1

Lettere di intento per il 2024

I soggetti in possesso della qualifica di esportatori abituali, al fine di effettuare acquisti o importazioni senza l’applicazione dell’IVA, sono tenuti a redigere la dichiarazione d’intento, conformemente al modello approvato dall’Agenzia delle Entrate (provv. n. 96911/2020).

La lettera d’intento è, quindi, trasmessa per via telematica all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica con l’indicazione del protocollo di ricezione.

In vista della fine dell’anno, i soggetti passivi che hanno acquisito (o presumono di acquisire) il predetto status di “esportatore abituale” devono predisporre le lettere d’intento, se intendono effettuare acquisti e importazioni “detassati” nel 2024.

Stando all’attuale disciplina, la compilazione della dichiarazione d’intento può infatti:

  • essere relativa a una singola operazione;
  • oppure riguardare una o più operazioni sino a un dato importo del plafond disponibile.
La seconda modalità è quella più adottata dagli operatori perché consente, come detto, di indicare l’importo fino a concorrenza del quale si intende acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72 ed è possibile esporre un valore presunto pari alla quota parte del plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell’anno verso uno specifico fornitore (cfr. risposta a interrogazione parlamentare n. 5-10391/2017).

Peraltro, la prassi ha confermato che si può utilizzare una sola dichiarazione d’intento anche per più operazioni d’importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell’anno di riferimento (cfr. nota Agenzia delle Dogane n. 69283/2019).

La preparazione della dichiarazione d’intento, relativa a più forniture effettuate dallo stesso soggetto o a più operazioni in Dogana, richiede dunque, evidentemente, un attento monitoraggio del plafond maturato nel corso dell’anno (es. 2023) da parte dell’esportatore abituale.

Si rammenta che il plafond si considera utilizzato al momento di effettuazione dell’operazione secondo l’art. 6 del DPR 633/72 (circ. Agenzia delle Dogane n. 8/2003).

Fermo quanto descritto, è da segnalare che l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di emettere dichiarazioni d’intento nei confronti di più fornitori per un importo complessivo superiore al plafond disponibile.

Infatti, l’Amministrazione finanziaria accetta le lettere d’intento anche se l’ammontare complessivo supera il plafond disponibile poiché lo stesso si esaurisce in relazione agli acquisti effettivi e non sulla base di quanto dichiarato (cfr. risposta Agenzia delle Entrate n. 27195/2017).

Qualora si intendesse indicare nella dichiarazione d’intento un plafond maggiore di quello effettivamente maturato, l’esportatore abituale dovrà prestare particolare attenzione – nel corso dell’anno – alle forniture ricevute con applicazione del regime di non imponibilità ex art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72, al fine di non incorrere nel c.d. “splafonamento”.

Dovrebbe, comunque, essere possibile rettificare in diminuzione, senza particolari formalità, l’importo del plafond indicato nella lettera d’intento, trattandosi di una facoltà dell’esportatore abituale quella di acquistare in regime di non imponibilità IVA.

Le medesime argomentazioni dovrebbero quindi valere anche per l’eventuale revoca di una dichiarazione d’intento già presentata (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 41/2005, § 5.3; circ. Assonime nn. 5/2017 e 20/2018).

È necessario, tuttavia, dare pronta notizia al fornitore dell’intenzione di ridurre l’ammontare della dichiarazione d’intento o di revocarla, possibilmente avvalendosi di mezzi che consentano all’esportatore abituale di provare l’esistenza e la data in cui è avvenuta la comunicazione (es. PEC o email), al fine di prevenire contestazioni.

Un’ulteriore facoltà, riconosciuta dalla prassi amministrativa, è quella di non avvalersi del plafond per determinate operazioni, senza però revocare del tutto la lettera d’intento presentata.

Fermo restando che è preferibile manifestare la propria volontà di non “spendere” il plafond mediante mezzi di prova certi, come quelli di cui sopra (es. PEC o email), è stata riconosciuta validità anche al comportamento concludente del cessionario o committente (cfr. interpello Agenzia delle Entrate n. 954-6/2018).

