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Covid-19: congedo per i genitori di figli minori in didattica a distanza o in quarantena

E’ stato reintrodotto dal Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (art. 9) il congedo, fruibile in modalità giornaliera ed oraria, per i dipendenti genitori di figlio convivente minore di anni 14, per periodi corrispondenti in tutto o in parte alla durata:
  • della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio,
  • dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio,
  • della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Tale congedo avrà decorrenza dal 22 ottobre e fino al 31 dicembre 2021.

Nel caso di figlio con disabilità grave (accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104) il beneficio è concesso senza vincolo di età.

Durante la fruizione del congedo è erogata, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa (calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del T.U. sulla maternità), ed è riconosciuta la contribuzione figurativa.
Gli eventuali periodi di congedo parentale ordinario fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino alla data del 22 ottobre 2022 per gli eventi sopra specificati, possono essere convertiti, a domanda, nel congedo di cui trattasi.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, per le medesime causali di cui sopra, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità nè riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire del medesimo congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna
delle stesse misure.
Le modalità operative per accedere al congedo devono essere stabilite dall’Inps.
 

(FV/fv)




Inps: congedo Covid-19 2021 per genitori

L’Inps ha fornito alcune precisazioni sulla fruizione del cosiddetto Congedo 2021 per genitori con figli affetti da Sars Covid-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa, previsto dal Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021 (art. 2) e sulla compatibilità dello stesso congedo con altri titoli di assenza o con determinate condizioni inerenti all’altro genitore.

In base alle disposizioni del Decreto Legge, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore (ovvero non negli stessi giorni), può astenersi dal lavoro con diritto, in luogo della retribuzione, ad un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa e con riconoscimento della contribuzione figurativa, nelle seguenti ipotesi:

  • sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche
  • infezione da SARS Covid-19 del figlio, risultante da certificazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente
  • quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto
Per poter fruire del congedo di cui trattasi devono sussistere tutti i seguenti requisiti:

a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere
b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di svolgimento della stessa in modalità agile
c) il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14
d) il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso

Il congedo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Per poter fruire del congedo per la cura di figli con disabilità grave non sono richiesti il requisito della convivenza e del limite di 14 anni di età.

Il congedo può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte con quelli di infezione da Sars Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021, data di entrata in vigore della norma, e il 30 giugno 2021.

Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1º gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, senza necessità di annullamento, solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica. Potranno essere convertiti anche i periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dopo l’entrata in vigore della norma e fino al rilascio della specifica procedura di domanda telematica.

In questi casi, i lavoratori dipendenti devono dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro della presentazione all’Inps di nuove domande di periodi di Congedo 2021 per genitori, in luogo delle precedenti domande di congedo parentale o prolungamento di congedo parentale, al fine della corretta corresponsione dell’indennità del congedo pari al 50% della retribuzione in luogo dell’indennità del congedo parentale pari al 30% della retribuzione (artt. 32 e 33 del D.lgs. n. 151/2001), nonché per permettere al datore stesso la rettifica dei flussi UniEmens verso l’Istituto (tramite invio dei flussi di regolarizzazione).

L’Inps precisa le situazioni di incompatibilità con il congedo 2021, che non può essere richiesto quando l’altro genitore convivente:

  • abbia richiesto il congedo 2021 per le stesse giornate
  • stia fruendo del congedo parentale per le stesse giornate e per lo stesso figlio
  • stia fruendo dei riposi giornalieri della madre e del padre (c.d. “allattamento”), negli stessi giorni e per lo stesso figlio
  • sia in aspettativa non retribuita, sospeso dal lavoro o non svolga alcuna attività lavorativa
  • fruisca di strumenti a sostegno del reddito, quali, per esempio, la cassa integrazione guadagni, anche in deroga, l’assegno ordinario, la NASpI, la DIS-COLL, ad eccezione del caso in cui abbia subìto solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché a orario ridotto
  • nelle stesse giornate sia in pausa contrattuale in caso di part time o lavoro intermittente
  • nelle stesse giornate lavori in modalità agile
  • negli stessi giorni fruisca del congedo non retribuito per figli conviventi di età compresa tra i 14 ed i 16 anni (di cui al comma 5 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021)
L’Inps inoltre evidenzia le situazioni di compatibilità con il congedo 2021 che può essere richiesto anche quando l’altro genitore convivente:
  • sia in malattia
  • stia godendo del congedo di maternità o paternità per un figlio diverso da quello per cui viene richiesto il congedo 2021
  • stia fruendo delle ferie nelle stesse giornate
  • sia un lavoratore c.d. fragile oppure abbia un’invalidità del 100%, una pensione di inabilità o sia affetto da handicap grave (art 3 comma 3 legge 104/1992)
  • fruisca nelle stesse giornate dei permessi retribuiti di cui all’art. 33 della Legge n. 104/1992, nonchè del prolungamento del congedo parentale e del congedo straordinario, anche per lo stesso figlio
  • fruisca del congedo straordinario (di cui all’art.22 bis del Decreto Legge 137/2020), tuttora in vigore, previsto per i figli iscritti alla classe della scuola secondaria di primo grado situata in zona rossa, per altro figlio non convivente (avuto dallo stesso genitore)
Quanto all’indennizzo dei giorni di congedo, è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione (calcolata secondo quanto disposto dall’articolo 23 del D.lgs. n. 151/2001, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo).
I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.
L’indennità è erogata secondo le modalità a conguaglio; a tal fine i datori di lavori privati inseriranno nel flusso Uniemens il codice evento MZ2 ed il codice causale avente valenza contributiva S123, utilizzabile per il conguaglio a decorrere dal periodo di competenza aprile 2021.
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La domanda di “Congedo 2021 per genitori” deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
  • tramite il portale web dell’Istituto nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS)
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori)
  • tramite gli Istituti di Patronato
E’ prevista la possibilità di convertire, a domanda, gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale (artt. 32 e 33 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151) fruiti dal 1º gennaio 2021 e fino al 28 aprile 2021.

Per richiedere tale conversione, il genitore lavoratore dipendente deve presentare domanda di “Congedo 2021 per genitori” avente a oggetto gli stessi periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti nei periodi sopra riportati, senza necessità di invio di formale comunicazione di annullamento.
 
 (FV/fv)
 




Covid-19: congedo per i genitori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena

Con il Decreto Legge n.30 del 13 marzo 2021 sono state introdotte ulteriori misure urgenti di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
In particolare il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:
  • della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio,
  • dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio,
  • della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per i periodi sopra indicati con diritto, in luogo della retribuzione ad un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa e con riconoscimento della contribuzione figurativa.
Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Gli eventuali periodi di congedo parentale "ordinario" (di cui al T.U. sulla maternità), fruiti dai genitori a decorrere dal 1º gennaio 2021 e fino al 13 marzo 2021, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui trattasi e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, per le medesime ipotesi, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo o non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti.
Le modalità operative per accedere al congedo sono stabilite dall'Inps.

Le misure sopra illustrate si applicano fino al 30 giugno 2021, nei limiti di spesa previsti dal Decreto.
 
(FV/fv)