All’indomani dell’aggiornamento del portale “
fatture e corrispettivi” resosi necessario per consentire di dare attuazione alla rinnovata procedura per l’assolvimento dell’imposta di bollo (
cfr. art. 12-
novies del Dl 34/2019, Dm 4 dicembre 2020 e provv. n. 34958/2021), l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida esplicativa delle
nuove funzionalità.
Nel documento viene sottolineato come, ai fini del computo dell’importo dovuto per il trimestre di riferimento, vengono considerate le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati in cui:
- la data di consegna, indicata nella “ricevuta di consegna”, precede la fine del trimestre
- la data di messa a disposizione, riportata nella “ricevuta di impossibilità di recapito”, è antecedente rispetto alla fine del trimestre
Per quanto concerne, invece, i documenti emessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, saranno considerate le fatture:
- consegnate e accettate dalla p.a. destinataria, per le quali la data di consegna indicata nella “ricevuta di consegna” precede la fine del trimestre
- consegnate e in “decorrenza termini” (qualora la p.a. non abbia notificato né l’accettazione, né il rifiuto), relativamente alle quali la data di consegna è precedente alla fine del trimestre
- non consegnate, per le quali la data di messa a disposizione (riportata nella “ricevuta di impossibilità di recapito”), è precedente alla fine del trimestre
Nella guida si osserva che l’eventuale
anticipazione del versamento del tributo in un periodo antecedente a quello di competenza, pur non costituendo una violazione, potrebbe comportare un’eventuale “squadratura” tra gli importi versati e quelli conteggiati dall’amministrazione finanziaria, con la conseguente necessità di chiarire la differenza “con contatto presso l’Agenzia”.
Una delle caratteristiche peculiari del sistema consiste certamente nella messa a disposizione del soggetto passivo, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre:
- dell’elenco A, immodificabile, nel quale sono riportate le fatture elettroniche in cui è correttamente riportato l’assoggettamento a imposta di bollo (essendo valorizzato il campo <bollo virtuale> con l’indicazione “si”)
- dell’elenco B, oggetto, invece, di possibili modifiche, contenente gli estremi delle e-fatture nelle quali il campo <bollo virtuale> non è compilato pur essendo presenti i requisiti per l’assoggettamento al tributo
L’Agenzia sottolinea che
i dati delle autofatture soggette a imposta di bollo, emesse a fronte della regolarizzazione di cui all’art. 6 commi 8 e 9-
bis del D. lgs. 471/97 o all’art. 46 comma 5 del Dl 331/93, saranno riportati negli elenchi del cessionario o committente.
Al proposito si segnala, tuttavia, che nella guida, il codice TD20, in difformità rispetto alle specifiche tecniche allegate al provv. 34958/2021, parrebbe compreso fra le tipologie di documento (TD16, TD17, TD18 e TD19) non selezionate per la predisposizione dell’elenco B. Verosimilmente, anche se sul punto occorrerebbero conferme, si presume che il riferimento sia alle autofatture relative ad operazioni assoggettate a Iva.
Si ricorda che nella compilazione dell’elenco B vengono riportate dall’amministrazione finanziaria le fatture per le quali:
- la sommatoria degli importi delle operazioni risulta superiore a 77,47 euro
- il soggetto passivo ha indicato i codici natura: N2.1, N2.2, N3.5, N3.6 o N4
- non è stata riportata alcuna codifica che indichi il possibile non assoggettamento al tributo
Sono
escluse dal computo, invece, fra le altre, le e-fatture relative a operazioni effettuate da soggetti aderenti a
regimi speciali (ad es. vendita di sali e tabacchi, commercio di fiammiferi, regime dell’editoria, ecc..).
Il soggetto passivo può modificare diverse volte l’elenco B entro il termine previsto, ossia, secondo quanto disposto dall’art. 6 del Dm 17 giugno 2014, “entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre”, o, per le fatture elettroniche inviate mediante Sdi nel secondo trimestre solare, “entro il 10 settembre dell’anno di riferimento”.
Tuttavia, qualora decida di versare l’imposta di bollo entro la scadenza per la variazione dei dati, non potrà procedere più ad alcuna ulteriore modifica successivamente a detto versamento.
Le rettifiche possono essere operate per indicare le fatture che il contribuente non ritiene debbano essere soggette al tributo o per aggiungere gli estremi di quelle per le quali l’imposta è dovuta, ma che non sono presenti negli elenchi. Nel primo caso l’Agenzia rende noto che le relative motivazioni dovranno essere fornite in sede di eventuale verifica.
Per quanto concerne il primo trimestre 2021, si ricorda che il processo di modifica si dovrà concludere entro il prossimo 30 aprile. Entro il 15 maggio verrà comunicato l’importo dell’imposta di bollo dovuta, che dovrà essere versato entro il 31 maggio 2021.
(MF/ms)