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Rifiuti: albo gestori ambientali, faq utili e aggiornate per rispondere ai dubbi

Il sito dell’albo gestori ambientali comprende una pagina dedicata alle domande frequenti su diverse tematiche di interesse per le imprese, si segnalano queste voci a titolo di esempio:
  • Categoria 2-bis
  • Codici CER / EER
  • Registro metalli
  • Veicoli
Per dubbi o domande sui vari argomenti si invita alla consultazione della pagina delle faq, recentemente aggiornata. L’albo risponde ai quesiti più frequenti in tema di normativa sui rifiuti, sia attraverso una vasta offerta di FAQ ma anche attraverso dei video di approfondimento.
 

La suddivisione in tematiche è volta ad orientare gli utenti nella ricerca delle informazioni desiderate, che verranno aggiornate regolarmente con una particolare attenzione alle novità che intervengono.

(SN/am)

 




Green Pass: aggiornate le Faq del Governo

Si segnala che sono stati recentemente firmati due nuovi Dpcm in tema di verifiche dei Green Pass. 

Il primo (testo definitivo in fase di pubblicazione) apporta modifiche al precedente Dpcm del 17 giugno 2021 sulle modalità di controllo del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo, sia pubblico che privato, introducendo, in particolare, per quanto di interesse del settore privato, la possibilità di avvalersi (quando saranno disponibili) di nuovi strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso del green pass. In particolare si tratta di:

1) l’utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-Sdk), rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, che consente di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, le funzionalità di verifica della Certificazione verde Covid-19, mediante la lettura del QRcode;

2) una interazione, in modalità asincrona, tra il portale istituzionale Inps, e la Pn-Dgc (Digital Green Pass), per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi Covid-19 in corso di validità da parte dei dipendenti dei datori di lavoro, con più di 50 dipendenti.

Il secondo Dpcm approva le linee guida per il personale delle pubbliche amministrazioni che permettono al datore di lavoro pubblico di stabilire le modalità attuative. Il controllo potrà avvenire all’accesso, evitando ritardi e code durante le procedure di ingresso, o successivamente, a tappeto o su un campione quotidianamente non inferiore al 20% del personale in servizio, assicurando la rotazione e quindi il controllo di tutto il personale.

Si invitano le aziende a consultare sul sito del ministero le nuove faq in tema di Green Pass.

Qui di seguito si segnalano gli elementi più rilevanti per il settore privato ma si rimanda al Dpcm e al link per la lettura completa.

Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?
Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.

Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

  • l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
  • [omissis];
  • per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a Noipa, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-Dgc; per le amministrazioni pubbliche […].
Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l’accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore?

[omissis]

Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.

[omissis]

È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede da parte del lavoratore?

Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.

(SN/bd)
 




Green Pass: aggiornate le Faq del governo

Si segnala che sul sito del Ministero sono state inserite nuove Faq in tema di Green Pass. Cliccare e scegliere “Area Bianca” e poi “Certificazione verde Covid-19 Green Pass”.

Qui di seguito riportiamo le tre domande che risultano più significative, ma invitiamo a consultarle tutte al link indicato sopra.

  • Visto l’obbligo del Green Pass nelle aziende si potrà derogare alla regola del metro di distanziamento?
    No, il green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigenti.
  • Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno incorrere in delle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza Green Pass?
    No, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127 del 2021.
  • I privati potranno avere piattaforme per i controlli analoghe a quelle della scuola e del pubblico impiego?
    Al momento non sono previste piattaforme analoghe; se ne potrà verificare in seguito la realizzabilità da un punto di vista tecnico ed eventualmente modificare il DPCM che disciplina le modalità di verifica.

L’unico mezzo attualmente consentito per il controllo del Green Pass è la app “Verifica C19” che si può liberamente scaricare sul proprio dispositivo e che non registra i dati di coloro che vengono controllati.

Si resta in attesa di linee guida ministeriali per i controlli, nella prossima settimana speriamo di poter dare qualche supporto per la nomina dei delegati al controllo dei Green Pass.

