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Da aprile applicabili le nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica

Fra pochi giorni entrerà in vigore la versione 1.9 delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, pubblicata lo scorso 31 gennaio. Le modifiche, che discendono da novità legislative, pur non essendo numerose, avranno un impatto significativo.
La più rilevante è certamente quella concernente le modalità con le quali dovrà essere presentata all’Agenzia delle Entrate la comunicazione cui è tenuto il cessionario o il committente nell’ipotesi di mancata o irregolare fatturazione da parte del cedente o del prestatore, per non incorrere nella sanzione di cui all’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97.
La norma, così come modificata dal c.d. D.Lgs. “Sanzioni” (DLgs. 14 giugno 2024 n. 87), ha effetto a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Il procedimento di denuncia prevede che il soggetto passivo sia tenuto a comunicare l’omissione o irregolarità all’Agenzia delle Entrate “entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare”. Il cessionario o committente che non vi provveda è soggetto a una sanzione pari al 70% dell’imposta con un minimo di 250 euro.
L’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97 dispone che la comunicazione debba avvenire “tramite gli strumenti messi a disposizione” dall’Agenzia delle Entrate.
Dal prossimo 1° aprile tale comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando un file XML da trasmettere via Sistema di Interscambio, con codice tipo documento “TD29”.
In ordine alla compilazione, si evince dalla lettura delle specifiche tecniche che:
  • nel campo cedente/prestatore va riportato un soggetto diverso da quello indicato nel campo cessionario/committente, pena lo scarto del file con codice errore “00471”;
  • nel campo cedente/prestatore possono essere riportati soltanto i dati di operatori nazionali, non essendo ammesso un valore diverso da “IT” nell’elemento “IdPaese”; in caso contrario il file viene scartato con codice errore “00473”;
  • la compilazione del tipo documento prevede necessariamente l’indicazione del numero di partita IVA del cedente o prestatore; in caso contrario il file viene scartato con codice errore “00475”.
Ciò detto, sempre a decorrere dal 1° aprile, cambierà la descrizione del tipo documento “TD20”, che non contemplerà più il riferimento all’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97; da ciò potrebbe dedursi che per le omesse o irregolari fatturazioni commesse fino al 31 marzo 2025 sia ancora consentito utilizzare la procedura “tradizionale”.
Occorre, tuttavia, sottolineare che tale procedura era stata introdotta in presenza di un diverso assetto normativo, che prevedeva, da parte del cessionario/committente, il “previo versamento dell’imposta”, attualmente non richiesto. Ragion per cui si era stati propensi a ritenere che la modifica dell’art. 6 comma 8 avrebbe comportato una differente modalità di comunicazione.
Non risulta, sul punto, una presa di posizione ufficiale da parte dell’Amministrazione finanziaria, tuttavia, in base a segnalazioni giunte in redazione, alcuni soggetti che avevano inteso comunicare l’irregolarità inviando una PEC agli Uffici territoriali di competenza hanno ricevuto una lettera da tali Uffici in cui veniva loro comunicato che avrebbe potuto “essere valutato di utilizzare per la regolarizzazione in parola il tipo Documento TD20”.
Quanto al “TD20”, come detto, dal prossimo 1° aprile esso cambia descrizione, potendo ancora essere adottato in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a inversione contabile (art. 6 comma 9-bis del DLgs. 471/97) o nelle ipotesi di cui all’art. 46 comma 5 del DL 331/93 e in quelle assimilate.

Novità in tema di fattura semplificata
Tra le ulteriori novità contenute nelle specifiche tecniche alcune riguardano i regimi di franchigia.
Posto che dal 1° gennaio del 2025 è applicabile il regime transfrontaliero di cui alla direttiva Ue n. 2020/285 (recepita nel DPR 633/72 a opera del DLgs. 180/2024), è stato inserito il nuovo codice “RF20 – Regime transfrontaliero di Franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285)”.
Lo stesso DLgs. 180/2024 ha previsto per entrambi i regimi di franchigia (transfrontaliero e forfetario), dall’inizio dell’anno, la possibilità di emettere fatture semplificate per importi superiori a 400 euro (limite stabilito dall’art. 21-bis comma 3 del DPR 633/72 e dal DM 10 maggio 2019).
In ragione di questa nuova opportunità sono stati modificati i controlli sul file XML. In particolare, sarà ammesso il superamento di tale soglia non solo nel caso in cui si stia modificando una fattura già emessa e sia stato valorizzato il blocco “DatiFatturaRettificata”, ma anche qualora siano trasmessi file delle fatture semplificate contraddistinti dai codici RF19 (Regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014)) o RF20.

(MF/ms)




Emissione fattura elettronica per i soggetti in franchigia: termini

L’Agenzia delle Entrate, nel corso della videoconferenza svoltasi il 1° febbraio, ha fornito chiarimenti in ordine all’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico da parte dei soggetti in regime di franchigia, tenuti all’adempimento dal 1° gennaio 2024.

