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Fringe benefit per auto aziendale concessa con uso promiscuo

La concessione di un’autovettura aziendale ad uso promiscuo (ossia utilizzabile sia per esigenze lavorative sia per scopi privati) al lavoratore dipendente configura un fringe benefit – una forma di retribuzione in natura. In base all’art. 51 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), i fringe benefit concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e vanno, quindi, indicati in busta paga, assoggettandoli a tassazione IRPEF e a contribuzione previdenziale​.

L’uso promiscuo dell’auto aziendale attribuita al dipendente comporta dunque l’emersione di un compenso figurativo, calcolato secondo criteri forfettari fissati dalla legge, che va aggiunto alla retribuzione in denaro ai fini fiscali e contributivi.

L’art. 51, comma 4, TUIR stabilisce le modalità con cui quantificare forfettariamente il beneficio derivante dall’uso privato dell’auto aziendale.

Fonti Ufficiali

D.P.R n. 917/1986, art. 51, commi 3 e 4, lett. a), art. 49; Legge n. 207/2024, art. 9; Circolare Agenzia delle Entrate 3 luglio 2025, n. 10/E; Risoluzione Agenzia delle Entrate 14 agosto 2020, n. 46/E; Legge n. 160/2019; legge n. 153/1969, art. 12.

Analisi della normativa di cui all’art. 1, commi 48 e 49, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207

L’art. 1, comma 48, della Legge di bilancio 2025 ha modificato l’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR, ridefinendo i criteri di valorizzazione del fringe benefit per le auto aziendali.
La ratio della norma è promuovere la transizione ecologica incoraggiando l’uso di veicoli a basse emissioni, come esplicitato nel testo legislativo.
In concreto, dal 1º gennaio 2025 cambia il metodo di calcolo del valore tassabile per le autovetture concesse in uso promiscuo ai dipendenti: non più basato sulle soglie di CO₂ emessa, ma sul tipo di alimentazione del veicolo.​

La nuova formulazione dell’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR (sostituita integralmente dalla legge n. 207/2024) così dispone:

«Per gli autoveicoli indicati nell’art. 54, comma 1, lettere a), c) e m) del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI… al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in»​.

Rispetto alla normativa previgente, la CO₂ emessa non è più rilevante ai fini del calcolo (contava invece nel regime 2020-2024), ma assume importanza la categoria ecologica del mezzo.

Pertanto, tutte le auto non elettriche o plug-in (indipendentemente dalla loro classe ambientale Euro o grammi/km di CO₂) producono ora un fringe benefit pari al 50% del costo forfettario annuo​.

Al contrario, si premiano i mezzi a trazione elettrica, per i quali il benefit imponibile è drasticamente ridotto (10% del costo annuo convenzionale), e in misura minore i veicoli ibridi plug-in (20%). 

Soggetti destinatari

Le regole sopra descritte si applicano sia nei confronti dei lavoratori dipendenti nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato (art. 49 TUIR) sia per i soggetti percettori di reddito da lavoro assimilato a quello da lavoro dipendente (es. collaboratori, amministratori di società). 

Quando interviene la nuova disciplina: auto concesse e immatricolate dal 2025

La novità introdotta dalla Legge di bilancio 2025 si applica unicamente in presenza di due condizioni:

  1. il veicolo assegnato al dipendente deve essere di nuova immatricolazione (prima immatricolazione effettuata a partire dal 1° gennaio 2025);
  2. la concessione in uso promiscuo deve avvenire con un contratto stipulato a decorrere dal 1° gennaio 2025.
In altri termini, la nuova disciplina riguarda tipicamente le auto aziendali acquistate (o noleggiate) nuove nel 2025 e assegnate per la prima volta a un dipendente nel 2025.

Se entrambe le condizioni sono soddisfatte, il fringe benefit dell’auto si calcola con le percentuali 50%/20%/10% sopra descritte. Qualora, invece, non siano soddisfatte entrambe le condizioni di cui sopra, si dovrà individuare il corretto regime da applicare, anche sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con Circolare 3 luglio 2025, n. 10/E.

Ad esempio:

  • se un dipendente riceve in assegnazione nel 2025 un’autovettura immatricolata nel 2024 (quindi usata o comunque immatricolata prima del 2025), la nuova normativa non si applica. Si utilizzeranno le regole precedenti, cioè la valorizzazione in base alle emissioni di CO₂ (vedi §7);
  • analogamente, se un’azienda nel 2025 continua a lasciare in uso al dipendente un’auto assegnata con contratto stipulato in anni precedenti (ad es. auto concessa nel 2022 e ancora in uso promiscuo nel 2025), non essendovi un “nuovo contratto” nel 2025, non si ricade nella nuova disciplina. 
La coesistenza di regole diverse può porre qualche problema interpretativo. Nel 2025, l’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR è stato riscritto per i nuovi veicoli, senza ripetere all’interno del testo aggiornato le percentuali relative ai veicoli “non nuovi”. In mancanza di un’esplicita clausola di salvaguardia nella legge n. 207/2024, si ritiene comunque applicabile il principio generale secondo cui le assegnazioni non rientranti nella nuova norma continuano ad essere valutate secondo la disciplina previgente (per continuità del regime fiscale).
Questa interpretazione è avvalorata da commenti ufficiali di prassi: ad esempio, a suo tempo l’Agenzia delle entrate, con ris. n. 46/E del 14 agosto 2020, chiarì che per i veicoli immatricolati prima della data di decorrenza della nuova disciplina 2020 ma assegnati successivamente, il valore imponibile andava determinato separando l’uso privato da quello aziendale, in modo coerente col criterio forfettario precedente​. 

Il regime fiscale

Determinazione del valore imponibile – Formula forfettaria
Il valore del fringe benefit auto si calcola, per disposizione normativa, in modo forfettario partendo da un utilizzo annuo convenzionale di 15.000 chilometri. Si utilizza il costo chilometrico medio stabilito per ciascun modello di veicolo dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI (Automobile Club d’Italia) e pubblicate annualmente in Gazzetta Ufficiale (di regola entro il 31 dicembre per l’anno successivo)​. 
Su questo costo teorico annuo di 15.000 km si applica poi una percentuale, definita dalla legge, che rappresenta la quota imputabile all’uso privato del dipendente. Eventuali contributi del dipendente alle spese riducono il benefit tassabile.

