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Contributo a fondo perduto perequativo: invio istanze entro il 28 dicembre 2021

È stato finalmente pubblicato il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che definisce contenuto informativo, modalità e termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo a fondo perduto “perequativo”.

La domanda potrà essere trasmessa, direttamente o tramite un intermediario, sin dal giorno di pubblicazione del provvedimento (29 novembre) e fino al 28 dicembre 2021.

 

Le condizioni Il richiedente deve aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro.
Per poter beneficiare del contributo devono inoltre sussistere entrambi i seguenti requisiti:
1) la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 deve essere stata presentata entro il 30.09.2021. Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, è validamente presentata la dichiarazione trasmessa entro i 90 giorni successivi al termine ordinario di presentazione, e comunque non oltre il 30.09.2021. Il contributo perequativo non spetta se una delle due dichiarazioni è assente o risulta presentata successivamente ai predetti termini.
Come previsto dal decreto attuativo, eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive relative ai periodi d’imposta 2019 e 2020, presentate oltre il termine del 30 settembre 2021non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello calcolato in base alle dichiarazioni dei redditi validamente presentate entro il 30.09.2021
2) l’ammontare del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019.
Soggetti esclusi Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:
– soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 26.05.2021, ad eccezione degli eredi che hanno attivato la partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di un soggetto deceduto e dei soggetti che hanno posto in essere un’operazione di trasformazione aziendale e che proseguono quindi l’attività del soggetto confluito;
– soggetti la cui attività è cessata e quindi la partita Iva è stata chiusa alla data del 26.05.2021;
– enti pubblici di cui all’articolo 74 Tuir;
– intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’articolo 162-bis Tuir.
La determinazione del contributo Per determinare l’ammontare del contributo a fondo perduto si rende necessario procedere come segue:
1. deve essere calcolata, innanzitutto, la differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020;
2. bisogna sottrarre a quest’importo le somme percepite a titolo di contributo a fondo perduto riconosciute dall’Agenzia delle entrate;
3. all’importo così ottenuto, se di segno positivo, vengono applicate le percentuali previste.
Di seguito si richiamano le percentuali riconosciute:
– 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro,
– 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro,
– 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro,
– 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro,
– 5%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.
L’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.
Per il contributo perequativo non è previsto un importo minimo.
Il beneficio Come previsto per i precedenti contributi a fondo perduto, è previsto l’accredito sul conto corrente indicato dal contribuente. Il contributo, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, come credito di imposta.
L’istanza L’istanza presenta, tra l’altro, uno specifico quadro (quadro A), nel quale deve essere riportato l’elenco degli aiuti di Stato ricevuti, specificando per ciascuno se è stato ottenuto con riferimento alla sezione 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework.
Se il richiedente ha ottenuto aiuti di Stato riferiti all’Imu, deve indicare nel quadro C i codici catastali dei Comuni e il numero degli immobili per cui ha beneficiato degli aiuti.
Se la richiesta viene presentata da un intermediario, il richiedente deve preventivamente consegnargli il modello dell’istanza compilato e sottoscritto, comprese le sezioni relative agli aiuti di Stato. L’intermediario deve conservare l’istanza sottoscritta, insieme a copia del documento di identità del richiedente e tale documentazione dovrà essere esibita in caso di controllo.

(MF/ms)
 




Fondo perduto perequativo: condizioni per beneficiarne

È stato bollinato il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato in osservanza di quanto disposto dall’art. 1, commi 19 e 20, del D.L. n. 73/2021 “Sostegni-bis”, con il quale è stata definita la percentuale minima di peggioramento del risultato economico dell’esercizio 2020 nel confronto con l’esercizio 2019 nella quale devono essere incorsi i contribuenti al fine di essere ammessi al contributo a fondo perduto perequativo. Il medesimo decreto fissa altresì le modalità di determinazione del contributo.
 
Premessa
 
L’art. 1 del Decreto “Sostegni-bis”, Dl. n. 73/2021, convertito in legge 23 luglio 2021, ai commi da 16 a 24, ha previsto il riconoscimento – nel rispetto di una serie di condizioni che nel seguito andremo a riepilogare – di un contributo a fondo perduto a favore dei contribuenti che sono incorsi in un calo reddituale nel 2020 rispetto al 2019.

