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Gestione Covid-19: attese novità per maggio 2022

Sono state annunciate delle novità, ma alla data odierna non sono ancora disponibili, riguardo le eventuali nuove norme anti Covid-19 da rispettare dall’ 1 maggio 2002 in poi.

Per questo ricordiamo che l’ultimo decreto di riferimento su questa materia (n.194 del 24 marzo 2022) stabiliva una serie di regole valide fino al 30 aprile 2022 e che poi dovrebbero decadere.

Si rimanda alle precedenti circolari Api n. 211 del 31 marzo 2022 e n. 226 del 7 aprile 2022 e alle linee guida Confapi che si allegano per completezza.

Si invitano le aziende a consultare i siti ministeriali che seguono, al fine di rintracciare celermente le novità che potrebbero arrivare entro il 30 aprile:

(SN/bd)
 




Verso la fine dell’emergenza Covid-19: novità in vigore da aprile 2022

Il Decreto Legge n.24 del 24 marzo 2022 che si allega, descrive in modo puntuale il cambiamento delle regole per passare gradualmente ad una gestione ordinaria del rischio sanitario da Covid-19. Il decreto è in vigore dal 25 marzo 2022 e dovrà essere convertito in legge.

Di seguito si riassumono le principali misure che hanno risvolti nelle aziende e più in generale sul lavoro:

1. Gestione casi di contagio accertato e contatti stretti (art.4)

Coloro che a seguito di provvedimento dell’autorità sanitaria risultano contagiati, dal 1° aprile 2022, sono sottoposti ad isolamento pertanto è fatto divieto di abbandonare il proprio domicilio/abitazione fino ad avvenuta guarigione.

Coloro che risultano contatti stretti con soggetti positivi al virus, devono osservare la misura dell’auto sorveglianza (i.e. obbligo di indossare mascherina FFP2 al chiuso o in caso di assembramenti) per 10 giorni, con effettuazione di un tampone in caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, obbligo di tampone dopo 5 giorni dal contatto. Viene pertanto eliminata la misura della quarantena precauzionale.
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art.5)

Fino al 30 aprile 2022 c’è l’obbligo di utilizzo di Ffp2 nei mezzi di trasporto (es. treni, autobus, cabinovie e anche luoghi per spettacoli, cinema e musica dal vivo) e di utilizzo delle protezioni almeno chirurgiche nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private; l’obbligo non sussiste nel caso in cui le condizioni dei luoghi consentano di garantire l’isolamento da persone non conviventi.

Fino al 30 aprile 2022 i lavoratori che nello svolgimento delle mansioni assegnate non siano in grado di mantenere la distanza interpersonale di un metro possono utilizzare, quali Dpi Dispositivi di Protezione Individuale, le mascherine chirurgiche.

2. Green Pass (art.6 e 7)

Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito solamente ai soggetti muniti del c.d. Green Pass base (certificazione Covid19 rilasciata a seguito di vaccinazione, guarigione dal virus o tampone) l’accesso ai seguenti servizi: mense, catering, ristoranti al chiuso (ad eccezione di quelli all’interno di alberghi); concorsi pubblici; corsi di formazione pubblici e privati; eventi e competizioni sportive che si svolgono all’aperto.

Il green pass non sarà più richiesto per accedere ad uffici postali, servizi alla persona, pubblici uffici, servizi bancari e finanziari, attività commerciali come per i servizi che soddisfano esigenze primarie della persona.
Dal 1° al 30 aprile 2022 basta esibire il Green Pass base per utilizzare i mezzi di trasporto (treni, autobus ecc.).

Dal 1° al 30 aprile 2022 nei luoghi di lavoro rimane l’obbligo di Green Pass base per chiunque acceda per lo svolgimento di attività lavorativa, di volontariato o formazione anche sulla base di contratti esterni. Conseguentemente, per la stessa durata, è confermato l’obbligo per i datori di lavoro di procedere alla verifica del possesso del Green Pass; i lavoratori privi di Green Pass saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione di una valida certificazione e in ogni caso non oltre il 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e diritto alla conservazione del posto di lavoro; resta ferma la facoltà per tutti i datori di lavoro – dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata – di sospendere il lavoratore privo di Green Pass per la durata del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo massimo di 10 giorni lavorativi rinnovabili fino al 30 aprile 2022, anche in questo caso senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Fino al 30 aprile 2022, i dipendenti over 50 (individui soggetti ad obbligo vaccinale) per accedere ai luoghi di lavoro devono possedere e su richiesta esibire il Green Pass.

