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Agevolazioni sulla fornitura di energia elettrica a favore delle imprese energivore

Facciamo seguito alle precedenti circolari in materia di agevolazioni sulla fornitura di energia elettrica a favore delle imprese energivore.

Informiamo ora le aziende interessate che sul sito della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – Csea è stato pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2022, con la specifica della classe di agevolazione assegnata ad ogni ragione sociale.

Il beneficio sarà applicato direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria ASOS, in misura differente in funzione della classe di agevolazione attribuita.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)




Aumenti energia elettrica e gas: situazione drammatica a inizio 2022. Rischio stop per le aziende

Come Consorzio Adda Energia rappresentiamo circa 300 aziende del nostro territorio e ci sentiamo in questo momento di denunciare una situazione che travalica la preoccupazione e sta velocemente virando verso il drammatico se quanto prima non si inverte la rotta.
I prezzi di energia elettrica e gas stanno subendo rialzi giornalieri mai registrati prima e che con l’inizio del 2022 rischiano di diventare insostenibili per molte imprese.
Con riferimento all’energia elettrica facciamo due esempi, con i valori di oggi sul mercato, per far comprendere la gravità della situazione:

Esempio 1: azienda media non energivora che consuma 1 GWh di energia elettrica (giga watt ora). Nel 2021 ha pagato 158 €/MWh per un totale annuo di 143.000 euro di spesa per l’energia elettrica. Nel 2022 pagherà l’energia 231 €/MWh per un totale di 210.000 euro l’anno: è un incremento del 46%.

Esempio 2: azienda media energivora che consuma 3.3 GWh. Nel 2021 ha pagato l’energia 106 €/MWh per un totale annuo di 349.000 euro, nel 2022 pagherà 186 €/MWh per un totale annuo di 613.000 euro: è un aumento del 75%.

La situazione è oramai insostenibile – dichiara Ambrogio Bonfanti presidente del Consorzio Adda Energia di Api Lecco Sondriole aziende italiane rischiano di dover chiudere linee per i costi energetici sconsiderati, nonostante i tantissimi ordini ricevuti. Le motivazioni che stanno dietro queste speculazioni non ci sono note, ma ne subiremo le conseguenze. Ora il Governo deve intervenire a tutela delle imprese, capiamo la necessità primaria di salvaguardare le famiglie e le fasce più deboli, ma con i prezzi attuali di energia e gas c’è il forte rischio che le piccole e medie imprese italiane chiudano linee e quindi taglino posti di lavoro. Inoltre, se non si interviene a difesa delle imprese saremo costretti ad aumentare i prezzi dei nostri prodotti e quindi anche il consumatore finale ne risentirà nei futuri acquisti, anche quelli di prima necessità”.
 
“Condivido l’allarme lanciato dal nostro Consorzio – spiega Enrico Vavassori presidente Api Lecco Sondrio -, è una situazione drammatica, bisogna intervenire quanto prima a livello europeo per cercare di tutelare le nostre aziende. Una nazione come l’Italia, a vocazione manifatturiera, dovrebbe avere un programma energetico che la renda indipendente o quantomeno permetta di limitare gli effetti di situazioni ingovernabili come quelle in atto. Ad appesantire le forniture elettriche, inoltre, dal prossimo anno ci saranno anche i costi del nuovo meccanismo del mercato, ovvero il Capacity Market, che si tradurranno in oneri aggiuntivi addebitati in fattura per tutti i clienti finali. In un momento complesso come quello che stanno attraversando le aziende sarebbe stato meglio che l’Autorità per l’energia rinviasse l’entrata in vigore del nuovo sistema”.

Anna Masciadri 
Ufficio Stampa
Api Lecco Sondrio 




Fornitura energia elettrica: corrispettivi e ore Capacity Market a decorrere dall’anno 2022

Informiamo le aziende associate che a decorrere dal 1° gennaio 2022 entrerà in vigore il mercato della capacità, cosiddetto Capacity Market.

 

Si tratta di un meccanismo del mercato elettrico con il quale Terna garantirà e renderà sicuro l’approvvigionamento di energia elettrica, coprendo le punte di carico su tutta la rete in ore indicate come più critiche, quelle cioè nelle quali è prevista una scarsa capacità del sistema di soddisfare il fabbisogno di energia elettrica.

