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Fatturazione elettronica: non è sanzionato il codice natura errato

Sin dall’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, ha sollevato dubbi la questione relativa alle conseguenze sanzionatorie derivanti da un’errata indicazione, nei file XML, dei c.d. “codici natura”, che definiscono il trattamento delle operazioni per le quali non è applicata l’IVA.

Il tema è stato marginalmente affrontato nella circ. n. 6/2023, in cui l’Agenzia delle Entrate ha considerato violazioni meramente formali – in linea di principio non sanzionabili – quelle derivanti dall’emissione di fatture elettroniche via SdI che pur riportando un’errata indicazione del “codice natura”, sono correttamente computate nella liquidazione periodica IVA.

Nella risposta fornita, l’Agenzia delle Entrate osserva che il c.d. “codice natura” non sarebbe un elemento previsto dall’art. 21 del Dpr 633/72; un’eventuale errata indicazione che non incida sulla corretta liquidazione dell’imposta costituirebbe, dunque, una violazione meramente formale.

Fermo restando che l’impiego di un “codice natura” in luogo di un altro non è mai suscettibile di incidere sulla liquidazione periodica dell’IVA (riguardando operazioni per le quali non è dovuto l’addebito dell’imposta in rivalsa), è forse opportuno effettuare un distinguo tra le differenti tipologie utilizzate.

Per le operazioni soggette al meccanismo del reverse charge “interno”, non risulta alcun obbligo di evidenziare la particolare fattispecie applicata, benché l’art. 17 comma 5 del Dpr 633/72 richieda l’annotazione “inversione contabile” da parte del cedente o prestatore e la circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2015 (§ 10) anche l’indicazione della norma di riferimento.

Per tale tipologia, dunque, la precisazione della circ. Agenzia delle Entrate n. 6/2023 in merito alla natura meramente formale di un’eventuale violazione commessa sarebbe conforme al dettato normativo: si pensi alla classificazione di una prestazione di servizi con il codice “N6.3” (Subappalto nel settore edile) in luogo del codice “N6.7” (Prestazioni comparto edile e settori connessi), al ricorrere dei requisiti sia per la disciplina di cui all’art. 17 comma 6 lett. a) del Dpr 633/72 che per la successiva di cui alla lett. a-ter).

Allo stesso modo, non è imposto normativamente di riportare in fattura un richiamo all’adozione del regime forfetario da parte di coloro che se ne sono avvalsi, anche se, in base alla relazione illustrativa della L. 190/2014 e alla circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2015, § 7, è comunque richiesta l’indicazione della circostanza che l’operazione risulta in “franchigia da IVA”.

Non risulterebbe sanzionabile, quindi, nemmeno un errore commesso nell’emissione di un file XML senza la corretta indicazione del codice “N2.2” per i soggetti in regime forfetario, ferma la necessità di un comportamento concludente ai fini dell’adozione del regime.

Tuttavia, in differenti ipotesi, in cui la natura dell’operazione è espressamente richiesta dall’art. 21 commi 6 e 6-bis del Dpr 633/72, potrebbero ancora sussistere dei dubbi in merito a una possibile configurazione della violazione come “formale” (e, quindi, sanzionabile), non avendo fornito la circ. n. 6/2023 specifici esempi di fatturazione.

È infatti obbligatorio riportare sul documento (sia esso in formato elettronico via SdI o meno) le indicazioni relative al fatto che l’operazione è “non soggetta”, “non imponibile”, “esente”, in regime del margine ovvero che essa è effettuata nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea (annotazione “inversione contabile”) o che l’operazione è “non soggetta” a IVA in quanto effettuata al di fuori dell’Ue.

Se è pur vero, dunque, come rilevato dall’Agenzia nella circolare n. 6/2023, che l’art. 21 del Dpr 633/72 non fa esplicito riferimento al “codice natura”, è altrettanto vero che tale codifica risulta indispensabile al fine dell’inserimento nel file XML delle indicazioni in ordine a esenzione, non soggezione o non imponibilità.

