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Camisa: “Fattore tempo determinante per interventi in Emilia-Romagna”

“Il Governo ha mostrato fin dalle prime ore di questo dramma che ha colpito l’Emilia Romagna vicinanza, operatività e velocità. Credo però che in questa situazione il fattore tempo sia determinante: bisogna fare in modo che tutte le misure che verranno adottate arrivino al più presto a destinazione e permettano alle persone e alle attività colpite di ripartire. E l’ipotesi di pensare a un commissario nell’ottica di velocizzare le procedure è quella più giusta”.

Lo dichiara il Presidente nazionale di Confapi, Cristian Camisa, che il 24 maggio scorso ha preso parte alla riunione svoltasi a Palazzo Chigi tra il Governo, il presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini e le parti sociali regionali.

“Da emiliano – aggiunge Camisa – non ho voluto mancare a questo incontro con il Governo. Conosco la laboriosità, il pragmatismo e la voglia di ripartenza immediata degli imprenditori e dei cittadini emiliano romagnoli. Quindi ancora una volta il primo invito è di cercare di snellire tutte le procedure e agire nel più breve tempo possibile”. Per Camisa “la decisione adottata di prevedere la cassa integrazione in deroga per 90 giorni fino a 580 milioni per le aziende bloccate dall’emergenza è una buona notizia. Condivido, inoltre, l’idea di accedere al fondo di solidarietà europea ma facendo attenzione ai tempi. Sarebbe importante – aggiunge il Presidente di Confapi – per quelle aziende che erano assicurate, sensibilizzare le assicurazioni per provvedere nel più breve tempo possibile ai risarcimenti. Infine si deve pensare anche a ristori e contributi per le riparazioni. Sono certo che questa terra tornerà più forte di prima. È il momento – conclude Camisa – di dimostrare la grande unità del nostro sistema Paese”.




Crisi idrica: “Decreto siccità” di aprile 2023

Si chiama semplicemente “Decreto siccità” il decreto legge n.39/2023 vigente dal 15 aprile 2023 che contiene la costituzione di una “cabina di regia nazionale per la crisi idrica” e una serie di semplificazioni per alcune fasi dei procedimenti autorizzativi che consentono di svolgere in modo più rapido i vari passaggi.Sul sito del Governo è presente una pagina con un breve riepilogo della norma, sotto il quale ci sono i link per accedere al testo integrale, ma anche ad un dossier di spiegazione più dettagliato.

Per le imprese manifatturiere non ci sono punti specifici applicabili (si parla ad esempio di gestione degli invasi montani, degli impianti di depurazione, dell’uso irriguo delle acque); si noti solo l’ultimo articolo che è dedicato ad un piano di comunicazione (da preparare e finanziare) per affrontare e gestire la crisi idrica.

Resta comunque un tema sempre più sensibile, al quale prestare attenzione in tutti gli aspetti dell’uso della risorsa, per ridurre le perdite, riutilizzare l’acqua di qualità adeguata e ridurre al minimo i volumi usati.

(SN/am)




Le aziende Api chiedono alla politica risposte immediate su energia, scuola, burocrazia e infrastrutture

Energia e gas, carenza di personale preparato, scuole tecniche, infrastrutture, reddito di cittadinanza, salario minimo, burocrazia, transizione digitale e transizione ecologica. Sono questi i temi principali su cui cinque candidati locali alle imminenti elezioni politiche hanno discusso ieri sera presso la sede di Api Lecco Sondrio nel dibattito pubblico dal titolo “I candidati locali incontrano le aziende” moderato dalla giornalista Katia Sala.
Presenti Paolo Arrigoni (Lega-Centrodestra), Giuseppe Conti (Azione-Italia Viva), Giovanni Currò (Movimento 5 Stelle), Paolo Lanfranchi (Sinistra Italiana/Verdi-Centrosinistra) e Francesca Losi (Italexit).