Riportiamo la distribuzione mensile delle ore critiche (ore di picco) e il dettaglio orario:
 

Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
N° ore critiche 125 105 25 0 0 26 162 8 10 0 10 29 500

 
I costi del nuovo meccanismo si tradurranno in oneri aggiuntivi addebitati in fattura per tutti i clienti finali.
 
Ai consumi di energia elettrica (maggiorati delle perdite) delle ore di picco, complessivamente 500/anno, sarà infatti applicato il nuovo corrispettivo di dispacciamento per Capacity Market (o corrispettivo mercato capacità) pari a 39,799 €/MWh; nelle rimanenti ore dell’anno 2022 tale onere sarà applicato nella misura di 1,296 €/MWh.
 
A titolo di esempio, per il mese di gennaio 2022 ai consumi maggiorati delle perdite nelle ore di picco (in totale 125 ore) verrà applicato il nuovo corrispettivo a remunerazione del capacity market di dispacciamento di 39,799 €/MWh oltre altri consueti oneri di dispacciamento.
 
L’entità del nuovo onere, su base annua, è stimata mediamente in circa 4 €/MWh.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/mf)




Agevolazioni per le imprese energivore: apertura portale per la raccolta dichiarazioni anno 2022

Informiamo le aziende interessate che con circolare n. 39/2021/ELT, riportata in allegato, la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (Csea) ha comunicato l’apertura dal 5 novembre u.s. del portale per la raccolta delle dichiarazioni per l’annualità 2022 ai fini dell’inserimento nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica dell’anno 2022.
 
Il portale è accessibile tramite l’applicazione web disponibile sul sito della CSEA (www.csea.it) cliccando sulla sezione Energivori o tramite il seguente indirizzo http://energivori.csea.it/.
 
Le imprese che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più elenchi per le annualità dal 2013 al 2021 possono accedere al portale con la username e password già in loro possesso. Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Registrati”. Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare la dichiarazione.
 
La possibilità di accesso al sistema telematico avrà termine alle ore 23.59 del 6 dicembre 2021.
 
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di energia per l’annualità di competenza 2022 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva (prevista a febbraio 2022).
 
Entro il 18 dicembre 2021 la Cassa pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2022, distinte per classi di agevolazione.
 
Per le imprese neo costituite (cioè costituite nel 2021) o quelle senza consumi negli anni precedenti per inattività, l’accesso al Portale sarà consentito fino alle ore 23.59 del 31 dicembre 2021.
Ricordiamo che possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica i soggetti giuridici per i quali si siano verificate le seguenti condizioni:
  1. abbiamo un consumo di energia elettrica pari almeno a 1.000.000 kWh nel periodo di riferimento, intendendo per l’anno di competenza 2022 il biennio 2018 e 2019;
  2. operano nei settori riportati nell’allegato 3 alle Linee guida europee di cui alla comunicazione CE 2014/C200/01 (di seguito “Linee guida CE”). La verifica è effettuata assumendo il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2019;
  3. operano nei settori riportati nell’allegato 5 alle Linee guida CE e hanno un indice di intensità elettrica sul Valore Aggiunto Lordo (VAL) nel periodo di riferimento non inferiore al 20%. La verifica è effettuata assumendo il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2019;
  4. non rientrano nei casi 2. e 3. di cui sopra, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese energivore pubblicati dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) per gli anni 2013 o 2014.
 
Le agevolazioni vengono applicate direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria ASOS.
 
