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Termini per l’emissione delle note di variazione sul 2024

Si avvicina il termine ultimo per presentare la dichiarazione IVA riferita all’anno 2024, da parte dei soggetti che ne sono obbligati. A norma dell’art. 8 del DPR 322/98, il modello IVA 2025 deve, infatti, essere presentato entro il 30 aprile 2025.

Il termine per presentare la dichiarazione annuale costituisce anche il riferimento per emettere le note di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 comma 2 del DPR 633/72.

La norma appena richiamata, difatti, contiene un espresso rinvio all’art. 19 del DPR 633/72 per quel che concerne l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA “corrispondente alla variazione”.

L’art. 19 comma 1 del DPR 633/72, a sua volta, stabilisce che il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto.

Alla luce di questi elementi, la circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018 ha indicato che:

  • la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa entro il termine di invio della dichiarazione annuale IVA riferita all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione;
  • il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui la nota è stata emessa e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
Il primo aspetto da esaminare concerne, dunque, il termine entro il quale le note di variazione devono essere emesse. Nel caso della dichiarazione IVA per il 2024, da presentare – come detto – entro il 30 aprile 2025, si deve avere riguardo alla data in cui il presupposto per la variazione in diminuzione si verifica (c.d. dies a quo).

Esso varia a seconda della fattispecie che legittima l’anzidetta variazione ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72.

Tra i casi più ricorrenti vi è l’assoggettamento del cessionario o committente insolvente a una procedura concorsuale.

Per le procedure avviate prima del 26 maggio 2021, ci si riferisce al momento in cui si ha certezza dell’infruttuosità della procedura concorsuale (da ultimo, risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 126/2024), mentre per quelle avviate dal 26 maggio 2021 compreso è la norma stessa a indicare che la variazione in diminuzione è possibile a partire dalla data in cui il debitore del corrispettivo non pagato “è assoggettato a una procedura concorsuale” (art. 26 comma 3-bis del DPR 633/72).

L’art. 26 comma 10-bis del DPR 633/72 individua il momento a partire dal quale il debitore si considera assoggettato a una procedura concorsuale. Ad esempio, ci si riferisce alla sentenza dichiarativa di fallimento o alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (per la disciplina ex DLgs. 14/2019).

Nei casi di un sopravvenuto accordo tra le parti o di inesattezze della fatturazione, invece, il termine per emettere la nota è sganciato dal termine di presentazione della dichiarazione.

È possibile ricorrere alla nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 comma 3 del DPR 633/72, “con riferimento a quelle operazioni per le quali non è ancora decorso il limite temporale di un anno dalla data di emissione della fattura” (risposta a interpello n. 269/2023).

È essenziale valutare con attenzione i termini sin qui descritti poiché, decorso il termine per emettere la nota, i rimedi per il recupero dell’IVA assolta, da parte del cedente o prestatore, richiedono il rispetto di condizioni particolarmente stringenti. Il primo istituto cui ricorrere è la domanda di restituzione dell’imposta, ai sensi dell’art. 30-ter comma 1 del DPR 633/72, se la mancata emissione della nota di credito nei termini non è dipesa da una colpevole inerzia del soggetto passivo (circ. n. 20/2021 e, da ultimo, risposta a interpello n. 153/2024).

In alternativa, è ammesso il recupero dell’imposta assolta se è spirato il termine per emettere la nota di credito, avvalendosi della dichiarazione IVA integrativa “a favore”, ma questa può essere presentata solo laddove vi sia “la presenza di errori ed omissioni cui rimediare” (circ. n. 20/2021).

Una volta emessa la nota di variazione in diminuzione (entro il termine della dichiarazione IVA riferita all’anno in cui si è verificato il presupposto), il secondo aspetto da esaminare è il termine entro il quale è possibile detrarre l’imposta a credito emergente dal documento. Emessa tempestivamente la nota di variazione, “l’imposta detratta confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA di riferimento” (circ. n. 20/2021).

Dunque, ponendo il caso di una nota di credito che è stata emessa nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2025, il diritto alla detrazione non deve essere esercitato per forza entro il termine della dichiarazione IVA riferita al 2024.

L’esercizio della detrazione può avvenire o nella liquidazione del periodo in cui la nota è stata emessa o, al più tardi, in sede di dichiarazione IVA relativa all’anno di emissione del documento (ossia la dichiarazione riferita al 2025, entro il 30 aprile 2026).
 