Dette annotazioni sono espressamente richieste dalla norma per le fatture cartacee; i codici natura ne rappresenterebbero, quindi, la sostanziale “trasposizione” in quelle elettroniche via Sdi.

Si aggiunga, infine, che in alcuni casi, come quello delle operazioni non imponibili, l’indicazione della tipologia di codice fornisce all’Amministrazione finanziaria anche elementi che rilevano ai fini dei controlli, come la verifica delle prove dell’esportazione (codice “N3.1”) o dei requisiti delle operazioni intracomunitarie (codice “N3.2”) o, ancora, l’applicazione del regime di non imponibilità possibile solo a seguito della verifica dell’avvenuta ricezione della dichiarazione d’intento (“N3.5”; cfr. provv. Agenzia delle Entrate n. 293390/2021).

In conclusione, l’interpretazione contenuta nella circolare n. 6/2023 non può che essere accolta positivamente, perseguendo un intento di semplificazione ed escludendo misure sanzionatorie per violazioni che risultano meramente formali. Il chiarimento non dovrebbe, tuttavia, essere applicato in modo generalizzato, occorrendo sempre una valutazione “caso per caso” della sussistenza di elementi – come l’incidenza sui controlli o sulle liquidazioni periodiche – che renderebbero inevitabile l’irrogazione di sanzioni.
 

(MF/ms)




Fatturazione elettronica: nuovi codici di scarto dei documenti

Dal prossimo 1° ottobre 2022, a seguito dell’aggiornamento delle specifiche tecniche per la generazione e trasmissione della fattura elettronica e dell’esterometro (versione 1.7.1), entreranno in vigore alcune significative novità concernenti, in modo particolare:
  • controlli sulle fatture elettroniche transitate via Sistema di Interscambio;
  • le ulteriori funzionalità del blocco “Altri Dati Gestionali”;
  • l’introduzione del nuovo codice TD28.
Con riguardo ai controlli e ai motivi di rifiuto del file XML, occorre sottolineare come il SdI non ammetta fatture (ordinarie o semplificate) in cui contemporaneamente fornitore e cliente sono privi di partita IVA italiana.

Tecnicamente, nel caso in cui l’elemento “Id Paese” (che indica lo Stato che ha assegnato l’identificativo fiscale al soggetto) del cedente/prestatore (C/P) e quello del cessionario/committente (C/C) siano valorizzati con codici diversi da “IT”, la fattura elettronica non verrà accettata dal sistema con conseguente comunicazione del codice errore 00476

Le parti (C/P e C/C) devono, poi, essere differenti, pena lo scarto del file con codice 00471, quando si utilizzano le seguenti codifiche:

  • TD01 (fattura), TD02 (acconto/anticipo su fattura), TD03 (acconto/anticipo su parcella), TD06 (parcella), TD07 (fattura semplificata);
  • TD16, per l’integrazione del documento nell’inversione contabile “interna”;
  • TD17, per l’integrazione o autofattura in caso di servizi dall’estero, TD18 per l’integrazione richiesta negli acquisti intracomunitari di beni e TD19 per l’integrazione o autofattura nelle fattispecie previste dall’art. 17 comma 2 del DPR 633/72 (codici utilizzabili anche ai fini dell’esterometro);
  • TD20 per l’emissione di autofattura da regolarizzazione;
  • TD24 per la fattura differita e TD25 per la fattura “super differita” (controllo non previsto nelle precedenti specifiche);
  • TD28 per la comunicazione, ai fini dell’esterometro, degli acquisti da operatori sanmarinesi che hanno emesso fattura cartacea con indicazione dell’IVA.
Cedente/prestatore e cessionario/committente devono, invece, coincidere non solo nei file XML generati per la regolarizzazione dello splafonamento (TD21), ma anche in quelli per la documentazione dell’autoconsumo o delle cessioni gratuite senza rivalsa (TD27).