 

Ha aperto la serata Enrico Vavassori, presidente di Api Lecco Sondrio: “Aspettiamo dalla politica risposte importanti, ma soprattutto immediate. Le nostre imprese stanno affrontando problemi enormi su cui necessitiamo risposte urgenti perché ormai non c’è più tempo per aspettare e il rischio di dover fermare la produzione o essere costretti al peggio è dietro l’angolo. Come Api per noi rimane sempre centrale il tema della competitività delle imprese che si scontra ogni giorno con problemi secolari italiani come la mancanza di infrastrutture e una burocrazia mostruosa. Abbiamo, inoltre, a cuore un tema fondamentale che è la scuola, la formazione tecnica e la trasmissione di competenze adeguate ai giovani lavoratori che rappresentano il futuro dell’imprenditoria italiana”.

Si è chiuso il dibattito con la domanda dedicata alla possibilità che per la prima volta potrebbe accadere che nessun rappresentante del territorio lecchese sieda in parlamento. In questo caso tutti i candidati si sono impegnati davanti agli imprenditori a farsi da cassa di risonanza con Roma per i problemi locali.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa 




Bollette alle stelle: “Servono misure per evitare i fermi”

La Provincia del 30 agosto 2022, le associazioni di categoria lanciano l’allarme per gli aumenti spropositati del prezzo del gas.




Gestione Covid-19: attese novità per maggio 2022

Sono state annunciate delle novità, ma alla data odierna non sono ancora disponibili, riguardo le eventuali nuove norme anti Covid-19 da rispettare dall’ 1 maggio 2002 in poi.

Per questo ricordiamo che l’ultimo decreto di riferimento su questa materia (n.194 del 24 marzo 2022) stabiliva una serie di regole valide fino al 30 aprile 2022 e che poi dovrebbero decadere.

Si rimanda alle precedenti circolari Api n. 211 del 31 marzo 2022 e n. 226 del 7 aprile 2022 e alle linee guida Confapi che si allegano per completezza.

Si invitano le aziende a consultare i siti ministeriali che seguono, al fine di rintracciare celermente le novità che potrebbero arrivare entro il 30 aprile:

(SN/bd)
 




Covid-19: linee guida per la ripresa delle attività

Il Ministero della Salute, con ordinanza 1° aprile 2022, ha adottato le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” successive alla fine della fase emergenziale, nei termini indicati dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 30 marzo 2022.
L’ordinanza produrrà effetti fino al 31 dicembre 2022, fatte salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.

Nell’allegato al provvedimento vengono definiti principi di carattere generale e misure specifiche per i seguenti settori di attività:

  • Ristorazione e cerimonie
  • Attività turistiche e ricettive
  • Cinema e spettacoli dal vivo
  • Piscine termali e centri benessere
  • Servizi alla persona
  • Commercio
  • Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre
  • Parchi tematici e di divertimento
  • Circoli culturali, centri sociali e ricreativi
  • Convegni, congressi e grandi eventi fieristici
  • Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
  • Sagre e fiere locali
  • Corsi di formazione
  • Sale da ballo e discoteche
Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.

(MG/am)

 
 




Verso la fine dell’emergenza Covid-19: novità in vigore da aprile 2022

Il Decreto Legge n.24 del 24 marzo 2022 che si allega, descrive in modo puntuale il cambiamento delle regole per passare gradualmente ad una gestione ordinaria del rischio sanitario da Covid-19. Il decreto è in vigore dal 25 marzo 2022 e dovrà essere convertito in legge.

Di seguito si riassumono le principali misure che hanno risvolti nelle aziende e più in generale sul lavoro:

1. Gestione casi di contagio accertato e contatti stretti (art.4)

Coloro che a seguito di provvedimento dell’autorità sanitaria risultano contagiati, dal 1° aprile 2022, sono sottoposti ad isolamento pertanto è fatto divieto di abbandonare il proprio domicilio/abitazione fino ad avvenuta guarigione.