In formula: 
 

Fringe benefit annuo auto = (Costo per km da tabelle ACI×15.000) × Percentuale legge
Tale metodo prescinde totalmente dai chilometri percorsi effettivamente dal lavoratore o dai costi reali sostenuti: è irrilevante l’uso effettivo (anche se il veicolo venisse usato meno di 15.000 km) ed è irrilevante chi sostenga i costi variabili (carburante, pedaggi, manutenzioni)​. 
  • Autovettura aziendale (immatricolata e concessa nel 2025) con costo chilometrico ACI pari a € 0,40/km;
  • Costo convenzionale annuo ammonta a 15.000×0,40 = € 6.000.
Se l’auto è alimentata a benzina (non elettrica), il benefit imponibile sarà il 50% di € 6.000, cioè € 3.000 annui (pari a € 250 mensili). Se invece la medesima vettura fosse un modello plug-in hybrid con ricarica elettrica, il benefit scenderebbe al 20%, quindi € 1.200 annui (€ 100 mensili). Nel caso di un’auto elettrica pura, il benefit sarebbe ancora inferiore, pari al 10% di € 6.000 = € 600 annui (€ 50 mensili). 

Eventuale contributo del dipendente – Qualora il datore di lavoro richieda al dipendente un pagamento per l’uso privato dell’auto (es. un addebito mensile in busta paga), tale importo va sottratto dal valore forfettario calcolato come sopra​. 

Se nell’ipotesi precedente (auto con benefit € 3.000 annui) l’azienda stabilisce che il dipendente contribuisca con € 100 mensili (€ 1.200 annui) per l’uso personale dell’auto, il valore imponibile fiscale del fringe benefit si ridurrà a € 1.800 annui (€ 3.000 – € 1.200). Se invece il contributo del dipendente fosse pari o superiore al valore forfettario calcolato, il fringe benefit tassabile si azzera: nessun importo dovrà essere considerato reddito, poiché il lavoratore sta già coprendo interamente (o oltre) il valore normale del beneficio​. 

Tassazione IRPEF e oneri fiscali

Il valore imponibile come determinato sopra concorre al reddito di lavoro dipendente del periodo d’imposta in cui il dipendente ha la disponibilità dell’auto.
In pratica, il datore di lavoro (sostituto d’imposta) aggiungerà ogni mese in busta paga la quota parte del fringe benefit auto, assoggettandola alle ritenute IRPEF secondo gli scaglioni di reddito del dipendente, oltre che alle addizionali regionale e comunale dovute. Fiscalmente, il benefit auto segue le stesse regole della retribuzione ordinaria: è imponibile ai fini dell’imposta sul reddito e non gode di particolari detrazioni (se non quelle generali per lavoro dipendente).

Va ricordato tuttavia che esiste una soglia di esenzione annua per i fringe benefit disposta dall’art. 51, comma 3, TUIR: attualmente (anni 2025-2026-2027) il valore complessivo dei beni e servizi ceduti al dipendente non concorre a formare il reddito se di importo non superiore a € 258,23 annui (limite ordinario), soglia che per il 2025, 2026 e 2027 è stata elevata a € 1.000 annui (o € 2.000 per i dipendenti con figli a carico).

Il regime contributivo

Dal punto di vista previdenziale, il fringe benefit derivante dall’auto ad uso promiscuo costituisce parte della retribuzione imponibile ai fini contributivi. La normativa di riferimento (es. art. 12, legge n. 153/1969) equipara, salvo eccezioni specifiche, i compensi in natura ai compensi in denaro per il calcolo dei contributi obbligatori. Dunque, il valore determinato ai sensi dell’art. 51 TUIR viene assoggettato a contribuzione INPS con le stesse aliquote previste per la retribuzione cash.
In busta paga, il datore di lavoro dovrà includere la quota mensile di fringe benefit auto anche nella base di calcolo dei contributi previdenziali a carico datore di lavoro e lavoratore. 

Soglia di esenzione e contribuzione – È importante sottolineare che la soglia di esenzione fiscale di € 258,23 (1.000/2.000 per gli anni 2025-2026-2027) annui (o i limiti maggiorati previsti per alcuni anni) vale anche ai fini contributivi. In altre parole, finché il totale dei fringe benefit concessi
non supera il limite di esenzione, essi non sono soggetti a contributi
. Se invece il valore complessivo dei benefit eccede la soglia in vigore, l’intero importo diventa imponibile anche previdenzialmente (non solo la parte eccedente)​. L’INPS, in proposito, ha chiarito che il superamento dei limiti di esenzione comporta l’assoggettamento a contribuzione dell’intero valore erogato in natura, includendo quindi anche la quota che stava sotto la soglia​. 

Il confronto con la disciplina in vigore sino al 30 giugno 2021 e sino al 31 dicembre 2024

La disciplina del fringe benefit per auto ad uso promiscuo ha conosciuto, negli ultimi anni, tre diversi regimi normativi

