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Esenzione pagamento bollo auto

Nella riunione del 16 settembre, il Consiglio dei Ministri ha approvato il DL recante “Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale”.

Tra le misure di maggior rilievo, viene introdotta l’esenzione dalla tassa automobilistica (c.d. bollo auto) dovuta nel 2027 per le vetture di piccola e media potenza.

L’agevolazione è prevista a favore delle persone fisiche (a prescindere da requisiti di reddito o ISEE) e riguarda i versamenti della tassa automobilistica dovuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

In particolare, l’esenzione si riferisce:

  • agli autoveicoli con alimentazione a benzina o gasolio (anche in combinazione con altra fonte di propulsione, come ad esempio quelli ad alimentazione ibrida) e potenza fino a 80 kW;
  • ai motocicli e ai ciclomotori con alimentazione a benzina o gasolio, senza limiti di potenza (purché il contribuente non possieda autoveicoli agevolabili).
Ogni soggetto passivo potrà tuttavia beneficiare dell’agevolazione soltanto per un veicolo posseduto.

A tale riguardo, giova richiamare che, in base all’art. 5 comma 32 del DL 953/82 (recentemente modificato dall’art. 16 del DLgs. 147/2026), al pagamento del bollo auto (o tassa automobilistica) sono tenuti coloro che risultano essere dal Pubblico registro automobilistico (PRA):

  • proprietari;
  • usufruttuari;
  • acquirenti con patto di riservato dominio;
  • utilizzatori a titolo di locazione finanziaria;
  • utilizzatori a titolo di locazione a lungo termine senza conducente.
Alla luce dell’agevolazione in commento, per i possessori di più autoveicoli che astrattamente rientrano nella misura agevolativa, l’esenzione dal bollo auto spetta solo con riferimento all’autovettura dotata di minore potenza (espressa in kW).

Se gli autoveicoli posseduti dal contribuente sono dotati di pari potenza, allora l’esenzione va applicata all’autovettura per la quale sarebbe dovuta la tassa automobilistica di importo minore.

Come precisato, l’esenzione dal bollo auto riguarda anche motocicli e ciclomotori, ma soltanto se il contribuente non possiede alcun autoveicolo agevolabile (ossia di potenza fino a 80 kW). In caso contrario, l’esenzione dalla tassa automobilistica va riconosciuta solo all’autoveicolo di potenza fino a 80 kW, mentre resta dovuto il bollo auto per il motociclo o il ciclomotore.

Dunque, se il soggetto passivo possiede un’auto con potenza di oltre 80 kW (non agevolabile) e una moto, l’esenzione dal bollo auto si applica alla moto (unico veicolo che rientra nell’ambito applicativo dell’esenzione).

Al contrario, se il contribuente possiede un’auto di potenza fino a 80 kW (rientrante nell’ambito applicativo dell’esenzione) e una moto, l’esenzione si applica soltanto all’auto, mentre resta dovuta la tassa automobilistica per la moto.

Se l’auto è agevolabile, resta dovuto il bollo sulla moto

Se il soggetto passivo possiede più motocicli, l’esenzione si applica a uno solo di questi, individuato con un meccanismo analogo a quello sopra illustrato per gli autoveicoli.

In particolare, in caso di più motocicli posseduti dal medesimo contribuente, l’esenzione andrà applicata solo a quello di minore potenza (espressa in kW).

Se i motocicli posseduti dal medesimo contribuente hanno pari potenza, l’esenzione compete solo per quello per cui sarebbe dovuta la tassa automobilistica di minore importo.

Qualora, invece, il soggetto passivo possieda più ciclomotori agevolabili, l’esenzione spetterà solo per quello che presenta data di prima immatricolazione più remota.

Quanto all’ambito territoriale, l’agevolazione si applica anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo con ciascuna autonomia titolare del tributo.

Va segnalato, infine, che, per compensare le minori entrate derivanti dall’esenzione dal bollo auto, viene previsto un trasferimento di risorse a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano (enti a cui compete il gettito della tassa automobilistica).
 

(MF/ms)




Dichiarazioni ed esenzioni Conai: scadenze 20 gennaio e 28 febbraio

Riguarda i produttori di imballaggi e gli importatori di merci imballate (o “imballaggi pieni”). Hanno il dovere di inoltrare a Conai la dichiarazione periodica del Cac Contributo Ambientale Conai (mensile, trimestrale o annuale). Se l’importo dovuto è inferiore alle soglie di esenzione, non occorre pagare nulla.
Per calcolare il CAC bisogna consultare le tabelle alla pagina “dichiarazione e versamento” del sito internet. Una volta fatto il confronto con le soglie di esenzione si può procedere come segue: chi risulta assoggettato fa la dichiarazione e paga il Cac; chi risulta “esente” per la prima volta deve comunicarlo, chi invece confermasse di appartenere alla classe “esente” in cui già si trovava l’anno precedente non deve fare comunicazione, ma conservare l’evidenza dei calcoli a supporto dell’esenzione.

Scadenza 28 febbraio 2024
Riguarda gli esportatori di merce imballata. Essi possono ottenere il “rimborso” del contributo pagato sugli imballaggi acquistati in Italia ma venduti su territorio estero. Entro la scadenza sopra indicata, possono calcolare il plafond di esenzione e fare richiesta di applicazione della percentuale ai propri fornitori e a Conai. Consultare la pagina dedicata “esenzioni per export”.

Confapi è a disposizione per coloro che avessero necessità di chiarimenti. Scrivere a silvia.negri@confapi.lecco.it

Se necessario, si può prevedere una consulenza dedicata.

(SN/am)




Gestione Covid: obbligo Green Pass per ultracinquantenni e certificato di esenzione digitale

Facendo seguito alla circolare Api n.22 del 13 gennaio 2022 “Green pass base e rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro”, si ricorda che a far data dal 15 febbraio 2022 è necessario il Green Pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro per tutti i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età.

I dispositivi di controllo del Green Pass che utilizzano l’applicazione Verifica C19 contengono l’opzione per accertare il tipo di green pass sulla base dell’età, basta fare l’upgrade.

La nuova regola è stata prevista per tutti i cittadini italiani e di altri stati membri dell’Unione Europea residenti in Italia, che abbiano compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022, ossia nati prima del 15 giugno 1972 (ad eccezione dei soggetti con certificazione di esenzione).

Si coglie l’occasione per segnalare che l’esenzione dalla vaccinazione diventa digitale. Come si può leggere sul sito del ministero della salute, chi è già in possesso di un certificato di esenzione cartaceo deve ora richiedere la nuova certificazione con il QR code analogo a quello delle Certificazioni verdi Covid-19. Fino al 27 febbraio 2022 sarà possibile usare sia le precedenti certificazioni cartacee, sia quelle digitali. Ma dal 28 febbraio sarà necessario avere il certificato in formato elettronico per accedere a luoghi e servizi dove è richiesta la Certificazione verde Covid-19.

In questo modo, i certificati di esenzione verranno riconosciuti con la App Verifica C19 che è già stata predisposta a questo scopo.

(SN/bd)