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PPWR: dal MASE uno strumento di autovalutazione. Da Confapi Lecco Sondrio opportunità di formazione

Con riferimento agli obblighi in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, in vigore dal 12 agosto 2026, arriva dal MASE un percorso guidato e progressivo per supportare le imprese.

Il percorso, prima di affrontare i documenti da preparare per la conformità e per assicurare la responsabilità estesa del produttore (Epr), aiuta a capire, passo dopo passo, gli adempimenti applicabili sulla base del ruolo che si svolge, del tipo di imballaggio gestito e dei materiali di cui è composto.

Sono a disposizione sul sito del Mase una serie di slide con spiegazioni e domande che aiutano le imprese di tutte le filiere ad escludere alcuni aspetti, individuare quelli applicabili e puntare su quelli effettivamente necessari.

Si segnala che l’associazione ha messo a disposizione corsi finanziati a cui vi invitiamo a partecipare, per maggiori informazioni visitare il sito dedicato cliccando qui.

(SN/am)




PPWR: chiarimenti dalla Commissione Europea in vista degli obblighi del 12 agosto 2026

La Commissione Europea ha diramato ulteriori FAQ sul Regolamento Imballaggi (PPWR), in vista degli obblighi che scattano dal prossimo 12 agosto.

Si trasmette dunque una scheda di sintesi con gli aspetti di maggiore interesse per le imprese, che comprende in modo ragionato le FAQ diramate dalla Commissione europea sabato 1° agosto.

Per ridurre gli impatti economici e organizzativi del regolamento, Confapi ha chiesto al Governo italiano e alle Istituzioni europee tre interventi urgenti:

1) una moratoria sulle sanzioni per tutta la fase transitoria e fino alla stabilizzazione del quadro normativo;
2) una clausola di salvaguardia per le scorte per consentire lo smaltimento senza limiti temporali dei packaging già acquistati o prodotti;
3) la flessibilità sulle etichette già stampate o ordinate per evitare ingenti sprechi economici e materiali.

Rispetto a questi aspetti, nelle recenti FAQ la Commissione Europea ha dato una prima risposta prevedendo che:

1) l’approccio delle autorità di vigilanza dal 12 agosto 2026 non sia orientato al blocco immediato del mercato, ma a diffide formali con concessione di tempi ragionevoli per l’adeguamento e l’eliminazione delle non conformità riscontrate (FAQ XVI);
2) gli imballaggi immessi sul mercato prima del 12 agosto 2026 possono essere commercializzati fino ad esaurimento senza modifiche (FAQ X.5);
3) per gli imballaggi fabbricati prima del 12 agosto 2026 ma non ancora immessi sul mercato, è consentito integrare i dati di tracciabilità mancanti tramite documento di accompagnamento (FAQ X.6);
4) per gli imballaggi prodotti o già giacenti in magazzino prima del 12 agosto 2026 che non sono ancora stati immessi sul mercato, non vi è l’obbligo di distruzione o ri-fabbricazione. Per soddisfare gli obblighi di tracciabilità (Art. 15(5) e 15(6) PPWR — come l’indicazione del lotto/serie e dei dati del fabbricante) – è consentito integrare le informazioni mancanti tramite un documento di accompagnamento al lotto, senza dovere ristampare fisicamente l’etichetta o l’imballaggio (FAQ X.7).

