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Agevolazioni sulla fornitura di gas naturale a favore delle imprese gasivore: pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’anno 2026

Facciamo seguito alla precedente circolare in materia di agevolazioni sulla fornitura di gas naturale a favore delle imprese gasivore.

Informiamo ora le aziende interessate che sul sito della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA (https://gasivori.csea.it/Gasivori/) è stato pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’anno 2026, con la specifica della classe di agevolazione assegnata ad ogni ragione sociale.

Il beneficio sarà applicato direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria RE o REt, in misura differenziata a seconda della classificazione della gasivorità dell’azienda.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)




Gas naturale: interventi straordinari ed urgenti in materia di attività di misura sulla rete di trasporto

Informiamo le aziende interessate che con delibera n. 252/2025/R/gas riportata in allegato l’Arera – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – è intervenuta, modificando la Regolazione del Servizio di Misura sulla rete di Trasporto del Gas naturale (RMTG allegata alla Delibera Arera n. 512/2021/R/gas).

L’effetto delle modifiche vale solo per i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto che non hanno ceduto l’impianto di misura al trasportatore e sono soggetti agli obblighi del servizio di metering previsti dalla delibera n. 512/2021/R/gas. I principali contenuti del provvedimento sono:
 

  • è introdotto un tetto massimo ai corrispettivi economici complessivamente applicati (anche sul 2024), pari a 5 volte il corrispettivo CMcf (applicabile ai clienti che hanno ceduto l’impianto di misura al trasportatore);
  • è posticipato al 31 luglio 2025 il termine per la presentazione della richiesta di cessione dell’impianto di misura e la conseguente esenzione dell’applicazione delle eventuali penali per gli anni 2024 e 2025; per le richieste successive, ma antecedenti al 31 dicembre 2025, l’esenzione vale per il solo anno 2025;
  • è chiarito che, ai fini della verifica del mancato rispetto dell’indicatore E, le misure a zero sono considerate come interne al campo valido di misura anche se rilevate su intervalli temporali inferiori all’ora;
  • alla luce dei punti precedenti, è data la possibilità di rideterminare i corrispettivi economici relativi all’anno 2024;
  • fino al 31 luglio 2025 le imprese di trasporto consentono ai titolari di impianti di misura di trasmettere dati e rettifiche sull’anno 2024 a giustificazione del mancato rispetto dei livelli di servizio;
  • è introdotto l’impegno per il trasportatore che acquisisce un impianto di misura, di estinguere il diritto di servitù sull’area dell’impianto, in caso di successiva dismissione dell’impianto stesso.
 
Data la specificità del tema in caso di interesse è consigliata la lettura delle delibere Arera.
 
(RP/rp)