Dichiarazioni IMU entro il 30 giugno 2026
I due modelli dichiarativi si distinguono per soggetti passivi tenuti ad adottarli e presupposti dichiarativi.
Salvo gli enti non commerciali che possiedono almeno un immobile esente ex art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019, tutti gli altri soggetti passivi adottano il modello dichiarativo IMU/IMPi ex DM 24 aprile 2024.
La dichiarazione IMU “ordinaria” riferita al 2025 va presentata solo se, nel corso di tale anno, il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’IMU. Infatti, se è già stata presentata negli anni precedenti, la dichiarazione IMU/IMPi ha effetti anche per gli anni successivi, salvo che siano intervenute circostanze sopravvenute da cui consegue un diverso ammontare dell’IMU.
Nelle istruzioni alla dichiarazione IMU/IMPi ex DM 24 aprile 2024 vengono elencate le fattispecie da dichiarare.
In ogni caso, il contribuente non è tenuto a presentare la dichiarazione se l’inizio del possesso (ossia l’acquisto della proprietà, dei diritti reali di godimento o degli altri diritti di cui all’art. 1 comma 743 della L. 160/2019 che fanno sorgere la soggettività passiva IMU) o le variazioni rilevanti ai fini dell’IMU identificano circostanze già documentalmente note al Comune o dallo stesso comunque conoscibili, ad esempio tramite visura catastale (in tal senso anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 26921/2025).
Ad esempio, se l’acquisto o la cessione della proprietà sull’immobile sono avvenute in forza di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, il notaio provvede anche all’aggiornamento della banca dati catastale: in tal caso, pertanto, non occorre presentare la dichiarazione IMU.
La dichiarazione IMU va inoltre trasmessa ai fini dell’applicazione di determinate agevolazioni. L’art. 1 comma 769 della L. 160/2019 dispone infatti che la presentazione della dichiarazione IMU è richiesta per l’esenzione degli immobili merce di cui al precedente comma 751, nonché per l’assimilazione all’abitazione principale degli alloggi sociali di cui al DM 22 aprile 2008 e dell’unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale delle Forze armate, di Polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia (art. 1 comma 741 lett. c) nn. 3 e 5 della L. 160/2019).
Peraltro, le istruzioni allegate al DM 24 aprile 2024 (p. 3), richiamando la posizione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 21 dicembre 2022 n. 37385), precisano che, al di là di una espressa previsione, “il mancato adempimento dell’obbligo dichiarativo determina in via generale, per tutti i casi in cui è previsto detto onere, la decadenza dal beneficio stabilito dalle norme”.
Quanto alle modalità di presentazione della dichiarazione IMU/IMPi, questa può essere trasmessa: in forma cartacea (con consegna a mano, a mezzo posta o PEC, oppure con altre modalità di trasmissione stabilite dal Comune) oppure con modalità telematica, mediante i servizi telematici Entratel o Fisconline, direttamente dal dichiarante o tramite un intermediario abilitato ex art. 3 comma 3 del DPR 322/98 (quest’ultima modalità è obbligatoria se la dichiarazione riguarda l’esenzione dell’immobile occupato abusivamente da terzi ex art. 1 comma 759 lett. g-bis) della L. 160/2019).
Invece, il modello dichiarativo IMU ENC ex DM 24 aprile 2024 va adottato dagli enti non commerciali che possiedono, nel Comune destinatario della dichiarazione, almeno un immobile esente dall’IMU ai sensi della lett. g) del citato comma 759, in quanto impiegato per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività istituzionali ex art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs. 504/92 (attività didattica, sportiva, ecc.).
Detti enti devono presentare, con modalità esclusivamente telematiche, la dichiarazione IMU ENC ogni anno, anche se non sono intervenute variazioni (art. 1 comma 770 della L. 160/2019). La giurisprudenza di legittimità (recepita anche nelle istruzioni al modello dichiarativo) afferma che la dichiarazione IMU ENC va presentata dagli enti non commerciali a pena di decadenza dalla predetta esenzione (così, tra le altre, Cass. 21 dicembre 2022 n. 37385).
Nella dichiarazione IMU ENC vanno indicati tutti gli immobili
L’ente non commerciale che possiede almeno un immobile esente ex art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019 indica nella dichiarazione IMU ENC tutti gli immobili che possiede nel Comune (destinatario della dichiarazione), e quindi: sia gli immobili esenti in quanto destinati allo svolgimento, con modalità non commerciali, dell’attività istituzionale (o parzialmente esenti, in quanto destinati ad utilizzo “misto” ex art. 5 del DM 200/2012), sia gli immobili esenti per altre fattispecie e gli immobili imponibili.
(MF/ms)