Possibile incrementare l’utilizzo del plafond

Opposto è il caso, invece, in cui l’esportatore abituale intenda acquistare beni e servizi senza applicazione dell’IVA per un importo superiore a quello indicato nella dichiarazione d’intento.

È concessa tale possibilità, producendo una nuova dichiarazione ove indicare l’ulteriore ammontare sino al quale si intende acquistare, da uno specifico fornitore, senza corresponsione dell’imposta (cfr. interpello Agenzia delle Entrate n. 954-6/2018 e ris. n. 120/2016).

(MF/ms)




Lettere di intento per il 2023

I soggetti in possesso della qualifica di esportatori abituali, al fine di effettuare acquisti o importazioni senza l’applicazione dell’Iva, sono tenuti a redigere la dichiarazione d’intento, conformemente al modello approvato dall’Agenzia delle Entrate (provv. n. 96911/2020).

La lettera d’intento dovrà quindi essere trasmessa per via telematica all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica con l’indicazione del protocollo di ricezione.

La compilazione della dichiarazione d’intento può riferirsi a una singola operazione oppure riguardare una o più operazioni sino a un dato importo del plafond disponibile.

In questo secondo caso, nel modello deve essere riportato l’anno di riferimento (es. 2023) e, come detto, l’importo fino a concorrenza del quale si intende acquistare senza applicazione dell’Iva. 

È ammessa l’indicazione di un valore presunto pari alla quota parte del plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell’anno verso quel fornitore o all’importazione (cfr. risposta a interrogazione parlamentare n. 5-10391/2017).

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, riconosciuto la possibilità di emettere dichiarazioni d’intento nei confronti di più fornitori per un importo complessivo superiore al plafond disponibile.

Infatti, secondo l’Amministrazione finanziaria, le lettere d’intento sono accettate anche se l’ammontare complessivo supera il plafond disponibile poiché lo stesso si esaurisce in base agli acquisti effettivi e non sulla base di quanto dichiarato (cfr. risposte Agenzia delle Entrate n. 27195/2017).

Dovrebbe, comunque, essere possibile rettificare in diminuzione, senza particolari formalità, l’importo del plafond indicato nella lettera di intento, trattandosi di una facoltà dell’esportatore abituale quella di acquistare in regime di non imponibilità Iva.

Le medesime argomentazioni possono considerarsi valevoli nel caso di una successiva revoca della dichiarazione d’intento già trasmessa per via telematica (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 41/2005, § 5.3; circ. Assonime nn. 5/2017 e 20/2018).

È necessario, tuttavia, dare pronta notizia al fornitore dell’intenzione di ridurre l’ammontare della dichiarazione d’intento o di revocarla, possibilmente avvalendosi di mezzi che consentano all’esportatore abituale di provare l’esistenza e la data in cui è avvenuta la comunicazione (es. email o PEC), al fine di prevenire contestazioni in merito al mancato addebito dell’Iva.

Nel caso, invece, l’esportatore abituale intenda acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva per un importo superiore a quello indicato nella dichiarazione d’intento, è necessario produrne una nuova ove indicare l’ulteriore ammontare sino al quale si intende acquistare dal fornitore senza versamento dell’imposta (cfr. interpello Agenzia delle Entrate n. 954-6/2018).

Per i fornitori obbligo di utilizzare il formato XML

A decorrere dal 1° gennaio 2022, per emettere la fattura elettronica nei confronti degli esportatori abituali ex art. 8 comma 1 lett. c) del Dpr 633/72, i fornitori devono utilizzare esclusivamente il tracciato XML della fattura ordinaria da trasmettere al Sistema di Interscambio.

Come previsto dal provv. Agenzia delle Entrate n. 293390/2021, la fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14 “Natura”, il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”.

In merito al blocco 2.2.1.16 “AltriDatiGestionali”, per ogni lettera d’intento, occorre indicare:

  • la dicitura “INTENTO”, nel campo 2.2.1.16.1;
  • il protocollo di ricezione della lettera d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-“ oppure dal segno “/“, nel campo 2.2.1.16.2;
  • la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, nel campo 2.2.1.16.4.
(MF/ms)



Esportatori abituali: al via i controlli delle dichiarazioni di intento

I soggetti esportatori abituali che intendono avvalersi del regime di non imponibilità Iva, previa presentazione della dichiarazione d’intento, saranno sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, da parte dell’Agenzia delle Entrate.