In caso contrario, il documento verrà scartato dal sistema con codice 00472.

Altre novità della versione 1.7.1 delle specifiche tecniche concernono il blocco informativo “Altri Dati Gestionali”.

Nell’ipotesi in cui vengano estratti beni da un deposito IVA, nel file XML andrà valorizzato l’anno in corso se l’estrazione è avvenuta nello stesso periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’immissione o l’acquisto. Qualora, invece, il bene sia stato estratto in un anno successivo a quello di acquisizione senza pagamento dell’IVA, dovrà essere riportato il riferimento al periodo precedente.

Altra nuova funzionalità del blocco concerne la possibilità di riportare, nel campo “Tipo Dato”, la stringa “F24”, per informare l’Agenzia delle Entrate dell’avvenuta regolarizzazione dell’imposta a debito “tramite modello di versamento F24 in sede di liquidazione periodica”.

Sul punto sarebbe auspicabile che l’Agenzia delle Entrate precisasse a quale tipo di regolarizzazione si debba far riferimento.

Il nuovo codice TD28 per gli acquisti da San Marino

Dallo scorso 1° luglio, per effetto delle disposizioni del DM 21 giugno 2021, è entrato in vigore l’obbligo di emettere e-fattura via Sistema di Interscambio per documentare le cessioni di beni nei confronti di operatori di San Marino e gli acquisti da tali soggetti.

Va sottolineato, tuttavia, che la normativa sanmarinese (decreto delegato 5 agosto 2021 n. 147) esclude da tale obbligo, consentendo l’emissione di fattura cartacea, i soggetti passivi “stabiliti o identificati nel territorio della Repubblica di San Marino che hanno dichiarato ricavi nell’anno solare precedente per un importo inferiore a euro 100.000,00”.

L’operatore nazionale che riceva un documento cartaceo con addebito dell’imposta in fattura, da un soggetto che beneficia di tale esonero, sarà tenuto a utilizzare il nuovo codice TD28 al fine della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere; i codici TD17 o TD19 dovranno, invece, essere adoperati per l’assolvimento dell’IVA in Italia, qualora la controparte sanmarinese abbia emesso fattura senza addebito d’imposta.

(MF/ms) 




La nota di credito e gli errori di fatturazione

L’emissione di una nota di variazione in diminuzione dell’Iva, ai sensi dell’art. 26 del Dpr 633/72, rappresenta lo strumento principale (e generale) per porre rimedio agli errori compiuti in sede di fatturazione.

Qualora si riscontri un’impossibilità oggettiva di emettere nei termini l’anzidetta nota di variazione, è comunque possibile per il soggetto passivo fare ricorso all’istituto della restituzione dell’Iva da parte dell’Erario, disciplinato dall’art. 30-ter del Dpr 633/72.

I suddetti principi sono stati formulati dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 762, pubblicata il 4 novembre 2021, in coerenza con un precedente proprio intervento sul tema (risposta n. 663/2021).

In merito alla possibilità generalizzata di avvalersi della nota di variazione come strumento “correttivo” di eventuali errori di fatturazione (fermo il termine annuale per l’emissione del documento ai sensi dell’art. 26 comma 3 del Dpr 633/72), si può affermare che l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate sia sufficientemente espansiva rispetto al tenore della norma di riferimento.

L’art. 26 comma 3 del Dpr 633/72 contempla, infatti, la variazione in diminuzione dell’imponibile e/o dell’imposta in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo ad operazioni inesistenti in applicazione dell’art. 21 comma 7 del Dpr 633/72.

C’è da dire che, in linea generale, non tutti gli errori di fatturazione integrano l’inesistenza dell’operazione.

