1

Bonus edilizi: chiarimenti in merito allo sconto in fattura e cessione del credito

L’Agenzia delle Entrate il 7 settembre 2023 ha pubblicato la circolare n. 27/E con la quale ha fornito alcune precisazioni sulle novità apportate dal D.L. n. 11/2023 (cosiddetto decreto “Blocca cessioni”), con riferimento alla disciplina riguardante lo sconto in fattura, la cessione dei crediti d’imposta e altre disposizioni su bonus edilizi.
 
La nuova normativa
Il decreto “Blocca cessioni” (D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modifiche dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38), ha previsto a decorrere dal 17 febbraio 2023, salvo le deroghe tassative disposte, che i beneficiari del Superbonus e degli altri bonus edilizi potranno fruire esclusivamente della detrazione ripartita su più anni d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi, non potendo più esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
 
Le deroghe previste

La circolare 7 settembre 2023, n. 27/E è quindi intervenuta chiarendo l’ambito applicativo delle ipotesi di deroga che il decreto ha previsto, a fronte del generale divieto di opzione.

Lo sconto in fattura e la cessione del credito risultano pertanto ancora possibili:

  • per le spese sostenute e documentate dal 1° gennaio 2022 per gli interventi relativi al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
  • per le spese sostenute per gli interventi ammessi al superbonus per i quali, alla data del 16 febbraio 2023, risulti:
    • presentata la Cila, per interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;
    • adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la Cila, nei casi d’interventi effettuati dai condomìni;
    • presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
La circolare fornisce anche chiarimenti in merito all’applicazione della deroga nei casi di varianti alla Cila o di interventi iniziati in data antecedente all’introduzione dell’obbligo di presentazione della Cila, precisando che il rispetto delle condizioni richieste deve essere effettuato con riferimento alle sole opere trainanti:
  • per le spese relative ai bonus diversi dal superbonus, per i quali alla data del 16 febbraio 2023:
    • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
    • siano già iniziati i lavori là dove non sia previsto il titolo abilitativo oppure, nel caso in cui non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori;
    • risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione degli specifici interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. d) e comma 3, del TUIR e all’art. 16, comma 1-septies, del D.L. n. 63/2013;
  • per gli Iacp e assimilati, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, Onlus, nonché Odv e Aps iscritte nei relativi registri;
  • per gli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 in comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
 
Responsabilità solidale del cessionario del credito

Viene poi chiarito il perimetro della responsabilità solidale del cessionario del credito, analizzando le ipotesi al ricorrere delle quali il fornitore o il cessionario del credito non concorrono nella violazione per colpa grave e nelle quali, quindi, non si configura la responsabilità in solido con il beneficiario della detrazione, nei casi di carenza dei presupposti costitutivi della stessa.

Al riguardo viene chiarito che non ricorre l’elemento soggettivo della colpa grave e, quindi, è esclusa la responsabilità in solido del fornitore o del cessionario del credito d’imposta laddove questi dimostri congiuntamente:

  • di aver acquisito il credito d’imposta;
  • di essere in possesso di una specifica documentazione a sostegno della legittimità dell’agevolazione, relativa alle opere edilizie dalle quali si è originato il credito.
Il mancato possesso della predetta documentazione non comporta, di per sé, la sussistenza di dolo o colpa grave del cessionario, in quanto detti elementi soggettivi non sono desumibili dalla sola mancanza di detta documentazione conservando il cessionario la possibilità di “fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza”.
 
Le nuove ipotesi di remissione in bonis

Vi sono due ipotesi in cui il contribuente può avvalersi della remissione in bonis:

  1. mancata presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico. La remissione in bonis si perfeziona mediante la presentazione dell’asseverazione, che deve avvenire entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi, nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione. Qualora, invece, il contribuente intenda optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta, l’asseverazione può essere presentata prima della presentazione della comunicazione di opzione;
  2. comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito nel caso in cui il contratto di cessione del credito d’imposta non sia stato concluso entro il 31 marzo 2023. In tal caso, per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, il contribuente può avvalersi della remissione in bonis inviando la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia il 30 novembre 2023.
La circolare detta le istruzioni, inoltre, su modalità e tempistiche per il versamento dell’importo pari a 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva previsto ai fini del perfezionamento della remissione in bonis.
 