In particolare, è stato chiesto quale dovesse essere il formato da adottare in relazione alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023, qualora il documento sia stato emesso nei primi giorni dell’anno successivo.

Dall’inizio di quest’anno, sono tenuti all’emissione delle fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio gli operatori che:

  • hanno aderito al “regime di vantaggio” (art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011),
  • adottano il regime forfetario (art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014),
  • hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91,
    i quali, nell’anno 2021, avevano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25.000 euro.
Alla data del 1° gennaio 2024 erano già tenuti all’adempimento (dal 1° luglio 2022) gli altri soggetti in regime di franchigia, nonché gli operatori fuoriusciti dal regime forfetario nel 2023, per aver percepito ricavi o compensi di importo superiore a 100.000 euro (cfr. la circ. Agenzia delle Entrate 5 dicembre 2023 n. 32).

Resta, comunque, fermo il divieto di emissione della fattura elettronica per le prestazioni sanitarie B2C (art. 10-bis del DL 119/2018 e art. 9-bis del DL 135/2018).

Per quanto concerne la scelta del formato della fattura nell’ipotesi in cui l’operazione sia effettuata negli ultimi giorni del 2023 dai soggetti allora esclusi dall’obbligo di fatturazione, occorre rammentare, da un lato, le disposizioni dell’art. 21 del DPR 633/72 e, dall’altro, le precisazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria con la circolare 17 giugno 2019 n. 14.

La norma dispone, in particolare, al comma 4, che la fattura immediata debba essere emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione. In virtù di tale disposizione, il soggetto passivo che decidesse di non emettere il documento entro le ore 24 del giorno in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi dovrebbe indicare tale data all’interno del documento (art. 21 comma 2 lett. g-bis) del DPR 633/72).

Nella circolare n. 14/2019 è stato chiarito che “In considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di avvenuta «trasmissione», è possibile assumere che la data riportata nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione”.

Risulta, conseguentemente, che la data di effettuazione e quella di emissione/trasmissione al Sistema di Interscambio posseggono valenza autonoma.

Ciò premesso, ricordato che la fattura non può considerarsi emessa qualora non sia inviata al SdI, l’Agenzia delle Entrate precisa che, per quanto concerne le operazioni effettuate nel 2023 dai soggetti in regime di franchigia in allora esclusi dalla fatturazione elettronica:

  • era ammissibile la spedizione o la messa a disposizione della fattura in formato cartaceo o elettronico extra SdI entro il 31 dicembre 2023;
  • a partire dal 1° gennaio 2024 è, invece, consentita esclusivamente la trasmissione in formato XML via SdI.
Pertanto, a titolo esemplificativo, si intenderà come non emessa una fattura, relativa a un’operazione effettuata il 29 dicembre 2023, spedita o messa a disposizione in formato analogico o elettronico extra SdI il 4 gennaio 2024.

Un ulteriore chiarimento dell’Agenzia delle Entrate ha riguardato la nuova funzionalità attribuita al codice TD28. Tale codice, che già veniva impiegato per comunicare, ai fini dell’esterometro, gli acquisti da soggetti stabiliti nella Repubblica di San Marino documentati con fattura cartacea con addebito dell’imposta, può essere impiegato dal 1° febbraio (cfr. specifiche tecniche versione 1.8), per la comunicazione degli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti identificati in Italia ma non stabiliti nel territorio dello Stato, laddove questi ultimi abbiano erroneamente emesso fattura con addebito dell’imposta tramite la posizione IVA italiana.

L’Amministrazione finanziaria chiarisce che l’invio del file con codice TD28 permette di adempiere esclusivamente all’obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere. Continua pertanto ad applicarsi, in relazione alla violazione commessa, l’art. 6 comma 9-bis.1 del DLgs. 471/97, secondo cui “fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione”, quest’ultimo è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro (sempre che l’errore non sia stato commesso con intento fraudolento).
 

(MF/ms)




Forfetari: dall’1 gennaio 2024 stop alla fatturazione cartacea

Dal 1° gennaio 2024 saranno tenuti all’emissione della fattura elettronica via SdI i soggetti passivi aderenti ai regimi di franchigia che sino al 31 dicembre ne sono esonerati.

A oggi, se non interverrà una proroga del divieto di emissione della e-fattura (più che probabile, considerato quanto accaduto negli ultimi anni), l’adempimento potrebbe riguardare anche gli operatori che effettuano prestazioni sanitarie B2C.