  • Regime “storico” (sino al 30 giugno 2020) – Percentuale fissa 30%: prima delle modifiche introdotte nel 2020, il TUIR stabiliva che per le auto concesse in uso promiscuo al dipendente il valore imponibile fosse pari al 30% dell’importo corrispondente a 15.000 km annui, al netto di eventuali addebiti al dipendente.​
  • Questa regola, rimasta invariata per molti anni, prescindeva completamente dalle caratteristiche ambientali del veicolo: tutti i veicoli (auto, moto, ciclomotori) rientranti nella categoria indicata dall’art. 54 del Codice della Strada erano trattati allo stesso modo, con una quota forfettaria di uso personale fissata al 30%. 
Dunque, un dipendente che avesse ricevuto un’auto aziendale prima di luglio 2020 continua ancora oggi a vedersi imputato un fringe benefit calcolato al 30%, finché non cambia vettura o non interviene un nuovo contratto. 
  • Regime “valore normale” – il fringe benefit è determinato in base al valore normale del bene (art. 9 TUIR) al netto della parte riferibile all’utilizzo aziendale. Tale criterio di determinazione del benefit è utilizzato per i veicoli assegnati dal 1° luglio 2020 ma immatricolati sino al 30 giugno 2020.
Il valore normale dev’essere determinato anche per i veicoli immatricolati sino al 30 giugno 2020 e concessi in uso promiscuo ai dipendenti dal 1° gennaio 2025.
  • Regime “emissioni CO₂” (1° luglio 2020 – 31 dicembre 2024) – Percentuale variabile 25%-30%-50%-60%: la legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha innovato la lettera a) dell’art. 51, comma 4, TUIR introducendo aliquote differenziate in base al livello di emissioni di anidride carbonica del veicolo. La modifica, originariamente efficace per i contratti di assegnazione stipulati dal 1° luglio 2020 in poi, prevedeva percentuali ridotte per i veicoli “più ecologici” e aumentate per quelli più inquinanti​.
    In dettaglio, la norma (come da ultimo applicabile dal 2021) stabiliva queste fasce: 25% dell’importo 15.000 km per i veicoli con CO₂ fino a 60 g/km30% se oltre 60 g/km e fino a 160 g/km50% se oltre 160 g/km e fino a 190 g/km60% se oltre 190 g/km​.
    Tale metodo di determinazione del fringe benefit auto si utilizza anche nelle seguenti ipotesi:
– veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e assegnati al dipendente entro il 30 giugno 2025;
– veicoli immatricolati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e assegnati dal 1° gennaio 2025.
  • Regime “ecologico per alimentazione” (dal 2025) – Percentuale variabile 10%-20%-50%: come dettagliato nei paragrafi 2 e 4, la Legge di bilancio 2025 ha introdotto nuove percentuali legate al tipo di alimentazione del mezzo, applicabili alle auto (e moto) di nuova immatricolazione assegnate dal 1° gennaio 2025​.
  • Tale nuovo criterio di calcolo del valore del fringe benefit si utilizza anche nelle ipotesi di veicolo ordinato entro il 31 dicembre 2024, ma immatricolato nel 2025 e assegnato dal 1° luglio 2025
Sintesi comparativa
Volendo tracciare un rapido confronto numerico, immaginiamo un costo chilometrico ACI pari a € 0,40/km (costo annuo convenzionale € 6.000) e diversi tipi di auto: 
  • Auto benzina Euro6 – 120 g/km CO₂:
    • Fino al 06/2020: benefit € 1.800 (30%).
    • 2020-2024 (nuova immatricolazione): benefit € 1.800 (30% – rientra nella fascia 61-160 g/km).
    • Dal 2025 (nuova immatricolazione): benefit € 3.000 (50% – alimentazione tradizionale).
      (Con la riforma 2025 il dipendente si vede quasi raddoppiare l’importo in busta paga da tassare per la stessa tipologia di auto). 
  • Auto diesel – 180 g/km CO₂:
    • Fino al 06/2020: € 1.800 (30%).
    • 2020-2024 (nuova immatricolazione): € 3.000 (50% – fascia 161-190 g/km).
    • Dal 2025 (nuova immatricolazione): € 3.000 (50% – alimentazione tradizionale).
      (Già dal 2020 tale auto era penalizzata col 50%; dal 2025 la situazione resta analoga per i veicoli di questo tipo). 
  • Auto ibrida plug-in – 50 g/km CO₂:
    • Fino al 06/2020: € 1.800 (30%).
    • 2020-2024 (nuova immatricolazione): € 1.500 (25% – fascia ≤60 g/km).
    • Dal 2025 (nuova immatricolazione): € 1.200 (20% – plug-in).
      (Progressivo miglioramento: col 2025 l’ibrida plug-in paga ancor meno di prima). 
  • Auto elettrica – 0 g/km CO₂:
    • Fino al 06/2020: € 1.800 (30%).
    • 2020-2024 (nuova immatricolazione): € 1.500 (25% – fascia ≤60 g/km).
    • Dal 2025 (nuova immatricolazione): € 600 (10% – elettrica pura).
      (Fortissimo alleggerimento: il benefit tassabile scende a circa un terzo rispetto al regime già agevolato precedente). 
 

(MF/ms)




Fringe benefit: confermata la soglia a 1.000/2.000 euro anche per il 2026

Anche per il 2026 la soglia di non imponibilità dei fringe benefit per i dipendenti resta a 1.000 euro o a 2.000 con figli a carico.

L’art. 1 commi 390 – 391 della L. n. 207/2024 (legge di bilancio 2025), che non ha subito alcuna modifica ad opera della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), ha infatti previsto l’incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027.

Fermo restando il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, l’art. 51 comma 3 del TUIR dispone, a regime, che non concorra a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

L’art. 1 comma 390 primo periodo della L. 207/2024 ha tuttavia disposto che, per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall’art. 51 comma 3 del TUIR, “non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale”.

L’art. 1 comma 391 secondo periodo della citata legge ha inoltre previsto che il suddetto limite sia “elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2” del TUIR.

Pertanto per ciascun periodo d’imposta 2025, 2026 e 2027, la misura della suddetta soglia è elevata da 258,23 euro a 1.000 euro per tutti i dipendenti e a 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

L’Agenzia delle Entrate, nella circ. n. 4/2025 (§ 2.7), ha chiarito che l’ammontare del limite è innalzato a 2.000 euro qualora si tratti di un lavoratore dipendente con figli fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 comma 2 del TUIR, considerando anche i figli nati fuori del matrimonio, riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati e, per ragioni logico-sistematiche, i figli conviventi del coniuge deceduto.

La L. 207/2024 ha inoltre ampliato, per tutti i dipendenti (con o senza figli a carico), l’ambito oggettivo di applicazione della soglia di esenzione dei fringe benefit.

Non concorrono infatti a formare il reddito di lavoro dipendente nei suddetti limiti, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche “le somme erogate o rimborsate” dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti per il pagamento:

  • “delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”;
  • “delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale”.

L’art. 1 comma 390 della L. 207/2024 dispone che l’incremento del limite, comprensivo delle utenze domestiche e delle spese per affitto o interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale, operi “in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo,” del TUIR.

In virtù di tale disposto, resta, quindi, fermo il principio secondo cui, qualora il valore dei beni o dei servizi forniti, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette o delle spese per locazione/interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale, risulti complessivamente superiore al limite in oggetto, l’intero valore rientra nell’imponibile fiscale.

Ad esempio, nel caso in cui il valore normale dei beni e servizi complessivamente ceduti al dipendente senza figli a carico, e dei suddetti rimborsi, nel periodo d’imposta 2026 sia pari a 1.300 euro, l’importo che concorre a formare il reddito di lavoro dipendente è pari a 1.300 euro (non quindi solo per l’eccedenza di 300 euro rispetto al limite di 1.000 euro).

Sotto il profilo della documentazione, per l’attuazione dell’incremento della misura sia per i dipendenti con figli che senza, i datori di lavoro devono fornire informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Per i dipendenti con figli, il maggior limite si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.
 
