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Bonus investimenti 4.0: chiarimenti in merito alle comunicazioni necessarie per l’utilizzo dei crediti d’imposta

In merito alle comunicazioni necessarie per l’utilizzo dei crediti d’imposta 4.0 e R&S alla luce dell’art. 6 del DL 39/2024 e del DM 24 aprile 2024, sul sito del GSE sono state rese disponibili, oltre alla specifica guida all’utilizzo del Portale Transizione 4.0, alcune FAQ relative alla compilazione dei moduli, l’ultima delle quali datata 17 giugno 2024.

Inoltre l’Agenzia delle Entrate, con una FAQ pubblicata il 19 giugno, nella specifica sezione del proprio sito internet, ha fornito chiarimenti in merito alle ricevute di versamento a seguito della presentazione dei modelli F24.

modelli di comunicazione per compensare i crediti di imposta per gli investimenti del piano 4.0 sono due.

Il Modulo 1, relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (art. 1 commi 1057-bis – 1058-bis della L. 178/2020), va trasmesso:

  • per gli investimenti da effettuarsi a partire dal 30 marzo 2024 in maniera preventiva.
      Lo stesso modello va trasmesso a completamento degli investimenti per aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva (in tal caso, stando alla guida del GSE, occorre indicare, all’interno del campo “Pratica preventiva associata”, il codice della comunicazione preventiva                                  precedentemente inviata);
  • per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024, esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti (per gli investimenti relativi al 2023, la comunicazione deve essere presentata ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti maturati ma non ancora fruiti).
Il Modulo 2, relativo agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, va trasmesso:
  • per gli investimenti da effettuarsi a partire dal 30 marzo 2024 in maniera preventiva. 
       Lo stesso modulo va trasmesso a completamento degli investimenti per aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva (in tal caso, stando alla guida del GSE, occorre indicare, all’interno del campo “Pratica preventiva associata”, il codice della comunicazione preventiva                                   precedentemente inviata);
  • per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024, va trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.
Dalle ore 10:00 del 18 maggio 2024, si ricorda, tali moduli devono essere inviati esclusivamente tramite il portale dedicato “Transizione 4.0 – Accedi ai questionari”, accessibile dalla home page dell’Area Clienti del sito GSE.

L’operatore per il quale viene effettuato l’invio dei moduli deve essere preventivamente registrato in Area Clienti.

In caso di nuova registrazione è necessario attendere l’aggiornamento del sistema e accedere al portale dedicato dopo qualche minuto.

In fase di registrazione, se non si trova una tipologia di operatore idonea, è possibile indicare “Operatore credito d’imposta – Transizione 4.0”.

A termine della procedura tramite portale, è possibile scaricare la ricevuta di avvenuto invio, cliccando sul tasto “Scarica ricevuta SIAD”.

Il GSE ha quindi precisato che i moduli già inviati via PEC, come da procedura valida fino alla mezzanotte del 17 maggio 2024, non devono essere trasmessi nuovamente tramite il portale.

‎Per avere conferma dell’avvenuta ricezione della PEC da parte del GSE, occorre verificare se è disponibile sulla propria casella di posta la “ricevuta di avvenuta consegna”.

Con riferimento ai dati acquisiti in relazione agli investimenti 4.0, viene chiarito che il GSE effettua esclusivamente verifiche di natura formale, provvedendo poi all’invio periodico dei dati alle Amministrazioni competenti, che procederanno con le azioni di carattere valutativo e/o fiscale.

Le ricevute di versamento degli F24 sono al momento sospese

L’Agenzia delle Entrate, con una specifica FAQ pubblicata il 19 giugno, ha inoltre fornito chiarimenti in merito alla mancanza delle ricevute di versamento relative ai modelli F24 relativi all’utilizzo dei crediti d’imposta a seguito dell’avvenuta presentazione delle comunicazioni richieste.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, tenuto conto dei tempi tecnici di elaborazione delle comunicazioni da parte del GSE e del successivo invio all’Amministrazione finanziaria, per evitare di scartare i modelli F24 per assenza di comunicazioni già inviate dall’impresa al GSE ma non ancora trasmesse da quest’ultimo all’Agenzia delle Entrate, a partire dalla scadenza del 17 giugno 2024 si è proceduto a sospendere il rilascio delle ricevute dei modelli F24 (nei quali sono esposti a credito i codici tributo relativi ai crediti “Transizione 4.0”) per 30 giorni, in attesa di ricevere le informazioni su tutte le comunicazioni inviate fino al 17 giugno stesso.