(MF/ms)




Agenzia Entrate: pubblicata la nuova guida alla fatturazione elettronica

Nella giornata del 1° aprile, la prima di applicazione delle specifiche tecniche aggiornate, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova versione (1.10) della propria “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”.

La novità principale è certamente quella relativa alle istruzioni per la predisposizione del file XML per la comunicazione dell’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore, cui è tenuto il cessionario o committente per evitare di incorrere nella sanzione prevista dall’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97, trasmettendo al Sistema di Interscambio un file con codice TD29.

Detta norma prevede che il soggetto passivo comunichi le suddette violazioni “all’Agenzia delle Entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare”.

Altra novità risiede nel fatto che, rispetto alla sua previgente versione, l’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97 non richiede più il previo versamento dell’imposta.

Il cessionario o committente che non provvede alla regolarizzazione è soggetto a una sanzione pari al 70% dell’imposta con un minimo di 250 euro.

Un aspetto interessante sottolineato nella Guida pubblicata riguarda proprio il fatto che il file TD29 trasmesso al SdI “rappresenta una mera comunicazione”. Esso non costituisce più, quindi, un’autofattura, come accadeva per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 (data di efficacia delle modifiche introdotte dal DLgs. 14 giugno 2024 n. 87).

Ne emerge una conseguenza decisamente significativa. Come precisato nella stessa Guida, il documento caratterizzato dal codice TD29 non ha alcuna rilevanza ai fini dell’imposta, nel senso che “non consente di esercitare la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto”.

Ciò nonostante, nel file dovranno comunque essere indicati alcuni degli elementi richiesti dall’art. 21 comma 2 del DPR 633/72, tra cui, ad esempio, la natura, la qualità e la quantità dei beni e servizi acquistati o l’ammontare del corrispettivo.

Quanto alla compilazione, nelle istruzioni fornite dall’Agenzia viene chiarito che:

  • nel blocco <CedentePrestatore> vanno indicati i dati del soggetto passivo che ha ceduto il bene o prestato il servizio;
  • nel blocco <CessionarioCommittente> vanno riportati i dati del cessionario o committente che comunica l’omessa o l’irregolare fatturazione;
  • nel blocco <DatiTrasmissione> va valorizzato con sette zeri il campo <CodiceDestinatario>, mentre non va compilato il campo <PECDestinatario>;
  • nel campo <Data> presente nella sezione <DatiGenerali> del file, va inserita la data di effettuazione dell’operazione;
  • il campo <DatiFattureCollegate> va compilato nel solo caso di fattura irregolare per riportare gli estremi del documento;
  • nel campo <Numero> si potrà indicare una numerazione ad hoc.
È, inoltre, necessario riportare nel file l’imponibile non fatturato dal cedente o prestatore o quello non indicato nella fattura emessa, nonché la relativa imposta calcolata dal cessionario o committente; in presenza di operazioni non imponibili o esenti, va inserito il codice “Natura”.

L’Amministrazione finanziaria precisa infine nella Guida che il tipo documento TD29 può essere rettificato mediante trasmissione al SdI di un file con il medesimo codice e segno positivo o negativo a seconda della tipologia di errore che si desidera correggere.

TD20 ancora utilizzabile in alcuni casi

Rappresenta ancora una “vera” autofattura, invece, il file contraddistinto dal codice TD20, utilizzabile per l’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a inversione contabile (art. 6 comma 9-bis del DLgs. 471/97) o per le ipotesi di cui all’art. 46 comma 5 del DL 331/93 e quelle ad esse assimilate.

Data la peculiarità del regime, il cessionario o committente, laddove l’omissione o irregolarità riguardi una cessione o prestazione soggetta a reverse charge “interno”, potrà regolarizzare la violazione mediante la trasmissione al SdI di un file TD20, che riporti l’imponibile e un codice Natura della “famiglia” N6 (relativo all’operazione cui l’autofattura si riferisce), e l’invio, a seguire, di un tipo documento TD16 con l’indicazione della relativa imposta.

Analogamente, per le ipotesi di cui all’art. 46 comma 5 del DL 331/93 e assimilate, oltre al file TD20 potranno essere trasmessi documenti caratterizzati dai codici TD17, TD18 o TD19, che consentiranno di adempiere anche agli obblighi di cui all’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015 (c.d. “esterometro”).

