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Imprese energivore/elettrivore: apertura portale Csea per la raccolta delle dichiarazioni anno 2025

Informiamo le aziende interessate che, con circolare n. 48/2024/ELT riportata in allegato, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023 e della deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) n. 619/2023/R/eel e smi, ha previsto l’apertura del portale per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità di competenza 2025.
 
Le imprese potranno accedere al sistema telematico della Csea dal 1° ottobre 2024 fino alle ore 23:59 del 15 novembre 2024.
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di energia per l’annualità di competenza 2025 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva.
 
Chi può accedere alle agevolazioni
Possono accedere alle agevolazioni per gli energivori le imprese che:
  1. Hanno consumato almeno 1 GWh nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza (cioè il 2023 con riferimento all’energivorità del 2025);
  2. Rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:
CASO 1 Operano nei settori “ad alto rischio di delocalizzazione”, cioè che abbiano codice NACE riportato nella omonima tabella dell’Allegato 1 alla comunicazione UE 2022/C 80/01 (si veda allegato)
CASO 2 Operano nei settori “a rischio di delocalizzazione”, cioè che abbiano codice NACE riportato nella omonima tabella dell’Allegato 1 alla comunicazione UE 2022/C 80/01 (si veda allegato)
CASO 3 Non rientrano nei CASI 1 e 2 ma hanno beneficiato delle agevolazioni per energivori nell’anno 2022 o 2023, escludendo però le imprese che erano state riconosciute come energivore in tali anni esclusivamente per il fatto che erano energivore per gli anni 2013 o 2014 (senza rispondere agli altri requisiti previsti dal decreto MISE 21/12/2017).
 
Non possono accedere alle agevolazioni le imprese ufficialmente riconosciute in stato di difficoltà.
 
Entità delle agevolazioni
Le imprese riconosciute come energivore possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:
  1. Per imprese che rientrano nel CASO 1, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 15% della Asos e lo 0,5% del valore aggiunto lordo (VAL);
  2. Per imprese che rientrano nel CASO 2, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 25% della Asos e l’1% del VAL;
  3. Per imprese che rientrano nel CASO 3, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema:
    1. Per gli anni 2025 e 2026, il minimo tra il 35% della Asos e l’1,5% del VAL;
    2. Per l’anno 2027, il minimo tra il 55% della Asos e il 2,5% del VAL;
    3. Per l’anno 2028, il minimo tra l’80% della Asos e il 3,5% del VAL;
    4. Dal 2029 non potranno più beneficiare delle agevolazioni.
Se una impresa energivora di cui ai CASI 2 e 3 copre almeno il 50% dei propri consumi elettrici con fonti che non emettono carbonio di cui almeno il 10% con contratto di approvvigionamento a termine (PPA) oppure almeno il 5% mediante energia autoprodotta, l’agevolazione diventa la seguente:
  1. Per imprese che rientrano nel CASO 2, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 15% della Asos e lo 0,5% del VAL;
  2. Per imprese che rientrano nel CASO 3, fino al 2028 pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 35% della Asos e l’1,5% del VAL.
In ogni caso, i contributi sostenuti da una impresa energivora in ogni annualità non potranno mai essere inferiori al prodotto tra l’energia prelevata dalla rete e 0,5 €/MWh.
 
Obblighi per chi accede alle agevolazioni
Le imprese riconosciute come energivore devono fare la diagnosi energetica almeno ogni 4 anni.
In aggiunta devono inoltre soddisfare almeno una “condizionalità green” tra:
  1. Mettere in atto le raccomandazioni della diagnosi energetica se il tempo di ammortamento degli investimenti è inferiore a 3 anni e il costo non eccede l’importo dell’agevolazione percepita;
  2. Ridurre dal consumo elettrico l’impronta di carbonio fino a coprire almeno il 30% del fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
  3. Investire almeno il 50% dell’agevolazione conseguita in progetti che comportino una sostanziale riduzione delle emissioni di gas serra al di sotto di specifici parametri.
 
Il Portale telematico della Csea per la presentazione delle dichiarazioni energivori è accessibile al seguente link: http://energivori.csea.it/.
 