Dal 1° aprile al 30 aprile 2022, l’utilizzo del Green Pass rafforzato (certificazione Covid-19 rilasciata a seguito di vaccinazione o guarigione dal virus) rimane necessario per accedere ai seguenti servizi: piscine, palestre, centri benessere nonché spazi adibiti a spogliatoi; convegni e congressi; centri culturali e ricreativi; feste, conseguenti (e non) a cerimonie civili/religiose, nonché eventi a queste assimilati al chiuso; sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; sale da ballo, discoteche e locali assimilati; partecipazione del pubblico a spettacoli, nonché ad eventi/competizioni sportive al chiuso.
 
Infine si segnala che il ministro della salute (art.3) può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali, oltrechè introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero.

 
(SN/bd)
 




Gestione Covid: obbligo Green Pass per ultracinquantenni e certificato di esenzione digitale

Facendo seguito alla circolare Api n.22 del 13 gennaio 2022 “Green pass base e rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro”, si ricorda che a far data dal 15 febbraio 2022 è necessario il Green Pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro per tutti i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età.

I dispositivi di controllo del Green Pass che utilizzano l’applicazione Verifica C19 contengono l’opzione per accertare il tipo di green pass sulla base dell’età, basta fare l’upgrade.

La nuova regola è stata prevista per tutti i cittadini italiani e di altri stati membri dell’Unione Europea residenti in Italia, che abbiano compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022, ossia nati prima del 15 giugno 1972 (ad eccezione dei soggetti con certificazione di esenzione).

Si coglie l’occasione per segnalare che l’esenzione dalla vaccinazione diventa digitale. Come si può leggere sul sito del ministero della salute, chi è già in possesso di un certificato di esenzione cartaceo deve ora richiedere la nuova certificazione con il QR code analogo a quello delle Certificazioni verdi Covid-19. Fino al 27 febbraio 2022 sarà possibile usare sia le precedenti certificazioni cartacee, sia quelle digitali. Ma dal 28 febbraio sarà necessario avere il certificato in formato elettronico per accedere a luoghi e servizi dove è richiesta la Certificazione verde Covid-19.

In questo modo, i certificati di esenzione verranno riconosciuti con la App Verifica C19 che è già stata predisposta a questo scopo.

(SN/bd)
 




Gestione soggetti positivi Covid-19 e obbligo Green Pass: novità

Isolamento domiciliare

1. Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale, l’isolamento termina con un tampone antigenico o molecolare negativo effettuato dopo almeno 10 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi.

2. Per i soggetti vaccinati che abbiano ricevuto la dose booster (terza dose) o che abbiano completato il ciclo vaccinale* nei 120 giorni precedenti, o che siano guariti dal covid19 nei 120 giorni precedenti, l’isolamento termina con un tampone antigenico o molecolare negativo effettuato dopo almeno 7 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi In caso di persistente positività l’isolamento si concluderà dopo 21 giorni, e comunque non prima di aver ricevuto le indicazioni dall’autorità sanitaria, per tutti i casi tranne quelli con variante virale omicron o beta sospetta o confermata per i quali è sempre necessaria la negativizzazione del tampone molecolare.

In tutti i casi è necessario attendere attestazione di fine isolamento da parte di Ats e attenersi a quanto specificato sull’apposito sito curato da Ats Brianza.

Il tampone antigenico o molecolare di fine isolamento gratuito verrà eseguito presso i punti tampone del territorio che erogano tale servizio, esibendo il provvedimento di isolamento ricevuto via Sms; per evitare code e lunghe attese si raccomanda comunque di registrarsi tramite il link ricevuto via Sms. Si specifica che un tampone negativo effettuato prima dei termini previsti non interrompe l’isolamento. Sul sito Ats Brianza le info dettagliate per il tampone di fine isolamento.

I soggetti contatti stretti di positivo si devono comportare come indicato sul sito Ats Brianza.