Per i primi l’obbligo “scatterà” in virtù delle disposizioni di cui all’art. 18 del DL 36/2022. In particolare, saranno tenuti all’emissione delle e-fatture in formato XML mediante Sistema di Interscambio gli operatori che:

  • hanno aderito al “regime di vantaggio” (art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011),
  • adottano il regime forfetario (art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014),
  • hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/1991
    e che, nell’anno 2021, avevano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25.000 euro (coloro che avevano oltrepassato tale soglia erano già soggetti all’obbligo dal 1° luglio 2022).
È appena il caso di ricordare che con la decisione 13 dicembre 2021 n. 2251, il Consiglio Ue ha prorogato per il triennio 2022-2024 la deroga agli artt. 218 e 232 della direttiva 2006/112/Ce, che autorizza l’Italia ad adottare il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria, estendendo l’obbligo ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’art. 282 della direttiva 2006/112/Ce.

Conferma del fatto che non ci saranno sorprese o rinvii “dell’ultima ora” può trarsi anche da un ulteriore “indizio”: nel DLgs. “Adempimenti”, attuativo della legge delega di riforma fiscale (L. 111/2023) è prevista l’eliminazione della Certificazione Unica, a decorrere dal periodo d’imposta 2024, per i compensi corrisposti ai contribuenti che adottano il regime forfetario e il regime di vantaggio, in ragione della piena operatività dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Al fine della predisposizione della e-fattura, oltre ai software presenti sul mercato, è disponibile un servizio offerto gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, che permette di generare e trasmettere i file XML mediante SdI. Inoltre, in considerazione del fatto che l’art. 39 del DPR 633/72 sancisce che le fatture emesse in formato elettronico devono essere conservate in modalità elettronica, i soggetti passivi potrebbero aderire al servizio (anch’esso gratuito) proposto dall’Agenzia, che consente la conservazione a norma di tutti i documenti transitati dal Sistema di Interscambio.

Con riguardo ai profili operativi, nella predisposizione del file i soggetti passivi dovranno riportare il codice relativo al proprio regime (“RF19” per i forfetari), mentre nelle operazioni territorialmente rilevanti in Italia dovrà essere indicato, in luogo dell’IVA, il codice Natura N2.2 (“Operazioni non soggette – altri casi”). Dovrà poi essere compilato il campo “Bollo virtuale”, qualora i corrispettivi documentati in fattura non assoggettati a IVA superino l’importo di 77,47 euro.

Inoltre, in considerazione del rinvio operato dall’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015 al comma 3 del medesimo articolo, che definisce il perimetro dei soggetti obbligati alla fatturazione elettronica, dal prossimo 1° gennaio tutti i forfetari saranno tenuti alla presentazione della comunicazione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”) che richiede obbligatoriamente la trasmissione mediante SdI, con adozione del formato XML.

Dubbi sul rinvio del divieto di e-fattura per le prestazioni sanitarie

Mentre, come detto, è pressoché certo l’ingresso degli operatori in regime di franchigia nel novero di coloro che sono obbligati all’emissione di fattura elettronica via SdI, altrettanto non si può affermare per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie B2C.

Il divieto di emissione di e-fattura tramite il Sistema di Interscambio opera, sino al 31 dicembre 2023, nei confronti dei soggetti:

  • tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
  • che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis comma 2 del DL 135/2018).
    Il formato cartaceo va adottato esclusivamente per le operazioni B2C, mentre le prestazioni sanitarie “imputate” a soggetti diversi da persone fisiche (B2B), vanno documentate da fattura elettronica via SdI (risposta a interpello n. 307/2019).
Nel 2022 la proroga del divieto, che era originariamente previsto per il periodo d’imposta 2019, è intervenuta negli ultimi giorni dell’anno (per effetto dell’art. 3 comma 2 del DL 29 dicembre 2022); non è escluso, quindi, che anche l’ulteriore rinvio possa essere definito con le medesime tempistiche.

(MF/ms)




Forfettari: gli adempimenti dall’ 1 luglio 2022

Anche i soggetti forfettari dovranno emettere la fattura in formato elettronico a decorrere dal 1° luglio 2022.

Tale onere, introdotto dall’articolo 18 Dl 36/2022, riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, e le relative variazioni, effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

E per quanto riguarda le operazioni effettuate con l’estero?

Ricordiamo che l’Italia è stata autorizzata ad introdurre la fatturazione elettronica tra soggetti passivi “stabiliti” sul territorio italiano; pertanto, i soggetti esterianche se identificati in Italia (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), non sono tenuti alla fatturazione elettronica.

Allo stesso modo, le fatture emesse verso controparti non residenti (intra-Ue oppure extra-Ue) sono escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica.

Fino al 30 giugno 2022 chi effettua operazioni (attive o passive) con l’estero è tenuto all’invio del c.d. “esterometro” a cadenza trimestrale (articolo 1, comma 3.bis, Dlgs. 127/2015).

L’adempimento riguarda tutti i soggetti passivi “residenti o stabiliti nel territorio dello Stato” obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite SdI (articolo 1, comma 3, Dlgs. 127/2015); risultano quindi attualmente esonerati coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” e quelli che applicano il regime forfettario (circolare 14/E/2019).

