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Whistleblowing: in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo

L’Autorità nazionale anticorruzione Anac ha approvato, con delibera n.301 del 12 luglio 2023, il regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l’esercizio del potere sanzionatorio dell’Anac in attuazione del D.Lgs 10 marzo 2023, n. 24, pubblicato in GU n. 164 del 15 luglio 2023.
La Direttiva è entrata in vigore lo scorso 15 luglio con l’obbligo per le aziende che applicano un Modello Organizzativo (D.Lgs. 231/2001) oppure che hanno più di 249 dipendenti.

Si allegano le slide proiettate durante il seminario informativo organizzato da Api Lecco Sondrio lo scorso 6 giugno.

In ottemperanza alla nuova riforma, Api Lecco Sondrio ha attivato, sul proprio sito internet (link), un portale dedicato alle segnalazioni anonime.

(SG/sg)




“Decreto Lavoro” in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 3 luglio 2023 n. 85 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 ( cd. DL Lavoro ) recante “misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.
Nel corso dell’iter parlamentare sono state apportate diverse modifiche al testo del Decreto riguardanti, in modo particolare, i contratti a termine, la somministrazione di lavoro, lo smart working, i fringe benefit, nonché una semplificazioni al decreto “Trasparenza”.
In attesa delle circolari specifiche da parte degli enti competenti, si elencano le principali novità:

Contratti a termine e somministrazione
L’art. 24 ha modificato la disciplina del contratto a tempo determinato, riscrivendo il sistema delle causali.
Ferma restando la acausalità del contratto di durata inferiore all’anno, per i contratti di durata compresa tra i 12 e 24 mesi, l’apposizione del termine è giustificata: 

  • da esigenze previste dai contratti collettivi ;
  • in assenza delle previsioni nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti ;
  • in sostituzione di altri lavoratori. 

Inoltre, le modifiche apportate in sede di conversione hanno escluso l’applicazione delle causali ai rinnovi contrattuali,come già previsto per le proroghe,qualora la durata complessiva del rapporto non superi i 12 mesi.
A tal fine la nuova norma specifica che nel computo dei dodici mesi non vanno considerati i periodi riferiti a contratti stipulati prima del 5 maggio 2023. 
La legge di conversione interviene anche sulla norma che prevede limiti numerici all’impiego di lavoratori somministrati a tempo indeterminato, nella misura del 20 per cento del numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso lo stesso utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto. Il comma 1-qater esclude dal computo dei contratti di somministrazione a tempo indeterminato i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato; soggetti in mobilità; disoccupati o cassa integrati da almeno sei mesi e i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati ai sensi del Reg. (UE ) n. 651/2014. 

Lavoro agile
Durante l’iter di conversione sono stati inseriti l’art. 28-bis e l’art. 42, comma 3-bis recanti proroghe in materia di lavoro agile. 
Per i dipendenti, sia pubblici che privati in condizione di fragilità accertata ai sensi del D.M. 4 febbraio 2022, l’art. 28-bis proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il diritto al ricorso al lavoro agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro applicati, e senza alcuna decurtazione della retribuzione. 
Dall’art. 42, comma 3-bis vengono prorogate al 31 dicembre 2023 le disposizioni che subordinano il riconoscimento del diritto allo smart working in modalità semplificata, alla compatibilità con le caratteristiche della prestazione, per : 

  • lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di 14 anni , a condizione che nel nucleo familiare non via sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito con sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o privo di impiego ;
  • lavoratori ritenuti maggiormente esposti al rischio COVID-19, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di malattie oncologiche o comorbilità, sulla base di valutazioni opportunatamente certificate dal medico competente ove presente. 

La proroga concerne anche la possibilità che il dipendente svolga le proprie mansioni mediante utilizzo di strumenti informatici nella sua disponibilità. 