Il contributo è rivolto ai titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono attività d’impresa, arte o professione, o che producono reddito agrario (art. 32 Tuir), a condizione che i ricavi, di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), o i compensi, di cui all’art. 54 comma 1, del Tuir, nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto, siano non superiori a 10 milioni di euro.

Con Provvedimento n.227357 del 4 settembre 2021 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate aveva stabilito i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici da porre a confronto, ai fini della verifica del requisito del calo reddituale.

Con il decreto MEF, ora firmato, viene posto un ulteriore tassello, con la definizione della misura minima del calo necessaria per essere ammessi al contributo e delle modalità di calcolo del contributo stesso, come nel seguito analizzato.

Beneficiari e condizioni
Il decreto MEF stabilisce che possono accedere al contributo a fondo perduto perequativo i contribuenti che abbiano registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 pari ad almeno il 30 per cento.

Viene altresì ricordato che è condizione essenziale per l’accesso al contributo l’aver trasmesso telematicamente il Modello Redditi 2021 entro il 30 settembre 2021, oltre l’aver regolarmente trasmesso il Modello Redditi 2020.

Coordinando le diverse disposizioni, il quadro dei soggetti ammessi al CFP perequativo risulta essere il seguente:
 
CFP Perequativo – Beneficiari e condizioni
Beneficiari
  • Titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono attività d’impresa, arte o professione, o che producono reddito agrario (art. 32 Tuir), a condizione che i ricavi, di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), o i compensi, di cui all’art. 54, comma 1, del Tuir, nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto, siano non superiori a 10 milioni di euro.
Soggetti esclusi
  • Soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del Dl. 25 maggio 2021, n. 73, ovvero il 26 maggio 2021;
  • Enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
  • Soggetti di cui all’art. 162-bis del Tuir (Dpr. 22 dicembre 1986, n. 917).
Condizioni
  • Avvenuto calo reddituale nel 2020 rispetto al 2019 nella misura minima del 30%;
  • Avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi 2021, riferimento 2020, entro il 30 settembre 2021;
  • Avvenuta regolare presentazione della dichiarazione dei redditi 2020 riferimento 2019.
Ammontare del contributo
  • Determinato in base a percentuali variabili a seconda dei ricavi / compensi del secondo esercizio precedente a quello di entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis”, su una base di calcolo pari alla differenza tra i risultati economici 2019 e 2020, al netto dei contributi a fondo perduto riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate in precedenza.
  • Non superiore a 150 mila euro.
Ammontare del contributo
Per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare del contributo a fondo perduto perequativo, il decreto fissa regole precise, che vanno peraltro a chiarire la formulazione non del tutto intellegibile presente nel decreto “Sostegni-bis”, laddove veniva detto che il contributo viene riconosciuto al netto di tutti i contributi a fondo perduto riconosciuti in precedenza dall’Agenzia delle Entrate.

Per determinare l’ammontare di contributo spettante occorrerà innanzi tutto conteggiare la base di calcolo sulla quale, in un secondo momento, si dovranno applicare percentuali variabili a seconda dell’ammontare dei ricavi / compensi del secondo esercizio precedente a quello in corso alla data del 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del Dl. n. 73/2021.

Base di calcolo CFP Perequativo = Differenza risultati economici 2019/2020 meno contributi a fondo perduto Agenzia Entrate 

CFP perequativo = base di calcolo CFP perequativo moltiplicata per una percentuale variabile a seconda dei ricavi / compensi secondo esercizio precedente

Nel dettaglio:
 
