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Polizze catastrofali: pubblicate le faq Mimit

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, MIMIT, ha pubblicato i primi chiarimenti in merito all’operatività in capo alle imprese dell’obbligo di assicurazione per i rischi catastrofali di cui all’art. 1, comma 101, della legge n. 213/2023 e  D.M. n. 18/2025 , pubblicato in G.U. Serie Generale n. 48 del 27 febbraio 2025.

Si riportano i chiarimenti del MIMIT per aspetto operativo. Le FAQ confermano i chiarimenti già forniti da ANIA nei giorni scorsi.
 

Chiarimenti MIMIT polizze catastrofali
Beni in affitto/leasing/noleggio L’imprenditore deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni. Il riferimento all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, pertanto, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro mera identificazione. 
Immobili con abusi edilizi Obbligo escluso in quanto l’articolo 1 , comma 2, del D.M. n. 18/2025 dispone che “sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione”.
Immobili in costruzione I beni immobili in costruzione non sono soggetti all’obbligo assicurativo, in quanto sono iscritti all’articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numero 5), mentre l’articolo 1, comma 1, lettera b) del D.M. n. 18/2025 fa riferimento alle immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile.
Polizze collettive L’obbligo assicurativo può essere assolto anche con l’adesione a polizze collettive.
Imprese obbligate  Indipendentemente dalla sezione nella quale sono iscritte, tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, hanno l’obbligo di stipulare l’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all’articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Sono escluse dall’obbligo solamente le imprese di cui all’articolo 2135 del codice civile (imprese agricole).
Adeguamento polizze in essere  L’articolo 11, comma 2, del D.M. n. 18/2025 prevede che “Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.”
Studio legale  Escluso. L’obbligo assicurativo sussiste per tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile. L’obbligo di stipulare la polizza, pertanto, discende dall’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese.
Abitazioni ad uso promiscuo Se l’immobile considerato è impiegato per l’esercizio dell’attività di impresa ricade nel perimetro dell’obbligo assicurativo per la porzione di edificio destinata all’esercizio dell’attività d’impresa.
Veicoli iscritti al PRA L’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 4) del D.M. 30 gennaio 2025, n. 18 definisce le attrezzature industriali e commerciali, comprendendo in esse macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. Risultano, pertanto, esclusi dai beni oggetto della copertura assicurativa di cui alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, i veicoli iscritti al P.R.A.

 
(MF/ms)




Confapi-GSE: pubblicate FAQ su Energy Release 2.0

Facendo seguito al webinar di lunedì 16 dicembre 2024 nel quale sono stati illustrati i principali aspetti del meccanismo e le modalità di partecipazione all’Energy Release 2.0, inviamo al link che segue le FAQ appena pubblicate dal GSE: link.

(RP/am)

 




I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle recenti lettere di compliance inviate

In una FAQ si chiarisce che, a fronte della comunicazione di anomalia, se non si sono riscontrate inesattezze non occorre fare nulla.

Sulla questione delle lettere di compliance recapitate negli ultimi giorni, l’Agenzia delle Entrate prova a fare chiarezza con una FAQ pubblicata sul proprio sito.
Nel dettaglio, l’Amministrazione finanziaria precisa che, per chi ha ricevuto la comunicazione riguardante una possibile anomalia relativa al reddito dichiarato, se dall’esame della dichiarazione non si sono riscontrate inesattezze, non occorre fare nulla.

La comunicazione ricevuta – si legge nella FAQ – ha un valore puramente informativo, non anticipa un’attività di controllo e non richiede di attivarsi per fornire un riscontro all’Agenzia delle Entrate.

Al riguardo, si ricorda che, da più parti, nei giorni scorsi è stato segnalato il contenuto, apparentemente sempre uguale, di queste lettere, con cui il Fisco segnala la presenza di anomalie nella dichiarazione dei redditi presentata lo scorso 31 ottobre (relative all’anno d’imposta 2023) e “invita” nuovamente a valutare l’ipotesi di aderire al concordato preventivo biennale, i cui termini intanto sono stati riaperti fino al 12 dicembre.

