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Energy Release 2.0: pubblicato il decreto che modifica il meccanismo

Informiamo le Aziende Associate che, a seguito della registrazione alla Corte dei Conti, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Mase, ha pubblicato sul proprio portale il Decreto che modifica il meccanismo dell’Energy Release, aggiornandolo in esito alle interlocuzioni con la Commissione Europea.

Il decreto ha previsto l’introduzione di una procedura competitiva per la selezione dei soggetti incaricati della realizzazione di nuova capacità di generazione e della restituzione dell’energia anticipata e l’inserimento di una clausola che evita l’eventuale sovra-remunerazione dell’investimento nello sviluppo di impianti a fonti rinnovabili al termine dei venti anni contrattuali, anche tenendo conto dell’anticipazione triennale dell’energia a prezzo calmierato.

Entro la metà del mese di novembre il Mase approverà le Regole Operative aggiornate dal GSE, unitamente agli schemi contrattuali che disciplineranno l’anticipazione e la successiva restituzione dell’energia a 65 €/MWh; entro l’anno è intenzione del Mase garantire alle aziende energivore l’accesso al beneficio e nei primi mesi del 2026 avviare la procedura per i nuovi impianti destinati alla restituzione dell’energia.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare e per fornire gli aggiornamenti utili sul tema non appena disponibili.

(RP/rp)




Convegno: “Dalla crisi alla ripartenza: strumenti, tutele e responsabilità condivise nella composizione negoziata della crisi”

La Camera di Commercio Como-Lecco organizza giovedì 6 novembre, dalle ore 14.30 alle ore 16.30, il convegno dal titolo “Dalla crisi alla ripartenza: strumenti, tutele e responsabilità condivise nella composizione negoziata della crisi”.

L’incontro si terrà a Como presso la sede della Camera di Commercio nell’Auditorium G. Scacchi in via Parini 16.

In allegato trovate la locandina, il programma e il link per iscriversi. 

(MP/am)




Agevolazioni per le imprese energivore/elettrivore: apertura portale Csea per la raccolta delle dichiarazioni anno 2026

Informiamo le aziende interessate che, con circolare n. 58/2025/ELT riportata in allegato, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023 e della deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) n. 619/2023/R/eel e smi, ha previsto dal 1° ottobre 2025 l’apertura del portale per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità di competenza 2026.
 
Le imprese potranno accedere al sistema telematico della Csea fino alle ore 23:59 del 17 novembre 2025.
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di energia per l’annualità di competenza 2026 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva.
 
Chi può accedere alle agevolazioni
Possono accedere alle agevolazioni per gli energivori le imprese che:
  1. Hanno consumato almeno 1 GWh nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza (cioè il 2024 con riferimento all’energivorità del 2026);
  2. Rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:
CASO 1 Operano nei settori “ad alto rischio di delocalizzazione”, cioè che abbiano codice NACE riportato nella omonima tabella dell’Allegato 1 alla comunicazione UE 2022/C 80/01 (si veda allegato)
CASO 2 Operano nei settori “a rischio di delocalizzazione”, cioè che abbiano codice NACE riportato nella omonima tabella dell’Allegato 1 alla comunicazione UE 2022/C 80/01 (si veda allegato)
CASO 3 Non rientrano nei CASI 1 e 2 ma hanno beneficiato delle agevolazioni per energivori nell’anno 2022 o 2023, escludendo però le imprese che erano state riconosciute come energivore in tali anni esclusivamente per il fatto che erano energivore per gli anni 2013 o 2014 (senza rispondere agli altri requisiti previsti dal decreto MISE 21/12/2017).
Il codice Ateco è quello prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno del periodo di riferimento, cioè l’anno 2024.

Nel caso in cui l'impresa abbia più codici Ateco e quello prevalente in termini di fatturato desumibile dalla dichiarazione IVA relativa all'anno 2024 non risulti tra quelli agevolabili ai sensi della disciplina europea, può richiedere di accedere all'agevolazione tramite la metodologia utilizzata per determinare il codice NACE, con il criterio della prevalenza di un'attività per VAL, Valore Aggiunto Lordo, previo comunque rispetto di una serie di condizioni e verifiche.

