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Consultazione fatture elettroniche: non è più necessaria l’adesione al servizio

L’art. 4-quinquies del D.L. n. 145/2023 , c.d. decreto Anticipi, intervenendo sul comma 3, quarto periodo, dell’art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015, ha eliminato la previsione di un’espressa adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio. Dunque, anche per i consumatori finali non è più necessaria un’espressa adesione al servizio dell’Agenzia delle Entrate.

A livello operativo, al di là di quanto prevedeva la norma che faceva riferimento ai consumatori finali, anche i soggetti passivi IVA per sfruttare appieno il servizio avrebbero dovuto esprimere espressa adesione, salvo quanto previsto per il c.d. “periodo transitorio”. 

Per effetto della modifica normativa in parola, tutti i contribuenti, siano essi operatori economici, persone fisiche o soggetti, diversi da persone fisiche, non titolari di partita IVA, possono avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio. Dunque, come detto, non sarà più necessaria un’espressa adesione al servizio. 

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, Prot. n. 105669/2024, ha recepito le novità a livello operativo, con effetti a partire dallo scorso 20 marzo

Come riportato nel provvedimento, stante comunque la possibilità, per l’Agenzia delle Entrate, di memorizzare i file delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 5-bis, del menzionato D.Lgs. n. 127 del 2015 (introdotto dall’art. 14 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con Legge 19 dicembre 2019, n. 157), con il nuovo provvedimento si dispone: 

  • la possibilità per tutti i contribuenti, siano essi operatori economici, persone fisiche o soggetti, diversi da persone fisiche, non titolari di partita IVA, di avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici più agevolmente, 
  • senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio. 
Le fatture elettroniche sono disponibili in consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio.

Inoltre, anche ai consumatori finali, come già avviene per gli operatori economici, sono messi a disposizione in consultazione i “dati fattura” (ad eccezione di quelli relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione di cui al comma 2, lettera g), dell’art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972) fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

La consultazione delle fatture elettroniche e dei “dati fattura” non è delegabile, da parte del consumatore finale, ad un intermediario.
 

Periodo temporale memorizzazione dati
Dati fattura 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento
File fattura completo Fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio
Fatture disponibili  Anche se antecedenti all’adesione (per chi l’aveva espressa in precedenza)
 

(MF/ms)




L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

L’Agenzia delle Entrate elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) ed elaborate senza scarto per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo.
 
Se sono state emesse fatture elettroniche che configurano i presupposti per l’assoggettamento a bollo, ma non contengono la relativa indicazione, l’Agenzia le evidenzia al soggetto che le ha emesse: il cedente/prestatore o, nel caso di autofatture per regolarizzazione di operazioni, il cessionario/committente.
 
L’esito di tale elaborazione si concretizza nella messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” di due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento:
· l’elenco A (non modificabile), che contiene gli estremi delle fatture correttamente assoggettate all’imposta di bollo (campo <Bollo virtuale> valorizzato a “SI” nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica)
· l’elenco B (modificabile), che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l’assoggettamento a bollo ma che non riportano l’indicazione prevista (campo <Bollo virtuale> non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).
 
Ai fini dell’individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) vengono considerate quelle in cui:
· la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione, è precedente alla fine del trimestre
· la data di messa a disposizione (contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito) è precedente alla fine del trimestre.

Per esempio, una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 31 marzo, viene considerata tra le fatture relative al primo trimestre.

Una fattura elettronica datata e trasmessa al Sistema di Interscambio il 30 marzo, la cui data di consegna attestata nella ricevuta è il 1° aprile, viene considerata, ai fini del bollo, tra le fatture relative al secondo trimestre.

Per quanto riguarda l’individuazione del trimestre di riferimento delle fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, vengono considerate le fatture:
· consegnate e accettate dalla Pubblica amministrazione destinataria, per le quali la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna”, è precedente alla fine del trimestre (la data in cui è avvenuta l’accettazione non rileva) consegnate e in decorrenza termini (la Pubblica amministrazione non ha notificato né l’accettazione né il rifiuto), per le quali la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna”, è precedente alla fine del trimestre (la data della notifica di decorrenza termini non rileva)
· non consegnate, per le quali la data di messa a disposizione, contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito”, è precedente alla fine del trimestre.
 
L’elenco A contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati e verso le Pubbliche amministrazioni, nelle quali il cedente/prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo.

Tale indicazione viene rilevata dalla valorizzazione a “SI” del campo “Bollo virtuale” (2.1.1.6.1 nel tracciato record della fattura ordinaria e 2.1.1.5 del tracciato record della fattura semplificata) all’interno del file con estensione .xml contenente la fattura elettronica emessa.

Il contenuto del campo “Importo bollo” (2.1.1.6.2) del tracciato record della fattura ordinaria non è rilevante. Indipendentemente dalla valorizzazione di tale campo, infatti, per ogni fattura emessa con indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, viene determinato un importo dovuto di 2 euro.

Per quanto riguarda le autofatture (tipo documento “TD20”) contenenti assolvimento del bollo ed emesse dal cessionario/committente per la regolarizzazione di operazioni per le quali non ha ricevuto dal cedente/prestatore la relativa fattura (articolo 6, commi 8 e 9-bis, D.Lgs. 471/1997 e articolo 46, comma 5, D.Lgs. 331/1993), i dati vengono riportati nel solo elenco A del cessionario/committente.

L’elenco A viene messo a disposizione del contribuente e del suo intermediario delegato all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” e non può essere modificato.

L’intermediario deve essere in possesso della delega al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” o della delega al servizio di “Consultazione dei dati rilevanti ai fini Iva”.
 
L’elenco B contiene gli elementi identificativi delle fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse verso i privati (soggetti Iva e consumatori finali) e verso le Pubbliche amministrazioni, nelle quali il cedente/prestatore non ha indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali viene rilevato l’obbligo di tale assolvimento.