Green pass obbligatorio

Con riferimento alla precedente circolare su questo tema, si allega il Dpcm che contiene l’elenco delle attività considerate essenziali, per le quali resta non obbligatorio il green pass. Per contro, tutte le altre attività (es. pubblici uffici, banche, negozi …) sono soggette all’obbligo e pertanto per accedere è necessario possedere almeno il green pass base.

(SN/bd)
 




Green Pass base, rafforzato e Booster: le specifiche

Con riferimento a tutte le novità già comunicate nella circolare della scorsa settimana, ma anche alla luce del fatto che le regole sono più complesse perchè le casistiche nelle quali le persone possono trovarsi sono aumentate, si suggerisce di consultare il sito nazionale dedicato alla certificazione verde perchè contiene molti dettagli sulla validità del documento nei diversi casi e tante faq molto utili a dirimere i dubbi su parecchi aspetti operativi.

Tra le altre cose, si comprende come si ottiene e dove si scarica il Green Pass Booster: quando serve, come si riattiva il Green Pass dopo la guarigione e così via.

(SN/bd)
 
 




Emergenza Covid-19: nuovi provvedimenti gennaio 2022

Tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 sono entrati in vigore tre provvedimenti di modifica delle misure anticontagio. Qui di seguito si riportano soltanto gli aspetti di maggiore rilievo, che hanno risvolti operativi per le attività delle imprese. In sintesi, i decreti di riferimento sono i tre seguenti:

1. il Dl 24 dicembre 2021, n. 221 ha prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale e pertanto ha esteso, fino a tale data, alcuni termini e disposizioni legate al perdurare dello stato emergenziale (es. smart working semplificato; obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati; disposizioni inerenti alla tutela dei lavoratori fragili e di quelli interessati dai congedi parentali). Inoltre, il DL ha ampliato il novero di attività e servizi accessibili esclusivamente ai possessori del c.d. Green Pass rafforzato o Super Green Pass, e ha ripristinato in zona bianca l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

2. il Dl 30 dicembre 2021, n. 229 ridefinisce i presupposti e l’applicazione della quarantena, potenziando il sistema del c.d. Green Pass rafforzato o Super Green Pass.

3. il Dl 7 gennaio 2022, n. 1 ha disposto l’obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2 per coloro che hanno compiuto 50 anni di età e ha previsto per tali soggetti l’obbligo di possesso del c.d. Green Pass rafforzato o Super Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro. Inoltre, ha esteso a tutte le imprese la possibilità – originariamente riservata solo a quelle con meno di 15 dipendenti – di sospendere, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il lavoratore sprovvisto di green pass base o di green pass rafforzato o super green pass (se ultracinquantenne) e ha ampliato il novero di attività e servizi accessibili ai possessori di green pass base.

Adottando un criterio cronologico, si evidenza quanto segue:

8 gennaio 2022: scatta l’obbligo vaccinale per tutti coloro che abbiano compiuto 50 anni; le disposizioni si applicano anche nel caso di compimento del cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto.

15 febbraio 2022: scatta l’obbligo di presentare il Super Green Pass per i lavoratori “over 50″ (obbligo che resterà in vigore fino al 15 giugno 2022). Chi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un Green Pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio (il certificato verde è rilasciato subito dopo la prima dose ma è attivato il quindicesimo giorno successivo alla somministrazione).

È vietato l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di presentazione del Green Pass rafforzato. Si applica la sanzione di 100 euro per tutti gli “over 50” che non si sono vaccinati. Si conferma la sanzione per coloro che accedono al luogo di lavoro senza aver adempiuto all’obbligo, da 600 a 1.500 euro.

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni per i soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 sono effettuate con le modalità già note e indicate nell’art. 9, comma 10, del Dl n. 52 del 2021.

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione o che risultino privi delle stesse al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui sopra, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Green Pass rafforzato e Green Pass base

Il Green Pass rafforzato è il certificato digitale in vigore dal 6 dicembre 2021 che è stato introdotto dal decreto del 26 novembre 2021 e che si ottiene solo con il vaccino o con la guarigione dal Covid-19; non è quindi valido per chi è in possesso di un tampone negativo, sia esso antigenico o molecolare. Il certificato viene generato a partire dal 12 º giorno dopo la prima dose ed è valido a partire dal 15º giorno fino alla seconda dose. Per le altre dosi o per la guarigione dal covid, il super green pass viene generato dopo un paio di giorni ed è valido a partire dal 14º giorno.

