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Agevolazioni per le imprese energivore: apertura sessione suppletiva 2024 e chiarimenti

Informiamo le aziende interessate che l'Arera – Autorità per l’energia, ha pubblicato la delibera n. 343/2024/R/eel, il cui testo è riportato in allegato, che contiene chiarimenti e integrazioni alla disciplina delle agevolazioni per le imprese energivore per l'anno 2024.
 
La delibera stabilisce che:
 
  • la Csea procederà entro il 5 agosto 2024 all'apertura della sessione suppletiva del Portale per la raccolta delle dichiarazioni delle imprese a forte consumo di energia per l’anno 2024, dando la possibilità alle aziende aventi i requisiti di accedere alle agevolazioni con effetto dal 1° gennaio. Il portale resterà aperto almeno sino al 10 settembre 2024.
  • le imprese che hanno già presentato la dichiarazione nella sessione ordinaria dell'anno 2024 del dicembre scorso possono anche rinunciare all'agevolazione inviando una apposita comunicazione tramite PEC alla Csea;
  • nella sessione suppletiva per l'anno 2024 non è previsto il pagamento del contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione della procedura, così come avvenuto per quella svolta nella sessione ordinaria;
  • le imprese certificate ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica, che accedono alla sessione suppletiva, devono provvedere a caricare la diagnosi sul portale Enea prima di iscriversi al portale della Csea, mentre per quelle certificate ISO 50001 iscritte in sessione ordinaria devono provvedere entro i termini di chiusura della sessione suppletiva stessa;
  • nel caso in cui l'impresa ha più codici Ateco e quello prevalente in termini di fatturato desumibile dalla dichiarazione IVA relativa all'anno 2022 non risulta tra quelli agevolabili ai sensi della disciplina europea, può richiedere di accedere all'agevolazione tramite la metodologia utilizzata per determinare il codice NACE, con il criterio della prevalenza di un'attività per VAL, Valore Aggiunto Lordo, previo comunque rispetto di talune condizioni e verifiche.
 
Per la verifica dei requisiti di accesso alle agevolazioni per l'anno 2024 e ai relativi obblighi si rimanda alle circolari sul tema n. 536 del 20.10.2023, n. 601 del 30.11.2023 e n. 375 del 18.07.2024.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)



Energy Release imprese energivore: il Decreto che disciplina il meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili

Informiamo le aziende interessate che sul sito del Mase (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) è stato pubblicato il Decreto 23 luglio 2024 n. 268, riportato in allegato, che disciplina un meccanismo di sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese energivore (cosiddetta “Energy release”), attraverso lo svolgimento di una procedura per l’anticipazione di energia elettrica nella disponibilità del GSE e la successiva restituzione.
 
Il decreto stabilisce a favore delle imprese energivore un meccanismo di cessione anticipata da parte del GSE di energia elettrica (e delle relative garanzie di origine GO) a un prezzo predefinito, al momento non noto.
Le imprese energivore sono individuate tra i soggetti iscritti nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito dalla Csea, alla data di pubblicazione del bando per l’assegnazione dell’energia (che deve avvenire entro il 9 ottobre 2024).
La messa a disposizione dell’energia elettrica (e delle relative GO) avviene mediante contratti per differenza a due vie a fronte dell’impegno da parte dell’impresa energivora a realizzare entro 40 mesi nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaica, eolica o idroelettrica) e a restituire l’energia anticipata (e il controvalore delle relative GO) ad un prezzo pari a quello di anticipazione per un periodo pari a 20 anni a decorrere dall’entrata in esercizio degli impianti.
Il volume di energia elettrica richiesto in anticipazione non può essere superiore, su base annua, ai consumi medi annui utilizzati ai fini dell’iscrizione nell’elenco delle imprese energivore.
La nuova capacità da fonti rinnovabili dovrà essere realizzata mediante nuovi impianti o rifacimento di strutture esistenti che consentono un incremento di potenza pari almeno a 200 KW.
Ogni impianto dovrà avere una potenza pari almeno al doppio di quella oggetto di restituzione e comunque non inferiore a 200 kW per ogni impianto.
 
