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Impianti che contengono F-gas: chiarimenti sulle norme vigenti

Con riferimento alle norme entrate in vigore un anno fa, che prevedevano nuovi adempimenti dal 2025, si segnalano i chiarimenti ministeriali recentemente pervenuti in tema di comunicazione in Banca dati delle attività di installazione, manutenzione, controllo delle perdite, riparazione e smantellamento delle apparecchiature contenenti FGas: l’obbligo si applica indipendentemente dalla quantità di gas refrigerante contenuto nell’apparecchiatura. Tutti i dettagli sul portale F-gas.

Sul sito di Unioncamere sono riepilogate le scadenze di entrata in vigore dei diversi obblighi.

Le precedenti circolari dell’associazione in questa materia, a cui si rimanda, contenevano le informazioni sulla norma di riferimento, il Regolamento (UE) 2024/573 uscito all’inizio del 2024.

Circolare n.140 del 29/02/2024

Circolare n.502 del 03/10/2024

(SN/am)

 

 




Registrazione nel portale F-GAS: novità dal 10 ottobre 2024

Il nuovo Regolamento di esecuzione UE 2024/2473 (che abroga il precedente UE 2019/661) stabilisce quali informazioni le imprese devono trasmettere ai fini della registrazione nel portale F-Gas.

Riguarda la registrazione nel portale F-Gas e l’aggiornamento dei dati, definendo:

  • gli obblighi di informazione “ai fini della registrazione nel sistema elettronico di gestione del sistema delle quote, dei requisiti per la concessione delle licenze di importazione e di esportazione e degli obblighi di comunicazione delle informazioni sui gas fluorurati a effetto serra (il «portale F-Gas»)”;
  • i casi e le procedure di rifiuto, sospensione e cancellazione delle registrazioni.
Il Regolamento entra in vigore il 10 ottobre 2024.

Le imprese iscritte nel portale F-Gas devono assicurare che le informazioni fornite siano sempre aggiornate anche laddove intervengano modifiche o le informazioni cessino di essere complete o esatte.
La Commissione può rifiutare di convalidare la registrazione di un’impresa nel portale F-Gas o sospendere la registrazione di un’impresa nei seguenti casi:

  1. se non sono rispettate le prescrizioni del presente regolamento o del regolamento (UE) 2024/573 in relazione all’impresa;
  2. se le informazioni o gli elementi di prova forniti dall’impresa o per suo conto sono inesatti o incompleti;
  3. se sono state fornite informazioni deliberatamente false.
La Commissione cancella la registrazione delle imprese nei casi in cui sono state fornite informazioni deliberatamente false o qualora un’impresa, dopo una sospensione, continui a non fornire le informazioni o gli elementi di prova richiesti o a non aggiornarli.

(SN/am)




F-Gas proroga certificazioni

I certificati in tema di gas fluorurati a effetto serra rilasciati alle persone fisiche e alle imprese (ai sensi degli art. 7 e 8 del Dpr n. 146/2018), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e quindi sino al 3 maggio 2021.

La Circolare del Ministero dell’Ambiente del 24 dicembre 2020 in materia di rinnovo delle certificazioni, ha chiarito infatti gli aspetti applicativi di quanto previsto dall’art. 103, commi 2 e 2-sexies, del Dl 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020 e dalla legge di conversione n. 159 del 27 novembre 2020 nel campo delle Certificazioni rilasciate ai sensi del Dpr n. 146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra. L’estensione delle certificazioni verrà comunicata al Registro telematico nazionale dagli Organismi di certificazione accreditati.

Il provvedimento citato è allegato.

(SN/bd)