Le imprese che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più Elenchi, in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale, possono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.
Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”.
Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare le dichiarazioni.
 
Si precisa che tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
 
Entro il 18 dicembre 2024 la Csea pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno di competenza 2025, distinte per classi di agevolazione.
Per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, è applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2025 è stato fissato dall’Arera pari a:
  • 50,00 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
  • 300,00 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
 
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza.
 
Gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento delle procedure; le aziende energivore che intendessero utilizzare tale servizio sono invitate a voler segnalare la circostanza, al fine di poter coordinare la raccolta di tutti i dati necessari.
 
(RP/rp)



Agevolazioni per le imprese energivore: apertura sessione suppletiva 2024 e chiarimenti

Informiamo le aziende interessate che l'Arera – Autorità per l’energia, ha pubblicato la delibera n. 343/2024/R/eel, il cui testo è riportato in allegato, che contiene chiarimenti e integrazioni alla disciplina delle agevolazioni per le imprese energivore per l'anno 2024.
 
La delibera stabilisce che:
 
  • la Csea procederà entro il 5 agosto 2024 all'apertura della sessione suppletiva del Portale per la raccolta delle dichiarazioni delle imprese a forte consumo di energia per l’anno 2024, dando la possibilità alle aziende aventi i requisiti di accedere alle agevolazioni con effetto dal 1° gennaio. Il portale resterà aperto almeno sino al 10 settembre 2024.
  • le imprese che hanno già presentato la dichiarazione nella sessione ordinaria dell'anno 2024 del dicembre scorso possono anche rinunciare all'agevolazione inviando una apposita comunicazione tramite PEC alla Csea;
  • nella sessione suppletiva per l'anno 2024 non è previsto il pagamento del contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione della procedura, così come avvenuto per quella svolta nella sessione ordinaria;
  • le imprese certificate ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica, che accedono alla sessione suppletiva, devono provvedere a caricare la diagnosi sul portale Enea prima di iscriversi al portale della Csea, mentre per quelle certificate ISO 50001 iscritte in sessione ordinaria devono provvedere entro i termini di chiusura della sessione suppletiva stessa;
  • nel caso in cui l'impresa ha più codici Ateco e quello prevalente in termini di fatturato desumibile dalla dichiarazione IVA relativa all'anno 2022 non risulta tra quelli agevolabili ai sensi della disciplina europea, può richiedere di accedere all'agevolazione tramite la metodologia utilizzata per determinare il codice NACE, con il criterio della prevalenza di un'attività per VAL, Valore Aggiunto Lordo, previo comunque rispetto di talune condizioni e verifiche.
 
Per la verifica dei requisiti di accesso alle agevolazioni per l'anno 2024 e ai relativi obblighi si rimanda alle circolari sul tema n. 536 del 20.10.2023, n. 601 del 30.11.2023 e n. 375 del 18.07.2024.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)



Energy Release imprese energivore: il Decreto che disciplina il meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili

Informiamo le aziende interessate che sul sito del Mase (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) è stato pubblicato il Decreto 23 luglio 2024 n. 268, riportato in allegato, che disciplina un meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese energivore (cosiddetta “Energy release”), attraverso lo svolgimento di una procedura per l’anticipazione di energia elettrica nella disponibilità del GSE e la successiva restituzione.
 
Il decreto stabilisce a favore delle imprese energivore un meccanismo di cessione anticipata da parte del GSE di energia elettrica (e delle relative garanzie di origine GO) a un prezzo predefinito, al momento non noto.
Le imprese energivore sono individuate tra i soggetti iscritti nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito dalla Csea, alla data di pubblicazione del bando per l’assegnazione dell’energia (che deve avvenire entro il 9 ottobre 2024).
La messa a disposizione dell’energia elettrica (e delle relative GO) avviene mediante contratti per differenza a due vie a fronte dell’impegno da parte dell’impresa energivora a realizzare entro 40 mesi nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaica, eolica o idroelettrica) e a restituire l’energia anticipata (e il controvalore delle relative GO) ad un prezzo pari a quello di anticipazione per un periodo pari a 20 anni a decorrere dall’entrata in esercizio degli impianti.
Il volume di energia elettrica richiesto in anticipazione non può essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui utilizzati ai fini dell’iscrizione nell’elenco delle imprese energivore.
La nuova capacità da fonti rinnovabili dovrà essere realizzata mediante nuovi impianti o rifacimento di strutture esistenti che consentono un incremento di potenza pari almeno a 200 KW.
Ogni impianto dovrà avere una potenza pari almeno al doppio di quella oggetto di restituzione e comunque non inferiore a 200 kW per ogni impianto.
 