Non possono accedere alle agevolazioni le imprese ufficialmente riconosciute in stato di difficoltà.
 
Entità delle agevolazioni
Le imprese riconosciute come energivore possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

  1. Per imprese che rientrano nel CASO 1, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 15% della Asos e lo 0,5% del valore aggiunto lordo (VAL);
  2. Per imprese che rientrano nel CASO 2, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 25% della Asos e l’1% del VAL;
  3. Per imprese che rientrano nel CASO 3, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema:
    1. Per l’anno 2026, il minimo tra il 35% della Asos e l’1,5% del VAL;
    2. Per l’anno 2027, il minimo tra il 55% della Asos e il 2,5% del VAL;
    3. Per l’anno 2028, il minimo tra l’80% della Asos e il 3,5% del VAL;
    4. Dal 2029 non potranno più beneficiare delle agevolazioni.
Se una impresa energivora di cui ai CASI 2 e 3 copre almeno il 50% dei propri consumi elettrici con fonti che non emettono carbonio di cui almeno il 10% con contratto di approvvigionamento a termine (PPA) oppure almeno il 5% mediante energia autoprodotta, l’agevolazione diventa la seguente:
  1. Per imprese che rientrano nel CASO 2, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 15% della Asos e lo 0,5% del VAL;
  2. Per imprese che rientrano nel CASO 3, fino al 2028 pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 35% della Asos e l’1,5% del VAL.
In ogni caso, i contributi sostenuti da una impresa energivora in ogni annualità non potranno mai essere inferiori al prodotto tra l’energia prelevata dalla rete e 0,5 €/MWh.
 
Obblighi per chi accede alle agevolazioni
Le imprese riconosciute come energivore devono fare la diagnosi energetica almeno ogni 4 anni.
In aggiunta devono inoltre soddisfare almeno una “condizionalità green” tra:
  1. Mettere in atto le raccomandazioni della diagnosi energetica se il tempo di ammortamento degli investimenti è inferiore a 3 anni e il costo non eccede l’importo dell’agevolazione percepita;
  2. Ridurre dal consumo elettrico l’impronta di carbonio fino a coprire almeno il 30% del fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
  3. Investire almeno il 50% dell’agevolazione conseguita in progetti che comportino una sostanziale riduzione delle emissioni di gas serra al di sotto di specifici parametri.
 
Il Portale telematico della Csea per la presentazione delle dichiarazioni energivori è accessibile al seguente link: http://energivori.csea.it/.
 
Le imprese che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più Elenchi, in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale, possono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.
Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”.
Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare le dichiarazioni.
 
Si precisa che tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
 
Entro il 18 dicembre 2025 la Csea pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno di competenza 2026, distinte per classi di agevolazione.
Per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, è applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla Csea. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2026 è stato fissato dall’Arera pari a:
  • 50,00 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
  • 300,00 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
 
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Csea, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza.
 
Gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento delle procedure; le aziende energivore che intendessero utilizzare tale servizio sono invitate a voler segnalare la circostanza, al fine di poter coordinare la raccolta di tutti i dati necessari.
 
(RP/rp)



Regione Lombardia per le imprese: iniziative in corso

Trasmettiamo, in allegato, il documento con tutte le iniziative in corso di Regione Lombardia a supporto delle aziende. 

 

(MP/am)