Base di calcolo CFP Perequativo
Differenza risultati economici 2019 / 2020 (+)
Contributo a fondo perduto “Decreto Rilancio” (art. 25 del Dl. 19 maggio 2020, n. 34) (-)
Contributo a fondo perduto “Centri Storici e Comuni montani” (artt. 59 e 60 del Dl. 14 agosto 2020, n. 104) (-)
Contributi a fondo perduto “Ristori” (artt. 1, 1-bis e 1-ter del Dl. 28 ottobre 2020, n. 137) (-)
Contributo a fondo perduto “Ristorazione Natale” (art. 2 del Dl. 18 dicembre 2020, n. 172) (-)
Contributo a fondo perduto “Decreto Sostegni” (art. 1 del Dl. 22 marzo 2021, n. 41) (-)
Contributo a fondo perduto “automatico Decreto Sostegni-bis”, ovvero il “raddoppio” del CFP “Sostegni” (art.1, Dl. 25 maggio 2021, n. 73, commi da 1 a 3) (-)
Contributo a fondo perduto “Attività Stagionali, Decreto Sostegni-bis”, ovvero quello basato sul calo di fatturato “aprile/marzo” (art. 1, Dl. 25 maggio 2021, n. 73, commi da 5 a 13) (-)
Valore sul quale applicare le percentuali a seconda dei ricavi / compensi del secondo esercizio precedente (*A) (=)
Se l’ammontare complessivo di tutti i contributi a fondo perduto AdE riconosciuti è uguale o maggiore alla differenza tra i risultati di esercizio 2019 / 2020, la base di calcolo si azzera e pertanto il contributo a fondo perduto perequativo non spetta.
Determinata la base di calcolo, se questa risulta essere positiva si può procedere con il conteggio del contributo spettante, applicando percentuali variabili a seconda dell’ammontare dei ricavi (ex art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir) o dei compensi (ex art. 54, comma 1, del Tuir) del secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis” (anno 2019 per i soggetti con esercizio coincidente all’anno solare).
 
Ammontare ricavi / compensi secondo esercizio precedente Percentuale da applicare alla base di calcolo del CFP Perequativo (*A)
Fino a 100.000 euro 30%
Oltre 100.000 e fino a 400.000 euro 20%
Oltre 400.000 e fino a 1.000.000 di euro 15%
Oltre 1.000.000 e fino a 5.000.000 di euro 10%
Oltre 5.000.000 e fino a 10.000.000 di euro 5%
Conclusioni
In conclusione, definiti compiutamente i criteri di accesso e le modalità di calcolo del contributo a fondo perduto perequativo, non resta che attendere l’emanazione del necessario Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che stabilisca nel concreto le modalità ed i termini per la presentazione delle istanze.

Al momento non è nota la data a partire dalla quale sarà possibile procedere con l’invio delle domande; tuttavia, è bene anticipare i conteggi posto che, per espressa previsione di norma (art. 1, comma 23, Dl. n. 73/2021), a partire dal momento in cui la piattaforma per l’invio delle istanze sarà attiva, le imprese avranno soli 30 giorni a disposizione per inoltrare le richieste.

(MF/ms)

 
 




Start up: entro il 9 dicembre 2021 le istanze per il contributo a fondo perduto

Dal 9 novembre fino al 9 dicembre 2021 è possibile presentare in via telematica le istanze per accedere al contributo a fondo perduto per le start up.

Con il provvedimento n. 305784, datato 8 novembre, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1-ter del DL 41/2021, approvando altresì il modello e le relative istruzioni.

Tale provvedimento dà attuazione al DM 10 settembre 2021, pubblicato solo alcuni giorni fa in Gazzetta Ufficiale, che aveva stabilito la necessità di presentare apposita istanza per accedere al contributo.

L’art. 1-ter del Dl 22 marzo 2021 n. 41, introdotto in sede di conversione in legge, al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19, riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019.

Il contributo spetta in presenza dei seguenti requisiti:

  • i ricavi e i compensi conseguiti nel 2019 (soggetti “solari”) non devono superare l’importo di 10 milioni di euro;
  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, e pertanto non è stato possibile beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del Dl 41/2021 (c.d. contributo “Sostegni”).
Il contributo non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021, agli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR, agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.

L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica dal 9 novembre al 9 dicembre 2021, utilizzando l’apposito modello approvato.

La predisposizione e trasmissione telematica dell’istanza è eseguita mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

La trasmissione può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario, delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle Entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Nello stesso periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa.

L’istanza contiene, tra l’altro, le dichiarazioni in relazione all’eventuale superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell’istanza dal soggetto richiedente e, nel caso in cui il soggetto faccia parte di impresa unica, dagli altri soggetti facenti parte di tale impresa, nonché alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato.

Contributo in proporzione alle risorse

Il contributo è determinato nella misura massima di 1.000 euro per tutti i soggetti aventi i requisiti, tenuto conto del limite di spesa stabilito (20 milioni di euro).