Entro 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto n. 268/2024 (entro il 24 settembre 2024), il Ministero approverà le regole operative per l’accesso al meccanismo. Entro i successivi 15 giorni (entro il 9 ottobre 2024) il GSE pubblicherà il bando per l’assegnazione dell’energia nella sua disponibilità alle imprese energivore interessate.
Il bando conterrà:
  • Il quantitativo di energia (e relative GO) che il GSE metterà a disposizione;
  • Il prezzo di cessione, a cui verrà ceduta l’energia per un periodo di 3 anni;
  • I criteri per la determinazione della nuova capacità produttiva da fonti rinnovabili che dovrà essere realizzata dalle imprese energivore che vorranno accedere al meccanismo, anche per il tramite di un “soggetto terzo” con cui l’impresa energivora abbia stipulato contratti di acquisto di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
  • gli schemi dei contratti di anticipazione e restituzione;
  • l’entità delle garanzie che l’impresa energivora dovrà rilasciare ai fini della sottoscrizione dei contratti di anticipazione e di restituzione. A tal proposito, il Decreto prevede contributi nella misura massima del 50% del costo della garanzia prestata, fino a un massimale di 300.000 € a copertura dei costi sostenuti dalle imprese per il rilascio delle garanzie.
 
Entro 60 giorni dalla data di apertura del bando (entro il 9 dicembre 2024) le imprese energivore interessate potranno presentare una manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di assegnazione dell’energia elettrica nella disponibilità del GSE. La procedura permetterà anche di indicare una soglia di energia elettrica assegnata in anticipazione su base annua al di sotto della quale le imprese potranno rinunciare all’assegnazione senza escussione delle garanzie rilasciate.
 
Il contratto di anticipazione conterrà:
  • l’obbligo dell’impresa energivora di realizzare (o far realizzare da un soggetto terzo) nuova capacità di produzione elettrica da rinnovabili assicurandone l’entrata in esercizio entro i 40 mesi successivi;
  • le modalità di funzionamento del contratto per differenza a due vie: il GSE calcolerà per 3 anni, sul volume di energia assegnato, la differenza tra il prezzo di cessione e il prezzo medio mensile di vendita dell’energia sul mercato; se la differenza è negativa, l’importo sarà erogato a favore dell’impresa energivora, se la differenza è positiva, l’importo sarà pagato dall’impresa energivora al GSE;
  • l’obbligo di sottoscrizione entro 40 mesi del contratto di restituzione;
  • il divieto di cessione del contratto ad altri soggetti;
  • la facoltà per l’impresa energivora di recedere dal contratto a partire dal primo giorno del mese successivo a fronte della restituzione dei benefici fin lì goduti;
  • la facoltà per l’impresa energivora di ridurre l’energia oggetto di anticipazione.
 
Entro 40 mesi dalla sottoscrizione del contratto di anticipazione, l’impresa energivora è obbligata a sottoscrivere il contratto di restituzione (un contratto per ogni impianto a fonti rinnovabili realizzato), che conterrà:
  • la potenza oggetto del contratto di restituzione;
  • la definizione del prezzo di restituzione, che sarà pari al prezzo di cessione senza rivalutazione per l’inflazione;
  • la regolazione economica del contratto per differenza a due vie sull’energia oggetto di restituzione: il GSE calcolerà per 20 anni l’importo pari al prodotto tra l’energia prodotta e autoconsumata dal cliente energivoro e la differenza tra il prezzo del mercato e il prezzo di restituzione; se la differenza è positiva, l’importo sarà erogato a favore dell’impresa energivora, se la differenza è negativa, l’importo sarà pagato dall’impresa energivora al GSE.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare e per fornire gli aggiornamenti utili sul tema non appena disponibili.
 

(RP/rp)