Confapi in audizione congiunta su dl codice incentivi

Confapi, rappresentata dal consigliere Jonathan Morello Ritter e dalla responsabile legislativo, Stefania Multari, è stata audita presso la X Commissione della Camera dei deputati (Attività produttive, commercio e turismo) e la IX Commissione del Senato della Repubblica (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) sullo schema di decreto legislativo relativo al codice degli incentivi.
Confapi ha espresso apprezzamento per il progetto del nuovo “Codice degli incentivi”, ritenendolo un passo strategico per le Pmi industriali. L’iniziativa rappresenta un primo intervento significativo per la revisione degli incentivi alle imprese, in linea con gli obiettivi del Pnrr per la semplificazione e la razionalizzazione degli strumenti di sostegno.
Pur valutando positivamente l’impostazione dello schema di decreto, la Confederazione ha sottolineato la necessità di apportare alcune modifiche cruciali per rendere il Codice realmente efficace, in particolare rafforzando il ruolo delle associazioni di categoria e migliorando il sistema di criteri premianti.
Confapi ritiene che il successo del Codice degli incentivi dipenda dalla valorizzazione dell’intero ciclo di vita dell’incentivo, dalla programmazione alla valutazione dei risultati. Per questo, è fondamentale un coinvolgimento strutturale e proattivo delle associazioni di categoria in tutte le fasi. Positivi in tal senso sono sia il Programma Incentivi che il Tavolo Permanente degli Incentivi istituito presso il Mimit che dovrà vedere, oltre ad una maggiore rappresentanza delle regioni rispetto al solo componente attuale, una partecipazione proattiva e strutturale delle Associazioni, e non un ruolo meramente facoltativo o consultivo come previsto nello schema. L’obiettivo dovrebbe essere di trasformare il Tavolo in una vera e propria Cabina di regia nazionale capace di orientare le politiche industriali in modo coerente e partecipativo.
Così come la valorizzazione di strumenti digitali come il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e la piattaforma Incentivi.gov.it è considerata fondamentale per semplificare la fruizione per le imprese. “È necessario, tuttavia – ha sottolineato Ritter – che l’implementazione dei nuovi servizi digitali, come l’integrazione delle piattaforme Incentivi.gov.it e Rna, avvenga con scadenze vincolanti. L’introduzione del ‘bando-tipo’ è una misura positiva che risponde all’esigenza di standardizzazione e uniformità, molto sentita dalle imprese. Chiediamo che diventi una prassi consolidata, con il coinvolgimento strutturato delle rappresentanze imprenditoriali per calibrare gli strumenti pubblici sulle reali esigenze delle imprese.
Confapi ha espresso apprezzamento per l’introduzione di un quadro uniforme per il sistema di premialità e riserve, che mira a premiare comportamenti virtuosi delle imprese. Particolarmente significativa e apprezzata è la conferma e l’estensione della riserva di risorse per le Pmi a tutti gli incentivi, con una quota minima del 60% delle risorse riservata alle Pmi e almeno il 25% destinato alle micro e piccole imprese. Particolarmente apprezzata la riserva del 60% degli incentivi alle Pmi (di cui il 25% alle micro e piccole imprese). In audizione è stato proposto di rendere certa e vincolante tale riserva attraverso un monitoraggio in fieri delle misure ed una rendicontazione trasparente che dia conto, tramite open data, degli incentivi erogati.
Per rendere il sistema ancora più efficace, la Confederazione ha proposto l’inserimento di un principio generale in cui la premialità sia contestualizzata in base alla tipologia del bando, prevedendo una gradualità nella stessa nonché che vengano valorizzate le certificazioni volontarie già in possesso delle imprese e le iniziative in linea con i criteri Esg, oltre a quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Per la Confederazione è altrettanto positiva la standardizzazione dei processi e l’uniformità di applicazione del Codice a livello sia centrale che territoriale. Bisogna, tuttavia, valorizzare la possibilità per le Regioni di prevedere misure tarate sulle specificità territoriali. Inoltre, sarebbe utile circoscrivere le numerose deroghe alle norme del Codice contenute nel testo, per evitare che la flessibilità si traduca in incertezza e disomogeneità.
“Le Pmi industriali – ha ricordato Morello Ritter – hanno bisogno di certezze, stabilità e un unico riferimento normativo certezza per poter pianificare i propri investimenti in modo efficace. È, inoltre, necessario: integrare in modo strutturale le Associazioni di categoria nel Tavolo Istituzionale permanente degli Incentivi istituito presso il Mimit, prevedendo un ruolo proattivo nelle attività e non solo una facoltà di essere consultate; garantire la trasparenza e la tempestività da parte delle amministrazioni riguardo ai plafond disponibili, anche durante la fruizione dell’incentivo; garantire termini certi per gli atti attuativi del decreto; creare le condizioni affinché il bando tipo diventi una ‘prassi consolidata’, limitandone le deroghe e coinvolgendo le Associazioni nella sua predisposizione; assicurare certezza nei tempi di istruttoria e di erogazione delle risorse”.