Il provvedimento chiarisce che il valore del contributo a fondo perduto dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte.

Qualora l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze validamente presentate risulti superiore al limite di spesa, il contributo riconosciuto è pari a 1.000 euro moltiplicato la percentuale di ripartizione proporzionale dei fondi stanziati.

Il soggetto richiedente può scegliere, irrevocabilmente, nell’istanza se ottenere il valore totale del contributo come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato ovvero come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Il provvedimento rileva altresì che l’erogazione del contributo a fondo perduto è subordinata all’autorizzazione della predetta Commissione europea, della quale verrà data comunicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
 

(MF/ms)




Incentivi per progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale

È attiva la nuova edizione del Bando 2021 per progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, con una dotazione finanziaria pari a 1,1 milione di euro.

Il bando, rivolto a micro imprese e start-up, piccole imprese, medie imprese e grandi imprese, che possono presentarsi in forma singola o in collaborazione tra loro, aiuta nel realizzare progetti sui temi di Industria 4.0 di:

  • innovazione di prodotto, di processo e di organizzazione;
  • ricerca industriale;
  • sviluppo sperimentale.
Per l’attuazione dei progetti, ogni impresa potrà ricevere un contributo nella misura massima del 50% dei costi/spese sostenuti fino all’importo massimo di 100.000 €.

Per maggiori informazioni e ulteriori dettagli su attività progettuali, ambiti tecnici, spese ammissibili e vincoli cliccare qui

Termine ultimo per le candidature: 13 dicembre 2021.
 

(IM/im)
 




Bando “Tech Fast Lombardia”: oltre 13 milioni di risorse aggiuntive

Deliberati nella seduta di Giunta del 7 ottobre 2021 13 milioni e 454 mila euro di risorse aggiuntive per rifinanziare il bando Tech Fast Lombardia, contributi a progetti di sviluppo sperimentale e innovazioni tecnologiche e digitali.

Si ricorda che l’agevolazione prevista dal bando Tech Fast è concessa nella forma tecnica di contributo a fondo perduto. L’agevolazione è pari al 50% della spesa complessiva ammissibile del progetto, con contributi compresi tra € 40.000 e 250.000 per soggetto beneficiario.

Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando le pmi che abbiano sede operativa attiva in Lombardia alla data di presentazione della domanda (o che intendano costituire una sede operativa attiva in Lombardia), già costituite e iscritte al Registro delle imprese.

La domanda di partecipazione al bando può essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi Online all’indirizzo cliccando qui. Il bando è attuato tramite procedimento valutativo a sportello.

Sono ammissibili all’agevolazione i progetti che comportino attività di sviluppo sperimentale e innovazione di processo (si faccia riferimento al bando per la lista completa delle attività). Il bando prevede tra le attività di innovazione di processo anche le attività di trasformazione digitale, coerenti con quelle previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

ApiTech, start-up innovativa e Digital Innovation Hub, è a disposizione per chiarimenti sul bando e, nel caso di interesse, chiediamo di contattarci il prima possibile per organizzare la proposta al meglio, data la natura di concessione a sportello: ileana.malavasi@api.lecco.it, 0341.282822.

(IM/im)




Bando soluzioni innovative 4.0 per le pmi

Regione Lombardia e le Camere di Commercio lombarde hanno destinato oltre 1,7 milioni di euro per lo sviluppo di soluzioni innovative per micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici, escluse le imprese agricole, con sede operativa e/o legale in Lombardia.

Il bando supporta la realizzazione di progetti per la sperimentazione, prototipazione e messa sul mercato di soluzioni, applicazioni, prodotti/servizi innovativi Impresa 4.0 prontamente cantierabili e che dimostrino il potenziale interesse di mercato, con una particolare attenzione per i progetti che intendano fornire una risposta ai problemi legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la proposta di servizi o lo sviluppo di dispositivi e/o prodotti. Le soluzioni proposte potranno essere rivolte direttamente al consumatore finale oppure rispondere ai bisogni di innovazione dei processi, prodotti e servizi delle imprese.

Il contributo, a fondo perduto, copre il 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo di 50.000 euro. L’investimento minimo è fissato in 40.000 euro. L’assegnazione del contributo avverrà con procedura valutativa a graduatoria.