Nelle lettere si legge che “Ogni anno l’Agenzia, sulla base dei continui aggiornamenti delle informazioni che confluiscono nelle banche dati che costituiscono il proprio patrimonio informativo, individua casi anomali che, dopo ulteriori approfondimenti, sono selezionati per l’attività di controllo. In tale contesto, è stato rilevato che la sua dichiarazione per l’anno 2023 indica un reddito derivante da attività d’impresa inferiore a quello dei dipendenti che lavorano nello stesso settore economico. Questo aspetto, in assenza di giustificazioni oggettive, può essere considerato anomalo”.

Ciò ha portato a commenti negativi sui social e alla reazione dei sindacati dei commercialisti ADC, AIDC e UNGDCEC, per i quali in questo modo si creano “a tappeto paure infondate nei nostri clienti che inevitabilmente si rivolgono a noi per ricevere assistenza, che si traduce in consulenza a basso valore aggiunto che richiede ore ed ore del nostro tempo, che difficilmente riusciremo a farci retribuire”. Secondo i sindacati, “Le lettere di compliance, introdotte con l’intento di favorire il corretto adempimento degli obblighi fiscali e la trasparenza nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, sembrano diventate uno strumento intimidatorio, volto a indurre il contribuente a prendere determinate decisioni”.

Sulla questione è intervenuto anche il Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, chiarendo che “le lettere di recente inviate dall’Agenzia delle Entrate rientrano nell’ordinaria attività di comunicazione per segnalare eventuali anomalie riscontrate”.

Leo ha sottolineato che “la corretta informazione è alla base del «Fisco amico». Noi abbiamo cambiato la logica dell’accertamento, agendo ex ante anziché ex post. E queste lettere ne sono un esempio lampante. Si informa semplicemente il contribuente – ha proseguito – di una situazione che lo riguarda, ma deve essere assolutamente chiaro che chi ha adempiuto correttamente agli obblighi tributari non ha nulla da temere e potrà non tenere conto delle comunicazioni ricevute”.

La comunicazione non anticipa un’attività di controllo

Tornando alla FAQ, l’Agenzia ha poi chiarito che, in un’ottica di trasparenza e per far conoscere gli strumenti introdotti dal legislatore, condivide preventivamente i dati di cui dispone.

L’intento dell’informativa è di richiamare l’attenzione sulla possibilità di verificare quanto dichiarato e consentire la correzione in autonomia di eventuali errori.

Per chi invece ha riscontrato un’inesattezza nel reddito dichiarato, la FAQ precisa che il sistema tributario dell’Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei contribuenti “diverse possibilità, a cominciare dal ravvedimento operoso che, dopo la recente riforma del sistema sanzionatorio, consente di beneficiare di sanzioni più favorevoli rispetto al passato”.

 

(MF/ms)




Rifiuti: albo gestori ambientali, faq utili e aggiornate per rispondere ai dubbi

Il sito dell’albo gestori ambientali comprende una pagina dedicata alle domande frequenti su diverse tematiche di interesse per le imprese, si segnalano queste voci a titolo di esempio:
  • Categoria 2-bis
  • Codici CER / EER
  • Registro metalli
  • Veicoli
Per dubbi o domande sui vari argomenti si invita alla consultazione della pagina delle faq, recentemente aggiornata. L’albo risponde ai quesiti più frequenti in tema di normativa sui rifiuti, sia attraverso una vasta offerta di FAQ ma anche attraverso dei video di approfondimento.
 

La suddivisione in tematiche è volta ad orientare gli utenti nella ricerca delle informazioni desiderate, che verranno aggiornate regolarmente con una particolare attenzione alle novità che intervengono.