Coloro che risultano contatti stretti con soggetti positivi al virus, devono osservare la misura dell’auto sorveglianza (i.e. obbligo di indossare mascherina FFP2 al chiuso o in caso di assembramenti) per 10 giorni, con effettuazione di un tampone in caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, obbligo di tampone dopo 5 giorni dal contatto. Viene pertanto eliminata la misura della quarantena precauzionale.
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art.5)

Fino al 30 aprile 2022 c’è l’obbligo di utilizzo di Ffp2 nei mezzi di trasporto (es. treni, autobus, cabinovie e anche luoghi per spettacoli, cinema e musica dal vivo) e di utilizzo delle protezioni almeno chirurgiche nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private; l’obbligo non sussiste nel caso in cui le condizioni dei luoghi consentano di garantire l’isolamento da persone non conviventi.

Fino al 30 aprile 2022 i lavoratori che nello svolgimento delle mansioni assegnate non siano in grado di mantenere la distanza interpersonale di un metro possono utilizzare, quali Dpi Dispositivi di Protezione Individuale, le mascherine chirurgiche.

2. Green Pass (art.6 e 7)

Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito solamente ai soggetti muniti del c.d. Green Pass base (certificazione Covid19 rilasciata a seguito di vaccinazione, guarigione dal virus o tampone) l’accesso ai seguenti servizi: mense, catering, ristoranti al chiuso (ad eccezione di quelli all’interno di alberghi); concorsi pubblici; corsi di formazione pubblici e privati; eventi e competizioni sportive che si svolgono all’aperto.

Il green pass non sarà più richiesto per accedere ad uffici postali, servizi alla persona, pubblici uffici, servizi bancari e finanziari, attività commerciali come per i servizi che soddisfano esigenze primarie della persona.
Dal 1° al 30 aprile 2022 basta esibire il Green Pass base per utilizzare i mezzi di trasporto (treni, autobus ecc.).

Dal 1° al 30 aprile 2022 nei luoghi di lavoro rimane l’obbligo di Green Pass base per chiunque acceda per lo svolgimento di attività lavorativa, di volontariato o formazione anche sulla base di contratti esterni. Conseguentemente, per la stessa durata, è confermato l’obbligo per i datori di lavoro di procedere alla verifica del possesso del Green Pass; i lavoratori privi di Green Pass saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione di una valida certificazione e in ogni caso non oltre il 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e diritto alla conservazione del posto di lavoro; resta ferma la facoltà per tutti i datori di lavoro – dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata – di sospendere il lavoratore privo di Green Pass per la durata del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo massimo di 10 giorni lavorativi rinnovabili fino al 30 aprile 2022, anche in questo caso senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Fino al 30 aprile 2022, i dipendenti over 50 (individui soggetti ad obbligo vaccinale) per accedere ai luoghi di lavoro devono possedere e su richiesta esibire il Green Pass.

Dal 1° aprile al 30 aprile 2022, l’utilizzo del Green Pass rafforzato (certificazione Covid-19 rilasciata a seguito di vaccinazione o guarigione dal virus) rimane necessario per accedere ai seguenti servizi: piscine, palestre, centri benessere nonché spazi adibiti a spogliatoi; convegni e congressi; centri culturali e ricreativi; feste, conseguenti (e non) a cerimonie civili/religiose, nonché eventi a queste assimilati al chiuso; sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; sale da ballo, discoteche e locali assimilati; partecipazione del pubblico a spettacoli, nonché ad eventi/competizioni sportive al chiuso.
 
Infine si segnala che il ministro della salute (art.3) può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali, oltrechè introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero.

 
(SN/bd)
 




Verso la fine dell’emergenza Covid-19: novità in vista del 31 marzo 2022

A fronte della campagna vaccinale che ha prodotto una protezione estesa della popolazione italiana, il Governo sta indicando le modalità di uscita dalla gestione emergenziale per affrontare la gestione del rischio Covid-19 in una forma ordinaria.