Le domande di contributo devono essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma http://servizionline.lom.camcom.it secondo specifiche modalità e tempistiche.

ApiTech, start-up innovativa e Digital Innovation Hub, può supportarti nel tuo progetto di innovazione. Se interessati chiediamo di contattarci il prima possibile: 0341.282822, ileana.malavasi@api.lecco.it

(IM/im)

 




Contributo perequativo: condizioni per il riconoscimento

Con un comunicato stampa diffuso il 6 settembre 2021, il Mef ha annunciato il Dpcm di proroga al 30 settembre del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per i soggetti che intendono trasmettere l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto “perequativo”.

L’art. 1, commi da 16 a 27, del Dl 25 maggio 2021 n. 73 convertito (c.d. “Sostegni-bis”) ha previsto, subordinandolo all’autorizzazione della commissione europea, il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, con finalità perequative, a favore degli operatori economici che hanno registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Possono beneficiare di tale contributo i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva attiva al 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello stato, che abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del Dl (2019 per i soggetti “solari”).

Il comma 24 del citato art. 1 del Dl n. 73/2021 aveva previsto che l’istanza per il riconoscimento di tale contributo a fondo perduto potesse essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 fosse presentata entro il 10 settembre 2021.

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con l’annunciato Dpcm, ha disposto che il termine del 10 settembre 2021 di cui al citato art. 1 comma 24 del Dl 73/2021 sia prorogato al 30 settembre 2021.

Nel comunicato è stato precisato, inoltre, che per tutti gli altri contribuenti la scadenza per l’invio del modello dichiarativo Redditi 2021 resta il 30 novembre.

La proroga è stata concessa “considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti e all’esposizione, nei modelli di dichiarazione dei redditi relativi all’anno d’imposta 2020, delle informazioni aggiuntive riferite alle molteplici misure agevolative introdotte”.

Non è stata, tuttavia, accolta la richiesta di spostare, come inizialmente richiesto, sino al 31 ottobre il suddetto termine. 

“Uno spostamento del termine al 31 ottobre sarebbe stato sicuramente più congruo, ma la data del 30 settembre è comunque più ragionevole di quella del 10 settembre” ha commentato il Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, che ha aggiunto: “Pur apprezzando la disponibilità all’ascolto delle ragioni dei commercialisti da parte del Mef e dell’Agenzia delle Entrate, siamo purtroppo ancora una volta costretti a sottolineare come le proroghe continuino ad arrivare sul filo di lana. Si poteva fare di più e meglio, garantendo maggiore serenità ai professionisti già due mesi fa”.

Intanto solo sabato, con il provvedimento n. 227357/2021 sono stati definiti i campi delle dichiarazioni dei redditi (730 e modelli REDDITI PF, SP, ENC e SC) relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari per la determinazione del valore dei risultati economici d’esercizio.

Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

Un decreto definirà la percentuale di riduzione

Il passo successivo sarà l’emanazione del decreto ministeriale che dovrà definire la percentuale di variazione del risultato economico d’esercizio tra i due periodi d’imposta, determinante per stabilire la possibilità di accesso e il calcolo del contributo.

L’ammontare del contributo “perequativo” è infatti determinato applicando tale percentuale alla differenza tra i suddetti risultati economici d’esercizio (al netto di tutti i contributi a fondo perduto coronavirus ricevuti).

L’importo del contributo non può essere comunque superiore a 150.000 euro.

Inoltre, come evidenziato dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 227357/2021, sulla base delle determinazioni del sopra richiamato decreto ministeriale, con successivo provvedimento saranno approvati il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche per presentare telematicamente le istanze con cui richiedere il contributo “perequativo”.

(MF/ms)
 




Contributo automatico Decreto Sostegni-bis, al via gli accrediti

Dovrebbe partire dal 16 giugno 2021, l’erogazione dei contributi a fondo perduto “automatici” previsti dall’art. 1 commi 1-4 del Dl 73/2021 (c.d. decreto “Sostegni-bis”).
 
Stando a quanto annunciato durante un’audizione informale del Ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco – ma non confermato, al momento, da alcun comunicato ufficiale – l’Agenzia delle Entrate dovrebbe iniziare dal 16 giugno a corrispondere i contributi a fondo perduto, con la stessa modalità scelta per il precedente (accredito diretto o credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24), senza necessità di presentare alcuna istanza.
 