(SN/am)

 




Green Pass: aggiornate le Faq del Governo

Si segnala che sono stati recentemente firmati due nuovi Dpcm in tema di verifiche dei Green Pass. 

Il primo (testo definitivo in fase di pubblicazione) apporta modifiche al precedente Dpcm del 17 giugno 2021 sulle modalità di controllo del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 in ambito lavorativo, sia pubblico che privato, introducendo, in particolare, per quanto di interesse del settore privato, la possibilità di avvalersi (quando saranno disponibili) di nuovi strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso del green pass. In particolare si tratta di:

1) l’utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (Software Development Kit-Sdk), rilasciato dal Ministero della Salute con licenza open source, che consente di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, le funzionalità di verifica della Certificazione verde Covid-19, mediante la lettura del QRcode;

2) una interazione, in modalità asincrona, tra il portale istituzionale Inps, e la Pn-Dgc (Digital Green Pass), per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi Covid-19 in corso di validità da parte dei dipendenti dei datori di lavoro, con più di 50 dipendenti.

Il secondo Dpcm approva le linee guida per il personale delle pubbliche amministrazioni che permettono al datore di lavoro pubblico di stabilire le modalità attuative. Il controllo potrà avvenire all’accesso, evitando ritardi e code durante le procedure di ingresso, o successivamente, a tappeto o su un campione quotidianamente non inferiore al 20% del personale in servizio, assicurando la rotazione e quindi il controllo di tutto il personale.

Si invitano le aziende a consultare sul sito del ministero le nuove faq in tema di Green Pass.

Qui di seguito si segnalano gli elementi più rilevanti per il settore privato ma si rimanda al Dpcm e al link per la lettura completa.

Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?
Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.

Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

  • l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
  • [omissis];
  • per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a Noipa, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-Dgc; per le amministrazioni pubbliche […].
Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l’accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore?

[omissis]

Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.

[omissis]

È possibile per il datore di lavoro verificare il possesso del green pass con anticipo rispetto al momento previsto per l’accesso in sede da parte del lavoratore?

Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.

(SN/bd)
 




Green Pass: aggiornate le Faq del governo

Si segnala che sul sito del Ministero sono state inserite nuove Faq in tema di Green Pass. Cliccare e scegliere “Area Bianca” e poi “Certificazione verde Covid-19 Green Pass”.

Qui di seguito riportiamo le tre domande che risultano più significative, ma invitiamo a consultarle tutte al link indicato sopra.

  • Visto l’obbligo del Green Pass nelle aziende si potrà derogare alla regola del metro di distanziamento?
    No, il green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigenti.
  • Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno incorrere in delle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza Green Pass?
    No, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127 del 2021.
  • I privati potranno avere piattaforme per i controlli analoghe a quelle della scuola e del pubblico impiego?
    Al momento non sono previste piattaforme analoghe; se ne potrà verificare in seguito la realizzabilità da un punto di vista tecnico ed eventualmente modificare il DPCM che disciplina le modalità di verifica.

L’unico mezzo attualmente consentito per il controllo del Green Pass è la app “Verifica C19” che si può liberamente scaricare sul proprio dispositivo e che non registra i dati di coloro che vengono controllati.

Si resta in attesa di linee guida ministeriali per i controlli, nella prossima settimana speriamo di poter dare qualche supporto per la nomina dei delegati al controllo dei Green Pass.

(SN/bd)




Autofattura elettronica tramite Sdi: le Faq dell’Agenzia delle Entrate

Con l’entrata in vigore del nuovo tracciato della fatturazione elettronica – versione 1.6 e seguenti aggiornamenti – è stata incrementata la base informativa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
L’intervento ha un duplice effetto: agevolare l’amministrazione nei controlli e il contribuente, che potrà accedere alla propria area riservata (portale “fatture e corrispettivi”) per consultare le bozze delle liquidazioni periodiche Iva e dei registri, oltre che della dichiarazione annuale Iva.