(SN/am)




PPWR per microimprese: esenzioni e deroghe

Nel contesto del nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR, Regolamento UE 2025/40), le microimprese (definite come aziende con meno di 10 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 2 milioni di euro) beneficiano di alcune esenzioni per ridurre l’impatto burocratico ed economico delle nuove norme.
Principali esenzioni e deroghe previste specificamente per le microimprese:
  • Trasferimento della qualifica di “fabbricante”: il PPWR stabilisce che chi fa progettare o fabbricare imballaggi con il proprio marchio è considerato legalmente un “fabbricante” e deve redigere la Dichiarazione di Conformità UE e la documentazione tecnica. Tuttavia, per tutelare i piccoli marchi, vi è un’esenzione dalla qualifica di fabbricante se la microimpresa si rifornisce da un fornitore situato nello stesso Stato membro. In questo caso, tutti gli obblighi di conformità tecnica e documentale rimangono legalmente in capo al fornitore.
  • Esenzione dagli obiettivi di riutilizzo e ricarica: le microimprese sono completamente esentate dal rispetto delle percentuali obbligatorie fissate per gli imballaggi riutilizzabili e i sistemi di ricarica. Questa deroga si applica a diversi settori, tra cui: 1) distribuzione e asporto di bevande e alimenti pronti. 2) imballaggi per il trasporto e l’e-commerce. 
  • Deroghe sui divieti del monouso (Horeca e punti vendita): il regolamento introduce il divieto di utilizzare imballaggi monouso in plastica per specifici formati a partire dal 2030 (es. pellicole per raggruppare prodotti, confezioni per ortofrutta fresca sotto 1,5 kg, monoporzioni di condimenti e cosmetici negli hotel). Le microimprese possono essere esentate dal divieto di imballaggi monouso per alimenti e bevande consumati sul posto se dimostrano che non è tecnicamente possibile eliminare tali imballaggi o che non hanno effettivo accesso a un’infrastruttura di riutilizzo.
Obblighi rimanenti
Anche le microimprese devono obbligatoriamente rispettare i requisiti generali di sicurezza, sostenibilità e fine vita del prodotto:
•    EPR (Responsabilità Estesa del Produttore): le microimprese devono comunque registrarsi e pagare i contributi ambientali (es. CONAI in Italia) per la gestione e il riciclo dei rifiuti di imballaggio immessi sul mercato.
•    Sostanze vietate: resta obbligatorio il rispetto dei limiti chimici rigorosi, come il divieto assoluto di PFAS negli imballaggi a contatto con gli alimenti.
•    Etichettatura ambientale: gli imballaggi utilizzati devono essere conformi alle nuove regole di etichettatura armonizzata europea per la raccolta differenziata.

(SN/am)




PPWR per gli operatori economici: evidenze documentali a supporto delle dichiarazioni

Le imprese utilizzatrici di imballaggi, a volte in combinazione fra loro, sono tenute a predisporre dichiarazioni conformi, supportate da documentazione tecnica adeguata e coerente, rafforzando il dialogo con la propria supply chain per la raccolta delle informazioni necessarie, in un processo strutturato e continuo. Particolare attenzione va dedicata alla gestione degli imballaggi che presentano criticità, attraverso un’attività sistematica di analisi e mappatura del portafoglio prodotti. In questo contesto, risulta essenziale adottare un approccio prudenziale, basato su evidenze documentali solide e su un percorso di miglioramento progressivo in vista delle scadenze successive al 12 agosto 2026.
A completamento, si trasmette il link al recente aggiornamento delle Faq sul sito del Conai (29 luglio 2026) che arricchisce i contenuti già presenti, con nuove domande e risposte sviluppate a partire dalle richieste ricevute attraverso i canali di contatto e dalle domande più ricorrenti emerse negli ultimi mesi.
Inoltre, si allegano le presentazioni di Conai in tema di definizioni e obblighi dei diversi operatori economici.

(SN/am)




Norme Ue. Regolamento imballaggi (PPWR), Confapi: costi insostenibili per le pmi industriali, chiediamo moratoria delle sanzioni

Confapi esprime profonda preoccupazione per l’impatto economico e burocratico delle nuove regole dell’Unione europea in materia di imballaggi sulle piccole e medie imprese italiane, strette tra i ritardi normativi di Bruxelles e costi operativi che colpiranno direttamente la marginalità e la competitività del sistema produttivo in un momento storico già complesso. È l’allarme lanciato dalla Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata, quando manca meno di un mese al 12 agosto 2026, data in cui scatteranno i primi obblighi del Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR-Packaging and Packaging Waste Regulation, Regolamento UE 2025/40).
 