Livelli di contribuzione componente ASOS
Caso 1
Alle imprese che soddisfano i requisiti di consumo nel periodo di riferimento, che operano nei settori definiti dall’allegato 3 o dall’allegato 5 delle Linee Guida CE, che sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica rispetto al VAL (IVAL) maggiore o uguale al 20%, la contribuzione alla componente ASOS è pari al minor valore tra quanto previsto al successivo Caso 2 e la contribuzione alla componente ASOS parametrata al VAL dell’impresa e posta pari a:
  • 2,5% del VAL se 20% ≤ IVAL < 30% (classe di agevolazione VAL.1)
  • 1,5% del VAL se 30% ≤ IVAL < 40% (classe di agevolazione VAL.2)
  • 1,0% del VAL se 40% ≤ IVAL < 50% (classe di agevolazione VAL.3)
  • 0,5 % del VAL se IVAL ≥ 50% (classe di agevolazione VAL.4)
 
Caso 2
Alle imprese che soddisfano i requisiti di consumo nel periodo di riferimento, che operano nei settori definiti dall’allegato 3 delle Linee Guida CE, che sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica su VAL inferiore al 20% oppure alle imprese energivore di cui al precedente punto 4., la contribuzione alla tariffa ASOS è stabilita in modo decrescente al crescere dell’indice di intensità elettrica rispetto al fatturato (IFAT), secondo il seguente schema:
  • Se 2% ≤ IFAT ≤ 10% pagano il 55% della ASOS (classe di agevolazione FAT.1);
  • Se 10% < IFAT  ≤ 15% pagano il 40% della ASOS (classe di agevolazione FAT.2);
  • Se IFAT > 15% pagano il 25% della ASOS (classe di agevolazione FAT.3);
  • Se IFAT < 2% pagano il 100% della ASOS.
 
Tali disposizioni si traducono, a livello di fatturazione, nell’applicazione di aliquote differenziate (pubblicate trimestralmente dall’ARERA) della componente ASOS nelle seguenti tipologie:
  • ASOS per clienti non energivori (classe di agevolazione 0);
  • ASOS per clienti energivori distinti in funzione della classe di agevolazione di appartenenza, cioè:
A. Energivori con indice di intensità elettrica sul VAL maggiore o uguale al 20% (classe di agevolazione VAL.1, VAL.2, VAL.3 e VAL.4).
B. Energivori con indice di intensità elettrica sul VAL minore del 20% e indice di intensità elettrica sul fatturato dal 2 al 10% (classe di agevolazione FAT.1).
C. Energivori con indice di intensità elettrica sul VAL minore del 20% e indice di intensità elettrica sul fatturato dal 10 al 15% (classe di agevolazione FAT.2).
D. Energivori con indice di intensità elettrica sul VAL minore del 20% e indice di intensità elettrica sul fatturato superiore al 15% (classe di agevolazione FAT.3).
In particolare, nel caso di classe di agevolazione VAL.1, VAL.2, VAL.3 e VAL.4 si prevede l’applicazione in bolletta di una ASOS pari a 0; il successivo addebito all’impresa, calcolato come da Caso 1 di cui sopra, sarà ripartito in due rate ed avverrà direttamente da parte della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA.
 
Criteri per calcolo dell’intensità elettrica rispetto al VAL
Per l’annualità di competenza 2022, l’intensità elettrica rispetto al VAL (IVAL) è pari al rapporto tra costo dell’energia elettrica e VAL dell’impresa, assumendo le seguenti regole:
  • il VAL è dato dal valore medio nel periodo di riferimento, 2018 e 2019 (con esclusione dell’annualità 2020). Se il VAL è minore di zero, non si ha accesso ai benefici;
  • il prezzo dell’energia elettrica da considerare nel calcolo è pubblicato dall’ARERA e rappresenta il prezzo medio pagato dai clienti finali nell’anno 2019;
  • il consumo da considerare nel calcolo per l’anno 2022 è pari al consumo medio annuo dell’impresa nel periodo di riferimento, 2018 e 2019 (con esclusione dell’annualità 2020).
 
Criteri per calcolo dell’intensità elettrica rispetto al fatturato
Per l’annualità di competenza 2022, l’intensità elettrica rispetto al fatturato (IFAT) è pari al rapporto tra costo dell’energia elettrica e il volume d’affari dichiarato dall’impresa ai fini dell’applicazione dell’IVA, assumendo le seguenti regole:
  • il fatturato è dato dal valore medio nel periodo di riferimento, 2018 e 2019 (con esclusione dell’annualità 2020);
  • il prezzo dell’energia elettrica da considerare nel calcolo è pubblicato dall’ARERA e rappresenta il prezzo medio pagato dai clienti finali nell’anno 2019;
  • il consumo da considerare nel calcolo per l’anno 2022 è pari al consumo medio annuo dell’impresa nel periodo di riferimento, 2018 e 2019 (con esclusione dell’annualità 2020).
 
Tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75. Sulle dichiarazioni e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese la CSEA effettuerà idonei controlli a campione.
 
Non accedono alle agevolazioni in oggetto le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.
Ricordiamo infine che per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2022 è stato fissato dall’ARERA pari a:
  • 100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
  • 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
 
Gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento delle procedure; le aziende energivore che intendessero utilizzare tale servizio sono invitate a voler segnalare la circostanza, al fine di poter coordinare la raccolta di tutti i dati necessari.

 

(RP/rp)




Dichiarazioni energivori: apertura del portale per le dichiarazioni relative all’annualità 2022

Informiamo le aziende interessate che l’Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con la delibera n. 479/2021/R/EEL ha dato disposizioni alla Csea, Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, di aprire il Portale Energivori per l’anno di competenza 2022 entro e non oltre il 5 novembre 2021 e che in via eccezionale, per la raccolta dei dati, il termine ordinariamente fissato in 45 giorni per le imprese energivore, venga ridotto a 30 giorni dall’apertura del Portale.

In considerazione delle conseguenze economiche e finanziarie che la pandemia Covid-19 ha avuto sulle imprese, è stato previsto che:

  • ai fini del calcolo dell’intensità elettrica, il Val, il consumo e il fatturato sono assunti pari alla media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, 2018 e 2019, con esclusione dell’annualità 2020;
  • Il consumo medio dell’energia elettrica dell’impresa, ai fini della verifica della soglia di accesso all’agevolazione di 1 GWh/anno, è assunto pari alla media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell’annualità 2020;
  • Ai fini del calcolo del livello di contribuzione è utilizzata la media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento (2018, 2019), con esclusione dei dati dell’annualità 2020;
  • nei soli casi in cui il 2020 sia l’unico anno del periodo di riferimento per i quali sono disponibili i dati di consumo (ovvero, per le imprese energivore costituite nel corso del 2020) siano utilizzati i dati di consumo ed economici dell’impresa (Val e fatturato) dell’anno 2020, ai fini del calcolo degli indici di intensità elettrica in rapporto al Val o al fatturato, nonché della verifica della soglia minima di accesso alle agevolazioni;
  • per l’anno di competenza 2022 il prezzo dell’energia elettrica è determinato dell’Autorità con riferimento all’anno 2019.
Ai fini della copertura dei costi amministrativi sostenuti dalla Csea per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, il contributo a carico delle imprese agevolate, applicabile a partire dalla competenza delle agevolazioni per l’anno 2022, resta invariato rispetto a quanto previsto per l’anno 2021 e pari a:
  • 100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
  • 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il mancato versamento alla Csea del contributo a sostegno dei costi amministrativi e il mancato versamento della contribuzione da parte delle imprese rientranti nelle classi di agevolazione Val.x comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute.
Il versamento delle suddette rate a Csea è condizione necessaria per l’inserimento ed il mantenimento dell’impresa in elenco.
Per ciascun anno il mancato versamento o versamento in misura non conforme anche relativo ad una sola delle due rate in acconto, e la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall’invio della contestazione all’impresa da parte della Csea, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, nonché il mancato inserimento dell’impresa nell’elenco delle imprese energivore anche per gli anni successivi a quello a cui il mancato versamento delle rate si riferisce.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)




Decreto Sostegni bis: per le utenze in bassa tensione riduzione oneri fornitura elettrica anche per il mese di luglio 2021

Facciamo seguito alla precedente comunicazione sul tema (n. 186 del 01/04/2021) per informare le aziende associate che, con delibera n. 279/2021/R/eel, l'Arera – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – rende operativa la misura prevista dall'art. 5 del Decreto Sostegni bis di riduzione dei costi di trasporto e gestione del contatore e degli oneri di sistema per le utenze diverse dagli usi domestici alimentate in bassa tensione.