Entro 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto n. 268/2024 (entro il 24 settembre 2024), il Ministero approverà le regole operative per l’accesso al meccanismo. Entro i successivi 15 giorni (entro il 9 ottobre 2024) il GSE pubblicherà il bando per l’assegnazione dell’energia nella sua disponibilità alle imprese energivore interessate.
Il bando conterrà:
  • Il quantitativo di energia (e relative GO) che il GSE metterà a disposizione;
  • Il prezzo di cessione, a cui verrà ceduta l’energia per un periodo di 3 anni;
  • I criteri per la determinazione della nuova capacità produttiva da fonti rinnovabili che dovrà essere realizzata dalle imprese energivore che vorranno accedere al meccanismo, anche per il tramite di un “soggetto terzo” con cui l’impresa energivora abbia stipulato contratti di acquisto di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
  • gli schemi dei contratti di anticipazione e restituzione;
  • l’entità delle garanzie che l’impresa energivora dovrà rilasciare ai fini della sottoscrizione dei contratti di anticipazione e di restituzione. A tal proposito, il Decreto prevede contributi nella misura massima del 50% del costo della garanzia prestata, fino a un massimale di 300.000 € a copertura dei costi sostenuti dalle imprese per il rilascio delle garanzie.
 
Entro 60 giorni dalla data di apertura del bando (entro il 9 dicembre 2024) le imprese energivore interessate potranno presentare una manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di assegnazione dell’energia elettrica nella disponibilità del GSE. La procedura permetterà anche di indicare una soglia di energia elettrica assegnata in anticipazione su base annua al di sotto della quale le imprese potranno rinunciare all’assegnazione senza escussione delle garanzie rilasciate.
 
Il contratto di anticipazione conterrà:
  • l’obbligo dell’impresa energivora di realizzare (o far realizzare da un soggetto terzo) nuova capacità di produzione elettrica da rinnovabili assicurandone l’entrata in esercizio entro i 40 mesi successivi;
  • le modalità di funzionamento del contratto per differenza a due vie: il GSE calcolerà per 3 anni, sul volume di energia assegnato, la differenza tra il prezzo di cessione e il prezzo medio mensile di vendita dell’energia sul mercato; se la differenza è negativa, l’importo sarà erogato a favore dell’impresa energivora, se la differenza è positiva, l’importo sarà pagato dall’impresa energivora al GSE;
  • l’obbligo di sottoscrizione entro 40 mesi del contratto di restituzione;
  • il divieto di cessione del contratto ad altri soggetti;
  • la facoltà per l’impresa energivora di recedere dal contratto a partire dal primo giorno del mese successivo a fronte della restituzione dei benefici fin lì goduti;
  • la facoltà per l’impresa energivora di ridurre l’energia oggetto di anticipazione.
 
Entro 40 mesi dalla sottoscrizione del contratto di anticipazione, l’impresa energivora è obbligata a sottoscrivere il contratto di restituzione (un contratto per ogni impianto a fonti rinnovabili realizzato), che conterrà:
  • la potenza oggetto del contratto di restituzione;
  • la definizione del prezzo di restituzione, che sarà pari al prezzo di cessione senza rivalutazione per l’inflazione;
  • la regolazione economica del contratto per differenza a due vie sull’energia oggetto di restituzione: il GSE calcolerà per 20 anni l’importo pari al prodotto tra l’energia prodotta e autoconsumata dal cliente energivoro e la differenza tra il prezzo del mercato e il prezzo di restituzione; se la differenza è positiva, l’importo sarà erogato a favore dell’impresa energivora, se la differenza è negativa, l’importo sarà pagato dall’impresa energivora al GSE.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare e per fornire gli aggiornamenti utili sul tema non appena disponibili.
 

(RP/rp)