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Erogazioni pubbliche percepite nel 2023: informativa semplificata

L’adempimento degli obblighi di informativa relativi alle erogazioni pubbliche percepite nel 2023 è caratterizzato da una ulteriore semplificazione.

La L. 160/2023, contenente la delega al Governo per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, ha, infatti, nuovamente modificato la disciplina, contenuta nell’art. 1 commi 125 e ss. della L. 124/2017, in specie in riferimento gli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) di cui all’art. 52 della L. 234/2012.

Il comma 125-quinquies stabilisce che, per tali aiuti, la registrazione nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti beneficiari dalla L. 124/2017.

È prevista, quindi, l’esenzione dagli obblighi di informativa in esame.

L’art. 8 comma 2 della L. 160/2023 ha modificato il comma 125-quinquies, sopprimendo la condizione per cui, a fronte dell’esenzione, l’esistenza degli aiuti di Stato e de minimis oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato doveva essere dichiarata nella Nota integrativa del bilancio oppure sul sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

La L. 160/2023, entrata in vigore il 30 novembre 2023, non contiene una precisa norma di decorrenza con riferimento alla semplificazione in esame, la quale sembra comunque riferibile, per ragioni prudenziali ma anche di equità, alle erogazioni pubbliche percepite nel 2023, da rendicontare nel 2024.

La semplificazione è riferibile, peraltro, sia ai soggetti che inseriscono l’informativa nella Nota integrativa, sia ai soggetti che inseriscono l’informativa sui siti internet.

Per i primi, l’obbligo informativo dovrebbe essere adempiuto in sede di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2023.

A tal riguardo, il documento CNDCEC marzo 2019 ha osservato come l’adempimento “segua” la tempistica del bilancio.

Pertanto, ove lo stesso sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ai sensi degli artt. 2364 comma 2 e 2478-bis comma 2 c.c., anche la pubblicazione delle erogazioni pubbliche viene conseguentemente differita.

Per i soggetti che inseriscono l’informativa sui siti internet, invece, l’obbligo informativo dovrebbe essere adempiuto entro il 1° luglio 2024 (in quanto il 30 giugno 2024 cade di domenica).

La disciplina in esame è rimasta invariata, rispetto allo scorso anno, con riferimento alle modalità di adempimento.

Fermo restando che le imprese obbligate all’iscrizione nel Registro delle imprese devono pubblicare le informazioni nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato, i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e gli enti non commerciali possono adempiere, in alternativa, sui propri siti internet (o altri portali digitali) oppure nella Nota integrativa (ove predisposta).

Tale semplificazione, introdotta dal DL 73/2022 conv. L. 122/2022 (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”), a decorrere dalle erogazioni pubbliche percepite nel 2022, da rendicontare nel 2023, sembrerebbe riferibile anche alle micro imprese (a fronte dell’inserimento dell’informativa in calce allo Stato patrimoniale), mentre sembrerebbero esclusi imprenditori individuali e società di persone, data la carenza dell’obbligo di redazione della Nota integrativa.

Nessuna modifica è stata, poi, apportata all’ambito oggettivo di applicazione.

È confermato che gli obblighi di informativa riguardano (sia per gli enti non commerciali che per le imprese) “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.

Non assume, quindi, rilievo la forma del beneficio economico ricevuto, così come la circostanza che sia in denaro o in natura. Inoltre, sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni).

Gli obblighi di trasparenza non si applicano, poi, alle attribuzioni che costituiscono un corrispettivo per una prestazione svolta (gli apporti che trovano, cioè, la loro fonte in un rapporto sinallagmatico caratterizzato dallo scambio tra prestazione di un bene o servizio e pagamento di un corrispettivo; circ. Min. Lavoro e Politiche sociali n. 6/2021), una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento.

Resta fermo, poi, che gli obblighi di trasparenza non si applicano ove l’importo monetario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.
 

(MF/ms)




RNA: slittamento termini registrazione per Agenzia Entrate

L’art. 7 comma 4 del DL 39/2024 sulle agevolazioni fiscali prevede un’ulteriore proroga, fino al 30 novembre 2024, del termine per la registrazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, degli Aiuti di Stato 2023 nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

Riepilogando i termini della questione, l’art. 10 del DM 31 maggio 2017 n. 115 dispone che, ai fini dei controlli previsti dal medesimo decreto, gli aiuti individuali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati si intendano concessi e siano registrati nel Registro nazionale aiuti (RNA) nell’esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario.

Gli aiuti fiscali aventi medesime caratteristiche si intendono concessi e sono registrati nell’RNA, ai fini del decreto, nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati (comma 1).

A tali adempimenti provvedono l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, l’ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero gli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione degli aiuti (comma 2).

L’art. 35 del DL 21 giugno 2022 n. 73 convertito (c.d. DL “Semplificazioni fiscali”) ha stabilito che, con riferimento agli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, “i termini di cui all’articolo 10, comma 1, secondo periodo, del DM 31 maggio 2017, n. 115, in scadenza:

  • dalla data di entrata in vigore della presente disposizione al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;
  • dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023”.
In particolare, tale proroga “si applica alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti Stato, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura, degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni”.

