Esterometro e fatturazione elettronica: quali dati trasmettere e relativi termini
L’emissione di una “autentica” fattura elettronica non è, infatti, dovuta laddove la controparte non sia stabilita in Italia.
Il discrimine tra i due diversi adempimenti, tuttavia, è molto sottile e la principale differenza si concretizza sotto il profilo sanzionatorio.
La tardiva/omessa fatturazione è soggetta alle sanzioni di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97, mentre nel caso in cui le medesime violazioni siano commesse con riguardo all’esterometro, trovano applicazione le più miti disposizioni ex art. 11 comma 2-quater del DLgs. 471/97.
Nella sostanza, in entrambi i casi la trasmissione dei dati avviene con un documento in formato XML trasmesso al SdI (per le comunicazioni transfrontaliere, dal 1° luglio 2022).
Per quanto concerne le operazioni attive, risultano allineati anche i termini di emissione, posto che, secondo l’art. 1 comma 3-bis lett. a) del DLgs. 127/2015, “la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi”.
Ciò non significa, peraltro, che l’emissione dell’una (fattura) e l’invio dell’altro (esterometro) debbano necessariamente realizzarsi in una data coincidente (cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 26/2022).
Si pensi alle cessioni intracomunitarie (per le quali non sussiste obbligo di fatturazione elettronica).
In tal caso la fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, “con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che si tratta di operazione non imponibile (…)” (art. 46 comma 2 del DL 331/93). Medesimo è il termine per trasmettere i dati delle operazioni transfrontaliere.
Tuttavia se, ad esempio, la cessione fosse effettuata il 2 ottobre 2023 e la fattura fosse emessa, in formato analogico, il 31 ottobre, l’invio dei dati per l’esterometro potrebbe avvenire – regolarmente – il 10 novembre.
La perfetta coincidenza fra i due adempimenti potrebbe non sussistere neppure con riguardo ai dati da indicare nei file.
L’Amministrazione finanziaria ha infatti chiarito che nel caso in cui per la predisposizione dell’esterometro venga utilizzato un software differente da quello che si usa per generare le fatture elettroniche da emettere verso controparti non stabilite in Italia, “il campo 2.2.1.4 <Descrizione> potrà essere valorizzato – in via semplificativa – riportando la parola «BENI» ovvero la parola «SERVIZI» o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole «BENI E SERVIZI», rinviando, altresì, alla descrizione contenuta nella fattura emessa” (si veda ancora circ. n. 26/2022).
Nondimeno, al fine di ridurre gli adempimenti contabili, la comunicazione transfrontaliera potrebbe essere sostituita, su base facoltativa, dall’emissione di una fattura elettronica via SdI ex art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015.
In questo senso, occorre porre particolare attenzione ad alcuni aspetti di carattere operativo.
In ipotesi di fattura emessa verso soggetti non stabiliti in Italia e inviata al SdI, nel campo “Codice Destinatario”, va riportato il valore “XXXXXXX”, al fine di trasmettere i dati ex art. 1 comma 3-bis del DLgs. n. 127/2015; in tal caso “il sistema controlla che il campo IdPaese del cessionario/committente contenga un valore diverso da «IT»: diversamente il file viene scartato con codice errore 00313” (cfr. Specifiche tecniche allegate sub A al provv. n. 433608/2022).
Quanto all’indicazione dei dati del cessionario o committente, il campo “IdFiscaleIVA” va valorizzato:
- con la partita IVA italiana per i soggetti esteri operanti in Italia e identificati direttamente o mediante un rappresentante fiscale o
- con l’identificativo fiscale assegnato dall’autorità del Paese per i soggetti non residenti e non identificati.
Nel novero delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia sono comprese sia quelle rilevanti ai fini IVA nel territorio dello Stato ex art. 7 ss. del DPR 633/72 che quelle prive del presupposto territoriale.
In entrambi i casi, la comunicazione al SdI è dovuta (circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2022 e risposta a interpello n. 85/2019). Si ricorda, tuttavia, che alle prime dovrà essere applicata l’imposta (salvo il sussistere di un titolo di non imponibilità o di esenzione), mentre per le cessioni e prestazioni carenti del requisito di territorialità, in assenza dell’imposta, nel file XML si indicherà il codice “N2.1” (“Non soggette a IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72”).
(MF/ms)