(MF/ms)




Buoni pasto elettronici 2026: non imponibili fino ad euro 10

L’art. 1 comma 14 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), modificando l’art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR, ha previsto l’incremento da 8 a 10 euro del limite di non imponibilità, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, dei buoni pasto elettronici.

Nessuna modifica è invece prevista per i buoni pasto cartacei, la cui soglia di esenzione rimarrebbe quindi ferma a 4 euro, confermando la disposizione prevista nella prima versione del Ddl.

Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2026, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e assimilati le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (buoni pasto) fino all’importo complessivo giornaliero di 4 euro, aumentato a 10 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica. Pertanto:

  • per i buoni pasto cartacei il limite di esenzione giornaliero continua a essere pari all’importo di 4 euro;
  • per i buoni pasto elettronici il limite di esenzione giornaliero passa all’importo di 10 euro, in luogo del precedente limite di 8 euro.
In assenza di una specifica decorrenza, le nuove soglie di esenzione si ritiene trovino applicazione dal 1° gennaio 2026.

Le precedenti soglie di esenzione giornaliera resterebbero, quindi, in vigore fino al 31 dicembre 2025.

Pertanto, fermo restando che sul punto si auspicano indicazioni ufficiali, al fine dell’individuazione del limite di esenzione applicabile (“vecchio” o “nuovo”) dovrebbe rilevare la data di assegnazione del buono, sulla base del principio per cui “il momento di percezione è quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore” (C.M. 23 dicembre 1997 n. 326/E, § 2.1).

Resterebbe tuttavia fermo il principio di cassa allargato previsto dall’art. 51 comma 1 del TUIR, secondo cui “si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”. Tale disposizione sancisce un principio obbligatorio che comporta l’automatica retrodatazione ai fini fiscali dei pagamenti effettuati a inizio anno.

Pertanto, nel caso in cui il dipendente riceva i buoni pasto maturati nel 2025 entro il 12 gennaio 2026, questi si considerano percepiti nel 2025, dovendo fare riferimento quindi al “vecchio” limite di esenzione per i buoni pasto elettronici, pari a 8 euro.

Secondo il principio di diritto Agenzia delle Entrate 12 febbraio 2019 n. 6, i suddetti limiti di esenzione devono essere verificati sulla base del valore nominale dei buoni erogati e prescindono dal numero di buoni utilizzati, che potrebbe essere anche superiore al limite di otto previsto dall’allora art. 4 comma 1 lett. d) del DM 7 giugno 2017, ora art. 2 comma 1 lett. c) dell’Allegato II.17 al DLgs. 36/2023.

Eccedenza rispetto ai limiti tassata

Resta fermo che l’importo dei buoni pasto che eccede i suddetti limiti non può essere considerato assorbibile dalla soglia di esenzione prevista dall’art. 51 comma 3 del TUIR (258,23 euro) e concorre, pertanto, a formare il reddito di lavoro dipendente (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 26/2010, § 1, e circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2016, § 2.5.2).

Ne consegue che i buoni pasto non rientrano nella soglia di esenzione dei fringe benefit “ordinaria”, elevata anche per il 2026 a 1.000/2.000 euro per i dipendenti con figli a carico.

L’art. 1 commi 390 – 391 della L. n. 207/2024 (legge di bilancio 2025), che non ha subito alcuna modifica ad opera della L. 199/2025, ha infatti previsto l’incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 (cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate 16 maggio 2025 n. 4, § 2.7).
 

(MF/ms)




Auto aziendali: tabelle ACI 2026 in Gazzetta Ufficiale

L’Agenzia delle entrate ha reso noto, con apposito comunicato stampa pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 297 del 23 dicembre 2025, l’adozione delle tabelle ACI valide per l’anno 2026.

Le tabelle:

  • sono elaborate dall’Automobile club d’Italia entro il 30 novembre di ogni anno e comunicate al Mef e 
  • riportano i costi chilometrici di automobili, ciclomotori e motocicli concessi in uso promiscuo ai dipendenti dai datori di lavoro.

Si parla di uso promiscuo quanto l’auto, oltre ad essere utilizzata per esigenze aziendali, è impiegata anche per esigenze personali o familiari.

L’utilizzo promiscuo si considera ai fini fiscali quale fringe benefit da tassare in busta paga sulle base delle regole ex art. 51, comma 4, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986. Il fringe benefit concorre anche all’imponibile previdenziale.

Le tabelle ACI 2026 si riferiscono alle seguenti categorie di autoveicoli e motocicli:

  • autoveicoli a benzina in produzione;
  • autoveicoli a gasolio in produzione;
  • autoveicoli a benzina-Gpl e ibrido benzina-Gpl in produzione;
  • autoveicoli ibrido-benzina in produzione;
  • autoveicoli ibrido-gasolio in produzione;
  • autoveicoli elettrici in produzione;
  • autoveicoli a benzina fuori produzione;
  • autoveicoli a gasolio fuori produzione;
  • autoveicoli elettrici e ibridi plug-in in produzione;
  • autoveicoli a benzina-Gpl, benzina-metano, metano esclusivo fuori produzione;
  • autoveicoli ibrido-benzina fuori produzione;
  • autoveicoli ibrido-gasolio fuori produzione;
  • autoveicoli ibrido-plug-in fuori produzione;
  • autoveicoli elettrici fuori produzione;
  • motoveicoli;
  • autocaravan.

Le nuove tabelle sono utilizzate anche per il calcolo dei rimborsi chilometrici spettanti ai dipendenti e professionisti che utilizzano il proprio mezzo per conto del datore di lavoro/committente.

Per l’individuazione del fringe benefit da tassare si assume una percentuale forfettaria dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali.

La percentuale varia in base alla tipologia di veicolo assegnato.
 

Determinazione fringe benefit auto-contratti stipulati dal 1° gennaio 2025
Benzina, Diesel, GPL, metano
 
50%
Veicoli ibridi plug-in
 
20%
Veicoli a batteria (a trazione esclusivamente elettrica) 10%

 
A ogni modo nelle tabelle sono riportati gli importi da assumere ai fini della tassazione anche per i contratti stipulati negli anni precedenti per i quali è prevista una percentuale di tassazione differente. 

Per ciascun mezzo di trasporto, è possibile rintracciare nelle ultime colonne delle tabelle, il valore dei fringe benefit annuali. 

In caso di riaddebito in capo al dipendente, l’impresa emetterà regolare fattura con addebito dell’IVA.