Dal 1° luglio 2022, però, gli obblighi di fatturazione elettronica vengono estesi anche ai soggetti in regime forfettario, in regime “di vantaggio” (di cui all’articolo 27, comma 1 e 2, Dl. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011) e alle Asd ed associazioni assimilate (con opzione di cui agli articoli 1 e 2, L. 398/1991) che abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensiragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro nell’anno precedente.

Per questo motivo, in assenza di chiarimenti ufficiali, si ritiene che dal 1° luglio 2022 anche tali soggetti dovranno trasmettere la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro).

Secondo le disposizioni dell’articolo 1, comma 3-bis. Dlgs. 127/2015, infatti, i soggetti passivi obbligati alla fatturazione elettronica (in ambito Italia) devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti esteri (non stabiliti nel territorio dello Stato), salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganalePer le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, la trasmissione telematica va effettuata utilizzando lo SdI secondo il formato XML previsto per la fatturazione elettronica tra soggetti passivi Iva nazionali.

In base al quadro normativo sopra ricostruito, si propone una sintesi degli adempimenti Iva connessi alle prestazioni di servizi rese dai contribuenti in regime forfettario nei confronti di committenti esteri, a decorrere dal mese di luglio.

Nel caso di prestazioni di servizio rese ad un committente, soggetto passivo d’imposta, stabilito in un altro Paese Ue, va emessa fattura senza addebito di imposta ai sensi dell’articolo 7-ter Dpr. 633/1972 e compilato l’elenco Intrastat delle prestazioni di servizio rese (Intra 1-quater). In ottica di tracciato XML della fatturazione elettronica si ritiene che vada riportata la Natura operazione N2.1 e la dicitura “inversione contabile” nel blocco Altri dati gestionali, indicando nel campo Codice destinatario il valore “XXXXXXX”.

Analogamente, in caso di servizi resi ad un committente extracomunitario, occorre emettere una fattura senza addebito di imposta ai sensi dell’articolo 7-ter Dpr 633/1972 riportando la Natura operazione N2.1 e la dicitura “operazione non soggetta” nel blocco Altri dati gestionali, in base all’articolo 21, comma 6-bis, lettera b), Dpr 633/1972.

Le prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter (in ambito UE o extra-UE) si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate.

Se anteriormente al verificarsi dell’ultimazione o indipendentemente da essa sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuatalimitatamente all’importo pagatoalla data del pagamento.

La fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Entrambe le ipotesi di fatturazione, se di ammontare superiore a 77,47 euro, richiedono l’assolvimento del bollo da 2 euro tramite modalità “virtuale” ai sensi del Dm. 17.06.2014, barrando l’apposita casella all’interno del file XML, oppure tramite marca fisica, da applicare su un esemplare della fattura cartacea.

Si ricorda infine che l’Agenzia delle entrate, ai fini della formazione dell’elenco B modificabile dell’imposta di bollo dovuta su fatturenon tiene conto dei documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, che riportano nel tag <CodiceDestinatario> il valore “XXXXXXX” (Provvedimento del 04.02.2021, Specifiche tecniche bollo – Allegato A, aggiornato al 29.12.2021).

(MF/ms)
 




I forfettari entrano nel mondo della fatturazione elettronica dall’1 luglio 2022

Sembra essere ormai definitivamente sciolto il dubbio relativo alla data d’ingresso degli operatori economici di minime dimensioni nel mondo della fatturazione elettronica. In base a quanto può evincersi dalla bozza del decreto legge contenente ulteriori misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato il 13 aprile dal Consiglio dei Ministri, i soggetti che hanno adottato il regime di vantaggio (art. 27 commi 1 e 2 del Dl 98/2011) o il regime forfetario (art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014) e le associazioni sportive dilettantistiche precedentemente escluse (art. 1 e 2 della L. 398/91) saranno tenuti a emettere fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio a decorrere dal 1° luglio 2022.

Resterebbero ancora esclusi fino al 2024, secondo quanto si è appreso da fonti di Governo, i soggetti passivi che percepiscono ricavi e compensi non superiori a 25.000 euro.

La bozza di decreto sembra prevedere, tuttavia, che nel terzo trimestre dell’anno sia consentita l’emissione della e-fattura, da parte di tali soggetti, entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, senza che venga applicata la sanzione di cui all’art. 6 comma 2 del Dlgs. 471/97.

Tale norma, lo ricordiamo, prevede che la tardiva fatturazione di operazioni non soggette a imposta sia punita con “sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati”, riducibile a un importo compreso tra 250 e 2.000 euro, qualora la violazione non rilevi neppure ai fini della determinazione del reddito.

La scelta del Governo consegue alla decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea n. 2021/2251, la quale, nel prorogare al triennio 2022-2024 la misura che autorizza l’Italia ad adottare il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria (in deroga agli artt. 218 e 232 della direttiva 2006/112/Ce), non aveva previsto l’esclusione dei soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese.

Si riduce ulteriormente, quindi, il novero dei soggetti non tenuti all’emissione della e-fattura via SdI.