Sul sito del Governo sono disponibili i provvedimenti di alleggerimento delle norme di comportamento, che comprendono una graduale riduzione dell’uso del green pass dalla data di cessazione dello stato di emergenza.
In particolare si sottolinea che il 31 marzo 2022 cessa lo stato di emergenza Covid-19.

Dal 1° aprile è possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base (anche da tampone) e dal 1° maggio verrà eliminato l’obbligo.
Fino al 31 dicembre resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle Rsa.

Informazioni più dettagliate sono consultabili al link sul sito del governo.

Si attendono ancora informazioni relative all’eventuale venire meno, in tutto o in parte, degli obblighi previsti nel protocollo condiviso del 6 aprile 2021, che è stato recepito negli ambienti di lavoro. Non appena possibile daremo le informazioni disponibili.

(SN/bd)
 




Emergenza Covid-19: nuovi provvedimenti gennaio 2022

Tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 sono entrati in vigore tre provvedimenti di modifica delle misure anticontagio. Qui di seguito si riportano soltanto gli aspetti di maggiore rilievo, che hanno risvolti operativi per le attività delle imprese. In sintesi, i decreti di riferimento sono i tre seguenti:

1. il Dl 24 dicembre 2021, n. 221 ha prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza nazionale e pertanto ha esteso, fino a tale data, alcuni termini e disposizioni legate al perdurare dello stato emergenziale (es. smart working semplificato; obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati; disposizioni inerenti alla tutela dei lavoratori fragili e di quelli interessati dai congedi parentali). Inoltre, il DL ha ampliato il novero di attività e servizi accessibili esclusivamente ai possessori del c.d. Green Pass rafforzato o Super Green Pass, e ha ripristinato in zona bianca l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

2. il Dl 30 dicembre 2021, n. 229 ridefinisce i presupposti e l’applicazione della quarantena, potenziando il sistema del c.d. Green Pass rafforzato o Super Green Pass.

3. il Dl 7 gennaio 2022, n. 1 ha disposto l’obbligo vaccinale anti Sars-Cov-2 per coloro che hanno compiuto 50 anni di età e ha previsto per tali soggetti l’obbligo di possesso del c.d. Green Pass rafforzato o Super Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro. Inoltre, ha esteso a tutte le imprese la possibilità – originariamente riservata solo a quelle con meno di 15 dipendenti – di sospendere, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il lavoratore sprovvisto di green pass base o di green pass rafforzato o super green pass (se ultracinquantenne) e ha ampliato il novero di attività e servizi accessibili ai possessori di green pass base.

Adottando un criterio cronologico, si evidenza quanto segue:

8 gennaio 2022: scatta l’obbligo vaccinale per tutti coloro che abbiano compiuto 50 anni; le disposizioni si applicano anche nel caso di compimento del cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore del decreto.

15 febbraio 2022: scatta l’obbligo di presentare il Super Green Pass per i lavoratori “over 50″ (obbligo che resterà in vigore fino al 15 giugno 2022). Chi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un Green Pass rafforzato valido a partire dal 15 febbraio (il certificato verde è rilasciato subito dopo la prima dose ma è attivato il quindicesimo giorno successivo alla somministrazione).

È vietato l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di presentazione del Green Pass rafforzato. Si applica la sanzione di 100 euro per tutti gli “over 50” che non si sono vaccinati. Si conferma la sanzione per coloro che accedono al luogo di lavoro senza aver adempiuto all’obbligo, da 600 a 1.500 euro.

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni per i soggetti sottoposti all’obbligo di vaccinazione che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 sono effettuate con le modalità già note e indicate nell’art. 9, comma 10, del Dl n. 52 del 2021.