Un’analisi di impatto elaborata da Confapi mette in evidenza che mancano ancora alcuni atti delegati e di esecuzione fondamentali da parte della Commissione Europea. E permangono incertezze interpretative su aspetti nevralgici: la definizione esatta di “fabbricante”, la stesura della Dichiarazione di Conformità (DoC), le modalità operative di vigilanza e tracciabilità, le norme grafiche sull’etichettatura e le disposizioni sul divieto di PFAS (Per-and polyfluoroalkyl Substances) nei materiali a contatto con gli alimenti. Nonostante la Commissione abbia promesso linee guida e FAQ (frequently asked questions), la macchina burocratica europea appare ferma, lasciando le imprese in un pericoloso limbo normativo a pochissimi giorni dal via.
 
Confapi richiama l’attenzione sul rischio concreto che questo ritardo istituzionale si traduca in sanzioni ingiuste e blocchi doganali immediati per le imprese che non hanno elementi certi per adeguarsi. Per evitare il collasso operativo del sistema delle PMI Industriali, la Confederazione chiede al Governo italiano e alle istituzioni europee tre misure urgenti: moratoria sulle sanzioni con la sospensione totale dei provvedimenti sanzionatori per tutta la fase transitoria e fino a quando il quadro normativo, comprensivo di linee guida e FAQ, non sarà definitivo e pienamente applicabile; clausola di salvaguardia per le scorte al fine di consentire lo smaltimento progressivo e senza limiti temporali di tutte le scorte di magazzino dei packaging già acquistati o prodotti dalle imprese; flessibilità sulle etichette validando l’utilizzo delle etichette già stampate o ordinate per evitare pesanti sprechi economici e materiali, che risulterebbero in totale contrasto con la filosofia ecologica e circolare della norma.
 
“Non siamo di fronte a una transizione ecologica, ma a una transizione burocratica che rischia di desertificare il nostro sistema produttivo”, afferma il Presidente di Confapi, Cristian Camisa, “Le nostre PMI industriali da anni hanno intrapreso un percorso volto alla sempre maggiore sostenibilità ed hanno già investito risorse economiche importanti. Pretendere l’adeguamento entro il 12 agosto, in piena estate, a norme dai contorni ancora confusi, senza che la stessa Commissione Europea abbia completato la pubblicazione di linee guida e FAQ e non abbia pubblicato gli atti attuativi, condanna le imprese europee a un ulteriore incremento dei costi, riducendo ancora di più marginalità in un contesto storico-economico complesso. Non si può fare politica industriale sulla pelle delle imprese. Chiediamo al Governo italiano di farsi promotore di una linea del buon senso in Europa: serve una moratoria immediata per bloccare la scure delle sanzioni e della burocrazia prima che sia troppo tardi. Senza imprese competitive, l’Europa verde sarà solo un continente deindustrializzato e impoverito”, conclude Camisa.
 
