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Anagrafe dei rapporti finanziari: le comunicazioni per la gestione delle holding di partecipazione

Uno degli adempimenti connessi alla gestione delle holding di partecipazione riguarda le comunicazioni da inviare all’Anagrafe dei Rapporti Finanziari

L’art. 10, comma 10, D.Lgs. n. 141/2010, ha espressamente incluso tra i soggetti obbligati anche le società di partecipazione non finanziaria, superando definitivamente l’impostazione che circoscriveva l’adempimento ai soli intermediari finanziari in senso stretto. La disposizione impone a tali soggetti l’effettuazione di 2 distinte tipologie di comunicazioni:  

  • una comunicazione periodica, con cadenza mensile, avente a oggetto i rapporti di natura finanziaria intrattenuti con le controparti, e; 
  • una comunicazione annuale integrativa, concernente i saldi, al 31 dicembre, di specifiche categorie di rapporti. 

L’obbligo prescinde dalla forma giuridica adottata, risultando pertanto applicabile anche alle holding costituite in forma di società di persone o di società semplice, laddove ricorrano i presupposti sostanziali richiesti dalla norma. 

La prima questione da affrontare concerne l’individuazione del momento a partire dal quale sorge l’obbligo comunicativo, diverso a seconda che la società di partecipazione non finanziaria sia qualificabile come holding “statica” oppure “dinamica”

Le prime, generalmente identificate dal codice ATECO 64.21.00 (attività delle società di partecipazione), si limitano alla detenzione di partecipazioni, senza svolgere attività ulteriori nei confronti delle partecipate. Le seconde, invece, oltre alla funzione di investimento, esercitano attività di direzione e coordinamento, forniscono servizi accentrati (amministrativi, finanziari, di pianificazione strategica) e di norma assumono come codice ATECO il 70.10.00 (attività di sedi centrali). 

La distinzione non assume rilievo meramente descrittivo, ma incide direttamente sulla decorrenza dell’obbligo di comunicazione. 

Per le holding statiche l’adempimento sorge dalla data di costituzione, in quanto l’attività tipica è intrinsecamente riconducibile alla gestione di rapporti di natura finanziaria

Per le holding dinamiche, invece, la decorrenza è ancorata all’approvazione del bilancio dal quale deve emergere la prevalenza dell’attività finanziaria esercitata, circostanza che si verifica quando le immobilizzazioni di natura finanziaria sono pari almeno al 50% dell’attivo di bilancio. 

Sotto il profilo oggettivo, l’obbligo comunicativo riguarda tutti i rapporti di natura finanziaria intrattenuti dalla holding (il cui elenco completo è contenuto nell’Allegato n. 2 al Provvedimento n. 13352/E/2016) e le operazioni extra-conto, ovvero quelle poste in essere con una controparte con la quale non sussiste un rapporto di tipo continuativo. 

Una volta identificato cosa va comunicato e da quando, il passo successivo è capire come farlo. 

Preliminarmente è necessario che la holding si accrediti al SID (Sistema di Interscambio Dati) e comunichi la propria PEC al REI (Registro Elettronico Indirizzi) entro 30 giorni dalla data di costituzione (nel caso delle holding pure) o dalla data dell’approvazione del bilancio in cui si verifica la prevalenza dell’attività finanziaria (per le holding dinamiche). 

Si ricorda che, per quanto riguarda il SID, è direttamente la società a doversi accreditare, generare il proprio ambiente di sicurezza e ottenere il certificato triennale, non potendosi avvalere di un intermediario abilitato

Il passaggio successivo riguarda il primo invio periodico che deve ricomprendere tutti i rapporti di natura finanziaria in essere. 

Successivamente, entro l’ultimo giorno di ogni mese, vanno comunicate solo le variazioni intervenute (tipicamente le aperture di nuovi rapporti o le chiusure di quelli in essere) nel mese precedente e le eventuali operazioni extra-conto. 