La circolare ribadisce che la possibilità di avvalersi della remissione in bonis è subordinata al fatto che:
  • sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
  • i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
  • non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
  • sia versato l’importo corrispondente alla misura minima della sanzione (250 euro). Si noti che il contribuente deve versare un importo pari a 250 euro per ciascuna comunicazione di cessione del credito non effettuata nel termine del 31 marzo 2023. Qualora il contribuente abbia inviato diverse comunicazioni di cessione del credito oltre il termine del 31 marzo 2023, versando un unico importo di 250 euro, in luogo del versamento di 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva, ai fini del perfezionamento della remissione in bonis, il versamento delle ulteriori somme dovute può avvenire anche successivamente alla presentazione delle comunicazioni, purché lo stesso avvenga entro la predetta data del 30 novembre 2023, sempreché, come detto, sussistano i presupposti sostanziali per godere delle agevolazioni richieste.
 
Ripartizione in 10 rate della quota annua del credito non utilizzata

È prevista la facoltà di ripartire la “quota annuale di credito d’imposta residuo” in 10 rate annuali di pari importo, per agevolare i cessionari che non hanno – o che prevedono di non avere – la capienza per utilizzare in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre, la quota annuale del credito d’imposta acquistato. La facoltà può essere esercitata:

  • in relazione ai crediti d’imposta di cui:
    • all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (superbonus);
    • all’art. 119-ter del D.L. n. 34/2020 (superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche);
    • all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 63/2013 (interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico, c.d. sismabonus);
  • a condizione che derivino dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023.
 

(MF/ms)




False comunicazioni relative ad errori nella dichiarazione dei redditi

L’Agenzia delle Entrate segnala una nuova campagna di phishing indirizzata ai contribuenti, realizzata tramite invio di false comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate con l’intento di instaurare un primo contatto ed eventualmente estorcere denaro sfruttando il tema degli adempimenti non versati.
La mail in questione, proveniente da un indirizzo email non istituzionale, presenta come oggetto “Foglio prospetto AGE” e informa l’utente circa la sospensione di un pagamento a causa di un errore nella dichiarazione dei redditi, invitandolo a girargliela per poterlo sbloccare. Esempio in allegato A.

L’Agenzia delle Entrate disconosce questi messaggi, rispetto ai quali si dichiara completamente estranea, e raccomanda di cancellarli immediatamente senza aprire alcun link, né tantomeno rispondere al mittente.
In caso di dubbi sulla veridicità di un messaggio ricevuto dall’Agenzia, è sempre preferibile verificare preliminarmente consultando la pagina “Focus sul phishing” o rivolgendosi ai contatti reperibili sul portale istituzionale www.agenziaentrate.gov.it.

Le email in questione presentano un documento allegato che evidenzia problemi con la dichiarazione dei redditi (allegato B).

Spesso il documento si compone di una seconda pagina che presenta un prospetto di dettaglio dell’anomalia redditi, come quello riportato in allegato C.

L’Agenzia delle Entrate disconosce questi messaggi, rispetto ai quali si dichiara completamente estranea, e raccomanda di cancellarli immediatamente senza aprire alcun link, né tantomeno rispondere al mittente.
In caso di dubbi sulla veridicità di un messaggio ricevuto dall’Agenzia, è sempre preferibile verificare preliminarmente consultando la pagina “Focus sul phishing“ o rivolgendosi ai contatti reperibili sul portale istituzionale www.agenziaentrate.gov.it.