Il contributo è riconosciuto in misura pari a quello del Dl “Sostegni”.

Secondo il Ministro, “il 16 giugno l’Agenzia delle Entrate effettuerà un pagamento a tutti coloro che hanno beneficiato del primo intervento, dello stesso importo”.
 
Il numero delle domande relative all’agevolazione del decreto Sostegni è stato leggermente inferiore al previsto: le risorse non utilizzate sia nel Dl 41/2021, sia nell’intervento che ripete il Dl 41/2021 saranno poi utilizzate per rafforzare altri contributi a fondo perduto.
 
Nella medesima audizione il Ministero ha affermato che, accanto all’intervento che ripete quello del Dl 41/2021, si prevedono due misure integrative.
 
Una prima misura riguarda le partite Iva che possono chiedere un’integrazione basata sul calo medio mensile di fatturato 1° aprile 2020-31 marzo 2021 rispetto ai 12 mesi precedenti.
 
Secondo le valutazioni dell’Agenzia delle Entrate, riportate dal Ministro, circa 280.000 partite Iva dovrebbero ricevere un contributo maggiore con l’integrazione, mentre circa 360.000 partite Iva potrebbero ottenere un contributo per la prima volta (spostando il periodo di riferimento di tre mesi).

Per questi soggetti i coefficienti di calcolo previsti dal Dl Sostegni-bis sono più elevati rispetto a quelli del decreto precedente, secondo il Ministro, per compensarli del fatto che ricevono il contributo ora, una sola volta.
 
Stando a quanto affermato dal Ministro, il contributo integrativo potrà essere richiesto a partire dal 23 giugno e all’inizio di luglio verranno avviati i pagamenti.
 
La stima è che tali interventi valgano circa 3,4 miliardi.
 
La terza componente del fondo perduto si concentra sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato.
 
Si prevede che i contribuenti (con fatturato inferiore a 10 milioni nel 2019) che hanno subito un peggioramento del risultato economico di esercizio possano chiedere un contributo.

Questo intervento verrà attuato tenendo conto per ciascun contribuente dei ristori già percepiti nel 2020 e nella prima parte del 2021; si cercherà quindi di perequare, come affermato dal Ministro, “guardando chi ha avuto di più e chi ha avuto meno”.
 
Tali contributi saranno distribuiti al termine dell’estate prossima, sulla base dei risultati di esercizio.
 
Sul tema, si segnala che il CNDCEC il 15 giugno, ha presentato una lettera al Ministro dell’Economia Daniele Franco per denunciare l’impossibilità di rispettare il termine del 10 settembre 2021 attualmente previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, a cui il legislatore ha inteso subordinare la presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo “perequativo”.
 
Da qui la necessità, secondo il Consiglio nazionale, di prorogare tale termine al 31 ottobre 2021.

La difficoltà era già stata segnalata durante l’audizione sul decreto “Sostegni-bis” dalla Commissione Bilancio della Camera del 3 giugno. 
 
(MF/ms)
 