Il fringe benefit tassabile si assumerà al netto delle somme eventualmente trattenute al lavoratore nello stesso periodo d’imposta in cambio dell’utilizzo personale del mezzo.

Ribadiamo che il fringe benefit va comunque ragguagliato al periodo di assegnazione del bene indipendentemente dal suo effettivo utilizzo.

Nella determinazione del fringe benefit si dovrà anche tenere conto delle indicazioni di cui alla risposta n. 233/2025, documento di prassi con il quale l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le somme a carico del dipendente in busta paga per optional aggiuntivi sui veicoli aziendali concessi in uso promiscuo non incidono sulla determinazione del valore del benefit tassabile in busta ai sensi dell’art. 51, comma 4, lettera a) del D.P.R. n. 917/1986.

Il valore del fringe benefit resta quindi quello stabilito dalle tabelle ACI, e non può essere ridotto dalle spese per accessori extra che il dipendente sostiene a suo carico.
 
(MF/ms)




Prorogata fino al 31.12.28 la detrazione al 40% dell’Iva sugli autoveicoli promiscui

Con la decisione n. 2529 dell’8 dicembre 2025, è stata prorogata, sino al 31 dicembre 2028, l’autorizzazione concessa all’Italia dal Consiglio dell’Unione Europea a prevedere un limite forfetario del 40% alla detrazione dell’IVA assolta sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati “a fini professionali”.

Senza questa ulteriore proroga, infatti, l’autorizzazione europea sarebbe scaduta alla fine di quest’anno.

Si ricorda che, nella sentenza del 2006 relativa alla causa C-228/05 (Stradasfalti), la Corte di Giustizia Ue aveva dichiarato contrarie alla normativa comunitaria le limitazioni, stabilite all’epoca in Italia, con riguardo alla detrazione dell’IVA assolta per l’acquisto e l’importazione di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli nonché per le relative spese di gestione.

A fronte della citata pronuncia, l’art. 1 del DL 258/2006 aveva riconosciuto la possibilità di chiedere il rimborso dell’IVA non detratta per le predette operazioni effettuate sino al 13 settembre 2006, ossia al giorno anteriore alla pubblicazione della sentenza.

Era stato modificato, inoltre, l’art. 19-bis1 comma 1 lett. c) del DPR 633/72 prevedendo che, di regola, la citata imposta non sarebbe stata detraibile sino alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue dell’autorizzazione concessa all’Italia a stabilire una misura ridotta della detrazione.

Alla luce delle difficoltà riscontrate nel controllo circa la ripartizione fra uso imprenditoriale (o professionale) e uso privato di mezzi di trasporto, infatti, il nostro Paese aveva chiesto al Consiglio dell’Ue di poter introdurre misure in deroga agli artt. 26 e 168 della direttiva 2006/112/Ce.

Tale richiesta è stata accolta con la decisione del 18 giugno 2007 n. 441 che consente la limitazione al 40% del diritto a detrarre l’IVA assolta sulle spese relative a veicoli stradali a motore non interamente utilizzati “a fini professionali”.

È stato imposto, comunque, di non assimilare a prestazioni di servizi a titolo oneroso l’uso a fini privati di veicoli che rientrano fra i beni dell’impresa di un soggetto passivo, qualora tali veicoli siano sottoposti a una restrizione del diritto alla detrazione dell’imposta (si veda l’art. 3 comma 6 del DPR 633/72).

L’efficacia dell’autorizzazione concessa dal Consiglio dell’Ue era limitata inizialmente sino al 31 dicembre 2010, ma tale termine è stato prorogato, da ultimo, sino al 31 dicembre 2025 con la decisione 6 dicembre 2022 n. 2411.

L’autorizzazione appena concessa “differisce” nuovamente il predetto termine al 31 dicembre 2028. Un’eventuale domanda di autorizzazione a prorogare ancora le misure di deroga dovrà essere presentata alla Commissione europea entro il 31 marzo 2028, corredata di una relazione che comprenda un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto alla detrazione dell’IVA.

Come emerge dal Preambolo della decisione in esame, la Commissione europea ha ritenuto appropriata una nuova proroga della misura, in quanto semplifica la riscossione dell’IVA e previene alcune forme di evasione ed elusione fiscale. Inoltre, non c’è il rischio che la frode si sposti in altri settori o in altri Stati membri.

Restano invariate le deroghe previste

Ai sensi dell’art. 19-bis1 comma 1 lett. c) e d) del DPR 633/72, dunque, sino alla fine del 2028 (salvo ulteriori proroghe) è ammessa in detrazione nella misura del 40% l’IVA assolta per l’acquisto o l’importazione:

– di veicoli stradali a motore (diversi dai motocicli di cilindrata superiore a 350 cc) e dei relativi componenti e ricambi, se i veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione;
– di carburanti e lubrificanti destinati ai veicoli a motore, di cui al punto precedente, nonché delle prestazioni indicate nell’art. 16 comma 3 del DPR 633/72 (es. noleggio e locazione finanziaria) e delle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei citati beni.

Il predetto limite alla detrazione dell’IVA non si applica ai veicoli:
– utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione (es. veicoli destinati alla manutenzione della rete di trasporto, cfr. interpello Agenzia delle Entrate n. 954-114/2017);
– che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa (es. taxi);
– utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.

I veicoli acquistati dal datore di lavoro o detenuti in virtù di contratti di noleggio o locazione (anche finanziaria) e messi a disposizione del personale dipendente, a fronte di uno specifico corrispettivo, sono inclusi nella categoria dei veicoli utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa.

L’imposta assolta in tutti questi casi è detraibile integralmente, fermo restando i limiti derivanti dall’effettuazione di operazioni esenti o non soggette ad IVA e dall’applicazione del principio di inerenza (R.M. n. 6/2008).
 
(MF/ms)




Buoni pasto elettronici: il limite di esenzione sale da 8 a 10 euro

Il 22 ottobre 2025 la Ragioneria ha bollinato il Ddl. di bilancio 2026, che è stato trasmesso alla Presidenza della Repubblica e firmato dal Presidente Mattarella per essere trasmesso al Senato.

Il testo, mantenendo l’impianto della prima bozza, conferma la modifica all’art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR che incrementa la soglia di non imponibilità dei buoni pasto elettronici, che passerebbe dagli attuali 8 euro a 10 euro.

Nessuna modifica sarebbe invece prevista per i buoni pasto cartacei, la cui soglia di esenzione rimarrebbe quindi ferma a 4 euro.