(MF/am)




Bonus edilizi: scadenze e correzione errori di comunicazione

Con la circolare n. 33 pubblicata il 6 ottobre, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le tanto attese indicazioni su come correggere gli errori commessi nella compilazione della comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante in relazione agli interventi edilizi o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del Dl 34/2020.

Oltre a questo tema (a cui è dedicato il § 5), i chiarimenti hanno anche riguardato i profili di responsabilità solidale dei cessionari dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi. 

Con un comunicato pubblicato, il CNDCEC ha “preso atto con favore” dei chiarimenti, arrivati dopo una “fattiva interlocuzione” con i vertici dell’Agenzia, in particolare per quanto riguarda le recenti modifiche sulla responsabilità solidale del cessionario solo in caso di dolo o colpa grave.

Le casistiche di errori commessi nella compilazione della comunicazione o nella circolazione dei crediti in Piattaforma (cassetto fiscale), per i quali l’Amministrazione finanziaria consente la correzione, sono diverse.

Prima di tutto viene precisato che “Tutte le segnalazioni e le istanze indicate nella presente circolare devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it” (segnalazioni e istanze già trasmesse all’Agenzia con altre modalità non saranno prese in considerazione e dovranno essere nuovamente inviate all’indirizzo pec menzionato).

Anzitutto, l’Agenzia consente di correggere:

  • gli errori formali, o l’omissione, di dati nella comunicazione che non hanno comportato la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante, e quindi del credito ceduto (è il caso, ad esempio, di errori nel frontespizio della comunicazione, nell’errata indicazione dei dati catastali dell’immobile nel quadro B, ecc.). In questi casi, l’opzione risulta valida in quanto sussistono i presupposti per beneficiare dell’agevolazione fiscale, ma, ai fini dei successivi controlli, il cedente, l’amministratore di condominio (o il condomino incaricato nel caso di condomini minimi) o l’intermediario che ha inviato la comunicazione deve segnalare all’Agenzia delle Entrate l’errore commesso e indicare i dati corretti, con nota sottoscritta digitalmente o con firma autografa al suddetto indirizzo Pec;
  • gli errori commessi in relazione alla comunicazione del primo SAL senza aver indicato il valore “1”, motivo per cui non era possibile trasmettere le comunicazioni relative ai SAL successivi. Anche in questi casi è necessario comunicare l’accaduto all’indirizzo Pec dell’Agenzia indicando specificatamente i protocolli delle comunicazioni compilate in modo errato e il numero di SAL cui si riferiscono. Allo stesso modo dovranno essere segnalate all’indirizzo Pec dell’Agenzia le comunicazioni relative a SAL successivi al primo che non contengono il protocollo relativo alla comunicazione primo SAL (correttamente compilata).
È altresì possibile correggere la comunicazione trasmessa nella quale è stato indicato un importo del credito ceduto (o fruito come sconto sul corrispettivo) inferiore a quello della detrazione spettante.

In questa ipotesi potrà essere trasmessa una nuova comunicazione, contenente tutti i dati di quella già trasmessa, indicando la differenza quale ammontare del credito ceduto.

Analogamente si può correggere la comunicazione trasmessa in cui era stata indicata una spesa inferiore rispetto a quella effettivamente sostenuta per l’esecuzione degli interventi agevolati.

Nei casi in cui siano stati commessi errori (oppure omissioni) nella comunicazione che incidono su elementi sostanziali della detrazione (es. un errato codice intervento, codice fiscale del cedente ecc.) e nel caso in cui il credito sia stato accettato dal cessionario, è possibile richiedere l’annullamento di tale accettazione trasmettendo, sempre tramite Pec, il modello allegato alla circ. n. 33/2022 (il modello deve essere sottoscritto non solo dal beneficiario della detrazione/cedente, ma anche dal cessionario/fornitore).