 




Auto possedute nel 2024 e concesse entro giugno 2025 in regime transitorio

L’Agenzia delle Entrate, nel corso delle risposte date in occasione di una videoconferenza tenutasi il 18 settembre, ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla disciplina per la determinazione del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti ex art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, affermando che si applica la disciplina previgente per le auto già possedute al 31 dicembre 2024 e assegnate in uso promiscuo a dipendenti per la prima volta nel primo semestre 2025.
In particolare, è stato chiesto se possono usufruire del regime transitorio introdotto dall’art. 6 comma 2-bis del DL 19/2025 le autovetture immatricolate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, e già possedute dal datore di lavoro a quest’ultima data, che vengono concesse in uso promiscuo a dipendenti per la prima volta dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.

L’art. 6 comma 2-bis del DL 19/2025 citato, si ricorda, ha introdotto l’art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), in base al quale “resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 51, comma 4, lettera a)” del TUIR, “nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025”.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare 3 luglio 2025 n. 10 (§ 1.2), ha chiarito che è stata introdotta una specifica disciplina transitoria per i veicoli che non rientrano nel regime di cui al comma 48 (applicabile dal 1° gennaio 2025), al fine di assicurare la progressiva attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica nel rispetto dei princìpi di progressività e proporzionalità per le famiglie e le imprese.
Come chiarito al § 1.2 dalla circolare n. 10/2025, la seconda parte del comma 48-bis dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2024 n. 207 citato, prevede l’applicazione del regime di cui all’art. 51 comma 4 lettera a) del TUIR, in vigore fino al 31 dicembre 2024 (c.d. regime transitorio) anche nell’ipotesi in cui il veicolo sia stato ordinato dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e sia stato consegnato al dipendente dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.
Resta fermo che, affinché la norma in commento trovi applicazione, è necessario che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025, sussistano anche gli ulteriori requisiti, di immatricolazione e stipulazione del contratto.
Pertanto, nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate afferma che, ai fini dell’applicazione del regime transitorio, è necessario che le autovetture immatricolate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, già possedute dal datore di lavoro al 31 dicembre 2024, vengano concesse in uso promiscuo al dipendente con contratto di assegnazione entro il 30 giugno 2025 e consegnate dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.

Valore normale con consegna a luglio 2025
Si ricorda che, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella già citata circolare n. 10/2025 (§ 1.3), si applica invece il criterio di tassazione del fringe benefit, basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo aziendale, ad esempio, nel caso in cui si tratti di veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024, concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati nel 2024, immatricolati nel 2025, consegnati al lavoratore a luglio 2025 (cfr. anche risposta a interpello n. 192/2025).

(MF/am)




Nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2025

A seguito dell’adozione della nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2025 predisposta dall’ISTAT, a partire dal 1° aprile 2025, alcune attività hanno cambiato codice.

Chiediamo gentilmente alle Aziende Associate che hanno cambiato codice Ateco di riferimento di comunicarcelo, se non l’hanno ancora fatto.

Lo potete fare scrivendo all’indirizzo associazione@confapi.lecco.it

(SG/am)




IMU 2024: entro il 29 settembre 2025 il ravvedimento per l’omessa dichiarazione

Entro lunedì 29 settembre 2025 è possibile ravvedere l’omessa dichiarazione IMU per l’anno 2024 con un ritardo non superiore a 90 giorni, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97 (il 90° giorno cade di domenica).

È scaduto infatti lo scorso 30 giugno il termine per presentare le dichiarazioni IMU (se dovute) o IMU ENC (obbligatorie per ciascun anno) riferite all’anno 2024.

A tale riguardo, occorre richiamare l’art. 13 comma 2-ter del DLgs. 472/97 (introdotto dal DLgs. 87/2024, c.d. DLgs. “Sanzioni”), ai sensi del quale “la riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni”.

