La Guida dell’Agenzia Entrate sull’imposta di bollo è stata recentemente aggiornata, nella sezione dedicata alla consultazione dell’elenco delle fatture elettroniche non più assoggettate a bollo, a seguito di accoglimento della richiesta di riesame.
Si ricorda che nel portale “Fatture e corrispettivi” il soggetto IVA o un suo intermediario con delega al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” o al servizio di “Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA” può consultare l’elenco delle fatture elettroniche per le quali, in virtù dell’accoglimento della richiesta di riesame, l’ufficio ha riconosciuto il non assoggettamento all’imposta di bollo.
In tal caso, anche la precedente indicazione dell’assoggettamento all’imposta di bollo della fattura elettronica, rappresentata con la dicitura “BOLLO SI” nell’ultima colonna dell’elenco B, viene aggiornata in “BOLLO NO”; per tale fattura elettronica l’attestazione di assoggettamento all’imposta di bollo, prodotta in formato pdf/a, non sarà più disponibile.
Di seguito, un esempio dell’elenco messo a disposizione:

Già nella schermata iniziale della funzionalità per il “Pagamento dell’imposta di bollo” viene data evidenza al contribuente della presenza di una richiesta di riesame accolta per il trimestre selezionato, mediante una “i” informativa posta accanto al numero di fatture dell’elenco B.
La figura che segue ne riporta un esempio:

Sempre in tema di imposta di bollo l’Agenzia ha pubblicato l’Interpello n. 230 del 27 novembre 2024, con il quale ha chiarito che nel caso dell’affidamento “in house”, di servizi di interesse economico generale di livello locale, previsto dall’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per gli atti della procedura non sia dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto.
L’imposta di bollo è disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale all’art. 1 dispone che sono soggetti all’imposta gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa. Si applica l’imposta di bollo fin dall’origine, in particolare:
- alle scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie; in generale, i contratti rientrano nel novero delle scritture della Tariffa richiamata e sono soggetti all’imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio.
Ne deriva che tali affidamenti ‘diretti’ sono soggetti alle disposizioni dettate in tema di imposta di bollo secondo le modalità indicate dall’allegato I.4 al Codice dei contratti pubblici, richiamato dall’art. 18, comma 10, del medesimo Codice, secondo i chiarimenti forniti con la circolare del 28 luglio 2023, n. 22/E e con la risposta n. 446/2023. L’imposta di bollo è dovuta al momento della stipula del contratto e non sugli atti successivi.
(MF/ms)