 
L’ANALISI DI IMPATTO CONFAPI
 
Nel dettaglio, secondo l’analisi di impatto elaborata dalla Confederazione, l’adeguamento ai primi requisiti del PPWR e alle correlate normative sulla Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) rischia di tradursi in un ulteriore aggravio di costi per le imprese. Per una PMI industriale con un catalogo di circa 10-15 referenze di packaging, i costi fissi di partenza sono tutt’altro che trascurabili. L’iter di conformità si apre con un audit documentale interno per mappare i fornitori e raccogliere le schede tecniche dei materiali, un’operazione che comporta un costo stimato tra i 500 e i 2.000 euro a seconda della complessità della filiera. Il vero scoglio economico è però rappresentato dalla sicurezza chimica. Per garantire l’assenza di PFAS nei materiali a contatto con gli alimenti sotto la soglia di 25 parti per miliardo (ppb), le aziende devono ricorrere a test di screening di laboratorio accreditati, il cui costo varia tra i 150 e i 300 euro per singolo campione analizzato. A questo si aggiunge la necessità di consulenze tecniche esterne altamente specializzate per redigere il Fascicolo Tecnico e la Dichiarazione di Conformità (DoC). Nel complesso, l’esborso per adeguarsi alla nuova normativa si attesta tra i 5.000 e i 15.000 euro. Inoltre, per le imprese che esportano in Europa, lo scenario si complica ulteriormente. L’iscrizione al registro EPR non è più cumulativa: le aziende devono registrarsi singolarmente in ogni Stato membro di destinazione delle merci con relativi costi. In questo scenario, le sanzioni amministrative nazionali sono severe: le multe possono andare da poche migliaia di euro a oltre 100.000 euro, con la sanzione accessoria del sequestro e del blocco commerciale di tutti i lotti di merce non conformi.



PPWR: dichiarazione di conformità da parte del fabbricante

Con riferimento al tema PPWR già trattato nelle precedenti circolari, si allega alla presente la nota informativa di Conai che contiene le istruzioni per la redazione della dichiarazione di conformità da parte del fabbricante.
I fabbricanti, che sono responsabili dell’immissione sul mercato dell’imballaggio, devono redigere la dichiarazione di conformità a partire dal 12 agosto 2026. La dichiarazione deve essere redatta in 8 punti e può essere integrata anche successivamente, tenendo sotto controllo le revisioni al documento.
Per la redazione, il fabbricante deve ottenere dai suoi fornitori dei materiali le informazioni di cui non è direttamente a conoscenza e le deve conservare. Laddove previsto, deve eseguire delle analisi per dimostrare l’assenza di talune sostanze dai materiali immessi sul mercato.

Per tutti i dettagli si rimanda all’allegato, fonte Conai, e al sito, ricco di molte altre indicazioni.

Per eventuale supporto nell’adempimento di questi obblighi potete scrivere in associazione silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)




Rifiuti di imballaggio: capsule caffè e altri infusi, cartucce toner esauriti, novità nei codici CER

La novità è collegata all’imminente scadenza di applicazione del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Tale regolamento prevede che, dal 12 agosto 2026, le capsule di caffè o altri infusi esausti siano considerate imballaggi anche quando vengono conferite insieme al contenuto residuo.
Pertanto, l’Albo nazionale gestori ambientali, con la Deliberazione n. 3 del 1° luglio 2026, è intervenuto sulla Tabella D2 dell’Allegato D alla Deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, aggiornando i requisiti minimi per l’iscrizione in categoria 1, nella sottocategoria relativa all’attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti urbani. L’inquadramento delle capsule esauste con il codice EER 20 01 99, introdotto dalla precedente Deliberazione n. 3 del 14 aprile 2025 risulta superato. La nuova Deliberazione dispone quindi l’abrogazione di tale provvedimento a decorrere dal 12 agosto 2026 e prevede la cancellazione del codice EER 20 01 99 riferito alle capsule di caffè o altri infusi esausti.
L’aggiornamento della Tabella D2 recepisce anche le novità introdotte dal decreto MASE del 26 marzo 2026 sui centri di raccolta dei rifiuti urbani, raccolti in modo differenziato. In tale contesto, viene eliminato il riferimento al codice EER 20 03 99 per le cartucce toner esaurite e viene aggiornata la classificazione dei gruppi cartuccia esauriti, ora individuati con i codici EER 16 02 16 e 16 02 15*, a seconda della natura non pericolosa o pericolosa dei componenti rimossi da apparecchiature fuori uso.
La Deliberazione n.3 del 1/07/2026 è entrata in vigore il 2 luglio, mentre gli effetti relativi all’abrogazione della Deliberazione n. 3/2025 decorreranno dal 12 agosto 2026, data di applicazione del Regolamento (UE) 2025/40.