(MF/ms)




Imposta di bollo sulle fatture emesse nel IV trimestre 2024: versamento entro il 28/2

Per i soggetti obbligati il 28 febbraio 2025 scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse nel 4° trimestre 2024, secondo le regole ed i termini fissati dal D.M. 4 dicembre 2020 (Provv. 4 febbraio 2021).

Entro il 15 febbraio 2025 l’Agenzia mette a disposizione, nell’area riservata, l’importo dell’imposta di bollo dovuta per il 4° trimestre 2024.

Entro il 28 febbraio 2025 il contribuente deve effettuare il pagamento:

  • tramite la specifica funzionalità presente nel servizio web delle Entrate, che consente l’addebito diretto nel conto corrente del contribuente;
  • tramite F24, da presentare in modalità telematica
Il versamento tramite modello F24 il codice tributo per l’imposta di bollo relativo al 1° trimestre solare è il seguente: “2524” – Imposta di bollo su fatture elettroniche – 4° trimestre.
 
CALENDARIOVERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO 4° TRIMESTRE 2024
15/01/2025 L’Agenzia mette a disposizione del soggetto passivo gli elenchi delle fatture relative al periodo che recano l’assolvimento dell’imposta e quelle che ne sono sprovviste pur essendone soggette.
31/01/2025 Il contribuente è tenuto ad accettare o modificare gli elenchi proposti dall’Agenzia
15/02/2025 È possibile visualizzare l’importo definitivo dell’imposta di bollo dovuta
28/02/2025 Deve essere effettuato il versamento dell’imposta di bollo da parte del debitore
In caso di mancato pagamento nei termini, il servizio web messo a disposizione dalle Entrate permette al contribuente di regolarizzare la propria posizione fruendo dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. n. 472/1997).

Il sistema calcola automaticamente:

  • la sanzione ridotta;
  • gli interessi dovuti in funzione dell’entità del ritardo.
In caso di versamento mediante F24 dovranno invece essere utilizzati i seguenti codici tributo:
  • 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
  • 2626 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.
L’Agenzia invia al contribuente una comunicazione all’indirizzo PEC in cui viene indicato l’importo dovuto per l’imposta di bollo, la sanzione ridotta a 1/3 e gli interessiEntro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione il contribuente o l’intermediario possono fornire chiarimenti in ordine ai pagamenti dovuti.
 

(MF/ms)




Fatturazione elettronica: chiarimenti sui codici TD20, TD21, TD29

Dal 1° aprile 2025 saranno operative le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica via Sistema di Interscambio (versione 1.9), rese disponibili da parte dell’Agenzia delle Entrate lo scorso 31 gennaio.

Tra le modifiche più rilevanti, vi è l’introduzione di una particolare codifica (Tipo Documento “TD29”) che consente al cessionario o committente di dare comunicazione alle Entrate dell’omessa o irregolare emissione della fattura da parte del cedente o prestatore.

L’utilizzo di tale codice consentirà, dunque, a decorrere dal 1° aprile 2025, di sanare eventuali violazioni di fatturazione da parte del fornitore, come richiesto dall’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97, escludendo così che il cessionario o committente possa essere autonomamente sanzionato (in misura pari al 70% dell’IVA, con un minimo di 250 euro, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024).

La disciplina, così come modificata dal DLgs. 87/2024, prevede l’utilizzo di nuove modalità di comunicazione della violazione all’Agenzia delle Entrate, cui la norma ha demandato il compito di mettere a disposizione gli strumenti atti allo scopo.

Stando all’ultima versione delle specifiche tecniche, sarà richiesto l’utilizzo – da parte del cessionario o committente – di un file XML mediante SdI , con codice “TD29”, dal 1° aprile di quest’anno, mentre, prima di questa data, parrebbe ancora adottabile il “vecchio” codice “TD20” (il condizionale è d’obbligo, in assenza di conferme esplicite in tal senso.

Come confermato dalla nuova versione delle specifiche tecniche, restano, invece, immutate le modalità per sanare l’eventuale splafonamento, da parte del cessionario o committente che abbia richiesto al fornitore, mediante dichiarazione d’intento, di effettuare operazioni in regime di non imponibilità IVA (art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72) per un ammontare eccedente il plafond disponibile.

