Agevolazioni sulle forniture di gas naturale: imprese “gasivore”
Informiamo le aziende interessate che la CSEA – Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – con circolare n. 9/2024/GAS ha reso nota l’apertura della sessione supplettiva del portale “gasivori” per l’annualità di competenza 2024 a far data dal 28 febbraio 2024 fino alle ore 23:59 del 29 marzo 2024.
Decorso tale termine, in assenza delle previste dichiarazioni, decade il diritto al riconoscimento, per l’anno di competenza 2024, delle agevolazioni di cui al D.M. 21 dicembre 2021.
Ricordiamo che possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di gas naturale i soggetti giuridici che soddisfano i seguenti requisiti:
Decorso tale termine, in assenza delle previste dichiarazioni, decade il diritto al riconoscimento, per l’anno di competenza 2024, delle agevolazioni di cui al D.M. 21 dicembre 2021.
Ricordiamo che possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di gas naturale i soggetti giuridici che soddisfano i seguenti requisiti:
- hanno un consumo medio annuo di gas naturale pari ad almeno 1 GWh/anno (pari a 94.582 Smc/anno con PCS 38,1 MJ/Smc) nel periodo di riferimento, intendendo per anno di competenza 2024 il biennio costituito dagli anni 2021 e 2022 (sarebbe su base triennale, ma l’annualità 2020 viene esclusa perché coincidente con il periodo Covid);
- operano nei settori di cui all’Allegato 1 (riportato in allegato) al DM Mite n. 541 del 21.12.2021. La verifica è effettuata assumendo il codice Ateco prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2022;
- al momento della presentazione della domanda adottano misure per l’uso efficiente dell’energia in conformità al D.Lgs. n. 102/2014 (sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001 o titolari di diagnosi energetica in corso di validità e che abbiamo attuato un intervento di efficientamento) e che non versino in situazioni di difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea C(2014) 249/1).
Le agevolazioni vengono applicate direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria RE o REt in misura differenziata a seconda della classificazione della gasivorità (indice IVAL o IFAT) dell’azienda, definita in funzione dei dati di bilancio, rapportati al prezzo di riferimento del gas che per l’anno 2024 l’Arera ha definito pari a 1,1524 €/Smc per i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto e 0,9326 €/Smc per i clienti su rete locale (come riportato nella determinazione dell’Arera del 29.09.2023 – DSME 2/2023).
I livelli di contribuzione minima alla componente RE e REt sono stabiliti come segue:
- per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) maggiore o uguale al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e REt è pari al minor valore tra quello riportato al caso 1 in funzione dell’intensità gasivora su VAL (IVAL) e il valore applicabile riportato nel caso 2
Caso 1
• 1,5% del VAL se 20% ≤ IVAL < 30% (classe di agevolazione VAL.1)
• 0,8% del VAL se 30% ≤ IVAL < 40% (classe di agevolazione VAL.2)
• 0,6% del VAL se 40% ≤ IVAL < 50% (classe di agevolazione VAL.3)
• 0,5 % del VAL se IVAL ≥ 50% (classe di agevolazione VAL.4)
- per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) inferiore al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e REt è pari a quello riportato al caso 2, in funzione dell’intensità gasivora su FAT (IFAT)
Caso 2
• Se IFAT >= 2% si corrisponde il 20% della RE o REt
• Se IFAT < 2% si corrisponde il 100% della RE o REt.
In allegato sono riportati i valori della componente RE e REt pubblicati dell’Arera per le aziende gasivore (classe FAT, VAL, GNE) e non (classe 0) per il primo trimestre 2024.
Nel caso in cui il VAL e l’intensità gasivora rispetto al VAL (IVAL) risultino negativi, l’impresa non può accedere ai benefici ed essere inserita nell’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.
Ricordiamo che per le imprese che accedono alla sessione suppletiva il diritto al riconoscimento delle agevolazioni decorre dal 1° febbraio. Inoltre per le imprese in classe di agevolazione VAL ammesse tramite la sessione suppletiva, la contribuzione deve comunque essere versata interamente.
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
(RP/rp)