Il provvedimento proroga al mese di luglio 2021 la validità delle disposizioni dell'art. 6 dal Decreto Sostegni (che interessavano il solo periodo aprile/giugno 2021) e dispone che:

  • sia previsto un risparmio delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
  • per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 KW, la spesa effettiva relativa al trasporto e gestione del contatore e agli oneri di sistema non superi quella che si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente a 3 KW.
Il beneficio viene applicato in fattura automaticamente senza necessità di inoltrare alcuna richiesta.

A titolo esemplificativo, per un'utenza altri usi in bassa tensione (tipologia tariffaria BTA6, non energivora) con potenza impegnata pari a 50 KW, la riduzione della spesa per i mesi da aprile a luglio 2021 è attesa nella misura di circa 230 €/mese.
Alle utenze altri usi con potenza disponibile superiore a 16,5 kW (tipologia tariffaria BTA6) con contatore senza limitatore di potenza (per le quali è prevista l'applicazione, quale potenza impegnata, ai fini tariffari, del valore massimo della potenza prelevata nel mese), viene riconosciuto un rimborso qualora la potenza massima prelevata nel mese sia non superiore a 2,0 kW. Gli eventuali importi a restituzione dovranno essere riconosciuti dalle imprese distributrici alle società di vendita entro e non oltre il 30 settembre 2021 e da queste ultime ai clienti entro e non oltre il 30 novembre 2021.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti.

 
(RP/rp)




Decreto Sostegni: riduzione oneri fornitura elettrica aprile, maggio e giugno 2021

Informiamo le Aziende Associate che, con Delibera n. 124/2021/R/eel, l’Arera – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – rende operativa la misura prevista dall’art. 6 del Decreto Sostegni di riduzione per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 dei costi di trasporto e gestione del contatore e degli oneri di sistema per le utenze diverse dagli usi domestici alimentate in bassa tensione.
Il provvedimento prevede che:
  • sia previsto un risparmio delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;
  • per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 KW, la spesa effettiva relativa al trasporto e gestione del contatore e agli oneri di sistema non superi quella che si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di potenza impegnata fissato convenzionalmente a 3 KW.
A titolo esemplificativo, per un’utenza altri usi in bassa tensione (tipologia tariffaria BTA6, non energivora) con potenza impegnata pari a 50 KW, la riduzione della spesa per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 è attesa nella misura di circa 230 €/mese.
Alle utenze altri usi con potenza disponibile superiore a 16,5 kW (tipologia tariffaria BTA6) con contatore senza limitatore di potenza (per le quali è prevista l’applicazione, quale potenza impegnata, ai fini tariffari, del valore massimo della potenza prelevata nel mese), viene riconosciuto un rimborso qualora la potenza massima prelevata nel mese sia non superiore a 2,0 kW. Gli eventuali importi a restituzione dovranno essere riconosciuti dalle imprese distributrici alle società di vendita entro e non oltre il 30 settembre 2021 e da queste ultime ai clienti entro e non oltre il 30 novembre 2021.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)




Agevolazioni sulla fornitura di energia elettrica a favore delle imprese energivore

Con la delibera n. 217/2020/R/eel l’ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha integrato la disciplina prevista per la formazione e gestione degli elenchi delle imprese energivore, istituendo una sessione suppletiva quale misura di flessibilità per le imprese che per cause alle stesse imputabili, non rispettino il termine perentorio attualmente previsto per la presentazione della dichiarazione necessaria per l’avvio del procedimento di aggiornamento dell’elenco energivori per l’anno successivo.
 
In applicazione di tale provvedimento, informiamo le aziende interessate che la CSEA – Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – ha aperto la sessione suppletiva del Portale per la presentazione delle dichiarazioni per l’anno 2021 a far data dal 26 febbraio 2021 fino alle ore 23:59 del 29 marzo 2021.
 
Decorso tale termine, in assenza delle previste dichiarazioni, decade il diritto al riconoscimento per l’anno di competenza 2021 delle agevolazioni di cui al DM 21 dicembre 2017.
 
