Fornitura gas naturale: chiarimenti per l’applicazione del credito di imposta
In estrema sintesi, la circolare definisce:
- i dettagli dell’estensione della riduzione dell’aliquota IVA al 5% anche al secondo trimestre 2022;
- i costi da considerare nella componente gas ai fini del calcolo del credito di imposta: si tratta del costo della commodity ad esclusione di ogni altro onere accessorio diverso dalla componente gas; si tratta sostanzialmente della macrocategoria indicata alla voce “spesa per la materia gas”.
Ricordiamo che:
per i gasivori al fine di poter accedere al credito di imposta nella misura prevista del 10% sulla spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 è richiesto che le imprese abbiano subìto un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media (riferita all’ultimo trimestre 2021) dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito all’ultimo trimestre 2019.
Per poter accedere al credito di imposta nella misura prevista del 25% sulla spesa sostenuta nel secondo trimestre 2022 è richiesto che le imprese abbiano subìto un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media (riferita al primo trimestre 2022) dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019.
I clienti finali che possono essere ritenuti “gasivori” ai fini della possibilità di accesso al credito di imposta, sono i soggetti che operano in uno dei settori elencati nell’Allegato 1 al DM 541 del 21 dicembre 2021 (di cui si allega copia), e che abbiano consumato nel primo trimestre 2022, per usi energetici e al netto dei consumi per uso termoelettrico, almeno 23.645,5 Smc con PCS 38,10 MJ/Smc.
Per i non gasivori al fine di poter accedere al credito di imposta nella misura prevista del 25% sulla spesa sostenuta nel secondo trimestre 2022 è richiesto che le imprese abbiano subìto un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media (riferita al primo trimestre 2022) dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019.
Come si può rilevare dai dati pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), disponibili a questo link e riportati in allegato, l’incremento del prezzo medio tra il primo trimestre 2022 ed il primo trimestre 2019 e tra il quarto trimestre 2021 ed il quarto trimestre 2019 è superiore al 30%.
Ricordiamo infine che i crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione entro il 31.12.2022 e sono cedibili per intero.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito di imposta sui consumi gas e, quindi, tramite il modello F24, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
“6966” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (primo trimestre 2022);
“6962” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022);
“6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022).
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Qualora dovessero subentrare conguagli per rettifica di dati effettivi, risultati errati, l’impresa che abbia fruito del credito d’imposta in misura maggiore rispetto a quella risultante dal conguaglio deve procedere a riversare il maggior importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione, aumentato degli interessi nel frattempo maturati.
Rimandiamo comunque ad una attenta lettura della Circolare, in cui vengono definiti ulteriori aspetti per il corretto calcolo del credito di imposta dovuto.
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
(RP/rp)