Per contro, l’affermazione delle Entrate è improntata a condivisibili canoni di ragionevolezza, giacché la correzione di una fattura errata dovrebbe essere sempre garantita, a maggior ragione quando gli elementi da variare siano solamente formali (ad esempio, per una non perfetta coincidenza con i dati anagrafici richiesti ai sensi dell’art. 21 comma 4 del Dpr 633/72).

Sotto un altro profilo, è importante la conferma che il cedente o prestatore possa effettuare la variazione in diminuzione nell’ipotesi in cui abbia addebitato l’imposta in eccesso, come nel caso in cui abbia applicato il regime di imponibilità in luogo di quello di esenzione o non imponibilità.

Si ricorda, infatti, come secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24289/2020), oltre che per la stessa Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 51/2021), nel caso appena descritto, il cessionario o committente non possa esercitare il pieno diritto alla detrazione per l’Iva eccedente e sia sanzionato nella misura proporzionale del 90% del tributo (art. 6 comma 6 del D.lgs. 471/97).

Come indicato nella risposta a interpello n. 762/2021, dunque, lo strumento principale e generale per rimediare è rappresentato proprio dalla nota di variazione.

Tanto premesso, l’Agenzia delle Entrate, con il documento di prassi appena richiamato, riconosce anche – a determinate condizioni – la possibilità, per il cedente o prestatore, di recuperare l’imposta mediante l’istituto disciplinato dall’art. 30-ter del Dpr 633/72.

Si osserva che la norma appena richiamata riveste “carattere residuale ed eccezionale, la cui applicazione è riservata ai casi in cui sussistano condizioni oggettive che non consentono il recupero dell’Iva secondo il metodo più generale, vale a dire l’emissione della nota di variazione in diminuzione ex art. 26 del Dpr 633/72”.

Sulla scorta della pronuncia della Cassazione n. 20843/2020, l’Agenzia chiarisce che il diritto al rimborso ex art. 30-ter del Dpr 633/72 è comunque riconosciuto, nel rispetto del principio di neutralità dell’imposta, laddove vi sia stato un errore a fronte del quale “il rischio di perdita del gettito fiscale può ritenersi insussistente” (si veda anche Corte di Giustizia Ue 11 aprile 2013, causa C-138/12). È il caso in cui la fattura erroneamente emessa “sia stata tempestivamente ritirata dal destinatario senza che questi ne abbia fatto uso fiscale (annotandola nel registro acquisti o in altre scritture contabili destinate ad evidenziare il diritto alla detrazione)”.

Nel caso di specie il cessionario o committente non ha mai annotato le fatture ricevute nel registro degli acquisti, né esercitato il diritto alla detrazione. Per questa ragione, secondo le Entrate, essendo decorsi i termini per emettere la nota di variazione, il soggetto passivo può avvalersi dell’istanza di cui all’art. 30-ter.

È ragionevole, dunque, che qualora il cessionario o committente si avveda dell’errore nell’applicazione dell’Iva non provveda alla registrazione del documento e all’esercizio del diritto alla detrazione.

Così facendo, oltre a non incorrere nella sanzione proporzionale, ai sensi dell’art. 6 comma 6 del D.lgs. 471/97, consentirebbe al cedente o prestatore un più ampio margine per il recupero dell’imposta erroneamente addebitata (anche oltre il termine annuale, mediante l’istituto di cui al citato art. 30-ter).

Occorre segnalare che, secondo l’Amministrazione finanziaria, è inibita la restituzione dell’imposta di cui all’art. 30-ter, richiesta dal soggetto passivo “per ovviare alla scadenza del termine per l’esercizio alla detrazione, qualora tale termine sia decorso per «colpevole» inerzia del soggetto passivo” (si veda anche la risposta n. 592/2020).

Resta da confermare l’ulteriore possibilità, per il soggetto passivo, di emendare l’errata fatturazione mediante ricorso all’istituto della dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 8 comma 6-bis del Dpr 322/98 (negato nella precedente risposta n. 663/2021).

(MF/ms)