Si tratta delle fatture che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
· la somma degli importi delle operazioni presenti risulta maggiore di 77,47 euro. A questo fine, vengono considerati tutti gli importi presenti nei campi “Prezzo totale” (2.2.1.11) del file .xml della fattura ordinaria e “Importo” (2.2.2) del file .xml della fattura semplificata
· è stato valorizzato il campo “Natura” con uno dei codici:
Ø N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva)
Ø N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva)
Ø N4 (operazioni esenti Iva)
· non è presente l’indicazione della codifica prevista per i casi di non assoggettamento all’imposta di bollo. Tale indicazione deve essere infatti riportata per operazioni che, seppur formalmente rientranti nel campo applicativo dell’imposta di bollo, non devono esservi assoggettate per specifica disposizione normativa. Per segnalare la circostanza all’Agenzia delle entrate, l’operazione deve riportare (riga della fattura) – nel campo “Tipo dato” (2.2.1.16.1) presente nel blocco “Altri dati gestionali” – uno dei seguenti valori:
Ø “NB1”, se si tratta di un documento assicurativo per il quale l’imposta di bollo è assorbita nell’imposta sulle assicurazioni
Ø “NB2”, se si tratta di un documento emesso da un soggetto appartenente al terzo settore
Ø “NB3”, se si tratta di un documento tra la banca e il cliente correntista per il quale l’imposta di bollo è assorbita nell’imposta di bollo addebitata sull’estratto conto.

Sono escluse le fatture elettroniche aventi tipo documento:
· TD16 – integrazione fattura reverse charge interno
· TD17 – integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero
· TD18 – integrazione per acquisto di beni intracomunitari
· TD19 – integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972
· TD20 – autofattura per regolarizzazione (articolo 6, commi 8 e 9-bis, D.Lgs. 471/1997 e articolo 46, comma 5, D.Lgs. 331/1993).
Vengono escluse, inoltre, le fatture elettroniche nelle quali il campo “Regime fiscale” contiene uno dei seguenti valori:
· RF05 – vendita sali e tabacchi (articolo 74, comma 1, del D.P.R. 633/1972)
· RF06 – commercio di fiammiferi (articolo 74, comma 1, D.P.R. 633/1972)
· RF07 – editoria (articolo 74, comma 1, D.P.R. 633/1972)
· RF08 – gestione servizi di telefonia pubblica (articolo 74, comma 1, D.P.R. 633/1972)
· RF09 – rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, comma 1, del D.P.R. 633/1972)
· RF10 – intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al Dpr n. 640/1972 (articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972)
· RF11 – agenzie viaggi e turismo (articolo 74-ter D.P.R. 633/1972).

Per quanto riguarda le autofatture (tipo documento “TD20”) contenenti l’assolvimento del bollo ed emesse dal cessionario/committente per la regolarizzazione di operazioni per le quali non ha ricevuto dal cedente/prestatore la relativa fattura (articolo 6, commi 8 e 9-bis, D.Lgs. 471/1997 e articolo 46, comma 5, D.Lgs. 331/1993), i dati vengono riportati nel solo elenco B del cessionario/committente.

Anche l’elenco B viene messo a disposizione del contribuente e del suo intermediario delegato all’interno del portale.

(MF/ms)




Versamento del bollo sulle fatture elettroniche entro il 30 novembre

Il 30.11.2023 scade il termine di versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse e ricevute dall’Agenzia delle Entrate nel terzo trimestre 2023.

Si fa riferimento alle fatture che presentano data di ricezione allo SdI tra l’1.7.2023 ed il 30.9.2023.

Ai fini dell’individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) vengono considerate quelle in cui la data di consegna, contenuta nella ricevuta di consegna rilasciata al termine dell’elaborazione o la data di messa a disposizione (contenuta nella ricevuta di impossibilità di recapito) sono precedenti al 30.9.2023.

Per le fatture emesse verso la PA, oltre alla ricevuta di consegna, si fa riferimento anche alle fatture in decorrenza termini (per cui la PA non ha notificato né l’accettazione né il rifiuto) e le fatture non consegnate, per le quali la data di messa a disposizione, contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito”, sono precedenti al 30.9.2023.

Nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, Consultazione, Fatture elettroniche ed altri dati Iva, Pagamento imposta di bollo, sono presenti due elenchi.
Le fatture assoggettate ad imposta di bollo su indicazione del cedente sono riportate nell’elenco A (non modificabile).
L’elenco B (modificabile) è alimentato dalle fatture per le quali, la somma degli importi delle operazioni presenti risulta maggiore di 77,47 euro, non è presente la codifica per il non assoggettamento ad imposta di bollo (ad esempio NB2, se si tratta di un documento emesso da un soggetto appartenente al terzo settore) ed il campo Natura è valorizzato con uno dei codici:

  • N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva per mancanza del requisito territoriale di cui agli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 o altri casi);
  • N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva in base a dichiarazione di intento di cui all’articolo 8, primo comma, lett. c), D.P.R. 633/1972, ed altre operazioni che non formano il plafond come le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi Iva di cui all’articolo 50-bis, quarto comma, lett. c), D.L. 331/1993);
  • N4 (operazioni esenti Iva).
Vengono esclusi i documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, che riportano nel tag codice destinatario il valore “XXXXXXX”, in quanto l’imposta di bollo potrebbe essere stata applicata sulla copia cartacea della fattura.

La messa a disposizione degli elenchi A e B, relativa al terzo trimestre 2023, è avvenuta il 15.10.2023, mentre fino al 31.10.2023 era possibile modificare l’elenco B.

L’importo dovuto viene visualizzato il 15.11.2023, mentre il termine del versamento è fissato alla fine del mese di novembre.

