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Energy Release imprese energivore: il Decreto che disciplina il meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili

Informiamo le aziende interessate che sul sito del Mase (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) è stato pubblicato il Decreto 23 luglio 2024 n. 268, riportato in allegato, che disciplina un meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese energivore (cosiddetta “Energy release”), attraverso lo svolgimento di una procedura per l’anticipazione di energia elettrica nella disponibilità del GSE e la successiva restituzione.
 
Il decreto stabilisce a favore delle imprese energivore un meccanismo di cessione anticipata da parte del GSE di energia elettrica (e delle relative garanzie di origine GO) a un prezzo predefinito, al momento non noto.
Le imprese energivore sono individuate tra i soggetti iscritti nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito dalla Csea, alla data di pubblicazione del bando per l’assegnazione dell’energia (che deve avvenire entro il 9 ottobre 2024).
La messa a disposizione dell’energia elettrica (e delle relative GO) avviene mediante contratti per differenza a due vie a fronte dell’impegno da parte dell’impresa energivora a realizzare entro 40 mesi nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaica, eolica o idroelettrica) e a restituire l’energia anticipata (e il controvalore delle relative GO) ad un prezzo pari a quello di anticipazione per un periodo pari a 20 anni a decorrere dall’entrata in esercizio degli impianti.
Il volume di energia elettrica richiesto in anticipazione non può essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui utilizzati ai fini dell’iscrizione nell’elenco delle imprese energivore.
La nuova capacità da fonti rinnovabili dovrà essere realizzata mediante nuovi impianti o rifacimento di strutture esistenti che consentono un incremento di potenza pari almeno a 200 KW.
Ogni impianto dovrà avere una potenza pari almeno al doppio di quella oggetto di restituzione e comunque non inferiore a 200 kW per ogni impianto.
 
Entro 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto n. 268/2024 (entro il 24 settembre 2024), il Ministero approverà le regole operative per l’accesso al meccanismo. Entro i successivi 15 giorni (entro il 9 ottobre 2024) il GSE pubblicherà il bando per l’assegnazione dell’energia nella sua disponibilità alle imprese energivore interessate.
Il bando conterrà:
  • Il quantitativo di energia (e relative GO) che il GSE metterà a disposizione;
  • Il prezzo di cessione, a cui verrà ceduta l’energia per un periodo di 3 anni;
  • I criteri per la determinazione della nuova capacità produttiva da fonti rinnovabili che dovrà essere realizzata dalle imprese energivore che vorranno accedere al meccanismo, anche per il tramite di un “soggetto terzo” con cui l’impresa energivora abbia stipulato contratti di acquisto di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
  • gli schemi dei contratti di anticipazione e restituzione;
  • l’entità delle garanzie che l’impresa energivora dovrà rilasciare ai fini della sottoscrizione dei contratti di anticipazione e di restituzione. A tal proposito, il Decreto prevede contributi nella misura massima del 50% del costo della garanzia prestata, fino a un massimale di 300.000 € a copertura dei costi sostenuti dalle imprese per il rilascio delle garanzie.
 
Entro 60 giorni dalla data di apertura del bando (entro il 9 dicembre 2024) le imprese energivore interessate potranno presentare una manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di assegnazione dell’energia elettrica nella disponibilità del GSE. La procedura permetterà anche di indicare una soglia di energia elettrica assegnata in anticipazione su base annua al di sotto della quale le imprese potranno rinunciare all’assegnazione senza escussione delle garanzie rilasciate.
 
Il contratto di anticipazione conterrà:
  • l’obbligo dell’impresa energivora di realizzare (o far realizzare da un soggetto terzo) nuova capacità di produzione elettrica da rinnovabili assicurandone l’entrata in esercizio entro i 40 mesi successivi;
  • le modalità di funzionamento del contratto per differenza a due vie: il GSE calcolerà per 3 anni, sul volume di energia assegnato, la differenza tra il prezzo di cessione e il prezzo medio mensile di vendita dell’energia sul mercato; se la differenza è negativa, l’importo sarà erogato a favore dell’impresa energivora, se la differenza è positiva, l’importo sarà pagato dall’impresa energivora al GSE;
  • l’obbligo di sottoscrizione entro 40 mesi del contratto di restituzione;
  • il divieto di cessione del contratto ad altri soggetti;
  • la facoltà per l’impresa energivora di recedere dal contratto a partire dal primo giorno del mese successivo a fronte della restituzione dei benefici fin lì goduti;
  • la facoltà per l’impresa energivora di ridurre l’energia oggetto di anticipazione.
 
Entro 40 mesi dalla sottoscrizione del contratto di anticipazione, l’impresa energivora è obbligata a sottoscrivere il contratto di restituzione (un contratto per ogni impianto a fonti rinnovabili realizzato), che conterrà:
  • la potenza oggetto del contratto di restituzione;
  • la definizione del prezzo di restituzione, che sarà pari al prezzo di cessione senza rivalutazione per l’inflazione;
  • la regolazione economica del contratto per differenza a due vie sull’energia oggetto di restituzione: il GSE calcolerà per 20 anni l’importo pari al prodotto tra l’energia prodotta e autoconsumata dal cliente energivoro e la differenza tra il prezzo del mercato e il prezzo di restituzione; se la differenza è positiva, l’importo sarà erogato a favore dell’impresa energivora, se la differenza è negativa, l’importo sarà pagato dall’impresa energivora al GSE.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare e per fornire gli aggiornamenti utili sul tema non appena disponibili.
 

(RP/rp)
 




Pnrr: ricerca di aree industriali dismesse per la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili

Il Ministero della Transizione Ecologica MiTe ha previsto nel Pnrr significative risorse per collocare impianti per la produzione di idrogeno, utilizzando aree industriali dismesse, che abbiano alcuni requisiti essenziali:
  • aree già destinate ad attività industriali, non contaminate
  • proponente disponibile e con la documentazione necessaria
  • sito già dotato di connessione alla rete elettrica, risorse d’acqua adeguate alla produzione di idrogeno, connessione alla rete del gas, accesso alla rete stradale.
  • Vicinanza ad imprese che possano utilizzare l’idrogeno prodotto
Si tratta della misura M2C2 investimento 3.1 del PNRR.

In allegato si può consultare la comunicazione di Regione Lombardia che contiene molti dettagli, al fine di far emergere al più presto le situazioni aderenti ai requisiti, che siano effettivamente interessate, per farsi trovare pronti nel momento in cui verrà emesso il bando (500 milioni di euro per tutta Italia).

(SN/am)