Per buono pasto si intende il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, che attribuisce al titolare, ai sensi dell’art. 2002 c.c., il diritto a ottenere il servizio sostitutivo di mensa (vale a dire, la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo) per un importo pari al valore facciale del buono e, all’esercizio convenzionato, il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione (art. 2 comma 1 lett. c) dell’Allegato II.17 al DLgs. 36/2023, analogo al precedente DM 7 giugno 2017).

Tale nozione di buono pasto ha rilevanza anche ai fini fiscali (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 118/2006).

Ai sensi dell’attuale art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR, sono escluse dal reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto erogate sotto forma di “buoni pasto”, fino all’importo complessivo di 4 euro giornalieri, aumentato a 8 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.

Tali importi sono stati, da ultimo, aumentati a opera della legge di bilancio 2020.

L’importo massimo escluso da tassazione deve intendersi riferito al valore facciale del buono e deve essere considerato al netto delle somme eventualmente poste a carico del dipendente e dei contributi previdenziali e assistenziali versati (cfr. C.M. n. 29/97).

Secondo il principio di diritto Agenzia delle Entrate 12 febbraio 2019 n. 6, i suddetti limiti di esenzione devono essere verificati sulla base del valore nominale dei buoni erogati e prescindono dal numero di buoni utilizzati, che potrebbe essere anche superiore al limite di otto previsto dall’allora art. 4 comma 1 lett. d) del DM 7 giugno 2017, ora art. 2 comma 1 lett. c) dell’Allegato II.17 al DLgs. 36/2023.

Resta fermo che l’importo dei buoni pasto che eccede il suddetto limite di esenzione (attualmente 4 o 8 euro) non può essere considerato assorbibile dalla soglia di esenzione (258,23 euro) prevista dal comma 3 dell’art. 51 del TUIR per i fringe benefit e, pertanto, concorre a formare il reddito di lavoro dipendente (ris. Agenzia delle Entrate n. 26/2010, § 1, e circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2016, § 2.5.2).

Ne consegue che i buoni pasto non rientrano nella soglia di esenzione “ordinaria”, elevata, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, a 1.000/2.000 euro per i dipendenti con figli a carico.

Tanto premesso, per effetto delle modifiche previste nell’art. 5 del Ddl. di bilancio 2026, nel testo bollinato, sono escluse da imposizione le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (buoni pasto) fino all’importo complessivo giornaliero di 4 euro, aumentato a 10 euro nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.

Pertanto:

  • per i buoni pasto cartacei il limite di esenzione giornaliero resterebbe pari all’importo attuale di 4 euro;
  • per i buoni pasto elettronici il limite di esenzione giornaliero passerebbe dall’attuale 8 euro al maggior importo di 10 euro.
Non essendo prevista una specifica decorrenza, le nuove soglie dovrebbero trovare applicazione dal 1° gennaio 2026.

Fermo il limite per l’indennità sostitutiva per addetti ai cantieri

Nessuna modifica sarebbe invece prevista nel Ddl. di bilancio 2026 in relazione alle altre fattispecie disciplinate dall’art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR.

Le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, non concorrono quindi a formare il reddito di lavoro dipendente fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro (limite che non viene modificato).

Nessun impatto nemmeno sulla disciplina delle somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro ovvero in mense organizzate dal datore di lavoro o gestite da terzi, che resterebbero escluse dal reddito di lavoro dipendente.
 

(MF/ms)




Fringe benefit: chiarimenti sulla ricarica auto elettrica

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 237 del 10 settembre, ha affermato che la ricarica elettrica delle auto in uso promiscuo ai dipendenti, effettuata presso colonnine pubbliche utilizzando una card con addebito del costo a carico della società, non costituisce fringe benefit tassato in capo al dipendente.

Nel caso di specie, i dipendenti che sceglieranno un’autovettura elettrica o ibrida plug in dal parco auto aziendale avranno a disposizione un’apposita card per ricaricare l’auto presso colonnine pubbliche, con addebito del costo complessivo alla società, anche per l’uso privato del mezzo, ma entro un determinato limite annuo.

Superato un certo limite massimo di chilometri per anno effettuati per ragioni private, la società addebiterà al dipendente, tramite fattura, l’importo del costo chilometrico del carburante (elettricità) relativo all’uso privato della vettura, per la quota eccedente il limite stabilito.

La società ha quindi chiesto chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 51 comma 4 lettera a) del TUIR alla fattispecie.

L’Agenzia, dopo aver richiamato l’attuale versione della norma e riportati i chiarimenti della C.M n. 326/97 (§ 2.3.2.1), nonché la risposta a interpello n. 421/2023 (in relazione alla tassazione dei rimborsi spese per la ricarica elettrica domestica delle auto), ha rilevato che l’art. 51 comma 4 lettera a) del TUIR disciplina esclusivamente la determinazione forfetaria del valore da assoggettare a tassazione del veicolo nell’ipotesi in cui lo stesso sia concesso in uso promiscuo al dipendente, ancorandola al costo chilometrico d’esercizio individuato in base alle tabelle ACI.

Nella determinazione di tali valori, l’ACI tiene conto dei costi annui non proporzionali alla percorrenza, ovvero di tutti i costi che in ogni caso l’automobilista deve sostenere, indipendentemente dal grado di utilizzazione del veicolo, e dei costi annui proporzionali alla percorrenza, ovvero dei costi che direttamente o indirettamente sono connessi al grado di utilizzazione del veicolo stesso.

Al riguardo, l’Agenzia rappresenta che nelle “Considerazioni metodologiche” predisposte dall’ACI a supporto dell’elaborazione delle citate tabelle, ivi incluse quelle relative agli autoveicoli elettrici e ibridi plugin, risulta che le stime sul calcolo del carburante sono effettuate per le seguenti tipologie di carburante: benzina senza piombo, gasolio, GPL, metano ed elettricità.

Ai fini del calcolo del costo chilometrico d’esercizio dei veicoli elettrici e plugin, le tabelle ACI considerano, quindi, anche il costo dell’energia elettrica.

L’Agenzia afferma quindi che nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca l’energia elettrica per la ricarica dei veicoli concessi in uso promiscuo ai propri dipendenti, la stessa non genera reddito imponibile, in quanto già considerata ai fini della determinazione del valore forfetario riportato nelle tabelle ACI.