Entro lo stesso termine del 30.11.2023 scade il versamento, se non è stato già effettuato, dell’imposta di bollo relativa ai primi due trimestri del 2023 che poteva essere prorogato se di importo complessivamente inferiore a 5.000 euro.

In tal caso occorre prestare attenzione ai codici tributo da utilizzare per il versamento di quanto dovuto per i trimestri il cui versamento è slittato al 30.9.2023 o al 30.11.2023: i codici da utilizzare sono il 2521 e/o 2522, ossia quelli relativi ai trimestri per i quali l’imposta di bollo è dovuta.

Pertanto, se non è stata versata l’imposta di bollo del primo trimestre di 100 euro e quella del secondo trimestre di 50 euro, entro il 30.11.2023 occorre versare nel modello F24 l’imposta di bollo distinguendo i due periodi.

Nel caso di ritardo rispetto alla scadenza prevista, la procedura web calcola e consente il pagamento della sanzione e degli interessi previsti per il ravvedimento operoso.

In alternativa, il contribuente può versare l’importo dovuto tramite modello F24, da presentarsi in modalità telematica. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
  • 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
  • 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
  • 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
  • 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.
Nel caso di versamento dell’imposta di bollo omesso o carente rispetto all’importo dovuto o tardivo rispetto alla scadenza, l’Agenzia delle entrate trasmette al contribuente una comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata presente nell’elenco INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di pec), nella quale indica l’importo dovuto per l’imposta di bollo, la sanzione prevista dall’articolo 13, primo comma, D.Lgs. 471/1997, ridotta a un terzo e gli interessi. 

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente o il suo intermediario possono fornire chiarimenti in merito ai versamenti.

Il termine di versamento dell’ultimo trimestre 2023, infine, è fissato al 28.2.2024 con utilizzo in F24 del codice tributo 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre.
 
(MF/ms)




Doppia fattura allo SDI: si sana con la doppia nota di variazione

Se per una stessa operazione vengono trasmessi due file XML al Sistema di Interscambio, l’errore può essere sanato attraverso la registrazione dei documenti duplicati e l’emissione di una nota di variazione in diminuzione a storno.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 447, pubblicata il 13 ottobre, ha confermato il proprio precedente orientamento (risposta a interpello 8 ottobre 2019 n. 395).

Il caso in esame riguarda una società italiana (Alfa) che commercializza prodotti a soggetti esteri e che accedendo al proprio cassetto fiscale, si accorgeva della presenza di alcune fatture duplicate, emesse negli anni 2022 e 2023 nei confronti di un cliente olandese (Beta).

La circostanza era dovuta al fatto che, una volta trasmessi i file XML, Alfa impiegava un diverso portale (Delta) per l’inserimento dei dati delle fatture emesse nei confronti di Beta, che quest’ultima utilizzava per la propria contabilità.

I gestori di Delta, in considerazione delle modifiche alle modalità di comunicazione delle operazioni transfrontaliere, in vigore dal 1° luglio 2022, comunicavano a tutti gli utenti che, salvo diversa indicazione, avrebbero provveduto a trasmettere al Sistema di Interscambio le transazioni con acquirenti stranieri. Inconsapevole di tale circostanza, la società si rendeva conto solo nel giugno 2023 della duplicazione della certificazione delle operazioni intercorse con la propria cliente olandese.

L’Agenzia delle Entrate ricorda come il Sistema di Interscambio effettui una serie di controlli propedeutici all’inoltro al destinatario della fattura.

In particolare, come riportato nelle specifiche tecniche allegate sub A al provv. 24 novembre 2022 n. 433608, la verifica “viene eseguita al fine di intercettare ed impedire l’inoltro di una fattura già trasmessa e elaborata”; in quest’ottica, nel caso in cui i dati contenuti all’interno del file e relativi all’identificativo del cedente o prestatore, all’anno contenuto nella data e al numero del documento “coincidano con quelli di una fattura precedentemente trasmessa e per la quale non sia stata inviata al soggetto trasmittente una ricevuta di scarto, il documento viene rifiutato”.

Considerato che, nel caso di specie, il soggetto passivo si è avvalso di intermediari, i file XML non sono stati scartati poiché il Sistema di Interscambio non è stato in grado di intercettare l’errore di duplicazione “in ragione della diversa nomenclatura delle fatture e dei relativi duplicati”.

Nel presupposto che i documenti si riferiscano alle medesime operazioni, l’Agenzia delle Entrate conferma che l’errore può essere rimediato attraverso la “registrazione, nel periodo d’imposta corrente, di tutti i duplicati emessi dall’intermediario alla controparte”, procedendo contestualmente allo storno degli stessi grazie all’emissione di una nota di variazione ex art. 26 comma 2 del DPR 633/72.

Tale norma consente, infatti, la riduzione della base imponibile e dell’imposta nel caso in cui “un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile”.

Come già sostenuto in passato (risposta a interpello n. 395/2019), l’Agenzia afferma che la fattispecie in esame può essere ricondotta alle figure “simili” alle cause di “nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione” che consentono la variazione in diminuzione senza limiti di tempo.

Il soggetto passivo, subordinatamente, come detto, alla registrazione dei duplicati, ha facoltà di emettere e annotare le note di credito per procedere al relativo storno. Tali note possono essere “cumulative per ogni codice identificativo IVA di ciascun acquirente”, con indicazione degli estremi delle fatture duplicate e, nel campo “causale”, della dicitura “storno totale delle fatture per errato invio tramite SdI”.
 

(MF/ms)




L’adozione dell’E-fattura nei paesi Ue

Una raffica di proroghe sull’adozione dell’e-fattura nei paesi Ue, mentre aumenta il pericolo di sistemi di rendicontazione digitale che non comunicano.