La citata decisione di esecuzione Ue 2021/2251 ha disposto che l’utilizzo e l’accettazione del documento elettronico riguardi i “soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano”.

L’adempimento continua, dunque, a non interessare le operazioni intercorse con i soggetti non residenti o stabiliti, nel caso in cui possiedano un numero identificativo ex art. 35-ter del Dpr 633/72 o abbiano nominato un rappresentante fiscale.

Va detto, tuttavia, che, in ragione del fatto che dal prossimo 1° luglio i dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato della fattura elettronica, il suddetto esonero pare ormai scarsamente rilevante.

Quanto alle cessioni di beni verso la Repubblica di San Marino, occorre precisare che, sempre dal 1° luglio 2022, saranno tenuti a emettere fattura elettronica nei confronti di operatori economici sanmarinesi sia i soggetti passivi “residenti” e “stabiliti”, sia coloro che si sono semplicemente “identificati” in Italia (art. 1 del Dm 21 giugno 2021).

Continua a restare in vigore, invece, almeno sino a fine anno, il divieto di emissione di fatture elettroniche:

– per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis del Dl 119/2018), e
– per i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis del Dl 135/2018).

Aumentano i dati a disposizione dell’Agenzia

L’Italia ritiene che l’estensione dell’ambito della fatturazione elettronica anche ai soggetti in franchigia possa potenziare “la capacità dell’Agenzia delle entrate di lottare contro la frode e l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), fornendo un quadro completo delle fatture emesse da tutti i soggetti passivi”, e permettendo altresì di verificare il rispetto, da parte di tali soggetti passivi, “dei requisiti e delle condizioni per potersi avvalere di tale franchigia”.

Le misure che presumibilmente verranno adottate si innestano in un piano di “telematizzazione” del Fisco che ha, fra i suoi obiettivi, anche quello di agevolare la lotta all’evasione.

In questo senso, sempre stando alla bozza di decreto circolata, occorre segnalare la possibile anticipazione al 30 giugno 2022 (rispetto alla data prevista del 1° gennaio 2023) dell’entrata in vigore delle sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici (art. 15 comma 4-bis del Dl 179/2012).

(MF/ms)
 




Confermato ed esteso l’obbligo di fatturazione elettronica per il prossimo triennio

Nella riunione tenutasi nella giornata del 13 dicembre, il Consiglio dell’Unione europea ha deliberato l’adozione della proposta della Commissione Ue – già discussa dal Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) – circa la proroga per il triennio 2022-2024 della misura di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/Ce, che autorizza l’Italia ad adottare il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria.

La vera novità, già annunciata nelle scorse settimane, consiste nell’estensione dell’obbligo ai soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’art. 282 della direttiva 2006/112/Ce.

La proroga al 31 dicembre 2024 non determina alcun reale mutamento nel sistema “ordinario” di fatturazione elettronica delle operazioni B2B e B2C, né la necessità di operare modifiche legislative, posto che il testo dell’art. 1 comma 3 del D.lgs. 127/2015 (che ha introdotto l’adempimento) non prevede un termine di decadenza dell’obbligo; non può dirsi altrettanto per quanto attiene all’estensione della misura a minimi e forfetari, atteso che la medesima norma ne dispone, attualmente, l’esonero.

Essendo, quindi, indispensabile un intervento legislativo, è presumibile che la novità riguardante i soggetti che beneficiano di regimi agevolati non entri in vigore dal prossimo 1° gennaio 2022, ma in un momento successivo.

In questo senso, va considerato, in primis, che, in termini sistematici, “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti” (art. 3 della L. 212/2000, c.d. “Statuto del contribuente”).

Secondariamente occorre che venga individuato un “veicolo” legislativo per l’introduzione della norma nell’ordinamento interno.

Una prima soluzione potrebbe consistere nell’inserimento di uno specifico emendamento all’interno della legge di bilancio 2022, in corso di approvazione, benché i tempi appaiano ormai molto stretti.

Parrebbe più probabile (ma anche in questo caso il condizionale è d’obbligo) che sia introdotta una disposizione specifica nell’usuale Dl. “milleproroghe” di fine anno, mediante la quale sia consentita, ancora per un periodo limitato, l’adozione della fattura cartacea per minimi e forfetari. In questo senso sarebbe sufficiente una modifica dell’art. 1 comma 3 ultimo periodo del D.lgs. 127/2015, che garantisse la possibilità di usufruire dell’esonero sino a un termine stabilito (ad esempio, per un ulteriore semestre).

In via residuale, potrebbe essere scelta la strada della “delega fiscale”; in questo caso, tuttavia, i tempi si potrebbero dilatare, in contrasto con i desiderata dell’Amministrazione finanziaria che necessiterebbe di disporre prima possibile di dati che le sono utili nella lotta all’evasione.

