La circolare del Ministero della Transizione ecologica del 14 maggio 2021 (che si allega integralmente) riporta alcuni chiarimenti significativi su alcuni aspetti controversi del Testo Unico Ambientale, dopo le modifiche recentemente introdotte con il Dlgs n.116/2020 “Gestione rifiuti e degli imballaggi”. I chiarimenti riguardano molteplici temi, qui se ne elencano alcuni che, più di altri, possono avere conseguenze sull’attività delle aziende associate, così che ognuno possa leggere quelli ragionevolmente applicabili alla propria attività.
Argomenti:
Rifiuti urbani da utenze non domestiche: art. 183 del Dlgs 152/2006 e smi. Le modifiche alla definizione di rifiuti urbani intendono rendere confrontabili le performance di riciclaggio di tutti gli stati membri dell’Ue. Tuttavia resta la possibilità per le utenze non domestiche di gestire i rifiuti urbani al di fuori del circuito pubblico, purchè poi vengano correttamente conteggiati come urbani avviati a riciclo.
Manutenzione del verde: art.185 del Dlgs 152/2006 e smi. Sono evidenziate le differenze nella natura del rifiuto (urbano o speciale) in base al fatto che si tratti di intervenire sul verde pubblico o privato, in modo professionale o meno.
Deposito prima della raccolta, effettuato dai distributori presso i propri locali (rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore): art. 185-bis lettere b) e c) del Dlgs 152/2006 e smi. Non il conferimento da parte di privati, ma quello effettuato dalle imprese, è soggetto ad iscrizione all’albo gestori e ad utilizzo di registri e formulari.
Registro cronologico di carico e scarico: art.190 c.6 e c.3 del Dlgs 152/2006 e smi. Le nuove informazioni da annotare sul registro c/s (quantità ottenute da trattamenti come riutilizzo / riciclaggio e simili) andranno inserite solo a seguito della revisione del modello attuale di registro. Per analogia alle tempistiche di annotazione applicate ai produttori iniziali, pari a 10 gg, la stessa tempistica si ritiene applicabile alla nuova categoria “nuovi produttori”.
Quarta copia del formulario: art. a93 c.4 del Dlgs 152/2006 e smi. La norma vigente stabilisce che si può fare una scansione della quarta copia (non firmata digitalmente) e che si può trasmetterla via PEC al produttore, impegnandosi a conservare la copia originale cartacea per 3 anni.
Microraccolta: art.193 c.18 del Dlgs 152/2006 e smi. Le tappe intermedie del percorso effettuato, entro le 48 ore previste, devono necessariamente essere indicate nel campo “annotazioni” del formulario e non in allegato.
Attività di manutenzione e piccoli interventi edili: art.193 c.19 del Dlgs 152/2006 e smi. Al posto del formulario, è ammesso un semplice ddt per trasportare piccoli quantitativi di rifiuti derivanti da attività professionali di manutenzione svolte presso terzi, ma bisogna comunque avere l’iscrizione all’albo gestori ambientali.
Pulizia delle fosse settiche o dei singoli bagni chimici: art. 230 c.5 del Dlgs 152/2006 e smi. Non trattandosi di reti fognarie, non è possibile per il trasportatore qualificarsi come “produttore”, come avviene in altri casi.
Sanzioni: art. 258 del Dlgs 152/2006 e smi. Si passa da una disciplina che prevede il “cumulo giuridico” delle sanzioni, ad una disciplina più favorevole che in caso di errori seriali, uguali o ripetuti, comporta una sola sanzione, aumentata fino al triplo.
Il servizio Ambiente e Sicurezza di Api Lecco Sondrio resta disposizione per aiutare le aziende nei risvolti operativi.