La fretta di adottare sistemi di rendicontazione digitale per l’Iva aiuterà le amministrazioni fiscali nella lotta contro l’evasione dell’imposta, ma esiste il rischio di una proliferazione di soluzioni nazionali sviluppate in modo indipendente senza riguardo per l’interoperabilità con i sistemi di altri stati membri dell’Ue.

Ciò, a sua volta, potrebbe non solo incidere negativamente sulla cooperazione tra le amministrazioni fiscali nella lotta alle frodi transfrontaliere e all’evasione fiscale, minando potenzialmente i futuri progressi nella lotta alle frodi carosello, ma anche creare costi aggiuntivi per le imprese che operano in diversi stati membri e andare contro la obiettivo del mercato interno.

Lo riporta la Commissione europea nella Relazione annuale in materia di fiscalità del 2023, in cui vengono analizzati i dati più recenti dei sistemi fiscali dell’Ue e vengono individuate le modalità di miglioramento della politica fiscale.

In questo contesto, paesi come la Francia, la Germania, la Spagna e il Belgio hanno preso la decisione di posticipare l’introduzione dello strumento (perlopiù al 2026 rispetto al 2024), con lo scopo di superare le difficoltà tecniche ma anche di aspettare la delineazione della fatturazione elettronica intracomunitaria che sarà implementata a livello Ue.

Per affrontare questi rischi e sfruttare al meglio i vantaggi della digitalizzazione per l’Iva, l’8 dicembre 2022 la Commissione europea aveva presentato l’iniziativa sull’Iva nell’era digitale che cambierà il modo in cui le transazioni intracomunitarie vengono segnalate dal 2028, allo stesso tempo armonizzando le principali caratteristiche della segnalazione per le operazioni domestiche.

Le fatture tra stati membri saranno comunicate su un portale centrale (Vies) ma gli stati membri dovranno attenersi agli standard minimi Ue se desiderano implementare la fatturazione elettronica nazionale, un punto che rappresenta una sfida per l’Italia.

La nascita dei sistemi di rendicontazione digitale per l’Iva.

La riforma della direttiva Iva del 2006, che ha introdotto nuove norme comuni per la fatturazione elettronica, è stato uno dei fattori che ha sostenuto la crescita della fatturazione elettronica tra le imprese dell’Ue a partire dal 2014.

Secondo uno studio segnalato dalla commissione europea, ciò ha portato a una riduzione degli oneri amministrativi per le imprese di circa 920 milioni di euro nel periodo 2015-2017, di cui circa 540 milioni di euro nel 2017

L’Italia è stata il primo paese dell’Ue ad aver reso obbligatoria la fatturazione elettronica per le transazioni business-to-business nel 2019 e attualmente 12 stati membri impongono obblighi di rendicontazione digitale.

La maggior parte di questi sta procedendo con l’implementazione della fatturazione elettronica obbligatoria, sia per business-to-government (B2G) che per business-to-business (B2B), con alcune che lanciano programmi pilota e altre che mirano a una nuova legislazione sulla fatturazione elettronica entro il 2024.

 

Esiste il rischio di una moltiplicazione di soluzioni nazionali indipendenti senza riguardo per l’interoperabilità con i sistemi di altri stati membri dell’Ue
I diversi sistemi.
Dato che gli stati membri hanno un ampio margine di manovra nella progettazione del controllo e dell’applicazione dell’Iva, i requisiti di rendicontazione digitale non sono stati finora soggetti ad alcuna armonizzazione o ad alcun coordinamento significativo a livello di Ue.

Ciò si traduce nella scelta di un’ampia varietà di soluzioni.

Si possono distinguere due tipi di obblighi di rendicontazione digitale in base al momento in cui le informazioni devono essere presentate.

Il primo richiede un controllo periodico delle transizioni (Periodic transaction controls – Ptc), in cui i dati sulle transazioni vengono segnalati alle autorità fiscali a intervalli regolari.

Tra questo, i modelli più comuni sono il registro Iva – richiede la trasmissione periodica di dati da compilare e trasmettere secondo un formato definito a livello nazionale – e i requisiti Saf-T (Standard Audit File for Tax) che si basano sulla definizione nazionale di uno standard Ocse, il Saf-T.

Il secondo richiede un controllo continuo delle transazioni (Continuous transaction controls – Ctc), in cui i dati sulle transazioni vengono presentati elettronicamente alle autorità fiscali subito prima, durante o subito dopo l’effettivo scambio di tali dati tra le parti.

Tra questo esistono in alternativa i sistemi in tempo reale e di fatturazione elettronica. In un sistema in tempo reale, il contribuente deve presentare determinati dati subito dopo aver effettuato una transazione, ma non è obbligato a utilizzare e condividere obbligatoriamente l’intera fattura elettronica con l’amministrazione fiscale.

Nell’ambito di un sistema di fatturazione elettronica, invece, i soggetti passivi sono tenuti a utilizzare per le loro transazioni una fattura strutturata preparata in un formato predeterminato e leggibile da una macchina, condividendo automaticamente l’intera fattura (o un sottoinsieme di dati) con l’amministrazione fiscale.

Al momento sei stati membri dell’Ue prevedono il sistema del registro Iva, mentre il Saf-T è stato adottato da Lituania, Polonia, Portogallo e Romania. Il Saf-T va anche oltre il campo dell’Iva, in quanto viene utilizzato per riportare tutte le informazioni fiscali.

Per quanto riguarda il Ctc, tre stati membri hanno introdotto la rendicontazione continua delle transazioni: l’Italia è l’unico ad utilizzare il sistema di liquidazione della fatturazione elettronica, che richiede l’autorizzazione preventiva da parte dell’amministrazione fiscale per l’emissione della fattura al cliente, mentre Spagna e Ungheria utilizzano la rendicontazione in tempo reale.
 

