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Energy manager: nomina annuale entro il 30 aprile 2026

L’Energy Manager è una figura sempre più importante nelle imprese, che ha il compito di censire i consumi, ottimizzandoli e promuovendo interventi mirati all’efficienza energetica e all’uso di fonti rinnovabili; è un tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia.
La nomina dell’Energy Manager è obbligatoria (ai sensi della Legge 10/1991) nelle realtà industriali caratterizzate da consumi superiori ai 10.000 TEP/anno e in quelle dei settori civile, terziario e trasporti che presentino una soglia di consumo superiore a 1.000 tep/anno.
Successivamente alla legge 10/91, la FlRE (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia) è stata incaricata dal Ministero di espletare le diverse attività di supporto per l’attuazione dell’art. 19, tra le quali la registrazione ed il censimento degli Energy Manager.

Le Aziende o gli Enti possono nominare un proprio dipendente o un consulente esterno come Energy Manager. In ogni caso, il responsabile della nomina e della sua comunicazione alla FIRE è il legale rappresentante dell’organizzazione.
A seguito del superamento in un anno fiscale delle soglie di consumi di fonti primarie (10.000 o 1000 TEP/anno a seconda del soggetto), i soggetti preposti devono provvedere a nominare un Energy Manager entro il 30 aprile dell’anno successivo. Successivamente, nel caso sussistano le condizioni, la nomina deve essere ripresentata ogni anno.
Anche i soggetti non obbligati possono nominare volontariamente un energy manager per migliorare la gestione dell’energia.
La FIRE gestisce per conto del MASE Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica le nomine, ne promuove il ruolo e pubblica annualmente l’elenco degli energy manager nominati. Il rispetto della procedura consente di evitare sanzioni e facilita l’accesso a strumenti utili al proprio ruolo. Si consiglia di consultare il sito FIRE che contiene molte informazioni e servizi utili.

(SN/am)