Nella richiesta alla Commissione Ue, l’Italia ha, infatti, sottolineato come l’estensione dell’ambito di applicazione della fattura elettronica ai soggetti che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese “potenzierebbe la capacità dell’Agenzia delle entrate di lottare contro la frode e l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto (Iva), fornendo un quadro completo delle fatture emesse da tutti i soggetti passivi” (cfr. proposta Commissione Ue del 5 novembre scorso).

Resta da capire quale sarà il destino dei soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91 (associazioni sportive dilettantistiche), attualmente esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi dall’esercizio dell’attività commerciale per un importo non superiore a 65.000 euro (o tenuti ad assicurare che il documento venga emesso “per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta”, nel caso in cui abbiano superato detto importo ex art. 1 comma 3 del D.lgs. 127/2015).

Sulla base di quanto stabilito dalla decisione assunta dal Consiglio Ue, infatti, si potrebbe ipotizzare che anche tali soggetti siano chiamati a emettere e-fatture via SdI.

Sempre con riferimento all’ambito soggettivo, resta confermato che l’obbligo di emissione di fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio riguarda esclusivamente “i soggetti stabiliti sul territorio italiano”. Permane, quindi, l’esclusione per i soggetti che non sono residenti o stabiliti e che possiedono esclusivamente un numero identificativo ex art. 35-ter del Dpr 633/72 o hanno nominato un rappresentante fiscale.

In questo contesto appare un unicum la definizione del perimetro soggettivo della fatturazione elettronica per le operazioni intercorse con la Repubblica di San Marino. Il Dm 21 giugno 2021, che introduce tale obbligo dal 1° luglio 2022, include, infatti, nell’ambito di applicazione non soltanto i soggetti passivi “residenti” o “stabiliti”, ma anche gli operatori semplicemente “identificati in Italia” (art. 1 del Dm 21 giugno 2021).

(MF/ms)
 




Webinar “Novità fiscali e adempimenti” del 4 marzo 2021: ecco le slide

Si allegano le slide utilizzate durante il webinar "Novità fiscali e adempimenti" tenutosi giovedì 4 marzo 2021.

Relatore dell'incontro Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas Commercialisti Associati di Lecco.

(SG/sg)




Giovedì 4 marzo 2021: webinar su “Novità fiscali e adempimenti”

E’ in programma giovedì 4 marzo, alle ore 14.30 la seconda parte dei webinar dedicati alle “Novità fiscali 2021”.
I temi del secondo incontro saranno i seguenti:

  • Proroga dei termini di versamento e altri adempimenti fiscali
  • Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate
  • Novità in materia di imposte dirette
  • Fatturazione elettronica e corrispettivi telematici
  • Dilazione dei ruoli e altre novità in materia di riscossione
  • Assemblee societarie
  • Altre novità fiscali

Relatore del webinar Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas Commercialisti Associati di Lecco.

Per partecipare è necessario iscriversi al seguente link

(SG/sg)




Esportatori abituali: novità dalla Legge di Bilancio 2021

Il Sistema di Interscambio non permetterà di emettere una fattura elettronica con il titolo di non imponibilità IVA indicando il numero di protocollo di una dichiarazione d’intento invalidata, in quanto predisposta da un soggetto che non è in possesso della qualifica di esportatore abituale.
Lo ha previsto la legge di bilancio 2021 (art. 1 commi 1079-1083 della L. 178/2020).

Al fine di inibire il rilascio delle dichiarazioni d’intento ai falsi esportatori abituali e di invalidare quelle illegittime, gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria effettueranno specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo sostanziale.

Resta da comprendere come potranno essere effettuate verifiche sostanziali, in merito all’effettivo possesso dello status di esportatore abituale, su un numero elevato di soggetti.
La stessa Amministrazione finanziaria, nell’ambito della risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03673 del 26 febbraio 2020, non aveva ritenuto verosimile che “un Ufficio Territoriale possa procedere ad un controllo sostanziale dei contenuti della dichiarazione d’intento ricevuta, ancorché telematicamente, al fine di verificare i requisiti così da autenticarne la validità”.

Ragionevolmente, è ipotizzabile che le suddette verifiche possano consistere in un’analisi dei dati risultanti dalla dichiarazione IVA dell’anno precedente e in controlli relativi all’inclusione del soggetto passivo nella banca dati VIES nonché agli elenchi INTRASTAT e alle dichiarazioni d’intento già presentate.

Le nuove disposizioni si avvalgono di quanto previsto dall’art. 12-septies del DL 34/2019, il quale stabilisce che gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento “devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa”.

Sarà, dunque, possibile invalidare le dichiarazioni d’intento precedentemente emesse, operare un incrocio automatico tra il sistema della fatturazione elettronica e una lettera d’intento ideologicamente falsa nonché, in tal caso, inibire l’emissione da parte del cedente o prestatore di una fattura elettronica via SdI con il titolo di non imponibilità IVA di cui all’art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72.