In tale periodo, l’Agenzia delle Entrate verifica periodicamente se l’informazione proveniente dal GSE sia stata acquisita e, in caso positivo, sblocca la delega F24 mantenendo salva la data del versamento.

In assenza di riscontri positivi nei 30 giorni, invece, la delega F24 sarà scartata.
 

(MF/ms)




Utilizzo bonus investimenti 4.0: comunicazione via pec al Gse

Dal 29 aprile il GSE ha messo a disposizione in formato editabile i modelli di comunicazione per compensare i crediti d’imposta per gli investimenti del piano transizione 4.0.

La comunicazione, dunque, dal 29 aprile può essere compilata e inviata via PEC, così come previsto dal decreto MIMIT del 24 aprile 2024, pubblicato sempre sul sito ministeriale, e anticipato dal comunicato del 25 aprile 2024.

In estrema sintesi, ai sensi dell’art. 6 del DL 39/2024 e del DM 24 aprile 2024:

  • per gli investimenti dal 30 marzo 2024, occorre presentare la comunicazione preventiva (con l’importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e la ripartizione del credito per la fruizione), aggiornando la comunicazione ex post al completamento degli investimenti;
  • per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2023 (1° gennaio 2024 per il credito R&S) al 29 marzo 2024, occorre presentare soltanto la comunicazione ex post.
A tal fine, il MIMIT ha approvato due diversi modelli di comunicazione dei dati e altre informazioni da fornire:
  • uno per gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (contenuto nell’Allegato 1 al DM 24 aprile 2024 e on line sul sito del GSE come “Modulo 1”);
  • un altro relativo agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (contenuto nell’Allegato 2 al citato DM e disponibile sul sito del GSE come “Modulo 2”).
Il modello relativo ai crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali si compone di un frontespizio per l’indicazione dei dati relativi all’impresa e da due sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 e la fruizione negli anni dei crediti.

Il modello relativo al credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo si compone di un frontespizio per l’indicazione dei dati identificativi dell’impresa e da quattro sezioni per l’indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti nelle diverse attività ammissibili e la fruizione negli anni del credito d’imposta.

Nel comunicato del 29 aprile del GSE, analogo alle indicazioni pubblicate anche sul sito del MIMIT, viene precisato che, una volta scaricato il file pdf, sarà necessario aprirlo con Acrobat Reader autorizzando, se richiesta, l’esecuzione del Javascript.

Tramite questa applicazione, il file pdf può essere compilato in tutte le sue parti. Ciascun file pdf deve essere firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority (cfr. sito AGID https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/certificati).

Viene inoltre definita la modalità di invio delle comunicazioni. 

È infatti affermato che ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente tramite PEC, all’indirizzo: transizione4@pec.gse.it.

Il file pdf non deve in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa: i pdf da allegare alla PEC non devono quindi essere salvati come immagini od originati dalla scansione di pagine, ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato.

Con un comunicato a parte, il GSE ha inoltre specificato che l’oggetto delle comunicazioni trasmesse via PEC dovrà essere il seguente:

  • nel caso di comunicazione preventiva: “Comunicazionepreventiva_Codice fiscale oppure partita IVA dell’impresa”;
  • nel caso di comunicazione di completamento: “Comunicazionedicompletamento_Codice fiscale oppure partita IVA dell’impresa”.
Fermo restando quanto esposto, i modelli non sono accompagnati da specifiche istruzioni per la compilazione. 

Ad esempio, nei modelli viene richiesta l’indicazione del “periodo di realizzazione degli investimenti (MM-AAAA / MM-AAAA)”. In assenza di specifiche istruzioni, si potrebbe considerare quale mese iniziale quello di “avvio dell’investimento”.

L’Agenzia delle Entrate, nella circ. n. 34/2016 (§ 3), ancorché con riguardo al credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, ha affermato che per “avvio dell’investimento” si intende “la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto dell’investimento, ovvero qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima”.

Quanto al mese finale, dovrebbe invece rilevare il mese in cui viene effettuato l’investimento ai sensi dell’art. 109 del TUIR.

Altra questione riguarda la nozione di comunicazione “preventiva”. In assenza di specifiche indicazioni la comunicazione è preventiva quando viene inviata entro un congruo termine che decorre dal momento in cui viene effettuato l’ordine del bene strumentale 4.0.

Anticipare la comunicazione a un momento precedente significherebbe richiedere alle imprese una mera valutazione degli investimenti che intendono effettuare con evidente pregiudizio della finalità perseguita dalla norma in esame.

Sarebbe però opportuno un chiarimento ufficiale.
 

