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Fornitura gas naturale: chiarimenti per l’applicazione del credito di imposta

Trasmettiamo in allegato la circolare dell’Agenzia delle Entrate nella quale vengono chiarite le modalità di calcolo del credito d’imposta per le aziende “gasivore” relativamente al primo e al secondo trimestre 2022 e per le aziende non “gasivore” relativamente al secondo trimestre 2022, ai sensi dei Decreti per il contenimento degli effetti degli incrementi dei prezzi del gas naturale Sostegni-ter (Dl n. 4/2022), Energia (Dl n.17/2022), Taglia-prezzi (Dl n. 21/2022) e Aiuti (Dl n. 50/2022).
 
In estrema sintesi, la circolare definisce:
  • i dettagli dell’estensione della riduzione dell’aliquota IVA al 5% anche al secondo trimestre 2022;
  • i costi da considerare nella componente gas ai fini del calcolo del credito di imposta: si tratta del costo della commodity ad esclusione di ogni altro onere accessorio diverso dalla componente gas; si tratta sostanzialmente della macrocategoria indicata alla voce “spesa per la materia gas”.
Sono da escludere le spese per trasporto, stoccaggio distribuzione e misura.
 
Ricordiamo che:
 
per i gasivori al fine di poter accedere al credito di imposta nella misura prevista del 10% sulla spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 è richiesto che le imprese abbiano subìto un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media (riferita all’ultimo trimestre 2021) dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito all’ultimo trimestre 2019.
Per poter accedere al credito di imposta nella misura prevista del 25% sulla spesa sostenuta nel secondo trimestre 2022 è richiesto che le imprese abbiano subìto un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media (riferita al primo trimestre 2022) dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019.
I clienti finali che possono essere ritenuti “gasivori” ai fini della possibilità di accesso al credito di imposta, sono i soggetti che operano in uno dei settori elencati nell’Allegato 1 al DM 541 del 21 dicembre 2021 (di cui si allega copia), e che abbiano consumato nel primo trimestre 2022, per usi energetici e al netto dei consumi per uso termoelettrico, almeno 23.645,5 Smc con PCS 38,10 MJ/Smc.
 
Per i non gasivori al fine di poter accedere al credito di imposta nella misura prevista del 25% sulla spesa sostenuta nel secondo trimestre 2022 è richiesto che le imprese abbiano subìto un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media (riferita al primo trimestre 2022) dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019.
 
Come si può rilevare dai dati pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), disponibili a questo link e riportati in allegato, l’incremento del prezzo medio tra il primo trimestre 2022 ed il primo trimestre 2019 e tra il quarto trimestre 2021 ed il quarto trimestre 2019 è superiore al 30%.
 
Ricordiamo infine che i crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione entro il 31.12.2022 e sono cedibili per intero.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito di imposta sui consumi gas e, quindi, tramite il modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
“6966” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (primo trimestre 2022);
“6962” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022);
“6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022).
 
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
 
Qualora dovessero subentrare conguagli per rettifica di dati effettivi, risultati errati, l’impresa che abbia fruito del credito d’imposta in misura maggiore rispetto a quella risultante dal conguaglio deve procedere a riversare il maggior importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione, aumentato degli interessi nel frattempo maturati.
 
Rimandiamo comunque ad una attenta lettura della Circolare, in cui vengono definiti ulteriori aspetti per il corretto calcolo del credito di imposta dovuto.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.

 
(RP/rp)
 




Agevolazioni sulle forniture di gas naturale

Informiamo le Aziende Associate che è stato firmato il Decreto Ministeriale circa le agevolazioni previste per le imprese “gasivore”.

Il provvedimento, il cui testo è riportato in allegato, è stato sottoscritto dal ministro Cingolani il 21 dicembre u.s. ed è rivolto al settore manifatturiero, nello specifico alle aziende che hanno un consumo medio di gas nel periodo di riferimento pari ad almeno 1 GWh/anno (ovvero 94.582 smc/anno) e che operano nei settori elencati nell’allegato 1 al citato decreto.
 
Il provvedimento definisce un regime di aiuti mediante la rideterminazione degli oneri connessi al finanziamento di misure volte al raggiungimento di obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, ossia la componente REIG e la componente RETIG (rispettivamente per i clienti su rete locale o direttamente allacciati alla rete di trasporto) a decorrere dal 1 aprile 2022. Analogamente alla procedura relativa all’energia elettrica, i soggetti beneficiari avranno un vantaggio differenziato a seconda dell’indice di intensità gasivora sul Valore Aggiunto Lordo (VAL) e/o sul fatturato.
 
Il Decreto prevede anche che dal 1° gennaio 2022 le imprese con consumi superiori a 1 milione di smc/anno di gas per uso non energetico non siano assoggettate al pagamento delle componenti tariffarie RETIG e REIG per i consumi superiori a tale soglia nell’anno solare.
 
Sono ammesse alle agevolazioni del Decreto Ministeriale le imprese che al momento della presentazione della domanda nell’anno di riconoscimento del beneficio, adottano le misure per l’uso efficiente dell’energia in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 102/2014 (con sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001 o titolari di diagnosi energetica con obbligo di attuare almeno un intervento previsto nella diagnosi stessa).
 
Ci riserviamo di fornire ulteriori informazioni sul tema non appena saranno rese note le informazioni operative per attuare la relativa procedura.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

Alleghiamo Decreto ministeriale.
 
(RP/rp)