Si rammenta, peraltro, che a decorrere dal 1° gennaio 2021 è obbligatoria l’emissione delle fatture elettroniche, nei confronti degli esportatori abituali, con lo specifico codice natura “N3.5” invece del più generico “N3”, adottabile sino al 31 dicembre 2020.

Una semplificazione è, invece, prevista in sede dichiarativa, essendo stata anticipata dalle bozze del modello IVA 2021 (riferito all’anno d’imposta 2020) l’abolizione del quadro VI ove i fornitori di esportatori abituali erano tenuti a riepilogare i dati delle lettere d’intento ricevute.

Nella legge di bilancio 2021 trovano spazio, inoltre, alcune novità con riguardo al settore nautico, che saranno applicabili alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all’adozione di un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (art. 1 commi 708-712 della L. 178/2020).

In particolare, per effetto di quanto previsto dall’art. 1 comma 708 della L. 178/2020, il regime di non imponibilità di cui all’art. 8-bis del DPR 633/72 potrà essere applicato, dal cedente o prestatore, solamente a condizione che il cessionario o committente – intenzionato ad acquistare beni e/o servizi senza applicazione dell’IVA – rilasci una specifica dichiarazione che attesti l’effettiva navigazione in “alto mare” della nave.

La menzionata disposizione stabilisce, tra l’altro, che una nave si considera adibita alla navigazione in “alto mare” se ha effettuato nell’anno solare precedente (o, in caso di primo utilizzo, effettua nell’anno in corso) un numero di viaggi in “alto mare” superiore al 70% del totale dei viaggi effettuati. 

La dichiarazione di impiego della nave “in alto mare” dovrà essere predisposta utilizzando il modello che sarà approvato dall’Agenzia delle Entrate e trasmessa telematicamente a quest’ultima. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione dovranno essere indicati dal fornitore nella fattura.

Dichiarazione d’intento anche per il settore navale

La legge di bilancio 2021 prevede anche specifiche disposizioni in merito alla territorialità IVA delle prestazioni di servizi B2C relative all’utilizzo di imbarcazioni da diporto di cui all’art. 7-sexies lett. e-bis) del DPR 633/72.

 Le novità riguardano le prestazioni di noleggio, locazione, leasing e simili, non a breve termine (possesso o utilizzo dell’imbarcazione per più di 90 giorni) e prevedono che l’utilizzatore del mezzo sia tenuto a rilasciare una dichiarazione sull’effettivo utilizzo del bene nel territorio dell’Unione europea.
Anche per questa fattispecie, l’art. 1 comma 710 della L. 178/2020 prevede l’invio di una dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta.

(MF/ms)




Nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica

Come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2021 è obbligatorio l’utilizzo delle nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, approvate dall’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 28.02.2020, poi modificato con Provvedimento del 20.04.2020.

Tra le novità troviamo i nuovi codici dettaglio relativi alla “natura” dell’operazione, il cui utilizzo, come detto, è obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio, pena lo scarto del file della fattura: non è più possibile, pertanto, utilizzare i codici generici N2, N3 o N6, che identificavano un’operazione non soggetta ad Iva ma si devono utilizzare i codici dettagliati quali previsti dalle nuove Specifiche tecniche.

Interessanti sono i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate nella Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro, in merito all’utilizzo delle nuove codifiche.

 

N2.1 Operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972

Il codice N2.1 deve essere utilizzato per le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972.

Si tratta delle operazioni che confluiscono nel rigo VE34 della dichiarazione annuale Iva.

Relativamente alle operazioni di cui all’articolo 21, comma 6 bis, lett. a), deve essere inserita la dicitura “INVCONT” nel campo 2.2.1.16.1 “Tipo dato” del blocco 2.2.1.16 “altri dati gestionali”.

 

N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi

Il codice N2.2 va utilizzato dai contribuenti in regime forfettario o in tutti i casi in cui un soggetto Iva non è obbligato ad emettere fattura, ad esempio per le operazioni cosiddette “monofase” di cui all’articolo 74 D.P.R. 633/1972).

 

N3.1 – non imponibili – esportazioni

Il codice N3.1 va utilizzato per le esportazioni di beni di cui all’articolo 8, comma 1, lett. a), b) e b- bis), D.P.R. 633/1972, tra le quali sono ricomprese anche:

  • le cessioni, nei confronti dei cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio dell’Unione Europea, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari;
  • le cessioni di beni prelevati da un deposito Iva con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’UE (articolo 50-bis, comma 4, lett. g, D.L. 331/1993).

Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30, colonna 2, della dichiarazione annuale Iva.