(MF/ms)




Dall’ 1 ottobre 2022 termini ordinari per l’emissione della e-fattura dei forfetari

Dal 1° ottobre 2022 anche i soggetti in regime di franchigia saranno tenuti a emettere fattura elettronica entro i termini ordinari, decadendo la particolare agevolazione introdotta dall’art. 18 comma 3 del Dl 36/2022, in base alla quale, per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, non si applicano le sanzioni per tardiva fatturazione (art. 6 comma 2 del Dlgs. 471/97), se la e-fattura è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

La disciplina ha riguardato gli operatori economici per i quali l’obbligo di emissione di e-fattura mediante Sistema di Interscambio è stato introdotto a decorrere dallo scorso 1° luglio, cioè a dire:

  • i soggetti passivi che hanno aderito al “regime di vantaggio” (di cui all’art. 27 commi 1 e 2 del Dl n. 98/2011) e quelli che adottano il regime forfetario (di cui all’art. 1 commi da 54 a 89 della L. n. 190/2014), che, nel periodo precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro;
  • i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. n. 398/91 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000 euro.
Con riferimento alle operazioni effettuate sino al 30 settembre 2022, l’emissione delle fatture elettroniche da parte dei soggetti in regime di franchigia beneficerà ancora dei termini “estesi”, potendo essere trasmessa al SdI entro il mese successivo.

Occorrerà, tuttavia, porre particolare attenzione al fatto che dal 1° ottobre 2022 i medesimi soggetti dovranno rispettare i termini previsti dall’art. 21 comma 4 del Dpr 633/72. 

Ciò sta significare, a mero titolo esemplificativo, che il forfetario che ceda un bene mobile consegnandolo al cessionario il 30 settembre 2022 potrà emettere e-fattura entro il 31 ottobre 2022.

Nondimeno, qualora la consegna (e, quindi, il momento di effettuazione ex art. 6 del Dpr 633/72) avvenisse il giorno successivo, la fattura elettronica immediata dovrebbe essere emessa entro i “canonici” dodici giorni previsti dal citato art. 21 comma 4 primo periodo del Dpr 633/72.

Dal 1° ottobre 2022 entreranno in funzione anche le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica B2B e B2C (versione 1.7.1) nonché per quella B2G (versione 1.3.2).

In entrambe è contenuto il nuovo codice “Tipo Documento” TD28, utilizzabile per comunicare i dati degli acquisti di beni dalla Repubblica di San Marino documentati da fatture cartacee con Iva.

Può essere utile rammentare che dal 1° luglio scorso, è divenuta obbligatoria l’emissione di e-fattura via SdI per documentare le cessioni di beni nei confronti di operatori di San Marino e gli acquisti da tali soggetti (Dm 21 giugno 2021).

La normativa sammarinese esclude tuttavia dall’obbligo i soggetti passivi “stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell’anno solare precedente per un importo inferiore a euro 100.000,00”, consentendo loro il ricorso alla fattura cartacea (art. 18 del decreto delegato 5 agosto 2021 n. 147).

La ricezione, da parte di un operatore economico nazionale, di un documento analogico con addebito dell’imposta in fattura emesso da un soggetto sammarinese che beneficia del particolare regime agevolativo, comporta l’utilizzo del codice TD28 al fine della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Qualora la controparte stabilita o identificata in San Marino avesse emesso fattura senza addebito d’imposta, il soggetto passivo nazionale dovrebbe, invece, assolvere l’Iva nel territorio dello Stato grazie ai codici TD17 o TD19.

Per quanto concerne le specifiche tecniche relative alle fatture elettroniche B2B e B2C (versione 1.7.1), si segnala che dal 1° ottobre verranno scartati, con codice errore 00471, i file XML in cui, all’interno dei campi relativi al cedente/prestatore (C/P) e al cessionario/committente (C/C), sia indicato il medesimo soggetto, non solo, come accadeva in passato, nel caso in cui siano stati scelti i codici TD16, TD17, TD18, TD19 o TD20, ma anche qualora sia indicata una delle seguenti tipologie di documento: TD01 (fattura), TD02 (acconto/anticipo su fattura), TD03 (acconto/anticipo su parcella), TD06 (parcella), TD07 (fattura semplificata), TD24 (fattura differita), TD25 (fattura “super differita”) o TD28.

I campi C/C e C/P devono invece coincidere sia nella regolarizzazione dello splafonamento (TD21), come già avveniva in precedenza, sia in caso di autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa (TD27), pena lo scarto da parte del sistema (codice errore 00472).

Si segnala, infine, che, secondo quanto previsto dalla versione 1.7.1 delle specifiche tecniche, il SdI non accetterà file XML nei quali sia riportato “contemporaneamente nel paese dell’identificativo fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente un valore diverso da IT” (codice errore 00476). Ciò escluderebbe, di fatto, la comunicazione dei dati delle operazioni intercorse fra stabili organizzazioni all’estero di soggetti passivi italiani e controparti non residenti in Italia.

(MF/ms)




Dal 2023 soglia più alta per il differimento del bollo su fattura elettronica

Entro il prossimo 30 settembre dovrà essere effettuato il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare.

La scadenza interessa altresì coloro che nel primo trimestre dovevano complessivamente un’imposta di importo non superiore a 250 euro.

Il versamento può essere, infatti, effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni (art. 6 del Dm 17 giugno 2014):

  • per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento (30 settembre 2022), laddove l’ammontare dell’imposta da versare per le e-fatture emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi 250 euro;
  • per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento (30 novembre 2022), qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le e-fatture emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno non superi, complessivamente, 250 euro.
Questa particolare agevolazione interesserà, dal prossimo anno, una platea di contribuenti molto più ampia, in ragione del sensibile innalzamento della soglia operato dall’art. 3 commi 4 e 5 del Dl 73/2022 (c.d. decreto “Semplificazioni fiscali”).

Per effetto delle disposizioni contenute in tale norma, a decorrere dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2023 detta soglia passerà, infatti, dagli attuali 250 euro a 5.000 euro.

