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Rentri Fir digitale e Fir cartaceo: modalità alternative fino a settembre 2026

Come si anticipava nella circolare Confapi n.142 del 5/03/2026, il formulario cartaceo è ammesso quando non si riesca ad utilizzare quello digitale. Si segnala la pagina sul sito del Rentri a questo dedicata.

Si evidenzia che:

  • fino al 15 settembre 2026, il FIR può essere emesso in formato cartaceo, in alternativa al formato digitale previsto dall’art. 7 del D.M. del 04 aprile 2023, n.59;
  • le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti si applicano a decorrere dal 15 settembre 2026.
Si sottolinea che il formato con cui è emesso il FIR da parte del produttore/detentore, determina la modalità di gestione da parte di tutta la filiera. In particolare:
  • se il produttore/detentore emette il FIR in formato digitale, tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il FIR in formato digitale
  • se il produttore/detentore emette il FIR in formato cartaceo, tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il FIR nello stesso formato cartaceo.
(SN/am)
 



Il modello unico per attività di spurgo: cambia il formulario

La novità riguarda una categoria ben precisa, coloro che eseguono le attività di spurgo. In sostituzione del formulario rifiuti, il primo luglio 2022 entra in vigore il ‘modello unico‘. La novità coinvolge sia chi si occupa materialmente dello spurgo, sia gli impianti che ricevono questo tipo di rifiuto.
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha infatti definito il modello unico e i contenuti del documento di trasporto per i rifiuti provenienti dalle attività di manutenzione delle reti fognarie di qualsiasi tipologia.

In realtà, dal 1° giugno 2022 è già disponibile sul portale dell’Albo il modello di formulario (Fir) per i rifiuti derivanti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie fino al 30 giugno è possibile sperimentarne l’emissione e la vidimazione virtuale, nonché l’interoperabilità con i software gestionali in uso presso le imprese.

Per tutti i dettagli si può consultare il sito dell’albo gestori.

La novità è contenuta nella deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021 che attua il Testo Unico 152/2006 art.230 c.5, in seguito modificata dalla deliberazione n.4 del 21 aprile 2022, “Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021”.

(SN/bd)