 

N3.2 – non imponibili – cessioni intracomunitarie

Il codice N3.2 va utilizzato nel caso di cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 D.L. 331/1993, quali ad esempio:

  • le operazioni triangolari comunitarie promosse da soggetto passivo appartenente ad altro Stato UE in cui il cedente nazionale consegna i beni per conto del proprio acquirente comunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest’ultimo;
  • le operazioni triangolari comunitarie promosse da soggetto passivo nazionale in caso di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa dal proprio fornitore comunitario al proprio cessionario di altro Stato UE ivi designato al pagamento dell’imposta relativa all’operazione;
  • le cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito Iva con spedizione in altro Stato UE (articolo 50-bis, co. 4, lett. f, D.L. 331/1993);
  • le cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli e ittici, anche se non compresi nella Tabella A – parte prima, allegata al D.P.R. 633/1972, effettuate da produttori agricoli di cui all’articolo 34;
  • le operazioni di cui all’articolo 58, comma 1, L. 331/1993, e cioè le cessioni, nei confronti di soggetti passivi nazionali o di commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni in altro Stato Ue a cura o a nome del cedente nazionale. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30, colonna 3, della dichiarazione annuale Iva.

 

N3.3 – non imponibili – cessioni verso San Marino

Il codice N3.3 va utilizzato nel caso di cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30, colonna 4, della dichiarazione annuale Iva.

 

N3.4 – non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione

Il codice N3.4 va utilizzato nel caso di operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione quali quelle di cui all’articolo 8-bis D.P.R. 633/1972 (ad esempio, le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio dell’attività commerciale o di pesca), per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all’articolo 9 D.P.R. 633/1972 (ad esempio per i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte nel territorio estero in dipendenza di un unico evento) e le operazioni effettuate nei confronti dello Stato del Vaticano. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30, colonna 5, della dichiarazione annuale Iva.

 

N3.5 – non imponibili – non imponibile a seguito di dichiarazioni d’intento

Il codice N3.5 va utilizzato per le operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano rilasciato la dichiarazione di intento. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE31 della dichiarazione annuale Iva.

Il codice N3.5 dovrà essere utilizzato anche dal cessionario esportatore abituale che utilizza il plafond ad esempio nelle operazioni con tipologie di documento:

  • TD18: integrazione per acquisto intracomunitario di beni;
  • TD23: estrazione beni da Deposito Iva introdotti ai sensi dell’articolo 50, comma 4, lett. c), D.L. 331/1993

 

N3.6 – non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

Il codice N3.6 va utilizzato nei seguenti casi:

  • cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;
  • cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall’UE di cui all’articolo 38- quater, comma 1, D.P.R. 633/1972;
  • le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi Iva di cui all’articolo 50-bis, comma 4, lett. c), D.L. 331/1993;
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito Iva (articolo 50-bis, comma 4, lett. e ed h, D.L. 331/1993);
  • i trasferimenti di beni da un deposito Iva ad un altro (articolo 50-bis, comma 4, lett. i, D.L. 331/1993).

Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE32 della dichiarazione annuale Iva.

Il codice N3.6 deve essere utilizzato anche dal cessionario nelle operazioni con tipologie di documento:

  • TD18: in caso acquisto intracomunitario di beni con introduzione in deposito Iva;
  • TD19: in caso di acquisto da cedente estero di beni già presenti in Italia con introduzione in deposito Iva, oppure di acquisto da cedente estero di beni all’interno del deposito Iva.

 

N6.1 – inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero

Il codice N6.1 va utilizzato nel caso di cessioni all’interno dello Stato di rottami ed altri materiali di recupero di cui all’articolo 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 2, della dichiarazione annuale Iva.

 

N6.2 – inversione contabile – cessione di oro e argento puro

Il codice N6.2 va utilizzato per le cessioni di oro e argento puro. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 3, della dichiarazione annuale Iva.

 

N6.3 – inversione contabile – subappalto nel settore edile

Il codice N.6.3 va utilizzato nel caso di prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori senza addebito d’imposta ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. a), D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 4, della dichiarazione annuale Iva.

 

N6.4 – inversione contabile – cessione di fabbricati

Il codice N6.4 va utilizzato nel caso di cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. a-bis), D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 5, della dichiarazione annuale Iva.

 

N6.5 – inversione contabile – cessione di telefoni cellulari

Il codice N6.5 va utilizzato nel caso di cessioni di telefoni cellulari per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. b), D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 6, della dichiarazione annuale Iva.

 

N6.6 – inversione contabile – cessione di prodotti elettronici

Il codice N6.6 va utilizzato nel caso di cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. c), D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 7, della dichiarazione annuale Iva.

 

N6.7 – inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi

Il codice N6.7 va utilizzato nel caso di prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 8, della dichiarazione annuale Iva.

 

N6.8 – inversione contabile – operazioni settore energetico

 Il codice N6.8 va utilizzato nel caso di operazioni del settore energetico per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater), D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 9, della dichiarazione annuale Iva.

 

N6.9 – inversione contabile – altri casi

Il codice N6.9 va utilizzato per eventuali nuove tipologie di operazioni, rispetto a quelle elencate negli altri N6, per le quali è previsto il regime dell’inversione contabile. Tale codice non deve essere utilizzato per le prestazioni a committente UE per le quali occorre utilizzare il codice N2.1.

(MF/ms)