Diversamente dalla fattispecie integrata dall’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97 sin qui descritta, nell’ipotesi di splafonamento il cessionario o committente, oltre all’obbligo di regolarizzare la fatturazione e di darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate, è tenuto ad assolvere l’imposta e a versare la sanzione pari al 70% della stessa (art. 7 comma 4 del DLgs. 471/97, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024).

Le modalità per procedere in tal senso sono state formalizzate dalla prassi amministrativa.

In particolare, ci si attiene all’ultimo documento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate sul punto, vale a dire la risoluzione n. 16/2017 (la quale riprende e aggiorna le indicazioni della prassi precedente).

In via alternativa alla regolarizzazione mediante nota di variazione in aumento da parte del cedente o prestatore, sono descritte le due modalità (e i termini) che richiedono l’emissione di un’apposita autofattura da parte del cessionario o committente che abbia “splafonato”.

La risoluzione menziona, quale adempimento necessario, la “presentazione dell’autofattura al competente ufficio”. Tale procedura è stata sostituita, a seguito dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica via SdI, dall’emissione di un’autofattura in formato XML, contraddistinta dal codice Tipo
Documento “TD21” (“Autofattura per splafonamento”) e recapitata solo al soggetto emittente.

Il documento è, quindi, annotato nel registro degli acquisti e, previo assolvimento dell’IVA dovuta (oltre ai relativi interessi e alla sanzione ex art. 7 comma 4 del DLgs. 471/97), garantisce l’esercizio del diritto alla detrazione (nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 19 e seguenti del DPR 633/72).

Sul piano operativo, si evidenzia la peculiarità delle modalità di compilazione del file XML, poiché, per sanare lo splafonamento, diversamente dalla regolarizzazione “ordinaria” ex art. 6 comma 8, è richiesto (si veda l’attuale versione della “Guida alla compilazione della fattura elettronica e dell’esterometro”, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 5 marzo 2024):

  • come già detto, l’utilizzo di uno specifico codice “TD21”, invariato rispetto al passato;
  • l’inserimento dei dati del soggetto emittente sia nel campo “Cedente/prestatore” che in quello “Cessionario/committente”;
  • la compilazione del valore “F24” nel campo 2.2.1.16.1 “TipoDato” della sezione “Altridatigestionali”, essendo necessario il versamento dell’IVA (a differenza di quanto prevede oggi la regolarizzazione ex art. 6 comma 8);
  • gli estremi della fattura di riferimento da rettificare nel campo 2.1.6. “DatiFattureCollegate”, se l’esportatore abituale emette un’autofattura diversa per ogni fornitore.
 

(MF/ms)




Fatturazione elettronica: creato il nuovo codice TD29

Nella giornata del 31 gennaio è stata pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la nuova versione delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica (versione 1.9) con modifiche rilevanti che discendono dalle recenti novità legislative.

Volendo sintetizzare, i principali aggiornamenti – che saranno applicabili dal 1° aprile 2025 – riguardano:

  • l’introduzione del codice “Tipo Documento” “TD29” per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’omessa o irregolare fatturazione, con conseguente modifica della descrizione (e del relativo utilizzo) del codice “TD20”;
  • l’introduzione del codice “Regime Fiscale” “RF20” per identificare il nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA (di cui al Titolo V-ter del DPR 633/72);
  • l’eliminazione della soglia massima di 400 euro stabilita per le fatture semplificate (art. 21-bis del DPR 633/72 e DM 10 maggio 2019), nel caso in cui il cedente o prestatore sia un soggetto che ha aderito al regime forfetario o al testé menzionato regime transfrontaliero di franchigia IVA.
Con riguardo al primo punto trova così soluzione – almeno dal 1° aprile 2025 – la questione relativa alle modalità con le quali va presentata all’Agenzia delle Entrate la comunicazione cui è tenuto il cessionario o committente, in caso di mancata o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore, per non incorrere nella sanzione di cui all’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97.

Attualmente, infatti, per effetto delle modifiche apportate dal c.d. DLgs. “Sanzioni” (DLgs. 14 giugno 2024 n. 87) efficaci a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il procedimento di “denuncia” prevede che il soggetto passivo sia tenuto solo a comunicare l’omissione o irregolarità all’Agenzia delle Entrate “entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare” (non è più richiesto il versamento dell’imposta). Il cessionario o committente che non vi provveda è soggetto a una sanzione pari al 70% dell’imposta con un minimo di 250 euro.