Sulla base dei dati inviati, annualmente la holding riceverà a mezzo PEC la fotografia di consistenza che contiene l’elenco dei rapporti finanziari in corso alla data del 30 settembre dell’anno in corso

Questo documento permette agli operatori finanziari di verificare i dati comunicati ed eventualmente inviare delle comunicazioni di rettifica. 

Oltre agli invii mensili, la normativa prevede poi una comunicazione integrativa annuale, da trasmettere entro l’ultimo giorno del mese di febbraio, contenente i saldi al 31 dicembre dei rapporti di cash-pooling e delle operazioni extra-conto. 

In assenza di questa tipologia di operazioni la comunicazione integrativa non dovrà essere inviata

Sia le comunicazioni mensili che quella annuale non possono essere inviate da un intermediario, il quale potrà offrire supporto nella generazione dei file, ma questi poi dovranno essere inviati direttamente dalla holding via PEC all’indirizzo PEC: sid1@pcertagenziaentrate.it. 

Un ultimo aspetto da affrontare riguarda le sanzioni previste nel caso di mancato o errato invio delle comunicazioni. 

La violazione degli obblighi relativi all’invio delle comunicazioni mensili è punita, ai sensi dell’art. 10, comma 1-bis, D.Lgs. n. 471/1997, con una sanzione amministrativa che va da 1.500,00 euro a 15.000,00 euro che può essere ridotta alla metà se la trasmissione del file corretto avviene entro 15 giorni. 

Se l’errore riguarda invece la comunicazione integrativa, le sanzioni applicabili sono quelle previste dall’art. 11, D.Lgs. n. 471/1997, e vanno da un minimo di 250,00 euro a un massimo di 2.000,00 euro
 
(MF/ms)




Biodiversità in azienda: pubblicata da UNI la nuova Prassi di Riferimento PdR 179:2025

L’Ente Italiano di Normazione ha pubblicato in settembre 2025 la norma UNI/PdR179:2025 “Requisiti per la valutazione e gestione dell’impronta di biodiversità e i progetti di generazione di Crediti di Biodiversità”. E’ una prassi di riferimento (PdR) che comprende la valutazione, la misurazione e il monitoraggio delle relazioni aziendali con le istanze sistemiche della biodiversità.

La biodiversità è un tema nel contempo rilevante e fragile, che richiede la predisposizione di meccanismi e strumenti non immediati, volti alla sua tutela e valorizzazione.
La prassi di riferimento ha lo scopo di stabilire criteri e metodologie praticabili per supportare le organizzazioni nella valutazione e nella mitigazione della propria impronta di biodiversità. Inoltre, fornisce linee guida per la realizzazione di progetti di rigenerazione della biodiversità finalizzati alla elaborazione e produzione di Crediti di Biodiversità.
La UNI/PdR 179 si applica a Organizzazioni di ogni settore, pubbliche e private, ed è utilizzabile sia a livello dell’intero perimetro aziendale sia su singoli siti o progetti specifici. È inoltre inclusa nel documento la valutazione di conformità di terza parte, garanzia di qualità, affidabilità e credibilità delle valutazioni svolte e delle informazioni comunicate.

Le realtà che scelgono di adottare la Prassi di riferimento hanno la possibilità di dotarsi di uno strumento pratico, riconosciuto e condiviso per tradurre l’impegno verso la biodiversità in azioni concrete e misurabili, contribuendo così a costruire un futuro più sostenibile per tutti.

(SN/am)

 




Gestione rifiuti: sintesi dei chiarimenti del Mite

Con riferimento alla precedente circolare Api sullo stesso tema, n.332 del 3 giugno 2021, si allega alla presente una sintesi della circolare del Mite (Ministero della Transizione Ecologica), prodotta da Ecocamere (14 maggio 2021).

Ci sono significativi chiarimenti su alcuni aspetti controversi del testo Unico Ambientale, dopo le modifiche recentemente introdotte con il Dlgs n.116/2020 “Gestione rifiuti e degli imballaggi”.