La disposizione preclude pertanto, per la generalità dei tributi (compresi quelli locali), la possibilità di perfezionare il ravvedimento dell’omessa dichiarazione se è decorso un ritardo superiore a 90 giorni.

L’art. 13 comma 2-ter del DLgs. 472/97 trova applicazione per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, come precisato dall’art. 5 del DLgs. 87/2024, e dunque certamente opera per l’omessa presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2024, che si è consumata il 30 giugno 2025 (termine per la presentazione della dichiarazione).

In forza del citato art. 13 comma 2-ter del DLgs. 472/97, devono pertanto intendersi superati i precedenti chiarimenti ministeriali che, invece, avevano riconosciuto la facoltà di ravvedere la tardiva dichiarazione IMU anche oltre il termine dei 90 giorni: detti chiarimenti evidenziavano che, in materia di tributi locali, non trova applicazione la qualifica della dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni come “omessa”, prevista ai sensi degli artt. 2 comma 7 e 8 comma 6 del DPR 322/98 limitatamente alle dichiarazioni per imposte sui redditi, IRAP e IVA.

Dunque, con riguardo alle omesse dichiarazioni IMU e IMU ENC relative al 2024, è possibile perfezionare il ravvedimento, presentando una dichiarazione tardiva, solo entro il termine del 29 settembre 2025.

Resta in ogni caso fermo che, come per gli altri tributi locali, anche per l’IMU l’avvio di un controllo fiscale da parte del Comune preclude, in ogni caso, la possibilità del contribuente di ravvedersi (art. 13 comma 1-ter del DLgs. 472/97).

Con riferimento al trattamento sanzionatorio, per l’omessa dichiarazione IMU l’art. 1 comma 775 della L. 160/2019 prevede una sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta non versata, con un minimo di 50 euro (se il contribuente, pur avendo omesso la dichiarazione, ha corrisposto l’IMU dovuta, la sanzione è pari a 50 euro).

Peraltro, se la dichiarazione IMU viene presentata entro 30 giorni dal termine (quindi, se la dichiarazione IMU per il 2024 è già stata presentata entro il 30 luglio 2025), la sanzione di cui al citato comma 775 è ridotta a un terzo, ai sensi dell’art. 7 comma 4-bis del DLgs. 472/97 (nella versione post modifiche del DLgs. 87/2024, operante per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024).

Alla sanzione per l’omessa dichiarazione IMU di cui all’art. 1 comma 775 della L. 160/2019 (eventualmente ridotta ex art. 7 comma 4-bis del DLgs. 472/97) va poi applicata la riduzione da ravvedimento operoso: perfezionando il ravvedimento (con non oltre 90 giorni di ritardo), la sanzione è di importo pari ad un decimo del minimoex art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97.

Per il perfezionamento del ravvedimento va ricordato che nel termine di 90 giorni occorre presentare la dichiarazione, nonché versare l’IMU eventualmente dovuta con i correlati interessi legali (che maturano giorno per giorno sull’imposta dovuta, ed il cui tasso fissato a partire dal 1° gennaio 2025 è pari al 2%) e la sanzione ridotta secondo i criteri sopra illustrati.

Ipotizzando che la dichiarazione venga presentata il 29 settembre 2025, per il ravvedimento è quindi necessario versare entro tale data anche l’IMU dovuta, con i relativi interessi legali, e la sanzione pari al 10% (1/10 del 100%) dell’IMU non versata (con una sanzione di importo minimo di 5 euro); se è già stata corrisposta l’IMU dovuta, va versata, ai fini del ravvedimento, la sanzione di 5 euro (1/10 di 50 euro).

Omessa dichiarazione anche se non viene dichiarato un singolo immobile

Va evidenziato, infine, che secondo la giurisprudenza di legittimità configura un’ipotesi di omessa dichiarazione (e non di dichiarazione infedele) anche la mancata indicazione, nella dichiarazione IMU, di un singolo immobile (così, tra le altre, Cass. 17 giugno 2021 n. 17298).
 