Lo stesso art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97 dispone che la comunicazione debba avvenire “tramite gli strumenti messi a disposizione” dall’Agenzia delle Entrate.

Stando alla nuova versione delle specifiche tecniche, si apprende, dunque, che detto strumento sarà rappresentato dal Sistema di Interscambio a cui il cessionario o committente dovrà trasmettere un file XML con codice “TD29”, avendo cura di indicare i dati del cedente o prestatore (nel caso in cui questi coincidessero con quelli del cessionario committente, infatti, il file verrebbe scartato).

Codice “TD20” ancora utilizzabile

Il codice “TD20”, per l’emissione della c.d. “autofattura denuncia” non viene accantonato, restando ancora utilizzabile:

  • in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a inversione contabile (art. 6 comma 9-bis del DLgs. 471/97);
  • nelle ipotesi di cui all’art. 46 comma 5 del DL 331/93 “ed in quelle ad esse assimilate”, cioè a dire quando a fronte di un acquisto intracomunitario, di una prestazione di servizi territorialmente rilevante nello Stato resa da un prestatore Ue o di un acquisto di beni già presenti in Italia da soggetto passivo stabilito in uno Stato membro, il cessionario o committente non abbia ricevuto la fattura entro il secondo me
  • se successivo a quello di effettuazione dell’operazione o abbia ricevuto un documento indicante un corrispettivo inferiore a quello reale (si veda la “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 5 marzo 2024).
Non sono state modificate, infatti, le modalità di regolarizzazione delle violazioni testé descritte.

In assenza di indicazioni sul punto da parte dell’Agenzia delle Entrate, la circostanza che le nuove specifiche tecniche entrino in vigore dal prossimo 1° aprile 2025, lascia qualche dubbio in ordine al corretto comportamento da utilizzare fino a quella data.

Potrebbe dedursi, infatti, che l’Amministrazione finanziaria abbia implicitamente inteso suggerire di continuare a utilizzare il codice “TD20”, che, fino al 31 marzo 2025, potrebbe ancora riferirsi alle ipotesi di cui all’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97.

Tale soluzione, tuttavia, parrebbe ammissibile solo laddove la trasmissione del file avesse la mera finalità di comunicazione dell’omissione o irregolarità e non comportasse, invece, l’attribuzione al cessionario o committente dell’onere del versamento dell’imposta, come veniva richiesto dalla norma previgente.

(MF/ms)




Chiarimenti sul reverse charge in edilizia

Il meccanismo del reverse charge interno riguarda, ex art. 17, comma 6, lettere a) e a-ter) del D.P.R. n. 633/1972:
  • le prestazioni di servizi diversi compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;
  • le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
Nella circolare n. 14/E/2015 e 37/E/2015, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il meccanismo dell’inversione contabile, lettera a) art. 17 si applica alle ipotesi in cui soggetti subappaltatori rendono servizi ad imprese del comparto dell’edilizia che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell’intervento edilizio.

I servizi forniti ai soggetti appaltatori o ad altri subappaltatori assumono rilevanza non solo se resi sulla base di un contratto riconducibile alla tipologia dell’appalto, ma anche se effettuati in base ad un contratto di prestazione d’opera.

Il reverse charge non si applica invece: alle prestazioni rese direttamente, in forza di contratti d’appalto, nei confronti di imprese di costruzione o di ristrutturazione; alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori (c.d. general contractor).

Ai fini dell’applicazione del reverse charge, l’appaltatore e il subappaltatore devono appartenere al settore edile mentre non assume nessuna rilevanza né la qualità del soggetto committente principale né il settore economico in cui lo stesso opera (circolare n. 11/2007).

Per individuare il settore edile bisogna fare riferimento alla sezione F della tabella ATECO 2007 (costruzioni).

Poiché rileva l’attività in concreto effettuata, il requisito soggettivo sussiste quando la prestazione rientra in quelle della citata sezione F qualunque codice attività sia stato dichiarato dal prestatore.

L’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che sono “tenuti all’applicazione del reverse charge i subappaltatori che svolgono, anche se in via non esclusiva o prevalente, attività identificate dai codici Atecofin riferite alla sezione Costruzioni” (circolare 37/E/2006).