Venendo al caso di specie, in relazione alla possibilità di attribuire ai dipendenti una card per effettuare la ricarica elettrica della vettura assegnata in uso promiscuo presso colonnine pubbliche, con addebito del costo a carico della società, l’Agenzia delle Entrate ritiene che tali ricariche, riconosciute entro un certo limite annuo, non costituiscono fringe benefit tassabile in capo al dipendente, a prescindere dall’utilizzo aziendale o privato del veicolo assegnato.

La società ha fatto poi presente che ciascun dipendente sarà tenuto a comunicare i chilometri effettuati per uso aziendale, così da poter individuare, per differenza, i chilometri percorsi per ragioni private e che, nell’ipotesi in cui sia superato il limite massimo di chilometri per anno per ragioni private riconosciuto dalla società, la stessa provvederà ad addebitare al dipendente, tramite fattura, l’importo del costo chilometrico dell’energia elettrica relativo all’uso privato della vettura, per la parte corrispondente al superamento del suddetto limite.

Sul punto, l’Agenzia ribadisce che l’art. 51 comma 4 lettera a) del TUIR prevede una determinazione forfetaria del valore da assoggettare a tassazione per i veicoli concessi in uso promiscuo e che, come chiarito nella C.M. n. 326/97, è del tutto irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI, dovendosi comunque fare riferimento, ai fini della determinazione dell’importo da assumere a tassazione, al totale costo di percorrenza esposto nelle relative tabelle.

Ne consegue che le somme addebitate al dipendente in relazione all’energia elettrica per l’uso privato del veicolo non potranno essere portate in diminuzione del valore forfetariamente determinato in base alle tabelle ACI, al fine di abbattere il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione ai sensi dell’art. 51 comma 4 lettera a) del TUIR.

Eventuali somme corrisposte dal dipendente per la ricarica elettrica per l’uso privato del veicolo assegnato dovranno quindi essere trattenute dall’importo netto corrisposto in busta paga.
 

(MF/ms)




Fringe benefit auto aziendali: ulteriore chiarimenti tramite FAQ all’Agenzia delle Entrate

Con la risposta a interpello n. 192, pubblicata il 22 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate è tornata a occuparsi dei criteri di determinazione del fringe benefit relativo alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, alla luce della nuova disciplina, già oggetto di chiarimenti con la recente circ. n. 10/2025.

In particolare, con la risposta in commento, l’Agenzia ha ribadito che ai veicoli aziendali ordinati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma assegnati in data successiva al 30 giugno 2025, si applica il criterio di tassazione del fringe benefit basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo aziendale.

In questo caso, infatti, non può trovare applicazione né la nuova disciplina di cui all’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, introdotta dall’art. 1 comma 48 della L. 207/2024, né la disciplina transitoria di cui al successivo comma 48-bis, introdotto dall’art. 6 comma 2-bis del DL 19/2025 (c.d. DL “Bollette”).

Si ricorda che l’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, come modificato dalla L. 207/2024, stabilisce che, ai fini della determinazione del fringe benefit, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall’ACI.

Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Con la circ. n. 10/2025 (§ 1.1), l’Agenzia ha chiarito che la nuova disciplina si applica ai veicoli che rispettano congiuntamente i seguenti requisiti:

  • sono immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
  • sono concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
  • sono assegnati (cioè consegnati) ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.
La nuova disciplina non è quindi applicabile nel caso rappresentato nell’istanza di interpello, in quanto i requisiti previsti dall’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR della sottoscrizione del contratto, dell’immatricolazione del veicolo e della consegna al dipendente non si verificano tutti nel 2025.

Quanto alla disciplina transitoria, l’art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024 stabilisce che resta ferma la disciplina vigente sino al 31 dicembre 2024 per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.

Sul punto, l’Agenzia ha chiarito che, in base alla “prima parte” del citato comma 48-bis, il regime di tassazione vigente al 31 dicembre 2024 si applica ai veicoli immatricolati, oggetto di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, fino alla naturale scadenza dei contratti (cfr. circ. n. 10/2025, § 1.2).

La “prima parte” dell’art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024 non è quindi applicabile nel caso esaminato nella risposta a interpello in quanto la consegna dei veicoli è prevista non prima del 1° luglio 2025.

La “seconda parte” dell’art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024 consente di applicare il regime di tassazione previgente anche nell’ipotesi in cui il veicolo sia stato ordinato dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e sia stato consegnato al dipendente dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, affinché la norma trovi applicazione, è necessario che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025, sussistano anche gli ulteriori requisiti di immatricolazione e stipulazione del contratto (cfr. circ. n. 10/2025, § 1.2).

Nel caso di specie, considerato che i veicoli vengono assegnati ai dipendenti in data successiva al 30 giugno 2025, neppure la “seconda parte” del citato comma 48-bis può trovare applicazione.

Stante l’assenza dei requisiti richiesti per l’applicazione della nuova disciplina (art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR) e dei requisiti richiesti per l’applicazione della disciplina transitoria (art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024), l’Agenzia ha concluso che ai veicoli aziendali ordinati e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, ma assegnati in data successiva al 30 giugno 2025, si applica il criterio di tassazione del fringe benefit basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo effettuato nell’interesse del datore di lavoro (si veda anche la circ. n. 10/2025, § 1.3).
 

(MF/ms)




Fringe benefit auto dipendenti: ulteriori chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 10 del 3 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le attese indicazioni per la determinazione del fringe benefit relativo alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti alla luce della nuova disciplina, con un’interpretazione in linea di massima favorevole al contribuente.

L’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, modificato dall’art. 1 comma 48 della L. 207/2024, stabilisce che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall’ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.

L’Agenzia chiarisce che la nuova disciplina è quindi applicabile ai veicoli che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, siano immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente.

Numerose indicazioni vengono inoltre fornite con riguardo alla disciplina transitoria prevista dall’art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024, introdotta dall’art. 6 comma 2-bis del DL 19/2025 (c.d. DL “Bollette”).

Secondo l’Agenzia, tenuto conto che il comma 48-bis fa esclusivo riferimento alla “concessione in uso promiscuo” del veicolo e non anche alla stipulazione del relativo contratto, ai fini in esame, rileva la data di consegna del veicolo al dipendente.

Considerato, altresì, che il medesimo comma 48-bis prevede che “resta ferma” la disciplina vigente sino al 31 dicembre 2024, con riferimento sia ai “veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024”, sia a quelli “ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025”, il comma 48-bis va applicato, per quanto compatibile, in combinato disposto con quanto stabilito dall’art. 51, comma 4 lettera a) del TUIR, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2024.