All’esito dei suddetti controlli, potrebbero essere invalidate le lettere d’intento già presentate ed essere inibito il rilascio di nuove.

Lo ha previsto il provv. dell’Agenzia delle Entrate n. 293390, pubblicato il 29 ottobre, definendo i criteri su cui fondare la specifica attività di analisi di rischio e di controllo relativa ai soggetti esportatori abituali, come aveva previsto la legge di bilancio 2021 (art. 1 commi 1079-1083 della L. 178/2020).

Le disposizioni del provvedimento “hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022”; non appare chiaro, tuttavia, se i controlli periodici riguarderanno soltanto le lettere d’intento presentate a partire da tale data o anche quelle trasmesse per l’anno 2022 sino al 31 dicembre 2021.

Le valutazioni dell’Agenzia delle Entrate saranno essenzialmente rivolte a verificare l’effettivo possesso dei requisiti per la qualifica di esportatore abituale ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. a) del Dl.746/83.

A questo fine, tra l’altro, sarà possibile per l’Amministrazione finanziaria l’incrocio dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e in altre banche dati pubbliche o private.

Secondo quanto indicato nel provvedimento, la valutazione del rischio da parte dell’Agenzia delle Entrate sarà fondata, in via prioritaria, su:

  • un’analisi delle criticità e delle anomalie desumibili dai dati esposti nelle lettere d’intento trasmesse;
  • specifici elementi di rischio individuati sulla posizione del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società;
  • l’individuazione di elementi di rischio connessi alla posizione fiscale del soggetto passivo, con particolare riferimento alle omissioni e/o incongruenze nell’adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;
  • l’individuazione di elementi di rischio derivanti dalle operazioni che concorrono alla formazione del plafond.
In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo condotte, le dichiarazioni d’intento saranno invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia ne darà notizia al soggetto interessato, con un’apposita comunicazione trasmessa a mezzo PEC, riportando il protocollo di ricezione della lettera d’intento invalidata e le relative motivazioni.

Sarà informato anche il cedente o prestatore destinatario della lettera d’intento invalidata.

Il soggetto passivo potrà presentare all’ufficio competente la documentazione utile a dimostrare il possesso dello status di esportatore abituale.

Ove riscontri la mancanza dei presupposti che hanno portato all’invalidazione della lettera d’intento, il predetto ufficio procederà, in autotutela, alla rimozione del blocco sulla dichiarazione d’intento.

A seguito dell’esito irregolare delle attività di analisi e controllo, inoltre, sarà inibita al soggetto passivo la facoltà di trasmettere ulteriori dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Laddove il soggetto effettui un tentativo di trasmissione del modello, riceverà dal sistema una ricevuta di scarto.

Scarto della e-fattura se la lettera d’intento è invalidata

Ai fini dell’emissione della fattura elettronica per operazioni non imponibili Iva in forza di una dichiarazione d’intento (art. 8 comma 1 lett. c) del Dpr 633/72), occorre utilizzare esclusivamente il tracciato XML della fattura ordinaria allegato al provv. n. 89757/2018, riportando:

  • nel campo 2.2.1.14 “Natura”, il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”;
  • nel blocco 2.2.1.16 “AltriDatiGestionali” per ogni lettera d’intento, la dicitura “INTENTO”, il protocollo di ricezione della lettera d’intento e il suo progressivo nonché la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
La formulazione del provvedimento, oltre che ovvie ragioni connesse ai campi da compilare del tracciato XML, porta a escludere l’emissione della fattura in forma semplificata di cui all’art. 21-bis del Dpr 633/72.

Viene stabilito, infine, che l’invalidazione della lettera di intento comporterà lo scarto della fattura elettronica trasmessa al SdI recante il titolo di non imponibilità Iva, come previsto dall’art. 1 comma 1181 della L. 178/2020. Il motivo dello scarto è reso noto al cedente o prestatore mediante apposita ricevuta.

(MF/ms)