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Valute estere gennaio 2024

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di gennaio 2024 (Provv. Agenzia delle Entrate del 09 febbraio 2024)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di gennaio 2024 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 146,6111
Peso Argentino 891,6644
Dollaro Australiano 1,6422
Real Brasiliano 5,3569
Dollaro Canadese 1,4631
Corona Ceca 24,7158
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,8201
Corona Danese 7,4572
Yen Giapponese 159,4582
Rupia Indiana 90,6347
Corona Norvegese 11,3501
Dollaro Neozelandese 1,7673
Zloty Polacco 4,3648
Sterlina Gran Bretagna 0,85873
Nuovo Leu Rumeno 4,9749
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0905
Rand (Sud Africa) 20,5161
Corona Svedese 11,2834
Franco Svizzero 0,9368
Dinaro Tunisino 3,3847
Hryvnia Ucraina 41,2761
Forint Ungherese 382,0418
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di gennaio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 




Valute estere gennaio 2023

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di gennaio 2023 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 146,9502
Peso Argentino 195,885
Dollaro Australiano 1,5523
Real Brasiliano 5,6047
Dollaro Canadese 1,4474
Corona Ceca 23,9582
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,3173
Corona Danese 7,4383
Yen Giapponese 140,5441
Rupia Indiana 88,1441
Corona Norvegese 10,7149
Dollaro Neozelandese 1,6851
Zloty Polacco 4,6974
Sterlina Gran Bretagna 0,88212
Nuovo Leu Rumeno 4,9242
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0769
Rand (Sud Africa) 18,432
Corona Svedese 11,2051
Franco Svizzero 0,9961
Dinaro Tunisino 3,3288
Hryvnia Ucraina 39,3884
Forint Ungherese 396,0323
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di gennaio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)
 




Conai 2022: scadenze di inizio anno

Ad inizio anno la presente circolare ricorda alle aziende associate di consultare il sito del Conai dove è riportata la tabella aggiornata degli importi del Contributo Ambientale Conai (Cac), che ha subito delle variazioni già annunciate.

Si ricordano, inoltre, i due adempimenti periodici principali di inizio anno:

  • Scadenza 20 gennaio 2021
Riguarda i produttori di imballaggi e gli importatori di merci imballate (o “imballaggi pieni”). Gli adempimenti si trovano descritti nell’apposita pagina del sito internet.

Essi devono inoltrare a Conai la dichiarazione periodica del contributo ambientale Conai (mensile, trimestrale o annuale). Se l’importo dovuto è inferiore alle soglie di esenzione, non occorre pagare nulla. Chi risultasse “esente” per la prima volta deve comunicarlo, chi invece confermasse di appartenere alla classe “esente” non deve fare comunicazione, ma conservare l’evidenza dei calcoli a supporto dell’esenzione.
 

  • Scadenza 28 febbraio 2021
Coloro che esportano merce imballata possono ottenere il “rimborso” del contributo pagato sugli imballaggi acquistati in Italia ma venduti su territorio estero. Entro la scadenza sopra indicata, possono calcolare il plafond di esenzione e fare richiesta di applicazione della percentuale ai propri fornitori e a Conai (attraverso il mod. 6.5). Entro la stessa data si può fare la richiesta di rimborso per le esportazioni del 2021 (mod. 6.6). Consultare la pagina dedicata “esenzioni per export”.

 
Adesione a Conai

Si ricorda che sono tenuti ad aderire a Conai non solo i produttori di imballaggi, ma anche gli utilizzatori.

Ogni nuova azienda che svolge il ruolo di “utilizzatore” di imballaggi di qualsiasi tipo è tenuta ad effettuare l’adesione al consorzio Conai (consultare la sezione dedicata del sito). L’adesione si effettua una tantum e non ha scadenza.

 
(SN/bd)