Contributi a fondo perduto per le pmi per progetti sull’efficienza energetica

Regione Lombardia mette a disposizione incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese, compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, con eventuali sistemi di accumulo.
La misura è rivolta alle piccole e medie imprese che operano del settore manifatturiero o estrattivo (con partita iva registrata con codici Ateco B o C), aventi sede operativa in Lombardia.
La dotazione finanziaria ammonta a € 10.000.000, ripartiti come segue:
  • € 5.000.000 per l’efficientamento energetico degli impianti produttivi (linea 1);
  • € 5.000.000 per l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia da destinare all’autoconsumo (linea 2).
Il finanziamento, a fondo perduto, prevede le seguenti tipologie di spesa ed entità dell’agevolazione.
  • Linea 1 e 2: 50% dei costi per consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi, nel limite del 10 % del totale dei costi previsti.
  • Linea 1: 40% delle spese ammissibili per interventi di efficientamento energetico.
  • Linea 2: 30% delle spese ammissibili per installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con possibile integrazione di sistemi di accumulo.
Gli interventi ammissibili sono i seguenti.
  • Linea 1: interventi di modifica, sostituzione o integrazione degli impianti produttivi che consentano di migliorare la prestazione energetica del sito produttivo dell’impresa, calcolato in base ai consumi (termici ed elettrici) della produzione degli ultimi 3 anni solari. La riduzione dell’indice di prestazione energetica deve essere almeno del 7% e non deve includere la riduzione dei consumi relativi alla climatizzazione della sede produttiva. La domanda di contributo dovrà assicurare un investimento minimo, calcolato con riferimento alle sole spese ammissibili, di € 80.000, iva esclusa.
  • Linea 2: installazione di impianti fotovoltaici con potenza di picco fino a 1 MW sulle coperture delle sedi produttive e delle relative pertinenze, con possibile integrazione di sistemi di accumulo, finalizzati alla produzione e allo stoccaggio di energia elettrica per il fabbisogno dell’impresa.
Per ciascuna linea, il contributo per gli investimenti non potrà superare l’importo massimo di € 400.000, al netto del contributo relativo alle spese per consulenza, perizia tecnica asseverata, progettazione, direzione lavori e collaudo degli interventi (nei limiti sopra indicati). La medesima impresa potrà chiedere e ottenere il contributo per ciascuna linea di intervento, con due distinte domande.

La misura prevede diversi requisiti di ammissibilità e di spese ammissibili, come dettagliato nel dgr n. 4650 del 3/5/2021.

Il bando verrà predisposto e, una volta approvato, sarà pubblicato sul BURL e sulla piattaforma Bandi online di Regione Lombardia.

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(IM/im)

 




Decreto Sostegni bis, focus sui nuovi contributi a fondo perduto e aiuti

È entrato in vigore il 26 maggio 2021 il Decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123/2021), ultimo dei decreti emergenziali varati dal Governo Draghi, contenente ulteriori misure di aiuto per imprese, lavoratori autonomi e privati particolarmente colpiti dalla crisi economica causata dalla pandemia da Covid-19.

Il Decreto prevede, in particolare, nuovi contributi a fondo perduto per i soggetti titolari di partita Iva che hanno subìto perdite di fatturato a causa della crisi economica, un nuovo credito d’imposta per le locazioni degli immobili a uso non abitativo, un credito d’imposta per le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, un’ulteriore sospensione dei termini di versamento delle cartelle, modifiche al credito d’imposta beni strumentali e diverse misure a sostegno dei privati cittadini.
 
Contributi a fondo perduto

È riconosciuto un contributo a fondo perduto, a favore di tutti i soggetti che hanno la partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto (26 maggio 2021) e che hanno i requisiti per presentare istanza e ottenere il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del Decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41), a condizione che non abbiano indebitamente percepito o restituito tale contributo.
 
Prima ipotesi: applicazione delle regole del Decreto “Sostegni”

I soggetti beneficiari del precedente contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 del Decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) hanno diritto ad ottenere, in via automatica, il 100% del contributo già ricevuto a seguito dell’applicazione di quanto disposto dal predetto decreto Sostegni.
Non è quindi necessario presentare un’ulteriore istanza e la modalità di erogazione è la medesima già scelta in precedenza (erogazione diretta o credito d’imposta).
 

Seconda ipotesi: perdita di fatturato

In alternativa, è previsto un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita Iva residenti in Italia che nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del provvedimento non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro, e abbiano subìto una perdita del fatturato (e dei corrispettivi) medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

La misura del contributo è differente a seconda che i soggetti richiedenti abbiano già beneficiato o meno del contributo a fondo perduto concesso con il decreto “Sostegni” (art. 1 del D.L. n. 41/2021).
 
A) Soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021: l’ammontare del nuovo contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
 
L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150mila euro.
 
B) Soggetti che NON hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021: l’ammontare del nuovo contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:
  • 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
 
L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150mila euro.
 
È stata poi inserita una norma di raccordo tra i due contributi che prevede che i soggetti che, a seguito dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021, n. 41, abbiano già beneficiato del contributo di cui sopra (Ipotesi 1), possano ottenere l’eventuale maggior valore del contributo calcolato sulla base dei criteri in esame (Ipotesi 2) e da quest’ultimo siano scomputate le somme già riconosciute dall’Agenzia delle Entrate.

Qualora dall’istanza derivi un contributo inferiore rispetto a quello spettante applicando la prima ipotesi (v. sopra), non sarà dato seguito all’istanza del contribuente.