Il servizio Ambiente e Sicurezza di Api Lecco Sondrio resta a disposizione per aiutare le aziende associate nei molteplici risvolti operativi.

(SN/bd)




Chiarimenti ministeriali in materia di gestione rifiuti: interpretare il Tua 152/2006 modificato dal 116/2020

La circolare del Ministero della Transizione ecologica del 14 maggio 2021 (che si allega integralmente) riporta alcuni chiarimenti significativi su alcuni aspetti controversi del Testo Unico Ambientale, dopo le modifiche recentemente introdotte con il Dlgs n.116/2020 “Gestione rifiuti e degli imballaggi”. I chiarimenti riguardano molteplici temi, qui se ne elencano alcuni che, più di altri, possono avere conseguenze sull’attività delle aziende associate, così che ognuno possa leggere quelli ragionevolmente applicabili alla propria attività.

Argomenti:

Rifiuti urbani da utenze non domestiche: art. 183 del Dlgs 152/2006 e smi. Le modifiche alla definizione di rifiuti urbani intendono rendere confrontabili le performance di riciclaggio di tutti gli stati membri dell’Ue. Tuttavia resta la possibilità per le utenze non domestiche di gestire i rifiuti urbani al di fuori del circuito pubblico, purchè poi vengano correttamente conteggiati come urbani avviati a riciclo.

Manutenzione del verde: art.185 del Dlgs 152/2006 e smi. Sono evidenziate le differenze nella natura del rifiuto (urbano o speciale) in base al fatto che si tratti di intervenire sul verde pubblico o privato, in modo professionale o meno.

Deposito prima della raccolta, effettuato dai distributori presso i propri locali (rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore): art. 185-bis lettere b) e c) del Dlgs 152/2006 e smi. Non il conferimento da parte di privati, ma quello effettuato dalle imprese, è soggetto ad iscrizione all’albo gestori e ad utilizzo di registri e formulari.

Registro cronologico di carico e scarico: art.190 c.6 e c.3 del Dlgs 152/2006 e smi. Le nuove informazioni da annotare sul registro c/s (quantità ottenute da trattamenti come riutilizzo / riciclaggio e simili) andranno inserite solo a seguito della revisione del modello attuale di registro. Per analogia alle tempistiche di annotazione applicate ai produttori iniziali, pari a 10 gg, la stessa tempistica si ritiene applicabile alla nuova categoria “nuovi produttori”.

Quarta copia del formulario: art. a93 c.4 del Dlgs 152/2006 e smi. La norma vigente stabilisce che si può fare una scansione della quarta copia (non firmata digitalmente) e che si può trasmetterla via PEC al produttore, impegnandosi a conservare la copia originale cartacea per 3 anni.

Microraccolta: art.193 c.18 del Dlgs 152/2006 e smi. Le tappe intermedie del percorso effettuato, entro le 48 ore previste, devono necessariamente essere indicate nel campo “annotazioni” del formulario e non in allegato.

Attività di manutenzione e piccoli interventi edili: art.193 c.19 del Dlgs 152/2006 e smi. Al posto del formulario, è ammesso un semplice ddt per trasportare piccoli quantitativi di rifiuti derivanti da attività professionali di manutenzione svolte presso terzi, ma bisogna comunque avere l’iscrizione all’albo gestori ambientali.

Pulizia delle fosse settiche o dei singoli bagni chimici: art. 230 c.5 del Dlgs 152/2006 e smi. Non trattandosi di reti fognarie, non è possibile per il trasportatore qualificarsi come “produttore”, come avviene in altri casi.

Sanzioni: art. 258 del Dlgs 152/2006 e smi. Si passa da una disciplina che prevede il “cumulo giuridico” delle sanzioni, ad una disciplina più favorevole che in caso di errori seriali, uguali o ripetuti, comporta una sola sanzione, aumentata fino al triplo.

Il servizio Ambiente e Sicurezza di Api Lecco Sondrio resta disposizione per aiutare le aziende nei risvolti operativi.

(SN/bd)