Si ricorda che, in forza del principio di alternatività tra Iva e imposta di bollo (art. 6 della Tabella B allegata al Dpr 642/72), il tributo, pari a 2 euro, risulta dovuto se la fattura, di importo superiore a 77,47 euro, documenta, in estrema sintesi:

  • operazioni fuori campo IVA, per assenza del requisito oggettivo;
  • operazioni fuori campo IVA per assenza del presupposto territoriale (artt. 7 ss. del Dpr 633/72);
  • operazioni esenti da IVA ex art. 10 del Dpr 633/72;
  • operazioni non imponibili relative a particolari fattispecie (è il caso, ad esempio, delle cessioni ad esportatori abituali);
  • operazioni effettuate da soggetti aderenti ai regimi di vantaggio (art. 27 commi 1 e 2 Dl 98/2011) o forfetario (art. 1 commi 54-89 L. 190/2014).
Occorre, tuttavia, sottolineare alcune questioni concernenti la recente novità legislativa.

Va, innanzitutto, rilevato che il citato decreto “Semplificazioni fiscali” ha modificato la norma che aveva introdotto l’agevolazione (art. 17 comma 1-bis del Dl 26 ottobre 2019 n. 124), innalzando la soglia per il differimento a 5.000 euro, senza emendare, tuttavia, l’art. 6 del Dm 17 giugno 2014, che disciplina le modalità di versamento del tributo e che resta “ancorato” all’importo di 250 euro.

Tale ultima disposizione prevede, infatti, tuttora, che la soglia che consente il differimento del versamento dell’imposta di bollo relativa ai primi due trimestri dell’anno sia pari a 250 euro (limite stabilito dall’art. 1 del Dm 4 dicembre 2020).

Pare quindi necessario un intervento legislativo per rendere coerenti le disposizioni e consentire la piena attuazione dell’agevolazione.

Resta poi invariato un ulteriore disallineamento di natura terminologica, che solo apparentemente non ha carattere sostanziale. Come la precedente, anche l’attuale versione dell’art. 17 del Dl 124/2019 consente di prorogare il versamento qualora l’importo dovuto sia “inferiore” alla soglia stabilita.

L’art. 6 del citato Dm 17 giugno 2014 prevede, invece, che il beneficio si possa ottenere qualora il quantum da versare “non superi l’importo” previsto.

Volendo esemplificare e restando alla disciplina attualmente vigente:

  • in base all’interpretazione letterale dell’art. 17 del Dl 124/2019, qualora nel primo trimestre, l’importo dovuto risultasse esattamente pari a 250 euro, non si potrebbe beneficiare del differimento;
  • secondo quanto disposto dall’art. 6 del Dm 17 giugno 2014 (che disciplina le modalità di versamento), anche tale importo è, invece, compreso nell’agevolazione.
Laddove l’attesa modifica del Dm 17 giugno 2014 si limitasse a sostituire il valore della soglia (da 250 a 5.000 euro) e non modificasse la terminologia, permarrebbe la necessità di un coordinamento.

Va rilevato, infine, come non sia stato operato alcun cambiamento per quanto concerne il periodo di riferimento. L’agevolazione continua, infatti, a riguardare esclusivamente i primi due trimestri solari, per i quali, nella migliore delle ipotesi, si può arrivare a differire il pagamento entro il 30 novembre, mentre non è prevista alcuna semplificazione per gli ultimi sei mesi dell’anno.

(MF/ms)
 




Forfetari: obbligo fatturazione elettronica e relativi adempimenti

L’art. 18 del Dl 36/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022, prevede l’introduzione, a decorrere dal 1° luglio 2022, dell’obbligo di emissione della fattura elettronica via Sistema di Interscambio (SdI), ai sensi del modificato art. 1 comma 3 del Dlgs. 127/2015, anche per i soggetti in regime forfetario nonché per i soggetti in regime “di vantaggio” e per le associazioni sportive dilettantistiche che nel periodo precedente hanno conseguito proventi da attività commerciale per un importo non superiore a 65.000 euro.

L’introduzione dell’obbligo di fatturazione non riguarda, tuttavia, sino al 31 dicembre 2023, i soggetti passivi Iva che nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 25.000 euro, ragguagliati ad anno. 

L’estensione ai soggetti “in franchigia” dell’obbligo di emissione della e-fattura comporta un necessario ripensamento delle procedure amministrative sin qui adottate.

A tal fine, oltre a poter fruire dei vari programmi presenti sul mercato, gli operatori di minime dimensioni potrebbero avvalersi dei servizi offerti dall’Amministrazione finanziaria.

Per quanto concerne la procedura di generazione della fattura, ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione:

  • il portale “Fatture e Corrispettivi”, all’interno del quale è presente una specifica sezione (“Fatturazione elettronica e conservazione”), che consente di predisporre e trasmettere il file XML;
  • la app “FatturAE”, utilizzabile mediante smartphone o tablet (in ambiente Android o iOS), in grado di creare e inviare la e-fattura;
  • un software “stand alone” per pc, che permette la sola generazione del file XML; in tal caso la fattura dovrà essere trasmessa mediante pec, canali “SFTP”, “webservice”, o, ancora, avvalendosi dei servizi dell’Agenzia (effettuando l’upload del file XML sul portale “Fatture e Corrispettivi”).
Va sottolineato che l’emissione di fatture in formato elettronico comporterà, altresì, la necessità di procedere alla conservazione elettronica delle stesse, secondo quanto disposto dall’art. 39 del Dpr 633/72.

Anche in questo caso, gli operatori chiamati al nuovo adempimento potrebbero avvalersi del servizio di conservazione gratuita offerto dall’Agenzia delle Entrate.