(SN/am)




PPWR: webinar Confapi giovedì 9 luglio 2026 ore 15

Il PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation / Regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio) è il Regolamento UE 2025/40 direttamente applicabile in tutta l’Unione Europea che mira a standardizzare i criteri di sostenibilità del packaging in Europa e responsabilizzare l’intera catena del valore. La prima scadenza inserita nel regolamento è fissata al 12 agosto 2026.

Come anticipato con la circolare Confapi n. 361 del 19/06/2026 gli associati sono invitati al webinar Confapi organizzato per giovedì 9 luglio, ore 15.
Si allega il programma dettagliato.

Il webinar si concentrerà nell’illustrare alle imprese i diversi obblighi documentali del nuovo Regolamento Imballaggi, con un focus particolare sul fascicolo tecnico, dichiarazione di conformità e conservazione dei dati e per rispondere ad eventuali quesiti e criticità.
E’ possibile inviare domande e quesiti già prima del webinar: invitiamo le aziende interessate a trasmettere eventuali quesiti, entro il 7 luglio, a silvia.negri@confapi.lecco.it e a segreteriapresidenza@confapi.org

Per la partecipazione è necessario avere un account Zoom attivo (attivabile gratuitamente) e registrarsi al seguente link https://forms.gle/CmkKzAGQZ8LFXKmd7

Si precisa che saranno ammessi al webinar solo i nominativi indicati nel form di adesione.

Il link di accesso sarà trasmesso successivamente alla registrazione con separata mail.

(SN/am)




Regolamento PPWR su imballaggi e rifiuti di imballaggio: webinar Confapi 9 luglio 2026

Il PPWR è il Regolamento UE 2025/40 (PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation) ed è direttamente applicabile in tutta l’Unione Europea.

L’obiettivo è quello di standardizzare in Europa i criteri di sostenibilità del packaging e responsabilizzare l’intera catena del valore. Fin dalle prime fasi del negoziato a Bruxelles, Confapi ha esercitato una forte azione di rappresentanza a tutela delle piccole e medie imprese italiane. Grazie a questo intervento, il testo finale include salvaguardie fondamentali quali:

  • tempi di adeguamento progressivi, garantendo finestre temporali adeguate a consentire una transizione tecnologica e contrattuale sostenibile, senza shock per le catene di fornitura;
  • deroghe e flessibilità per le microimprese, con l’esenzione da diversi target di riutilizzo e una semplificazione burocratica per le realtà industriali minori (fino a 10 dipendenti e 2 milioni di fatturato).
Per conoscere da vicino i contenuti della normativa e le scadenze, in particolare per sapere cosa bisogna fare entro il 12/08/2026, gli associati sono invitati al webinar Confapi di giovedì 9 luglio, ore 15.

Nelle successive comunicazioni daremo indicazioni per iscriversi.
 
(SN/am)




Conai: aggiornamento delle liste degli imballaggi in plastica nelle fasce contributive

L’aggiornamento recepisce alcune novità relative alle fasce in cui sono collocate le diverse tipologie di imballaggi. Alcune note: i poliaccoppiati a prevalenza plastica o multistrato e gli imballaggi o i componenti contenenti PVC ostacolano il riciclo e quindi sono inseriti in fascia C.

Gli imballaggi con pigmenti carbon black rientrano in fascia C perché ostacolano le operazioni di selezione ai fini del riciclo. In generale, si invitano le imprese a minimizzare la superficie dell’imballaggio stampata o verniciata.

La nuova lista è in vigore dal 1/06/2026.

Il documento completo è consultabile e scaricabile dall’apposito link e si trova direttamente on line nella sezione “Imprese” del sito Conai, alla pagina dedicata al contributo diversificato plastica, dove sono disponibili le liste aggiornate degli imballaggi in plastica nelle fasce contributive.

(SN/am)