Contratto di espansione
Il comma 1-bis dell’art. 25 incrementa nella misura di 20 milioni di euro, le risorse per il finanziamento dei prepensionamenti dei dipendenti che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o di quella anticipata , a fronte della possibile rimodulazione delle cessazioni dei rapporti di lavoro previste nell’ambito di un contratto di espansione. Accordi integrativi volti alla rimodulazione delle cessazioni possono essere stipulati in sede ministeriale entro il 31 dicembre 2023 da aziende o gruppi di imprese con organici superiori alle 1.000 unità, a condizione che il contratto sia stato stipulato in data antecedente al 31 dicembre 2023. 

Semplificazioni degli obblighi informativi
L’ art. 26 ha introdotto semplificazioni in merito agli obblighi di informazione e pubblicazione sul rapporto di lavoro posti a carico del datore di lavoro dal Decreto Trasparenza.
Attraverso modifiche al D.Lgs. n. 152/1997 è stato previsto che l’onere informativo relativo alla comunicazione di determinate informazioni può ritenersi assolto con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva che disciplina tali materie.
In sede di conversione è stato posto rimedio all’ incongruenza che vedeva l’obbligo di informazione riguardante “ modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili prive di un orario normale di lavoro programmato “ rinviabile alle disposizioni di legge o contratto collettivo, in palese contrasto con l’elenco delle informazioni previsto all’art. 4, comma 3 della Direttiva UE 2019/1152. Tale onere continua, dunque, ad essere assolto mediante la consegna al lavoratore del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto o della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. 

Incentivo all’occupazione giovanile
L’ art. 27 del decreto prevede, per i datori di lavoro che ne facciano domanda, un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, di giovani di età inferiore ai 30 anni, che non lavorino nè siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET), a condizione che siano iscritti al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.
L’incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo totale previsto dalla Legge di bilancio 2023 per le assunzioni di giovani di età inferiore ai 36 anni di età  e con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20 % della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assunto.

Incentivi per il lavoro delle persone con disabilità 
Con lo scopo di valorizzare ed incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità di età inferiore ai 35 anni , è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze un apposito fondo, finalizzato al riconoscimento di un contributo per le nuove assunzioni realizzate tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023, ai sensi della L. 68/99. Il contributo è riconosciuto in favore di Enti del Terzo settore, delle organizzazioni di volontariato promozione sociale e utilità sociale senza scopo di lucro, a condizione che l’assunzione avvenga con contratto a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività conformi allo statuto (art. 28) .

CIGS in deroga per crisi e riorganizzazione aziendale
A favore delle aziende che hanno dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi e riorganizzazione aziendale e che, per cause non imputabili al datore di lavoro, non sono riuscite a dare completa attuazione, nel corso del 2022, ai piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti per prolungata indisponibilità dei locali aziendali, è stato previsto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali possa autorizzare, in deroga ai limiti di durata ordinari, un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria fino al 31 dicembre 2023. Per tale periodo di cassa, in continuità con le tutele già autorizzate, non trovano applicazione gli oneri di consultazione sindacale e di presentazione della domanda di cui agli art. 24 e 25 del D.Lgs. 148/2015 ( art. 30 ). 

Riduzione del cuneo fiscale
Per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, è stato incrementato di quattro punti percentuali l’esonero sulla quota di contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, già riconosciuto nella misura di due punti percentuali dalla Legge di bilancio 2023, senza ulteriori effetti sui ratei di tredicesima. Per effetto dell’incremento, dal mese di luglio e sino a dicembre, l’esonero sarà pari al 7% per le retribuzioni imponibili sino a 1.923 euro e al 6% per le retribuzioni imponibili non eccedenti l’importo mensile di 2.692 euro. ( art. 39 )

Fringe benefit 2023 – Come misura di sostengo alle famiglie è prevista una nuova misura di detassazione dei fringe benefit per i soli dipendenti con figli a carico. Limitatamente al periodo di imposta 2023, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli a carico, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito entro il limite complessivo di 3.000 euro. Sono considerati fiscalmente a carico i figli che non superano i 24 anni di età e hanno percepito nell’anno un reddito pari o inferiore a 4.000 € o, in alternativa, di età superiore ai 24 anni con un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 ( art.40 ).

L’area Relazioni Industriali si riserva di tornare sugli argomenti con successivi approfondimenti e rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

(FV/fv)