Per aderire a tale servizio, è necessario accedere al portale “Fatture e Corrispettivi”. Il sistema conserva, in via ordinaria, i documenti transitati via SdI (e-fatture emesse, ricevute e note di variazione elettroniche), a partire dal giorno successivo alla data di adesione, fino a quello della revoca.

Nondimeno, è consentito richiedere che vengano portate in conservazione anche le fatture transitate per il SdI in data antecedente a quella di sottoscrizione dell’accordo.

Tale ultima soluzione è consigliabile per i soggetti passivi che, in virtù del nuovo obbligo, effettuassero l’adesione in data successiva al 1° luglio 2022.

Ulteriore funzionalità presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” che potrebbe rivelarsi utile anche per i soggetti in regime di vantaggio o forfetario è quella che consente di consultare e acquisire i duplicati delle fatture elettroniche.

L’Agenzia delle Entrate rende disponibili in consultazione le fatture emesse e ricevute previa adesione al relativo servizio.

Nei confronti di coloro che non abbiano aderito, l’Amministrazione finanziaria renderà possibile consultare esclusivamente i c.d. “dati fattura” (fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento).

Non sarà possibile, quindi, prendere visione delle informazioni relative a natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano oggetto dell’operazione.

Possibilità di riduzione dei termini di accertamento

L’obbligo di emissione di e-fatture via SdI, per i soggetti in regime forfetario o di vantaggio, al di sopra della soglia di ricavi o compensi pari a 25.000 euro anni, potrebbe rendere appetibile anche l’agevolazione che consente la riduzione di due anni dei termini di accertamento (ai fini IVA e dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo) nel caso in cui sia garantita la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati di ammontare superiore a 500 euro.

La speciale disciplina, prevista dall’art. 3 del Dlgs. 127/2015 è, infatti, destinata esclusivamente ai soggetti passivi che documentano le operazioni mediante fattura elettronica via SdI e/o memorizzazione e invio dei corrispettivi (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 331/2021), fermi gli ulteriori requisiti disposti dagli artt. 3 e 4 del DM 4 agosto 2016 (tra cui l’obbligo di manifestare l’opzione esercitata nel successivo modello REDDITI).

Resterebbe da definire se l’agevolazione possa applicarsi anche su base semestrale, tenuto conto che l’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti in argomento decorre dal 1° luglio 2022.

Diversamente, la riduzione dei termini di accertamento riguarderebbe solamente coloro che, nel primo semestre dell’anno, già si sono avvalsi della fatturazione elettronica su base facoltativa.
 
(MF/ms)




Trasmissione fattura elettronica: esito e sanzioni

 

Nonostante siano trascorsi ormai più di tre anni dall’introduzione dell’obbligo, pressoché generalizzato, di emissione della fattura elettronica fra privati, le procedure informatiche che gestiscono il procedimento di fatturazione paiono in taluni casi ancora “perfettibili”.

La questione attiene all’iter di trasmissione della e-fattura e, in modo particolare, alla necessità di operare un riscontro in ordine all’esito della verifica del file xml operata dal Sistema di Interscambio.

Come previsto dal provvedimento Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 n. 89757, il SdI effettua controlli del file o dei lotti di file, il cui mancato superamento comporta il recapito, entro cinque giorni, di una “ricevuta di scarto” al soggetto trasmittente.

La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano, in tal caso, come mai emesse (provv. n. 89757/2018, § 2.4).

Risulta, quindi, indispensabile il monitoraggio dell’esito della trasmissione nei giorni immediatamente successivi all’invio del documento.

Non sono pochi, tuttavia, i casi in cui le fatture vengono formate sulla base degli importi dovuti dal cessionario o committente, trasmesse al SdI e annotate sul registro Iva delle vendite, senza che sia stato riscontrato il superamento dei controlli da parte del Sistema.

In simili circostanze, l’Agenzia delle Entrate suggerisce di operare una “variazione contabile valida solo ai fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI” (cfr. provv. n. 89757/2018, § 6.3 e circ. 2 luglio 2018 n. 13, § 1.6).

Nondimeno, in contesti nei quali il processo di fatturazione comporta la formazione di un’ingente mole di documenti, non è da escludersi che il cedente o prestatore si accorga con ritardo anche superiore ai termini ordinari di fatturazione (e, quindi, ben oltre i cinque giorni dalla trasmissione) dello scarto delle fatture, pur avendo fatto confluire la relativa Iva nelle liquidazioni di periodo.

Le violazioni, in circostanze simili, possono essere molteplici. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alla fornitura di servizi. L’art. 6 del Dpr 633/72 stabilisce che dette prestazioni si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo o, se antecedente, a quello di emissione della fattura.

Qualora il prestatore abbia trasmesso il documento elettronico, poi scartato, ma abbia inviato copia in pdf al cliente e questi abbia proceduto al versamento dell’importo dovuto, l’operazione si intenderà effettuata al momento in cui è avvenuto il versamento. In tal caso, la mancata emissione della e-fattura entro dodici giorni da tale data è sanzionata ai sensi del citato art. 6 del Dlgs. 471/97. Non sarebbe punibile, invece, detto comportamento, nel caso in cui il committente non avesse proceduto al pagamento dell’importo dovuto, posto che non si sarebbe verificato alcuno degli eventi in virtù dei quali l’operazione può dirsi effettuata ex art. 6 del Dpr 633/72.

Atteso, inoltre, che in entrambe le circostanze l’Iva è stata annotata nel registro delle vendite, nella seconda ipotesi (operazione non effettuata), la liquidazione non sarebbe correttamente eseguita, pur avendo comportato, nei fatti, un anticipato versamento dell’imposta.

Merita sottolineare, tuttavia, come, sul punto, alcuni Uffici dell’Agenzia delle Entrate abbiano assunto una posizione che, poggiando sul principio di effettività, pare ragionevole e condivisibile.