(SN/bd)




Autofattura elettronica tramite Sdi: le Faq dell’Agenzia delle Entrate

Con l’entrata in vigore del nuovo tracciato della fatturazione elettronica – versione 1.6 e seguenti aggiornamenti – è stata incrementata la base informativa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
L’intervento ha un duplice effetto: agevolare l’amministrazione nei controlli e il contribuente, che potrà accedere alla propria area riservata (portale “fatture e corrispettivi”) per consultare le bozze delle liquidazioni periodiche Iva e dei registri, oltre che della dichiarazione annuale Iva.

A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell’anagrafe tributaria, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione di tutti i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia, le bozze dei seguenti documenti:
a) registri di cui agli articoli 23 e 25 Dpr 633/1972,
b) liquidazione periodica dell’Iva.

A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti descritti in precedenza, verrà predisposta anche la bozza della dichiarazione annuale Iva (articolo 4, comma 1-bis, D.lgs. 127/2015, modificato recentemente dal Dl. 41/2021).
Il processo sopra descritto richiede pertanto un maggior grado di dettaglio dei dati forniti all’interno del tracciato xml della fattura raggiunto, ad esempio, con l’introduzione dei sotto codici del campo natura (N2.1, N.2.2, etc.) e del campo tipo documento (TD01, TD24, etc.).
Per quest’anno resta ancora facoltativo applicare il reverse charge interno o esterno con modalità cartacea o elettronica.
Per chi sceglie questa seconda modalità (file xml in formato elettronico) sono stati introdotti determinati codici tipo documento: ai fini del presente contributo, analizziamo il codice TD16 (reverse charge interno), TD18 (acquisti di beni intracomunitari), TD17 (acquisto di servizi da soggetto Ue/extra-Ue).

In data 23 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato diverse Faq pubblicate sul proprio sito istituzionale, riguardanti la fatturazione elettronica.
In particolare, la Faq 36 tratta le modalità di emissione dell’autofattura/integrazione elettronica.
Per gli acquisti intracomunitari l’operatore Iva italiano può comunicare i dati dell’imponibile e dell’imposta trasmettendo un file xml al sistema di interscambio (SdI) con il codice TD18 “integrazione per acquisto di beni intracomunitari”, dove nel campo cedente/prestatore va riportato l’identificativo fiscale del cedente effettivo (fornitore Ue) e nel capo cessionario/committente i dati di chi trasmette il documento elettronico (acquirente It).
Per gli acquisti di servizi extracomunitari o intracomunitari, l’operatore Iva nazionale può trasmettere un documento in formato xml allo SdI che contenga i dati dell’imponibile e dell’imposta, utilizzando il codice TD17 “integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero”. Anche in questo caso, nel campo cedente/prestatore deve essere riportato l’identificativo fiscale del cedente (prestatore estero) e nel campo cessionario/committente i dati di chi trasmette.
Alternativamente, in entrambi i casi, l’operatore Iva residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’articolo 1, comma 3bis, D.lgs. 127/2015 (esterometro), salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
Si precisa che i contribuenti tenuti all’invio dell’esterometro (I trimestre 2021, in scadenza il 30 aprile 2021) dovranno utilizzare il tipo documento TD10 per gli acquisti di beni intra-Ue e il TD11 per gli acquisti di servizi intra-Ue (da non confondere con i precedenti TD18 e TD17, da usare per le integrazioni elettroniche).

L’Agenzia chiarisce infine che, per gli acquisti interni dove l’operatore Iva italiano riceve una fattura elettronica riportante uno dei codici natura in regime di inversione contabile interno (si pensi, ad esempio, al codice N6.7 – prestazioni comparto edile e settori connessi), ai sensi dell’articolo 17 Dpr 633/1972 l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 D.P.R. 633/1972.
Al fine di rispettare il dettato normativo, con la circolare 13/E/2018 era già stato precisato che una modalità alternativa all’integrazione della fattura potesse essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.
Al riguardo, si evidenzia che tale documento andrà compilato indicando nel campo cedente/prestatore la partita Iva del cedente/prestatore effettivo e nel campo cessionario/committente l’identificativo Iva dell’operatore che effettua l’integrazione: tale documento xml “può essere inviato al Sistema di Interscambio con il codice tipo documento il TD16 Integrazione fattura reverse charge interno”. Non vi è alcun obbligo di invio del documento in questione al cedente/prestatore.

(MF/ms)