L’Agenzia ammette poi la possibilità di avvalersi della particolare forma di ravvedimento rappresentata dalla c.d. “remissione in bonis” di cui all’art. 2 comma 1 del Dl 16/2012 da parte di chi, avendo tutti i requisiti richiesti dalla norma per beneficiare della detrazione fiscale, non ha presentato la comunicazione di opzione relativa alle spese sostenute nel 2021 (o per le rate residue delle spese 2020) entro il termine del 29 aprile 2022 (il differimento di detto termine al 15 ottobre 2022, infatti, riguarda solo i soggetti Ires e i titolari di partita Iva, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022).

La generalità dei contribuenti che entro il 29 aprile scorso non sono riusciti a trasmettere la comunicazione (ma anche per quelli, si ritiene, le cui comunicazioni sono state per qualche ragione rifiutate per meri errori di compilazione), quindi, hanno tempo fino al 30 novembre per adempiere, versando con il modello F24 la sanzione minima di 250 euro, di cui all’art. 11 comma 1 del Dlgs. 471/97.

(MF/ms)
 




Decreto Sostegni: contributo a fondo perduto, correzione degli errori nell’istanza

A partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio 2021 è possibile presentare l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 D.l. 41/2021.

Si tratta del contributo per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e di reddito agrario, titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del D.l. 41/2021, hanno conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro e hanno subito una riduzione di fatturato medio mensile nei due anni precedenti, almeno del 30%.

Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19″, e successive modifiche.

L’istanza deve contenere, innanzitutto, il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo (e del suo rappresentante legale, nel caso di richiedente diverso da persona fisica).
Gli altri dati da riportare sono quelli attestanti il possesso dei requisiti previsti e quelli necessari per determinare l’ammontare del contributo spettante, cioè la fascia dei ricavi o compensi dell’anno 2019 e gli importi della media mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020. Il soggetto richiedente deve infine operare la scelta barrando alternativamente la casella relativa all’opzione di accredito sul conto corrente o la casella relativa all’opzione di riconoscimento del credito d’imposta da utilizzare in compensazione.

Una volta presentata l’istanza, i dati vengono controllati e l’Agenzia delle entrate trasmette:

  • alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati;
  • al Ministero dell’interno gli elementi informativi a disposizione in relazione ai soggetti richiedenti il contributo per i controlli.
In caso di errore nella compilazione, come si può correggere un’istanza già presentata?

Nel periodo indicato è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa
L’ultima istanza trasmessa fino al 28 maggio 2021 sostituisce tutte quelle precedentemente inviate, per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo, ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo, nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta.

Il contribuente può inoltre presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.
La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine del 28 maggio. Anche la rinuncia, come già la presentazione dell’istanza, può essere presentata da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, D.p.r 322/1998 e successive modificazioni, con delega di consultazione del cassetto fiscale del richiedente, ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Nel caso in cui l’istanza sia stata accolta, ai fini del pagamento o del riconoscimento del credito d’imposta, non è possibile trasmettere ulteriori istanze.

Le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato in tutto o in parte non spettante, oltre interessi e sanzioni, richieste ai sensi dell’articolo 25, comma 12, D.L. 34/2020, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 D. lgs. 241/1997, esclusa la compensazione.
Qualora dai controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero della parte di contributo non spettante, irrogando:

  • le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, D.lgs. 471/1997 (nella misura minima del 100% e massima del 200%. Per tale violazione è esclusa la possibilità della definizione agevolata) e
  • gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 D.p.r. 602/1973, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, L. 311/2004.
Resta ferma, ricorrendone i presupposti, l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 316-ter cod. pen. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) che prevede alternativamente:
  • la reclusione da 6 mesi a 3 anni,
  • nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.
In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’articolo 322-ter cod. pen. (confisca).

Per evitare l’applicazione delle sanzioni piene il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, versando le relative sanzioni mediante ravvedimento operoso con applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 D.lgs. 472/1997.

I versamenti sono effettuati mediante compilazione del modello F24, con specifici codici tributo e indicazioni fornite con apposita risoluzione.

(MF/ms)