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Covid-19: congedo per i genitori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena

Con il Decreto Legge n.30 del 13 marzo 2021 sono state introdotte ulteriori misure urgenti di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
In particolare il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:
  • della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio,
  • dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio,
  • della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per i periodi sopra indicati con diritto, in luogo della retribuzione ad un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa e con riconoscimento della contribuzione figurativa.
Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
Gli eventuali periodi di congedo parentale "ordinario" (di cui al T.U. sulla maternità), fruiti dai genitori a decorrere dal 1º gennaio 2021 e fino al 13 marzo 2021, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui trattasi e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, per le medesime ipotesi, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo o non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l'altro genitore non può fruire del congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti.
Le modalità operative per accedere al congedo sono stabilite dall'Inps.

Le misure sopra illustrate si applicano fino al 30 giugno 2021, nei limiti di spesa previsti dal Decreto.
 
(FV/fv)