Emissione fattura elettronica per i soggetti in franchigia: termini
In particolare, è stato chiesto quale dovesse essere il formato da adottare in relazione alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023, qualora il documento sia stato emesso nei primi giorni dell’anno successivo.
Dall’inizio di quest’anno, sono tenuti all’emissione delle fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio gli operatori che:
- hanno aderito al “regime di vantaggio” (art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011),
- adottano il regime forfetario (art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014),
- hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91,
i quali, nell’anno 2021, avevano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25.000 euro.
Resta, comunque, fermo il divieto di emissione della fattura elettronica per le prestazioni sanitarie B2C (art. 10-bis del DL 119/2018 e art. 9-bis del DL 135/2018).
Per quanto concerne la scelta del formato della fattura nell’ipotesi in cui l’operazione sia effettuata negli ultimi giorni del 2023 dai soggetti allora esclusi dall’obbligo di fatturazione, occorre rammentare, da un lato, le disposizioni dell’art. 21 del DPR 633/72 e, dall’altro, le precisazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria con la circolare 17 giugno 2019 n. 14.
La norma dispone, in particolare, al comma 4, che la fattura immediata debba essere emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione. In virtù di tale disposizione, il soggetto passivo che decidesse di non emettere il documento entro le ore 24 del giorno in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi dovrebbe indicare tale data all’interno del documento (art. 21 comma 2 lett. g-bis) del DPR 633/72).
Nella circolare n. 14/2019 è stato chiarito che “In considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di avvenuta «trasmissione», è possibile assumere che la data riportata nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione”.
Risulta, conseguentemente, che la data di effettuazione e quella di emissione/trasmissione al Sistema di Interscambio posseggono valenza autonoma.
Ciò premesso, ricordato che la fattura non può considerarsi emessa qualora non sia inviata al SdI, l’Agenzia delle Entrate precisa che, per quanto concerne le operazioni effettuate nel 2023 dai soggetti in regime di franchigia in allora esclusi dalla fatturazione elettronica:
- era ammissibile la spedizione o la messa a disposizione della fattura in formato cartaceo o elettronico extra SdI entro il 31 dicembre 2023;
- a partire dal 1° gennaio 2024 è, invece, consentita esclusivamente la trasmissione in formato XML via SdI.
Un ulteriore chiarimento dell’Agenzia delle Entrate ha riguardato la nuova funzionalità attribuita al codice TD28. Tale codice, che già veniva impiegato per comunicare, ai fini dell’esterometro, gli acquisti da soggetti stabiliti nella Repubblica di San Marino documentati con fattura cartacea con addebito dell’imposta, può essere impiegato dal 1° febbraio (cfr. specifiche tecniche versione 1.8), per la comunicazione degli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti identificati in Italia ma non stabiliti nel territorio dello Stato, laddove questi ultimi abbiano erroneamente emesso fattura con addebito dell’imposta tramite la posizione IVA italiana.
L’Amministrazione finanziaria chiarisce che l’invio del file con codice TD28 permette di adempiere esclusivamente all’obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere. Continua pertanto ad applicarsi, in relazione alla violazione commessa, l’art. 6 comma 9-bis.1 del DLgs. 471/97, secondo cui “fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione”, quest’ultimo è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro (sempre che l’errore non sia stato commesso con intento fraudolento).
(MF/ms)