(MF/ms)




Confapi Lecco Sondrio e Synergie Como: al via progetto di riqualificazione professionale per disoccupati

La domanda incontra l’offerta supportata dalla formazione. Per cercare di far incontrare la richiesta delle aziende, sempre più crescente di personale specializzato, e di trovare un’occupazione per molte persone che la stanno cercando, Confapi Lecco Sondrio, in collaborazione con Synergie Como, agenzia per il lavoro, organizza un progetto di riqualificazione e inserimento professionale per diventare “addetto/a alla produzione”, dedicato alle aziende della provincia di Como.
Il progetto è rivolto ai disoccupati (persone iscritte ai Centri per l’Impiego, privi di occupazione) e inoccupati/inattivi (coloro che non hanno mai avuto un’occupazione o che non sono più attivi sul mercato del lavoro/NEET).
Il corso, in partenza a fine settembre e della durata di un mese, si pone come obiettivo la formazione dei partecipanti nell’ambito del settore metalmeccanico, fornendo una conoscenza teorico e pratica delle principali lavorazioni meccaniche, delle macchine utensili e nozioni delle principali attrezzature in uso.

La durata del corso è di 160 ore all’interno del quale sono previste: 16 ore di formazione sulla sicurezza alto rischio, 64 ore di formazione teorica in aula/laboratorio, 80 ore di formazione pratica in “training on the job” presso le aziende aderenti.
Al termine del percorso le imprese potranno inserire i corsisti con un contratto di somministrazione di 6 mesi (anche frazionati, prevendendo un periodo di prova).
Su Lecco abbiamo già organizzato vari corsi di riqualificazione in ambito metalmeccanico di questo tipo che hanno registrato un ottimo risultato sia per le aziende sia per i lavoratori. Le nostre imprese nel Comasco ci hanno chiesto di replicare il progetto sul territorio e lo abbiamo fatto insieme a un partner affidato di Confapi a livello nazionale, Synergie. Questi progetti prevedono un percorso di formazione molto efficace in cui si riescono a trasferire le nozioni base al partecipante per poi iniziare a lavorare in un’azienda metalmeccanica”, spiega Marco Piazza direttore di Confapi Lecco Sondrio.
 
Per maggiori informazioni e iscrizioni: erba1@synergie-italia.it, 031.4060390.
 
Anna Masciadri
Ufficio stampa




Rentri: dal 15 giugno al 15 agosto 2025 obbligo di iscrizione per le imprese tra 10 e 50 addetti

Il passaggio al RENTRI è stato organizzato in tre fasi, in questo periodo sono coinvolte le imprese di medie dimensioni (da 10 a 50 addetti). L’obbligo di passare ai registri digitali riguarda dunque un grande gruppo di imprese, che devono abbandonare il registro cartaceo vidimato in camera di commercio e imparare a fare le registrazioni sulla piattaforma Rentri.

Per iscriversi al RENTRI e usare i servizi disponibili sul web occorre accedere all’area “operatori” del sito del Rentri e seguire le istruzioni, accedendo con le credenziali del datore di lavoro e in seguito indicando le altre figure “incaricate” che potranno in seguito operare su Rentri con il proprio Spid.

Tutorial per l’iscrizione.

Nell’area DEMO è possibile provare come ci si iscrive al sistema, come si definiscono le unità locali, come si assegnano i registri cronologici di carico e scarico, come si individuano gli incaricati e i sub-incaricati. 

Nell’area formazione del sito è possibile consultare tutorial, slide, guide e faq. 

L’albo nazionale gestori ambientali sta proponendo per fine giugno e inizio luglio dei webinar gratuiti, ai quali si può iscriversi.

Confapi Lecco Sondrio ha organizzato corsi di gruppo (martedì 8/7 oppure 22/7), ci si può iscrivere cliccando qui.

Silvia Negri di Confapi Lecco Sondrio resta a disposizione per eventuali necessità, sia al telefono sia attraverso assistenza in azienda (chiedere preventivo, moduli da 2 ore).

Si raccomanda di non attendere la fine di luglio, ma di portarsi avanti per tempo, così di da evitare ingolfamenti all’inizio di agosto.

(SN/am)