In primis, fermo restando che, come nel caso dell’esempio sopra riportato, l’Iva sia sempre stata annotata e che non ci sia stato danno per l’Erario, la tardiva fatturazione potrà essere sanzionata in misura fissa e non proporzionale (da 250 a 2.000 euro per ogni documento non emesso nei termini), come stabilito dall’art. 6 comma 1 ultimo periodo del Dlgs. 471/97.

Va poi aggiunto che, sempre assumendo che l’imposta sia stata “anticipata” e che non ci si trovi in contesti di frode, anche la non corretta liquidazione Iva potrebbe essere punita con la sola sanzione relativa alle LIPE (da 500 a 2.000 euro ex art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97) o, eventualmente, con quella per la presentazione di dichiarazione Iva “infedele” di cui all’art. 8 del Dlgs. 471/97 (da 250 a 2.000 euro). Così facendo, detti Uffici fanno prevalere la sostanza sulla forma, “cristallizzando” le liquidazioni Iva effettuate dal soggetto passivo, senza che sia necessaria una loro rideterminazione.

Si aggiunga poi, che le sopra descritte sanzioni possono essere ridotte avvalendosi dell’istituto del ravvedimento di cui all’art. 13 del Dlgs. 472/97 o – alternativa che pare conveniente nel caso in cui la tardiva fatturazione riguardi un rilevante numero di documenti – attendendo la determinazione delle stesse da parte dell’Ufficio, mediante applicazione del c.d. “cumulo giuridico” di cui all’art. 12 del medesimo decreto.

Nonostante il quadro sanzionatorio paia improntato a criteri ragionevoli, resta tuttavia consigliabile, per gli operatori che ne fossero sprovvisti, dotarsi di software, disponibili sul mercato, in grado di monitorare l’esito del controllo operato dal SdI sulle fatture trasmesse, rendendo più efficiente e meno oneroso il processo amministrativo.

(MF/ms)
 




Esterometro: presentazione secondo trimestre entro il 20 agosto 2021

La presentazione del c.d. “esterometro” per il secondo trimestre 2021 è ammessa sino al 20 agosto 2021.

Il differimento del termine ordinario (previsto per il 31 luglio) è conseguenza del combinato disposto dell’art. 7 comma 1 lett. h) del DL 70/2011 (il quale differisce al primo giorno feriale successivo i termini in scadenza di sabato o in un giorno festivo) e dell’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006 (il quale, a sua volta, differisce gli adempimenti fiscali che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno).

Si rammenta che non devono essere incluse nella comunicazione le operazioni documentate con una fattura elettronica trasmessa mediante Sistema di Interscambio, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015, tanto con riferimento alle fatture emesse quanto alle fatture ricevute.

Inoltre, sono escluse le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale, come nel caso delle importazioni e delle esportazioni (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 130/2019).

In ragione di quanto appena esposto, anche l’emissione di una fattura elettronica via SdI su base facoltativa può consentire di non inviare i dati dell’operazione mediante il c.d. “esterometro”.

Si pensi al caso di una cessione intracomunitaria a una controparte francese o al caso di una prestazione di servizi resa a un soggetto stabilito in Germania, le quali non rientrerebbero negli obblighi di fatturazione elettronica ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015, poiché effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia.

Alle medesime conclusioni è possibile pervenire per i documenti di acquisto da soggetti non stabiliti in Italia.

Per gli acquisti da soggetti extra Ue, è stato espressamente confermato che l’emissione del documento (c.d. autofattura) in formato elettronico via SdI tiene luogo della comunicazione in esame (circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2019).

Successivamente, è stata implementata la procedura che consente di integrare la fattura ricevuta, per gli acquisti da soggetti stabiliti nell’Ue.

Anche l’integrazione elettronica della fattura da soggetti Ue genera un documento trasmesso al SdI e, pertanto, esclude la presentazione del c.d. “esterometro” (lo ha confermato la Guida alla fatturazione elettronica dell’Agenzia delle Entrate).

Nello specifico, il documento elettronico mediante il quale effettuare l’integrazione della fattura ricevuta da un soggetto non residente è contraddistinto da una delle seguenti codifiche “TipoDocumento”:

  • TD17, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di servizi dall’estero;
  • TD18, per l’acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di beni da soggetti non residenti ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72.
Sia nel caso delle fatture emesse elettronicamente su base volontaria, sia nel caso dell’integrazione elettronica del documento ricevuto, ai fini di poter escludere la comunicazione di cui all’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015, resta necessario il rispetto dei termini di emissione fissati dall’art. 21 del DPR 633/72 o dagli artt. 46 e 47 del DL 331/93.

Nell’ipotesi di fattura immediata, ad esempio, l’emissione (vale a dire la trasmissione al SdI) deve avvenire entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (entro lo stesso termine previsto se si scegliesse l’emissione in formato analogico).

Per l’acquisto di beni/servizi da soggetto non residente, infine, occorre operare una distinzione in relazione alla circostanza che il cedente/prestatore sia stabilito nell’Unione europea o in un Paese extra Ue. Nel primo caso, infatti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DL 331/93, l’annotazione del documento integrato deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione.

Qualora, invece, il cedente/prestatore sia soggetto passivo in uno Stato extra Ue, in base all’art. 17 comma 2 del DPR 633/72, l’autofattura dovrà essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (dovendo il committente nazionale sostituirsi al fornitore estero nell’adempimento degli obblighi IVA).

Sanzioni ridotte nei 15 giorni successivi alla scadenza

Nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, la sanzione amministrativa applicabile, a norma dell’art. 11 comma 2-quater del DLgs. 471/97, è pari a 2 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.

Se entro 15 giorni dalla scadenza, è effettuata la comunicazione in precedenza omessa (o sono trasmessi i dati corretti), la sanzione è ridotta a un euro per ciascuna fattura omessa o errata, con il limite massimo di 500 euro.

(MF/ms)