In altri termini, ai veicoli immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, si applica – fino alla naturale scadenza dei predetti contratti – il regime di tassazione vigente al 31 dicembre 2024.

La citata disposizione consente inoltre di applicare il regime di tassazione previgente anche nell’ipotesi in cui il veicolo sia stato ordinato dal datore di lavoro (rilevando la data dell’ordine di acquisto o noleggio del veicolo) entro il 31 dicembre 2024 e sia stato consegnato al dipendente dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.

L’Agenzia rileva che, affinché la norma trovi applicazione, è necessario che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025, sussistano anche gli ulteriori requisiti, di immatricolazione e stipulazione del contratto.

Ad esempio, nel caso in cui un veicolo sia stato ordinato il 10 luglio 2024, concesso in uso con un contratto stipulato il 20 dicembre 2024, immatricolato e consegnato al dipendente a febbraio 2025, il regime di tassazione da applicare al fringe benefit è quello vigente al 31 dicembre 2024.

Il regime previgente è applicabile anche al caso in cui un veicolo sia stato ordinato il 10 luglio 2024, concesso in uso con un contratto stipulato il 5 febbraio 2025, immatricolato e consegnato al dipendente a maggio 2025.

Laddove il veicolo, ordinato entro il 31 dicembre 2024, in relazione al quale i requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna si siano verificati dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, rientri nella tipologia dei veicoli che godono delle percentuali di agevolazione più elevate per effetto delle nuove disposizioni, l’Agenzia ritiene applicabile, in ogni caso, la più favorevole disciplina introdotta dal comma 48, considerando che i requisiti previsti per la nuova disciplina si sono comunque tutti verificati nel 2025.

Viene inoltre rilevato che il criterio di tassazione del fringe benefit, basato sul “valore normale” al netto dell’utilizzo aziendale (cfr. ris. n. 46/2020), trova applicazione nel caso in cui si tratti di veicoli, ordinati entro il 31 dicembre 2024, concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti, con contratti stipulati nel 2024, immatricolati nel 2025 e consegnati al lavoratore a luglio 2025.

In merito all’ipotesi di proroga del contratto di concessione in uso promiscuo, l’Agenzia ritiene applicabile la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione dell’originario contratto, fino alla naturale scadenza, purché alla data della stipula risultino soddisfatti i requisiti normativamente previsti.

In caso di riassegnazione del veicolo a un altro dipendente, la disciplina fiscale applicabile va individuata sulla base delle disposizioni vigenti al momento della riassegnazione.
 

(MF/ms)




Auto in uso promiscuo ai dipendenti: chiarimenti sul fringe benefit dal 30 giugno 2025

Il 30 giugno è il termine rilevante per la determinazione del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, senza che siano stati rilasciati chiarimenti ufficiali sulle nuove disposizioni, che presentano tuttavia alcuni profili critici.

L’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, come modificato dall’art. 1 comma 48 della L. 207/2024, stabilisce che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall’ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

Tale percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.

La clausola di salvaguardia prevista dall’art. 1 comma 48-bis della L. 207/2024, introdotta dall’art. 6 comma 2-bis del DL 19/2025 convertito (c.d. DL “Bollette”), dispone tuttavia che “Resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 51, comma 4, lettera a)” del TUIR, “nel testo vigente al 31 dicembre 2024, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025”.

Viene quindi concessa l’applicazione della previgente modalità di determinazione del fringe benefit, in base all’emissione di anidride carbonica, oltre che per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, anche per quella ordinate nel 2024 e concesse in uso promiscuo dal 1° gennaio al 30 giugno 2025.

Qualora le auto ordinate nel 2024 siano invece concesse in uso promiscuo ai dipendenti dal 1° luglio 2025, troverebbe applicazione la nuova regola di imposizione in base al tipo di alimentazione del veicolo.

In assenza di indicazioni, si rileva che la citata disposizione di salvaguardia fa riferimento ai veicoli “concessi in uso promiscuo” entro il 30 giugno 2025.

Facendo riferimento ai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate nella ris. n. 46/2020, relativa alla previgente disciplina, potrebbe assumere rilevanza il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del lavoratore per l’assegnazione del benefit.

E’ stato osservato che il riferimento alla sola concessione in uso promiscuo (senza riferimento né alla “data di stipula del contratto” con il dipendente, né alla “data di immatricolazione” del veicolo) potrebbe essere riferito al momento in cui l’impresa abbia concesso il veicolo in uso ai dipendenti, senza necessità di “collegare” il veicolo stesso ad un determinato contratto di assegnazione stipulato con uno specifico dipendente. In quest’ottica, la clausola di salvaguardia dovrebbe garantire l’applicazione del vecchio regime in tutti i casi in cui, in relazione a veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024, il mezzo sia stato destinato dall’azienda all’uso promiscuo da parte dei propri dipendenti tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025.

Ciò dovrebbe comportare la continuità di applicazione del vecchio regime, per tutti i veicoli ordinati prima del 1° gennaio 2025 e concessi dall’azienda all’uso promiscuo da parte dei propri dipendenti nei primi sei mesi del 2025 e ciò sino a quando il veicolo rimanga (senza soluzione di continuità) destinato a tale funzione. In questa ottica, anche per i mesi successivi a giugno 2025, il vecchio regime continuerebbe a trovare applicazione:

– per i veicoli ordinati prima del 1° gennaio 2025 e concessi in uso ad un dato dipendente nel primo semestre del 2025;
– per i veicoli ordinati prima del 1° gennaio 2025, concessi in uso ad un dato dipendente nel primo semestre del 2025 e oggetto di proroga (es. alla prima scadenza del contratto di leasing/noleggio), anche se tale proroga sia avvenuta successivamente al 30 giugno 2025;
– per i veicoli ordinati prima del 1° gennaio 2025, concessi in uso ad un dato dipendente nel primo semestre del 2025 e oggetto di riassegnazione ad altro dipendente, anche se tale riassegnazione sia avvenuta successivamente al 30 giugno 2025.

Resta comunque ferma l’esigenza di un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Altra fattispecie che meriterebbe un chiarimento è quella delle auto immatricolate nel 2024 e concesse nel 2025.

Mutuando le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella ris. n. 46/2020 in relazione alla vecchia disciplina, potrebbe infatti trovare applicazione il criterio del valore normale ex art. 9 del TUIR, al netto dell’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro.

In tal caso dovrebbe trovare applicazione il regime previgente.
 

(MF/ms)