapi Lecco Sondrio Enrico Vavassori.
Componente Asos per le utenze in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 KW | Quota fissa €/POD/mese |
Quota potenza €/KW/mese |
Quota energia €/MWh |
1° trimestre 2025 | 0,9956 | 1,2037 | 42,284 |
2° trimestre 2025 | 0,9956 | 1,2037 | – |
La proposta, caldeggiata dalle associazioni imprenditoriali, era contenuta in un emendamento al ddl di conversione in legge del decreto Bollette, presentato da Riccardo Zucconi (FdI), ma dichiarato inammissibile da parte della Commissione Attività produttive della Camera.
L’obbligo di stipula rimane dunque confermato a partire dal 31 marzo.
In allegato potete scaricare le slide utilizzate dal relatore Filippo Sala di Axa Assicurazioni durante il nostro webinar: “Polizze catastrofali: gli obblighi per le imprese”, tenutosi il 26 marzo scorso.
(MS/am)
Si segnala la pagina regionale di riferimento: cliccare qui
La Dgr, entrata in vigore il 1° marzo 2025, approva:
(SN/am)
Giova ricordare che, fino al momento della richiesta di attribuzione della rendita catastale, la base imponibile per l’IMU di tali fabbricati viene determinata, alla data di inizio di ciascun anno solare (ovvero, se successiva, alla data di acquisizione), prendendo a riferimento i costi “storici” di acquisto o di costruzione risultanti dalle scritture contabili.
Detti costi vanno considerati al lordo delle quote di ammortamento e devono ricomprendere, tra l’altro, il costo del terreno e le spese incrementative (cfr. ris. Ministero dell’Economia e delle finanze 28 marzo 2013 n. 6/DF).
Per calcolare la base imponibile per l’IMU, è peraltro necessario “attualizzare” detti costi “storici”, applicando i coefficienti annualmente aggiornati con decreto ministeriale (al fine di tenere conto dei dati ISTAT sull’andamento del costo di costruzione di un capannone).
In particolare, occorre fare riferimento all’anno di sostenimento dei costi di acquisto o di costruzione, e in base a tale anno va individuato il coefficiente ministeriale da applicare ai predetti costi.
Ad esempio, i costi di acquisto o costruzione sostenuti nel 2025 vanno moltiplicati per il coefficiente stabilito con riguardo al 2025 dal DM in commento.
Per i costi incrementativi deve invece farsi riferimento alla loro contabilizzazione al termine dell’esercizio, per cui quelli in corso d’anno rileveranno nell’esercizio successivo (e proprio con riferimento all’esercizio successivo andrà individuato il coefficiente ministeriale da applicare).
I coefficienti fissati con il decreto ministeriale in esame, per l’anno 2025, sono i seguenti:
anno 2025 = 1,00; anno 2024 = 1,00; anno 2023 = 1,02; anno 2022 = 1,14; anno 2021 = 1,19; anno 2020 = 1,19; anno 2019 = 1,20; anno 2018 = 1,22; anno 2017 = 1,22; anno 2016 = 1,23; anno 2015 = 1,23; anno 2014 = 1,23; anno 2013 = 1,24; anno 2012 = 1,27; anno 2011 = 1,30; anno 2010 = 1,32; anno 2009 = 1,34; anno 2008 = 1,39; anno 2007 = 1,44; anno 2006 = 1,48; anno 2005 = 1,52; anno 2004 = 1,61; anno 2003 = 1,66; anno 2002 = 1,72; anno 2001 = 1,76; anno 2000 = 1,82; anno 1999 = 1,85; anno 1998 = 1,87; anno 1997 = 1,92; anno 1996 = 1,98; anno 1995 = 2,04; anno 1994 = 2,11; anno 1993 = 2,15; anno 1992= 2,17; anno 1991 = 2,21; anno 1990 = 2,32; anno 1989 = 2,42; anno 1988 = 2,53; anno 1987 = 2,74; anno 1986 = 2,95; anno 1985 = 3,16; anno 1984 = 3,37; anno 1983 = 3,58 e anno 1982 = 3,79.
Tali criteri di determinazione della base imponibile ai fini IMU si applicano anche per gli immobili concessi in leasing.
In questa ipotesi, il comma 746 dell’art. 1 della L. 160/2019 specifica che “il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario” (soggetto passivo IMU ex art. 1 comma 743 della L. 160/2019) “tutti i dati necessari per il calcolo”.
In ogni caso, a seguito della richiesta di attribuzione della rendita catastale, anche per i fabbricati del gruppo D vanno applicate, in luogo dei richiamati criteri di valorizzazione, le modalità “ordinarie” di determinazione della base imponibile ai fini IMU, da calcolare prendendo a riferimento la rendita catastale rivalutata del 5%, cui sono applicati i moltiplicatori stabiliti dall’art. 1 comma 745 della L. 160/2019 (il moltiplicatore è pari a 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, a eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, per i quali è invece pari a 80).
I coefficienti si applicano anche per l’IMPi
Dal 2020 i coefficienti individuati dal decreto ministeriale in esame si applicano anche per determinare il valore delle piattaforme marine e dei rigassificatori, che costituisce la base imponibile ai fini dell’IMPi, ossia l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine, ex art. 38 comma 2 del DL 124/2019 (tale articolo rinvia al previgente art. 5 comma 3 del DLgs. 504/92, attualmente sostituito dalle previsioni dell’art. 1 comma 746 della L. 160/2019 sopra illustrate).
La Provincia di lunedì 24 marzo 2025, Luigi Sabadini e Andrea Beri commentano il periodo per il mondo imprenditoriale.
“Sono diverse – aggiunge – le criticità presenti nel decreto che abbiamo già evidenziato negli incontri avuti sia al Mimit che al Mef. Innanzitutto, nonostante il principio di proporzionalità dei premi rispetto al rischio, al momento non vi è alcuna simulazione disponibile. I dati, infatti, sono nella sola disponibilità delle compagnie assicurative. Non è inoltre chiara la modalità di riduzione dei premi per miglioramenti infrastrutturali e misure preventive adottate dalle imprese. Non c’è chiarezza rispetto alle conseguenze per le imprese che non si assicurano ma solo un generico riferimento che ‘se ne terrà conto’ nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni. Non è chiaro quali sono e come se ne terrà conto, così come la definizione troppo generica di abuso edilizio rischia di creare ulteriore incertezza. Riteniamo poi sia necessario una maggiore proporzionalità a seconda della dimensione dell’impresa, sia per la franchigia sia per i limiti di indennizzo. Inoltre – conclude Camisa – il decreto non prevede alcun tavolo di monitoraggio composto da più agenzie assicuratrici in cui anche le associazioni datoriali possano avere un ruolo, nell’ottica di non lasciare sola la piccola impresa contro la grande impresa assicuratrice”.
Per partecipare è necessario iscriversi CLICCANDO QUI
Domani mattina verrà inviato il link per partecipare agli iscritti.
Alleghiamo locandina.
(MP/am)
Modalità di presentazione della domanda:
Le domande potranno essere presentate esclusivamente a partire dall’8 aprile 2025.
Valutazione delle domande:
La procedura di valutazione avverrà secondo l’ordine cronologico delle domande inviate, in modalità “click day”.
CLICCANDO QUI è possibile scaricare il bando e il modulo di adesione.
Per maggiori info: 0341 286338, info@ufficioestero.it
(CP/am)
La Provincia, inserto “Faber”, articolo dedicato alla nostra associata TMC.