Nel complesso, ai fini dell’applicazione del reverse charge ex art. 17, comma 6, lettera a) del D.P.R. n. 633/1972: non rileva l’attività del soggetto appaltante; l’impresa appaltatrice e quella subappaltatrice devono essere due operatori economici che svolgono un’attività rientrante nella sezione F della tabella ATECO 2007.
 

(MF/ms)




Documenti 2023: conservazione digitale sostitutiva entro il 31 gennaio

Il prossimo 31 gennaio scade il termine per effettuare la Conservazione Sostitutiva delle Fatture Elettroniche emesse e ricevute e degli altri documenti fiscali dell’anno 2023; pertanto rimangono poco più di due settimane per adempiere.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 2017 infatti chiarisce che “la Conservazione Digitale dei documenti deve avvenire … entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi”.

Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.M. 17 giugno 2014 (che rinvia all’art. 7, comma 4-ter del D.L. n. 357/1994) la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali: da intendersi come detto con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

Tale termine è valido anche per i documenti rilevanti ai fini IVA.

Pertanto, in relazione al periodo d’imposta 2023:

  • posto che il modello REDDITI 2024 doveva essere presentato entro il 31 ottobre 2024;
  • scade il 31 gennaio 2025 il termine per adempiere alla conservazione sostitutiva.
Non effettuare la conservazione comporta una sanzione equiparabile alla mancata esibizione dei libri, delle scritture contabili e dei documenti fiscali.

In base a quanto stabilito dall’ex art. 52 del D.P.R. n. 633/1972, è prevista una sanzione pecuniaria che varia da 1.000 a 8.000 euro ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997.

Inoltre, non ottemperando alla conservazione, in caso di accertamento, il contribuente non potrà esibire i documenti non conservati a norma.

(MF/ms)




Nota di variazione in aumento: termini per l’emissione

Successivamente all’emissione della fattura, può accadere che, per vari motivi, venga ad aumentare l’ammontare imponibile o quello dell’IVA dell’operazione documentata.

In tale circostanza, il soggetto passivo è obbligato all’emissione della nota di variazione in aumento ai sensi dell’art. 26 comma 1 del DPR 633/72.

La norma, tuttavia, non fornisce indicazioni sul momento a decorrere dal quale il documento deve essere emesso, né sul termine entro cui ne è richiesta l’emissione (si veda R.M. 11 marzo 1976 n. 502716).

Ciò nondimeno, essa fa esplicito rinvio alle disposizioni relative alla fatturazione di cui all’art. 21 del DPR 633/72, sicché l’eventuale termine deve essere individuato tenendo conto delle previsioni specifiche contenute in tale articolo (Cass. 9 novembre 2022 n. 33093).

Ne discende che per l’emissione della nota di variazione in aumento occorre sempre far riferimento alla data in cui si verifica l’evento che dà luogo all’obbligo di rettifica.

Sempre con riferimento ai termini di emissione, è necessario considerare le fattispecie che portano a eseguire la rettifica, operando una distinzione fra la natura “fisiologica” o “patologica” della circostanza che determina la variazione.

Nella prima categoria può essere annoverato, ad esempio, il caso in cui sia convenuto uno sconto, condizionato all’effettuazione del pagamento entro una precisa scadenza.

Nel presupposto che tale riduzione del prezzo sia riconosciuta in fattura, la base imponibile ai fini IVA (ex art. 13 del DPR 633/72), sarà determinata al netto del suddetto sconto, “atteso che l’importo che così ne risulta costituisce l’effettivo corrispettivo della cessione o della prestazione convenuto tra le parti” (R.M. 30 giugno 1975 n. 501171).

Qualora i termini di pagamento non vengano rispettati, e, pertanto, non si verifichi la condizione per beneficiare dello sconto, il cedente o prestatore sarà tenuto a emettere una nota di variazione in aumento ex art. 26 comma 1 del DPR 633/72, in ragione dell’incremento della base imponibile (cfr. ancora R.M. n. 501171/75).

In linea generale le situazioni “fisiologiche” sono tipiche delle circostanze in cui le parti subordinano “l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto” (art. 1353 c.c.).

Si pensi, sempre a titolo esemplificativo, all’eventualità che la base imponibile delle merci vendute sia correlata alla quotazione delle materie prime nel trimestre di consegna dei beni. Posto che verosimilmente il prezzo originariamente fatturato avrà subito oscillazioni, un andamento crescente renderebbe necessaria una variazione in aumento da operare nel momento in cui sono noti i valori effettivi.