In base a tale disposizione, l’Agenzia delle Entrate aveva tempo fino al 30 giugno 2023, e non più al 31 dicembre 2022, per la registrazione nell’RNA degli aiuti COVID di cui alla Sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo.

Prorogati i termini del 31 marzo e del 30 settembre 2024

L’art. 22 comma 2 del DL 198/2022, intervenendo sul comma 1 del citato art. 35 del DL 73/2022, ha poi stabilito che i termini di cui all’art. 10 comma 1 secondo periodo del DM 31 maggio 2017 n. 115, in scadenza:

  • dalla data di entrata in vigore del decreto al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 settembre 2023 (in luogo del precedente termine del 30 giugno 2023);
  • dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024 (in luogo del precedente termine del 31 dicembre 2023);
  • dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024;
  • dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al 30 settembre 2024.
Per effetto della nuova disposizione prevista dal DL sulle agevolazioni fiscali, che interviene sempre sul comma 1 del citato art. 35 del DL 73/2022, i suddetti termini del 31 marzo e del 30 settembre 2024 sono ora tutti prorogati alla scadenza del 30 novembre 2024.

(MF/ms)




Adempimenti semplificati per le erogazioni pubbliche percepite nel 2022

Nell’adempimento degli obblighi di informativa relativi alle erogazioni pubbliche percepite nel 2022 occorre tenere in considerazione per la prima volta le novità introdotte dal Dl n. 73/2022 conv. L. n. 122/2022 (c.d. Dl “Semplificazioni fiscali”).

Tale provvedimento ha concesso una rilevante semplificazione.

Letteralmente è stato disposto, all’art. 3 comma 6-bis, che, “fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell’adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all’articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per gli enti che provvedono nell’ambito della nota integrativa del bilancio d’esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all’adempimento è quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo”.

Pur in mancanza di chiarimenti ufficiali sul punto, che si auspicavano sin dall’emanazione del decreto, si può affermare che, in sostanza, la norma prevede l’alternatività tra l’adempimento sul sito internet, in relazione al quale resta fermo il termine del 30 giugno (per le erogazioni percepite nel 2022, il termine scade, quindi, il 30 giugno 2023), e l’adempimento nella Nota integrativa.

Sotto il profilo soggettivo, la semplificazione sembra applicabile, dato il rinvio all’art. 1 comma 125 della L. n. 124/2017, agli enti non commerciali (in particolare, alle associazioni di protezione ambientale, alle associazioni dei consumatori, alle associazioni, alle ONLUS e alle fondazioni, alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri), sempre che gli stessi predispongano la Nota integrativa.

In riferimento alle imprese, invece, la semplificazione sembra riferibile ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, che sono obbligati a predisporre la Nota integrativa, seppur la stessa abbia un contenuto limitato rispetto al bilancio ordinario (art. 2435-bis comma 4 c.c.).

Sembrerebbe, poi, logico riferire la semplificazione alle micro imprese, ancorché le stesse siano esonerate dalla redazione della Nota integrativa, quando, in calce allo Stato patrimoniale, risultino l’informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale e l’informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci (art. 2435-ter comma 2 c.c.).

In tal caso, l’informativa potrebbe essere inserita in calce allo Stato patrimoniale, nell’apposito campo testuale previsto dalla tassonomia XBRL PCI 2018-11-04 (sezione “Bilancio micro, altre informazioni”).

La semplificazione non sembra, invece, riferibile a imprenditori individuali e società di persone, data la carenza dell’obbligo di redazione della Nota integrativa.

Alcune incertezze interpretative sono sorte in ordine al termine per l’adempimento, in quanto, come riportato, l’art. 3 comma 6-bis del Dl n. 73/2022 convertito stabilisce che, “per gli enti che provvedono nell’ambito della nota integrativa … il termine … è quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo”.

Tuttavia, sembra logico adempiere, in caso di inserimento delle informazioni nella Nota integrativa, nel termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni, così come provvedono le imprese obbligate all’iscrizione nel Registro delle imprese, per le quali l’art. 1 comma 125-bis della L. 124/2017 prevede ordinariamente la pubblicazione nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato.

Per le erogazioni percepite nel 2022, l’obbligo informativo deve, quindi, essere adempiuto in sede di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022.

A tal riguardo, può essere utile ricordare che, posto che, per le imprese che inseriscono le informazioni nella Nota integrativa, l’adempimento “segue” la tempistica del bilancio (documento CNDCEC marzo 2019), ove lo stesso sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ai sensi degli artt. 2364 comma 2 e 2478-bis comma 2 c.c., anche la pubblicazione delle erogazioni pubbliche viene conseguentemente differita.

Si ricorda, da ultimo, che il Dl n. 198/2022 conv. L. n. 14/2023 (c.d. decreto “Milleproroghe”) ha prorogato al 1° gennaio 2024 il termine per l’applicazione delle sanzioni irrogabili in caso di inadempimento degli obblighi in esame per l’anno 2023 (cioè in relazione alle erogazioni percepite nel 2022, da rendicontare nel 2023).

I soggetti che inseriscono l’informativa sul sito internet sembrerebbero, quindi, poter beneficare della concessione di maggior tempo per adempiere all’obbligo informativo.
 

(MF/ms)