A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell’anagrafe tributaria, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione di tutti i soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia, le bozze dei seguenti documenti:
a) registri di cui agli articoli 23 e 25 Dpr 633/1972,
b) liquidazione periodica dell’Iva.

A partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, oltre alle bozze dei documenti descritti in precedenza, verrà predisposta anche la bozza della dichiarazione annuale Iva (articolo 4, comma 1-bis, D.lgs. 127/2015, modificato recentemente dal Dl. 41/2021).
Il processo sopra descritto richiede pertanto un maggior grado di dettaglio dei dati forniti all’interno del tracciato xml della fattura raggiunto, ad esempio, con l’introduzione dei sotto codici del campo natura (N2.1, N.2.2, etc.) e del campo tipo documento (TD01, TD24, etc.).
Per quest’anno resta ancora facoltativo applicare il reverse charge interno o esterno con modalità cartacea o elettronica.
Per chi sceglie questa seconda modalità (file xml in formato elettronico) sono stati introdotti determinati codici tipo documento: ai fini del presente contributo, analizziamo il codice TD16 (reverse charge interno), TD18 (acquisti di beni intracomunitari), TD17 (acquisto di servizi da soggetto Ue/extra-Ue).

In data 23 aprile 2021, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato diverse Faq pubblicate sul proprio sito istituzionale, riguardanti la fatturazione elettronica.
In particolare, la Faq 36 tratta le modalità di emissione dell’autofattura/integrazione elettronica.
Per gli acquisti intracomunitari l’operatore Iva italiano può comunicare i dati dell’imponibile e dell’imposta trasmettendo un file xml al sistema di interscambio (SdI) con il codice TD18 “integrazione per acquisto di beni intracomunitari”, dove nel campo cedente/prestatore va riportato l’identificativo fiscale del cedente effettivo (fornitore Ue) e nel capo cessionario/committente i dati di chi trasmette il documento elettronico (acquirente It).
Per gli acquisti di servizi extracomunitari o intracomunitari, l’operatore Iva nazionale può trasmettere un documento in formato xml allo SdI che contenga i dati dell’imponibile e dell’imposta, utilizzando il codice TD17 “integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero”. Anche in questo caso, nel campo cedente/prestatore deve essere riportato l’identificativo fiscale del cedente (prestatore estero) e nel campo cessionario/committente i dati di chi trasmette.
Alternativamente, in entrambi i casi, l’operatore Iva residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’articolo 1, comma 3bis, D.lgs. 127/2015 (esterometro), salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.
Si precisa che i contribuenti tenuti all’invio dell’esterometro (I trimestre 2021, in scadenza il 30 aprile 2021) dovranno utilizzare il tipo documento TD10 per gli acquisti di beni intra-Ue e il TD11 per gli acquisti di servizi intra-Ue (da non confondere con i precedenti TD18 e TD17, da usare per le integrazioni elettroniche).

L’Agenzia chiarisce infine che, per gli acquisti interni dove l’operatore Iva italiano riceve una fattura elettronica riportante uno dei codici natura in regime di inversione contabile interno (si pensi, ad esempio, al codice N6.7 – prestazioni comparto edile e settori connessi), ai sensi dell’articolo 17 Dpr 633/1972 l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 D.P.R. 633/1972.
Al fine di rispettare il dettato normativo, con la circolare 13/E/2018 era già stato precisato che una modalità alternativa all’integrazione della fattura potesse essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.
Al riguardo, si evidenzia che tale documento andrà compilato indicando nel campo cedente/prestatore la partita Iva del cedente/prestatore effettivo e nel campo cessionario/committente l’identificativo Iva dell’operatore che effettua l’integrazione: tale documento xml “può essere inviato al Sistema di Interscambio con il codice tipo documento il TD16 Integrazione fattura reverse charge interno”. Non vi è alcun obbligo di invio del documento in questione al cedente/prestatore.

(MF/ms)