(MF/ms)




Sospesi i codici tributo per l’utilizzo del bonus investimenti 4.0

Con la risoluzione n. 19 del 12 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha sospeso i codici tributo per l’utilizzo in compensazione tramite F24 dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 relativi al 2023 e 2024, in attesa delle disposizioni ministeriali relative ai nuovi obblighi di comunicazione.

In particolare, l’art. 6 del DL 39/2024 ha disposto che, ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1 commi da 1057-bis a 1058-ter della L. 178/2020 e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui alla L. 160/2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare dal 30 aprile 2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024), la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

La comunicazione va aggiornata al completamento degli investimenti. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 29 marzo 2024.

Il comma 3 dell’art. 6 del DL 39/2024 stabilisce che “Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1”.

Le comunicazioni (ex ante ed ex post) dovranno essere effettuate sulla base del modello adottato con DM 6 ottobre 2021, che sarà aggiornato in funzione delle nuove finalità, definendo anche contenuto, modalità e termini di invio delle comunicazioni.

Tanto premesso, in considerazione delle disposizioni introdotte dal DL 39/2024, nelle more dell’adozione del previsto decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del made in Italy, per i crediti d’imposta in argomento l’Agenzia delle Entrate sospende quindi l’utilizzo in compensazione mediante modello F24.

In particolare, con riguardo al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0, la sospensione è prevista per i codici tributo “6936” (beni materiali 4.0 ex art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis della L. 178/2020) e “6937” (beni immateriali 4.0 ex art. 1 comma 1058 della L. 178/2020), quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024.

Stop anche ai crediti R&S relativi al 2024

In merito ai crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, invece, i codici sono sospesi quanto in corrispondenza degli stessi viene indicato il 2024 come anno di riferimento (coerentemente con quanto previsto dalla disposizione di cui all’art. 6 del DL 39/2024).

La sospensione riguarda, nello specifico, i seguenti codici tributo:

– “6938”, relativo al credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative (ex art. 1, commi 198 e ss., della L. 160/2019);
– “6939”, relativo al credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo maggiorato per il Mezzogiorno (art. 244 comma 1 del DL n. 34/2020);
– “6940”, riguardante il credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia.
 

(MF/ms)




Bonus investimenti 4.0: credito imposta senza blocchi per gli investimenti 2022 interconnessi nel 2023

L’Agenzia delle Entrate, con una FAQ pubblicata il 16 aprile, sul proprio sito internet nella sezione dedicata al credito per investimenti in beni strumentali, ha chiarito che è possibile continuare a utilizzare il codice tributo “6936” per fruire del credito d’imposta maturato in relazione a beni fino al 2022 e interconnessi nel 2023 o 2024, indicando l’anno in cui è iniziato l’investimento.

Il chiarimento si è reso necessario alla luce della formulazione adottata nella risoluzione n. 19/2024, che ha sospeso l’utilizzo di determinati codici tributo a seguito dei nuovi obblighi di comunicazione previsti dall’art. 6 del DL 39/2024.

Riepilogando brevemente i termini della questione, l’art. 6 del DL 39/2024 ha disposto che le comunicazioni al Ministero delle Imprese e del made in Italy, necessarie ai fini della fruizione dell’agevolazione, riguarda i crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1 commi da 1057-bis a 1058-ter della L. 178/2020.

Inoltre, il comma 3 dell’art. 6 del DL 39/2024 ha previsto che “per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1”.

In attuazione del citato art. 6 del DL n. 39/2024, la risoluzione n. 19 del 12 aprile 2024 ha quindi, tra l’altro, sospeso l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui al codice tributo “6936”, nel caso in cui venga indicato come “anno di riferimento” il 2023 o 2024.

Considerato che il citato codice tributo “6936” è utilizzato anche per la fruizione dei crediti di cui all’art. 1, commi 1056 e 1057, della L. 178/2020, che non sono interessati dal blocco di cui al richiamato art. 6 del DL n. 39/2024, è stato chiesto quale codice tributo indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione i crediti maturati ai sensi dei suddetti commi 1056 e 1057.

L’Agenzia, nella risposta alla FAQ, osserva che i crediti d’imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi (materiali 4.0), effettuati rispettivamente:

– dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione);
– dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

Non va indicato l’anno di interconnessione

Ad avviso dell’Agenzia, in entrambi i casi, se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo “6936” e – quale anno di riferimento – l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale.

Ad esempio, secondo quanto espressamente riportato nella FAQ, per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2022”.
 