Sono esclusi i soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto, i soggetti che, pur avendo attivato la partita Iva successivamente al 1° gennaio 2019, non presentino il calo del fatturato di cui sopra; gli enti pubblici ex art. 74 del Tuir; gli intermediari finanziari ex art. 162-bis del Tuir.
 
L’istanza dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato) entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
 

ATTENZIONE: Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all’art. 21- bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (LIPE), l’istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.
 

Terza ipotesi: perdita reddituale

Infine, in via residuale e non alternativa è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Il contributo non spetterà, in ogni caso ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, agli enti pubblici di cui all’art. 74 Tuir, ai soggetti di cui all’art. 162-bis Tuir.

L’ammontare del contributo sarà determinato applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate ai sensi del Decreto “Rilancio” (art. 25 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34), Decreto “Agosto” (artt. 59 e 60 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104), Decreto “Ristori” (artt. 1, 1-bis e 1-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137), Decreto “Natale” (art. 2 del D.L. 18 dicembre 2020, n. 172), Decreto “Sostegni” (art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41), Decreto “Sostegni-bis” (art. 1, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13).
 
L’importo del contributo non può comunque essere superiore a 150 mila euro.
 
L’istanza dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia Entrate (a tal fine è possibile avvalersi di un intermediario abilitato) entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
 

ATTENZIONE: L’istanza potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.
 

Contributo per soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro

È stato inoltre introdotto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei contribuenti aventi, nel secondo esercizio precedente a quello di entrata in vigore del decreto, ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ed entro i 15 milioni di euro.

In particolare, si tratta dei soggetti titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 Tuir, soggetti con ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all’art. 54, comma 1, Tuir, a condizione che siano in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi previsti dal decreto “Sostegni” (art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41), o di quelli previsti dal decreto “Sostegni-bis” (art. 1, commi da 5 a 13).

Le modalità di determinazione dell’ammontare del contributo saranno determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Tale contributo, tuttavia, verrà concesso solo se sarà disponibile la necessaria copertura finanziaria derivante dalle eventuali risorse non utilizzate per I contributi a fondo perduto previsti dai decreti “Sostegni”.
 

Ulteriore contributo a fondo perduto per attività economiche chiuse

Per i soggetti che dal 1° gennaio 2021 alla data di conversione del Decreto avranno subito una chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi sarà riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto sulla base di criteri da individuarsi con successivo decreto ministeriale attuativo.
 
Credito d’imposta locazioni

Il decreto Sostegni-bis prevede anche un nuovo credito imposta locazioni.
 
Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator

Un primo intervento riguarda esclusivamente le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a favore delle quali il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, già previsto ai sensi dell’art. 28 del D.L. “Rilancio” n. 34/2020 fino ad aprile 2021, viene ulteriormente esteso al 31 luglio 2021.
 
Imprese, professionisti, enti non commerciali

È stata poi introdotta una nuova tipologia di credito imposta locazioni, rivolta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Viene riconosciuto il credito d’imposta locazioni per il periodo da gennaio 2021 a maggio 2021 ai soggetti locatari esercenti attività economica, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei predetti requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
 

Proroga cartelle fiscali 

È stata prorogata fino al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (entro il 31 luglio 2021).

Ulteriori disposizioni

Tra le ulteriori disposizioni e agevolazioni introdotte dal Decreto “Sostegni-bis” si segnalano inoltre:

  • la possibilità di usufruire, fino al 31 dicembre 2021, in un’unica quota annuale, il credito d’imposta “beni strumentali” (“ordinari”) anche per i soggetti con un volume di ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro;
  • un credito d’imposta del 30% per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19;
  • la modifica dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 che prevede che, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, sia possibile effettuare le variazioni in diminuzione fin dall’apertura della procedura, senza dover attendere la conclusione della stessa. Le nuove regole si applicano nel caso in cui il cessionario o committente è stato assoggettato alla procedura concorsuale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;
  • l’introduzione di una nuova agevolazione (“Ace innovativa”) che riconosce, per gli incrementi di capitale proprio effettuati nel corso del 2021, un rendimento nozionale con applicazione di un’aliquota del 15%.
(MF/ms)