In circostanze come quelle appena rappresentate la nota, analogamente a quanto avviene per la fattura, va emessa nel rispetto dei termini previsti dall’art. 21 comma 4 del DPR 633/72, ossia entro 12 giorni dal verificarsi della condizione che ha dato origine alla variazione.

È differente, invece l’ipotesi in cui l’obbligo di operare la variazione in aumento discenda da cause “patologiche” come la non corretta definizione della base imponibile o dell’imposta nella fattura originaria.

L’Amministrazione finanziaria chiarì in passato che l’art. 26 comma 1 del DPR 633/72 “non stabilisce alcun termine per l’effettuazione della suesposta procedura di variazione” (R.M. n. 502716/76); il cedente o prestatore può, quindi, procedere alla regolarizzazione della propria posizione sine die. In circostanze simili, tuttavia, indipendentemente dal termine di emissione, si sarebbe comunque già perfezionata la sanzione di cui all’art. 6 comma 1 del DLgs. 471/97 (attualmente pari a un importo dal 90% al 180% dell’imposta non correttamente documentata).

Anche in questo caso può essere utile un esempio.

Si pensi al soggetto passivo che abbia erroneamente ritenuto che l’operazione effettuata possedesse i requisiti per beneficiare di una delle esenzioni di cui all’art. 10 del DPR 633/72. La cessione di beni – o la prestazione di servizi – sin dall’origine avrebbe dovuto essere considerata imponibile.

Pertanto, ferma restando la necessità di effettuare una variazione dell’imposta ai sensi dell’art. 26 comma 1, l’emissione del documento e la sua annotazione non saranno sufficienti ad escludere l’applicazione della sanzione.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, il comportamento del soggetto passivo, “che ha emesso fatture senza addebito di Iva, si traduce, inevitabilmente, in un effetto incidente sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e del conseguente versamento del tributo, non avendo la stessa adempiuto all’onere di provvedere al pagamento dell’Iva che avrebbe dovuto addebitare e conseguentemente versare in favore dell’erario nei tempi dovuti” (si veda ancora Cass. 9 novembre 2002 n. 33093). 
 

(MF/ms)




Fatturazione elettronica: attenzione ai dati da riportare nelle dichiarazioni di intento

Come disposto dal provvedimento n. 293390/2021 del 28 ottobre  2021, i soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera c) D.P.R. n. 633/1972 e che trasmettono all’Agenzia delle Entrate per via telematica, dichiarazioni d’intento, sono sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per poter essere qualificati esportatori abituali ai sensi dell’art. 1, c. 1, lettera a), D.L. n. 746/1983 convertito con modificazioni dalla Legge n. 17/1984.

 

Ciò detto, i soggetti che emettono fatture elettroniche a clienti che intendono effettuare acquisti in regime di esenzione Iva ai sensi dell’Art. 8 c. 1 lett. c) del D.p.r. 633/72, hanno l’obbligo di indicare in fattura elettronica il protocollo telematico della dichiarazione d’intento ricevuta costituito da una serie di 17 cifre separate dal simbolo “/” o “–“ e altre 6 cifre.

Tale protocollo deve essere inserito utilizzando il blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>, per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:

  • nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”
  • nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della  dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” (es.  08060120341234567-000001)
  • nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.
A seguito dell’aggiornamento dei software di controllo, dal prossimo 1° febbraio 2024, il mancato inserimento di tale dato nella fattura elettronica comporterà il rigetto della stessa da parte dello SDI.

 

Si prega pertanto di prestare particolare attenzione al riguardo.
 

(MF/ms)




Fatturazione elettronica: le nuove specifiche tecniche

Una delle principali novità contenute nella nuova versione (1.8) delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, rilasciata il 12 dicembre 2023 e applicabile dal 1° febbraio 2024, riguarda la ulteriore funzione attribuita al codice “Tipo documento” TD28.

Tale codice era stato introdotto nella versione 1.7.1 con la finalità di consentire la comunicazione degli acquisti da soggetti stabiliti nella Repubblica di San Marino documentati con fattura cartacea con addebito dell’imposta.