(MF/ms)




Crediti imposta per investimenti in nuovi beni strumentali

Con la risoluzione n. 3 del 13 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo necessari per l’utilizzo in compensazione, mediante F24, dei crediti d’imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali. Si tratta, nello specifico, dei codici tributo “6932”, “6933”, “6934”, relativi al credito d’imposta ex L. 160/2019, rispettivamente, per investimenti in beni materiali “ordinari”, materiali “4.0” e immateriali “4.0”, nonché dei codici tributo “6935”, “6936”, “6937” relativi al nuovo credito d’imposta ex L. 178/2020, rispettivamente, per investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari”, materiali “4.0” e immateriali “4.0”.

Con riferimento all’agevolazione prevista dall’art. 1 comma 185 ss. della L. 160/2019, il credito spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all’anno), ridotte a tre (1/3 all’anno) per i soli investimenti in beni immateriali “4.0”.

Il credito d’imposta è utilizzabile (art. 1 comma 191 della L. 160/2019): nel caso degli investimenti in beni materiali “ordinari”, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni (ad esempio, in caso di bene entrato in funzione nel 2020, la prima quota del credito d’imposta sarà quindi utilizzabile a partire dal prossimo 18 gennaio 2021); per gli investimenti nei beni “Industria 4.0”, a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione. Nel caso in cui l’interconnessione dei beni di cui all’Allegato A alla L. 232/2016 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta “generale” del 6% per la parte spettante.

In ogni caso, la fruizione dell’agevolazione non è soggetta all’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emergono i crediti stessi (in tal senso, risposta Agenzia delle Entrate a Telefisco 2020 con riferimento, in generale, ai crediti d’imposta di natura agevolativa).

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione di tale credito d’imposta tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, la risoluzione n. 3/2020 ha istituito i seguenti codici tributo:

–          “6932” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”;

–          “6933” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;

–          “6934” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”.

La ris. n. 3 istituisce anche i codici per l’utilizzo in compensazione del nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali previsto dall’art. 1 comma 1051 ss. della L. 178/2020 che, a differenza del precedente, nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile già a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni “4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.

Utilizzo già dall’anno di entrata in funzione nella nuova disciplina

Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in tre quote annuali di pari importo, ma per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 spetta in un’unica quota annuale.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in esame, sono istituiti i seguenti codici tributo:

–          “6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”;

–          “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”;

–          “6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.

Tutti i nuovi codici tributo, sia quelli relativi alla L. 160/2019 sia alla L. 178/2020, devono essere indicati nella sezione “Erario” del modello F24 nella colonna “importi a credito compensati” e l’“anno di riferimento” va valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni.

I crediti d’imposta non sono comunque soggetti ai limiti di utilizzo previsti dall’art. 1 comma 53 della L. 244/2007, dall’art. 34 della L. 388/2000 e dall’art. 31 del DL 78/2010.

(MF/ms) 




Credito imposta adeguamento ambienti di lavoro: novità

Con il provvedimento direttoriale pubblicato l’8 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha approvato una serie di modifiche al provv. n. 259854 del 10 luglio 2020, “recependo” le novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 sul credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’art. 120 del DL 34/2020 convertito.

Si ricorda che l’appena citato art. 120 prevede un credito d’imposta per sostenere e incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro per contenere la diffusione del coronavirus.

Il beneficio è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, indicati nell’apposito Allegato al DL 34/2020 (es. bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema e musei).

Possono fruire del credito d’imposta anche le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.

Sono escluse le imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019 (secondo la nozione comunitaria), per effetto del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.

Il credito d’imposta può essere:

–          utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;

–          ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari (art. 122 del DL 34/2020).

Con il provvedimento n. 259854/2020, l’Agenzia delle Entrate ha quindi definito, tra l’altro:

–          i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 120 del DL 34/2020;

–          le modalità e i termini con i quali i beneficiari del suddetto credito, in luogo dell’utilizzo diretto dell’agevolazione, possono optare per la cessione del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Anticipati utilizzo in compensazione e opzione per la cessione

Come anticipato, le modifiche approvate con il provvedimento pubblicato seguono quanto disposto in materia dalla legge di bilancio 2021.

L’art. 1 commi 1098-1100 della L. 178/2020, infatti, ha stabilito che il bonus per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile in compensazione nel modello F24 dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, anticipando quindi il termine originariamente previsto del 31 dicembre 2021.
Viene anche anticipato al 30 giugno 2021 il termine per esercitare, in alternativa all’utilizzo diretto, l’opzione della cessione del credito ex art. 122 del DL 34/2020.

Nel dettaglio, le modifiche riguardano sia le disposizioni del provv. n. 259854 del 10 luglio 2020, sia le istruzioni del modello di comunicazione approvate con lo stesso provvedimento.

(MF/ms)