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione o che risultino privi delle stesse al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui sopra, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Green Pass rafforzato e Green Pass base

Il Green Pass rafforzato è il certificato digitale in vigore dal 6 dicembre 2021 che è stato introdotto dal decreto del 26 novembre 2021 e che si ottiene solo con il vaccino o con la guarigione dal Covid-19; non è quindi valido per chi è in possesso di un tampone negativo, sia esso antigenico o molecolare. Il certificato viene generato a partire dal 12 º giorno dopo la prima dose ed è valido a partire dal 15º giorno fino alla seconda dose. Per le altre dosi o per la guarigione dal covid, il super green pass viene generato dopo un paio di giorni ed è valido a partire dal 14º giorno.

Il Green Pass base invece si ottiene anche con un tampone molecolare negativo (con una validità di 72 ore) o con un tampone antigenico (48 ore di validità).

Nota sui corsi di formazione

Fino alla cessazione dello stato di emergenza, per la partecipazione ai corsi di formazione privati in presenza sarà necessario il cosiddetto Green Pass “base”.

Nota sulla durata del green pass vaccinale

Dal 1° febbraio 2022 la durata del Green Pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, con ordinanza del Ministro della Salute, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose è ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Quarantene, isolamento e autosorveglianza

La gestione dei casi positivi e il tracciamento dei contagi è cambiato e le nuove regole, in tutte le casistiche nelle quali ci si può trovare, sono riportate sul sito di Ats Brianza al quale si rimanda e che viene tenuto aggiornato.

La novità più rilevante è l’autosorveglianza che è applicabile qualora una persona abbia avuto un contatto stretto con un positivo ma sia vaccinato con doppia dose + booster: in questo caso non è previsto l’isolamento domiciliare ma un’autosorveglianza di 5 giorni (vigilanza sulla comparsa di sintomi) e obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. Alla prima eventuale comparsa dei sintomi si ricorre ad un test antigenico rapido o molecolare per accertare la positività (test prescritto dal medico curante).

Altri aspetti

Per completezza si informa che dal 20 gennaio è necessario il Green Pass “base” anche per recarsi dal parrucchiere, dal barbiere, dall’estetista o in qualsiasi centro di servizi di cura alla persona.

Dal 1° febbraio è necessario avere almeno il Green Pass “base” per accedere a tutti i pubblici uffici, le banche, le finanziarie, gli uffici postali, le attività commerciali (ossia i negozi), con l’eccezione di quelle attività necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona (come farmacie e alimentari – l’elenco completo sarà dettagliato in un successivo Dpcm).

Si ricorda infine che dal 25 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, il consumo di cibi e bevande nei servizi di ristorazione al chiuso e al banco è consentito esclusivamente ai titolari di Green Pass rafforzato.

Sul sito del Ministero è utilmente scaricabile una tabella riepilogativa delle attività ammesse nelle varie condizioni di rischio in cui si trovano le regioni, precisando il tipo di Green Pass che è previsto.

Da ultimo si rimanda alle faq ministeriali sul sito Governo (tipo di mascherine) ma anche sul sito specifico del Ministero della salute (vaccini, varianti, viaggi).

(SN/bd)




Proroga stato emergenza: controllo Green Pass “base” obbligatorio fino al 31 marzo 2022 nei luoghi di lavoro

Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato la proroga dello stato di emergenza, ma si attende la pubblicazione del decreto.
 
La proroga produce conseguenze che riguardano diversi aspetti organizzativi di contrasto alla pandemia, tra i quali il controllo del Green Pass dei lavoratori. Come si comunicava nella circolare Api n. 520 del 23 settembre 2021 l’obbligo del controllo del Green Pass in fase di accesso ai luoghi di lavoro, in vigore dal 15 ottobre 2021 in capo ai datori di lavoro, secondo apposita procedura interna aziendale, rimane obbligatorio fino alla nuova scadenza del 31 marzo 2022 anziché terminare con il 31 dicembre 2021.
 
(SN/bd)