Il Green Pass base invece si ottiene anche con un tampone molecolare negativo (con una validità di 72 ore) o con un tampone antigenico (48 ore di validità).

Nota sui corsi di formazione

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, per la partecipazione ai corsi di formazione privati in presenza sarà necessario il cosiddetto Green Pass “base”.

Nota sulla durata del green pass vaccinale

Dal 1° febbraio 2022 la durata del Green Pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro della Salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose è ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Quarantene, isolamento e autosorveglianza

La gestione dei casi positivi e il tracciamento dei contagi è cambiato e le nuove regole, in tutte le casistiche nelle quali ci si può trovare, sono riportate sul sito di Ats Brianza al quale si rimanda e che viene tenuto aggiornato.

La novità più rilevante è l’autosorveglianza che è applicabile qualora una persona abbia avuto un contatto stretto con un positivo ma sia vaccinato con doppia dose + booster: in questo caso non è previsto l’isolamento domiciliare ma un’autosorveglianza di 5 giorni (vigilanza sulla comparsa di sintomi) e obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. Alla prima eventuale comparsa dei sintomi si ricorre ad un test antigenico rapido o molecolare per accertare la positività (test prescritto dal medico curante).

Altri aspetti

Per completezza si informa che dal 20 gennaio è necessario il Green Pass “base” anche per recarsi dal parrucchiere, dal barbiere, dall’estetista o in qualsiasi centro di servizi di cura alla persona.

Dal 1° febbraio è necessario avere almeno il Green Pass “base” per accedere a tutti i pubblici uffici, le banche, le finanziarie, gli uffici postali, le attività commerciali (ossia i negozi), con l’eccezione di quelle attività necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona (come farmacie e alimentari – l’elenco completo sarà dettagliato in un successivo Dpcm).

Si ricorda infine che dal 25 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, il consumo di cibi e bevande nei servizi di ristorazione al chiuso e al banco è consentito esclusivamente ai titolari di Green Pass rafforzato.

Sul sito del Ministero è utilmente scaricabile una tabella riepilogativa delle attività ammesse nelle varie condizioni di rischio in cui si trovano le regioni, precisando il tipo di Green Pass che è previsto.

Da ultimo si rimanda alle faq ministeriali sul sito Governo (tipo di mascherine) ma anche sul sito specifico del Ministero della salute (vaccini, varianti, viaggi).

(SN/bd)




Proroga stato emergenza: controllo Green Pass “base” obbligatorio fino al 31 marzo 2022 nei luoghi di lavoro

Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato la proroga dello stato di emergenza, ma si attende la pubblicazione del decreto.
 
La proroga produce conseguenze che riguardano diversi aspetti organizzativi di contrasto alla pandemia, tra i quali il controllo del Green Pass dei lavoratori. Come si comunicava nella circolare Api n. 520 del 23 settembre 2021 l’obbligo del controllo del Green Pass in fase di accesso ai luoghi di lavoro, in vigore dal 15 ottobre 2021 in capo ai datori di lavoro, secondo apposita procedura interna aziendale, rimane obbligatorio fino alla nuova scadenza del 31 marzo 2022 anziché terminare con il 31 dicembre 2021.
 
(SN/bd)
 




Consegna del Green Pass in azienda: approfondimenti

Come si anticipava con la circolare della scorsa settimana, n. 634 del 25 novembre 2021, spetta al datore di lavoro la decisione in ordine all’esonero dalle verifiche periodiche, qualora i lavoratori decidano volontariamente di consegnare il proprio Green Pass.

Per applicare correttamente questa opzione bisogna considerare alcuni risvolti non trascurabili in termini di organizzazione interna e di Privacy, per questo si raccomanda di tenere conto di quanto segue:

informare i lavoratori della facoltà riconosciuta dall’art. 9-septies, comma 5, terzo periodo del DL n. 52/2021 di consegnare al datore di lavoro il proprio green pass ma anche di segnalare tempestivamente qualsiasi variazione della validità del documento. Si allega un fac simile di lettera e di modulo che i lavoratori potrebbero utilizzare per avvalersi della facoltà di consegnare il green pass. L’informativa verso i lavoratori costituisce parte integrante e sostanziale della procedura aziendale sui controlli dei Green Pass.