Ricordiamo che hanno diritto alle agevolazioni sulla fornitura elettrica le imprese che hanno avuto un consumo medio annuo nel triennio 2017-2019 pari ad almeno 1.000.000 kWh e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

  • operano nei settori riportati nell’allegato 3 alle Linee guida europee di cui alla comunicazione CE 2014/C200/01. La verifica è effettuata assumendo il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2019;
  • operano nei settori riportati nell’allegato 5 alle Linee guida CE e hanno un indice di intensità elettrica sul Valore Aggiunto Lordo (VAL) del triennio 2017-2019 non inferiore al 20%. La verifica è effettuata assumendo il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2019;
  • non rientrano nei casi a) e b) di cui sopra, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese energivore pubblicati dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) per gli anni 2013 o 2014.

Per le imprese che accedono alla sessione suppletiva, il diritto al riconoscimento delle agevolazioni decorre dal 1° febbraio dell’anno n (in luogo del 1° gennaio).
 
Si ricorda inoltre che ai sensi della citata delibera dell’ARERA, per ciascuna annualità di competenza n, a partire dall’anno 2021, alle imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia nell’ambito della sessione ordinaria che in quella suppletiva e indipendentemente dalla classe di agevolazione alle stesse assegnate, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni per l’anno di competenza 2021 è stato fissato dall’ARERA pari a:
100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia e non è in alcun caso rimborsabile.
 
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, relativamente all’annualità di competenza.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)




Agevolazioni sulla fornitura di energia elettrica a favore delle imprese energivore

Facciamo seguito alle precedenti circolari in materia di agevolazioni sulla fornitura di energia elettrica a favore delle imprese energivore.

Informiamo ora le aziende interessate che sul sito della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA (http://energivori.ccse.cc/Energivori/) è stato pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2021, con la specifica della classe di agevolazione assegnata ad ogni ragione sociale.

Il beneficio sarà applicato direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria ASOS, in misura differente in funzione della classe di agevolazione attribuita.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)




Dall’1 gennaio 2021 avvio del servizio a tutele graduali

Informiamo le Aziende Associate che con delibera n. 491/2020/R/eel l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA, ha disposto l’introduzione dal 1° gennaio 2021 del servizio a tutele graduali (STG) riservato esclusivamente alle piccole imprese connesse in bassa tensione che non hanno ancora scelto un fornitore da libero mercato. Solo per tali clienti dal 1° gennaio 2021 viene rimosso il servizio di maggior tutela.

I clienti che dal 1° gennaio 2021 rientrano nel servizio a tutele graduali sono le imprese che in tale data non hanno una fornitura da libero mercato e che hanno le seguenti caratteristiche:

  • "piccole imprese" (clienti non domestici con meno di 50 dipendenti e fatturato/totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di €) purché tutti i punti di prelievo nella titolarità dell’impresa siano alimentati in bassa tensione;
  • "microimprese" (clienti non domestici con meno di 10 dipendenti e fatturato/totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di €) titolari di almeno un punto di prelievo con potenza impegnata superiore a 15 kW;
  • clienti finali titolari di applicazioni relative a servizi generali utilizzati dalle “piccole imprese” e “microimprese” sopra definite limitatamente ai punti di prelievo dei medesimi servizi generali.

Il servizio a tutele graduali verrà gestito provvisoriamente dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 dagli attuali esercenti il servizio di maggior tutela (cosiddetta assegnazione provvisoria), poi dal 1° luglio 2021 i fornitori verranno definiti mediante procedure concorsuali (assegnazione a regime).

Sul territorio provinciale l’esercente il servizio di maggior tutela è Servizio Elettrico Nazionale.

Per definire la classe dimensionale di appartenenza, a partire da gennaio 2021 gli esercenti la maggior tutela richiederanno ai clienti non domestici da loro forniti una apposita autocertificazione del rispetto dei requisiti.

Ricordiamo alle aziende che, nell’ambito delle attività svolte a favore dei Soci, attraverso l’operatività del Consorzio Adda Energia e del Gruppo di acquisto Apiservizi Srl, l’Area Energia dell’Associazione da diversi anni coordina le attività di acquisto e gestione delle forniture elettriche, con lo scopo di agevolare le aziende nell’approvvigionamento di energia.
Le aziende eventualmente interessate – che già non aderiscono a tali aggregati – possono contattare gli uffici dell’Associazione al fine di valutare le condizioni economiche ed accessorie del contratto di fornitura elettrica in essere, sia esso nel mercato di maggior tutela che nel libero mercato.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)