Pur essendo previsto, infatti, l’obbligo di emettere e-fattura via Sistema di Interscambio per le cessioni di beni nei confronti di operatori di San Marino e gli acquisti da tali soggetti (DM 21 giugno 2021), la normativa sanmarinese (decreto delegato 5 agosto 2021 n. 147) consente un’esclusione da tale obbligo, permettendo l’emissione di fattura cartacea ai soggetti passivi sanmarinesi che abbiano dichiarato ricavi nell’anno solare precedente per un importo inferiore a 100.000 euro.

L’operatore nazionale che riceva un documento cartaceo con addebito dell’imposta in fattura, da un soggetto che beneficia di tale esonero, è quindi tenuto a utilizzare il codice TD28 al fine della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Da febbraio 2024, lo stesso codice potrà essere utilizzato per dar conto degli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti identificati in Italia ma non stabiliti nel territorio dello Stato, laddove questi ultimi abbiano erroneamente emesso fattura con addebito dell’imposta tramite la posizione IVA italiana.

A fronte di tale irregolarità l’art. 6 comma 9-bis.1 del DLgs. 471/97 prevede che il cessionario o committente sia punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro, sempre che l’errore non sia stato commesso con intento fraudolento.

Il soggetto che riceve il documento dovrà compilare il file XML da trasmettere via SdI, indicando, tra l’altro, oltre al codice TD28:

  • i dati identificativi del cedente o prestatore estero, che non devono riferirsi alla sua posizione italiana, nel campo <CedentePrestatore>;
  • i propri dati, nel campo <CessionarioCommittente>;
  • la data di effettuazione dell’operazione, indicata nella fattura emessa dal soggetto non stabilito ma identificato in Italia, nel campo <Data>;
  • il numero e la data della fattura originale emessa dal cedente o prestatore, nel campo <DatiFattureCollegate>.
La modifica che interessa il codice TD28 non è l’unica contenuta nelle specifiche tecniche aggiornate.

Una novità riguarderà i soggetti che adottano il regime speciale di cui all’art. 34 comma 1 del DPR 633/72, i quali determinano l’imposta dovuta portando in detrazione dall’IVA addebitata sulle cessioni di prodotti agricoli un importo forfetario, calcolato applicando alla base imponibile dell’operazione le percentuali di compensazione stabilite per gli stessi prodotti.
Dal prossimo 1° febbraio, nel blocco “Altri dati gestionali”, tali operatori potranno, facoltativamente, compilare l’elemento “Tipo Dato” con indicazioni utili alla “gestione automatica della liquidazione IVA” (cfr. specifiche tecniche versione 1.8). In particolare potrà essere valorizzata la stringa:
– “ALI-COMP”, in caso di cessione di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al DPR 633/72; corrispondentemente dovrà essere valorizzato il campo “Riferimento numero” con indicazione della percentuale di compensazione applicabile a tali prodotti;
– “NO-COMP”, qualora siano poste in essere cessioni di prodotti agricoli e ittici non compresi nella Tabella A, parte prima, allegata al DPR 633/72; (per cui non sono applicabili le percentuali di compensazione);
– “OCC34BIS”, nel caso in cui le operazioni riconducibili alle attività agricole connesse di cui all’art. 34-bis del DPR 633/72 siano state effettuate in via occasionale.

Con le nuove specifiche, è stato, infine, inserito, tra l’altro, un controllo sulle fatture emesse in regime di non imponibilità a seguito di dichiarazione di intento.

In tale circostanza, all’interno del documento deve essere riportato, nel campo “Riferimento testo” del blocco “Altri dati gestionali”, il protocollo di ricezione della suddetta dichiarazione di intento e il suo progressivo (separato dal segno “-” o “/”).

Nel caso in cui questa risultasse invalidata, il file XML sarebbe scartato con indicazione del codice errore “00477”.

E-fatture B2C consultabili senza adesione

Un’ultima novità riguardante la fattura elettronica consegue alla recente conversione in legge del DL “Anticipi” (art. 4-quinquies comma 4 del DL 145/2023).

È previsto, infatti, che le e-fatture emesse nei confronti dei consumatori finali siano messe loro a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, senza che sia necessaria un’esplicita richiesta in tal senso. Pur in assenza di una manifestazione espressa da parte del consumatore finale, questi potrà, quindi, consultare i dati riguardanti i documenti relativi agli acquisti effettuati.
 

(MF/ms)