• prevedere la modalità di consegna delle certificazioni verdi Covid19, individuando con atto formale i soggetti incaricati a riceverli e a controllarli. Si ritiene, infatti, che, a seguito della ricezione della copia del green pass, il soggetto incaricato debba comunque effettuare un controllo una tantum (mediante la App VerificaC19) per accertarsi dell’autenticità, della validità e dell’integrità della certificazione ricevuta.

• sotto il profilo della protezione di dati personali, in azienda occorre: 1) integrare l’informativa privacy, fornendo le informazioni in ordine alla comunicazione, alla custodia e alla consultazione del green pass (ex multis, finalità del trattamento: esonero del lavoratore intestatario della certificazione dalle verifiche continuative/periodiche previste dalla procedura aziendale; base giuridica: consenso del lavoratore ai sensi art. 9-septies, comma 5, terzo periodo del DL n. 52/2021; revocabilità in qualsiasi momento del consenso; facoltatività del conferimento dei dati; retention: salvo revoca da parte del lavoratore, fino alla scadenza dell’obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro); 2) applicare alla consegna e alla conservazione (e alla successiva distruzione) delle copie delle certificazioni verdi Covid19 le misure tecniche e organizzative adottate per la trasmissione e la conservazione dei c.d. dati sensibili (es. certificati medici).

• infine è possibile limitare ai lavoratori che non consegnano copia del Green Pass l’esecuzione dei controlli ai sensi della procedura aziendale esistente (da revisionare) e attraverso gli strumenti di controllo prescelti (es. app VerificaC19; portale istituzionale Inps; sistemi integrati).

Come sempre siamo a disposizione per chiarimenti.
 

(SN/bd)
 




Green Pass sui luoghi di lavoro: modifiche alla legislazione

A partire dal 21 novembre 2021, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 165 del 19 novembre 2021 (pubblicata nella G.U. n. 277 del 20 novembre 2021 e con la quale si è provveduto alla conversione in legge del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021), sono state introdotte alcune significative novità alla disciplina che regola l’obbligo della certificazione verde Covid-19 nei luoghi di lavoro

In particolare, la più significativa di tali novità riguarda  la possibilità per i lavoratori di richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione, per tutta la durata della validità, con conseguente esonero degli stessi dai controlli effettuati dal medesimo datore di lavoro o dai suoi incaricati. La norma è stata introdotta con il dichiarato fine di semplificare e di razionalizzare le verifiche.

Tra le altre modifiche introdotte in sede di conversione del decreto legge, si segnalano:

  • la previsione di uno specifico obbligo per i datori di lavoro di fornire idonea informativa ai lavoratori e alle relative rappresentanze in merito alle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche dei Green Pass;
  • la puntualizzazione che per i lavoratori in somministrazione le verifiche sul possesso del Green Pass sono di competenza dell’utilizzatore, restando a carico del somministratore solo un obbligo di informativa;
  • la precisazione che la scadenza del Green Pass durante la prestazione lavorativa non dà luogo a sanzioni  e che la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita eclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro;
  • la possibilità, per i datori di lavoro delle imprese con meno di quindici dipendenti, di rinnovare più volte (e non più solo una volta), fino al 31 dicembre 2021, il contratto per la sostituzione del lavoratore privo di Green Pass;
  • la possibilità per i datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, avvalendosi del medico competente, campagne di informazione e di sensibilizzazione sulla vaccinazione anti Sars-CoV-2.

(FV/fv)




Greenpass50+: il sistema automatizzato per il controllo del certificato per le aziende con oltre 50 addetti

Nella sezione “Servizi” del proprio portale istituzionale l’Inps ha introdotto una nuova procedura di verifica automatizzata delle certificazioni verdi Covid-19, integrata con la Piattaforma Nazionale Dgc.

Il sistema è accessibile unicamente ai datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di 50 dipendenti e consente di sottoporre a controllo automatico tutti i lavoratori presenti sul luogo di lavoro o in smart working e conserva traccia dell’avvenuta verifica del green pass per le successive 24 ore.

L’accesso ai dati avviene previo accreditamento dell’azienda e individuazione dei verificatori incaricati.

Tutti i dettagli si trovano nel messaggio n. 3589 del 21 ottobre 2021 che è direttamente scaricabile dal sito Inps.

(SN/am)