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Cbam: il costo della CO2 nel sistema ETS nel primo trimestre 2026

Il Cbam è il meccanismo di tassazione della CO2 alle frontiere.
La Commissione europea ha pubblicato il primo prezzo dei certificati Cbam, che si applica alle importazioni del primo trimestre del 2026.

Il prezzo del certificato per il primo trimestre 2026, calcolato sulla media dei permessi Ets, è pari a 75,36 euro. Questo è quindi il costo che dovranno pagare gli importatori sui prodotti ad alta intensità di carbonio provenienti da paesi extra-UE, alla luce dell’entrata in vigore del meccanismo. Si tratta di un prezzo equivalente alla media trimestrale del prezzo interno del carbonio dell’UE nell’ambito del sistema ETS. 

In base al piano di introduzione graduale, le aziende europee non saranno obbligate a pagare i prelievi Cbam di quest’anno fino al prossimo anno. A partire dal 2027, il prezzo sarà fissato settimanalmente anziché trimestralmente.

La notizia si può leggere direttamente sul sito della Commissione Europea

(SN/am)




ETS2: prima comunicazione annuale entro 30 aprile 2026

La precedente circolare Confapi in questa materia è stata la n. 234 del 27 Marzo 2025.

Ora si avvicina la scadenza della prima comunicazione annuale Ets2, quella del 30 aprile 2026; riguarda le emissioni climalteranti prodotte da edilizia, trasporti e dai settori energetici e manifatturieri esclusi dal mercato delle quote di emissione tradizionale Ets1. L’obbligo non ricade sull’utente finale (chi guida veicoli o chi riscalda case e imprese), ma sui fornitori che immettono in consumo i combustibili nei settori edificitrasporto stradalee piccola industria.  
Si segnala l’avviso sul sito di Ecocamere del 2 marzo 2026.

La comunicazione deve avvenire esclusivamente tramite la Scrivania Telematica ETS2 del Portale EU ETS – Italia, gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Qui la pagina web del sito del GSE

(SN/am)




CBAM: sistema a regime dal 1° gennaio 2026

Dal 1° gennaio 2026 è entrato pienamente in vigore il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), il meccanismo europeo di adeguamento del carbonio alle frontiere, uno dei pilastri del Green Deal e della politica climatica dell’Unione. Dopo la fase transitoria, è raggiunta la fase operativa definitiva, con obblighi economici sugli importatori di prodotti ad alta intensità energetica: acciaio, alluminio, cemento, fertilizzanti, idrogeno ed energia elettrica.

Il sito ministeriale di riferimento è questo: cliccare qui

L’importazione di merci CBAM nel territorio doganale dell’UE è possibile solo per gli importatori che hanno ottenuto lo STATUS DI DICHIARANTI AUTORIZZATI.

Si sottolineano due disposizioni che rilevano sugli adempimenti dichiarativi definiti dalla Commissione Europea:

  • Esenzione per soglia quantitativa alle importazioni di merci CBAM
Gli importatori – inclusi i soggetti in possesso della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato – sono esentati dagli obblighi CBAM qualora la massa netta complessiva delle merci importate, rientranti nel campo di applicazione del Regolamento, non superi cumulativamente la soglia di 50 tonnellate in un determinato anno civile.
  • Deroga transitoria
È prevista una deroga transitoria (art.17) che consente all’importatore o al rappresentante doganale indiretto, che abbia presentato la richiesta di qualifica di dichiarante CBAM autorizzato entro il 31 marzo 2026 di continuare temporaneamente a effettuare importazioni fino all’adozione della decisione da parte dell’Autorità Nazionale Competente.
Si ricorda che l’obiettivo del CBAM è evitare il fenomeno della delocalizzazione delle produzioni verso Paesi con standard ambientali meno stringenti, e garantire condizioni di concorrenza eque tra imprese europee e extra-UE, internalizzando il costo delle emissioni di CO₂ nei prodotti importati.

A completamento si segnala infine il sito di riferimento dell’Agenzia delle Dogane.

(SN/am)




ETS2: entro aprile 2025 scatta l’obbligo del monitoraggio dei gas consumati

ETS significa Emission Trading System ed è l’acronimo introdotto più di 20 anni fa (Direttiva 2003/87/CE) dall’Unione Europea per indicare il Sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (European Union Emissions Trading System – EU ETS); si tratta del principale strumento per raggiungere gli obiettivi di riduzione della CO2 nei principali settori industriali e nel comparto dell’aviazione.

 

Per approfondimenti su questo meccanismo e sui soggetti finora già obbligati, si può consultare il sito ministeriale dedicato a questo tema.

A partire dal 2025, il sistema riguarda una platea più estesa di soggetti, che dovranno monitorare le emissioni dei combustibili immessi in consumo e comunicarle all’Autorità Nazionale Competente entro il 30 aprile di ogni anno, secondo il Piano di monitoraggio. Per questo ora si parla di ETS2 per indicare la seconda fase di questo percorso.

Entro il 30 aprile 2025, i soggetti regolamentati (coloro che immettono in consumo carburanti e combustibili ai fini della combustione, esempio gas metano) dovranno comunicare le emissioni storiche dell’anno 2024, il cui monitoraggio verrà attuato in maniera semplificata.
Si allega la guida pratica ETS2.

Dal 2027 verrà attivata la fase di mercato con la messa all’asta delle quote di emissione, la cui restituzione è prevista entro il 31 maggio 2028, procedendo in modo analogo per tutti gli anni successivi.

Per favorire la comprensione di questo meccanismo e verificare quali sono i soggetti obbligati, si segnala il sito del ministero, che riporta sinteticamente e anche graficamente gli elementi essenziali di questa disciplina e del suo ambito di applicazione.

(SN/am)