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Diagnosi energetica: rinnovi entro dicembre 2023

Come anticipato nella circolare Api n. 75 di febbraio 2023, a dicembre 2023 scade l’obbligo di prima redazione o aggiornamento (ogni 4 anni) della diagnosi energetica, in ottemperanza al D.lgs. 102/2014 art. 8 (che ha recepito la direttiva n. 2012/27 UE); per la gran la gran parte delle imprese che sono state soggette ad obbligo per la prima volta nel 2015 e in seguito nel 2019, la scadenza è ravvicinata ed è quindi necessario attivarsi.

La diagnosi energetica è obbligatoria per:

  • le grandi imprese con oltre 250 dipendenti e un fatturato superiore ai 50 milioni di euro annui o con un totale bilancio annuo che vada oltre i 43 milioni di euro
  • per le imprese energivore / elettrivore, con consumi di almeno 2.4 GWh di energia complessiva e il cui rapporto tra costo effettivo dell’energia utilizzata e valore di fatturato non sia inferiore al 3%
  • per le imprese energivore / gasivore, con consumo di almeno 94.582 Smc/anno e il cui rapporto tra costo del metano e Valore Aggiunto Lordo non sia inferiore al 20%
La diagnosi energetica deve essere redatta in conformità alla norma tecnica UNI CEI EN 16247 ed i risultati devono essere trasmessi ad ENEA attraverso apposito portale.
Sul sito di ENEA si trovano tutte le informazioni necessarie.

Sono esonerate le grandi imprese che hanno adottato un sistema di gestione volontaria Emas, ISO 50001, ISO 14001 a condizione che queste certificazioni comprendano un audit energetico, in conformità ai criteri elencati nel D.lgs. n. 102/2014 (art.8 c.1). Anche per queste imprese, le risultanze dell’analisi energetica devono però essere trasmesse ad ENEA.
La diagnosi energetica può essere redatta solamente da Esperti Gestione Energia (EGE) certificati secondo la norma UNI CEI 11339 oppure da Energy Service Company (ESCo) certificate secondo la UNI 11352.

API può fornire alle aziende il supporto necessario, vi invitiamo a contattare Silvia Negri: silvia.negri@api.lecco.it., 0341.282822.

(SN/am)




Diagnosi energetica: rinnovi entro dicembre 2023

Si ricorda l’obbligo di prima redazione o aggiornamento (ogni 4 anni) della Diagnosi Energetica, in ottemperanza al D.Lgs. 102/2014 art. 8 (che ha recepito la direttiva n. 2012/27 UE); la gran parte delle imprese, soggette ad obbligo per la prima volta nel 2015, in seguito nel 2019, hanno la scadenza proprio quest’anno, entro dicembre 2023, ed è opportuno non aspettare la fine dell’anno.

Si segnala il sito di Enea dove si trovano tutte le informazioni necessarie.

La Diagnosi Energetica è obbligatoria per:

  • le grandi imprese con oltre 250 dipendenti e un fatturato superiore ai 50 milioni di euro annui o con un totale bilancio annuo che vada oltre i 43 milioni di euro
  • per le imprese energivore / elettrivore, con consumi di almeno 2.4 GWh di energia complessiva e il cui rapporto tra costo effettivo dell’energia utilizzata e valore di fatturato non sia inferiore al 3%
  • per le imprese energivore / gasivore, con consumo di almeno 94.582 Smc/anno e il cui rapporto tra costo del metano e Valore Aggiunto Lordo non sia inferiore al 20%
La Diagnosi Energetica deve essere redatta in conformità alla norma tecnica UNI CEI EN 16247 ed i risultati devono essere trasmessi ad ENEA attraverso apposito portale.
Sono esonerate le grandi imprese che hanno adottato un sistema di gestione volontaria Emas, ISO 50001, ISO 14001 a condizione che queste certificazioni comprendano un audit energetico, in conformità ai criteri elencati nel D.Lgs. n. 102/2014 (art. 8, comma 1). Anche per queste imprese, le risultanze dell’analisi energetica devono però essere trasmesse ad ENEA.

La Diagnosi Energetica può essere redatta solamente da Esperti Gestione Energia (EGE) certificati secondo la norma UNI CEI 11339 oppure da Energy Service Company (ESCo) certificate secondo la UNI 11352.

Api Servizi può fornire alle aziende il supporto necessario, potete chiamare o scrivere al Servizio Ambiente e Sicurezza, scrivere a silvia.negri@api.lecco.it oppure chiamare lo 0341.282822.

(SN/am)