Credito imposta sui beni strumentali: risponde l’esperto
Argomento: Credito di imposta investimenti in beni strumentali
Tenuto conto che siamo una società che fattura meno di 5.000.000 di euro, vogliamo acquistare un bene strumentale 4.0 del valore di 160.000 euro avvalendoci del leasing (durata 5 anni) si chiede:
- La dicitura del riferimento alla legge 178/2020 comma da 1054 a 1058 deve comparire sia sul contratto di locazione che sulle fatture di canone?
- Supponendo di firmare il verbale di collaudo a giugno ’21 ed iniziando a pagare il primo canone a luglio, si può già detrarre, dal mese di agosto, il credito di 80.000 euro sull’F24 (anche se il leasing avrà termine nel 2026)?
- Il credito di 80.000 euro è utilizzabile entro l’anno successivo (2022)?
Per quanto richiesto al punto a) l’art. 1 co. 1062 della L. 30.12.2020 n. 178, stabilisce che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058. Si ritiene pertanto che anche nel contratto di locazione finanziaria andrebbero riportati questi riferimenti. Al riguardo si ricorda che con le risposte a interpello 5.10.2020 n. 438 e 439 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la fattura sprovvista del rifermento normativo non è considerata documentazione idonea e determina in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione, nel contempo la stessa Agenzia ha fornito l’indicazione in merito alle modalità di regolarizzazione, in particolare, nel caso di fattura in formato cartaceo, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dal soggetto acquirente sull’originale di ogni fattura sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro; nel caso di fattura elettronica, è possibile stampare il documento di spesa apponendo la predetta dicitura indelebile, oppure, in alternativa, realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso.
Punto b), dando per avvenuta l’interconnessione del bene in oggetto in sede di collaudo (giugno 2021) e redatta dal legale rappresentante la dichiarazione resa ai sensi del Dpr 28.12.2000 n. 445 (si consiglia comunque la perizia di un tecnico), è possibile portare in compensazione la prima di 3 quote annuali (nell’esempio prospettato 26.666,67 euro) in quanto l’utilizzo dell’agevolazione in un’unica quota è prevista per i beni non 4.0.
Punto c), le ulteriori quote di 26.666,67 si potranno quindi, per quanto già indicato al precedente punto, utilizzare negli esercizi 2022 e 2023.
Per rispondere invece all’eventuale utilizzo parziale del credito d’imposta si ricorda che il meccanismo di fruizione del credito d’imposta in n quote costanti annuali è dunque in continuità con la previgente disciplina dell’articolo 1, commi 184–197, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) in relazione alla quale la questione circa la sorte di eventuali quote o frazioni di esse non compensate nell’anno di competenza era già ampiamente emersa e restava pendente.
Il caso prospettato nel quesito sottoposto dall’Agenzia delle entrate è il seguente:
Credito per investimenti in beni strumentali = euro 900
Quote annuali = 300 euro cadauna
Periodo di fruizione = 2021/2023
Quota compensata nel 2021 = 250 euro
Quota compensabile nel 2022 = 300 euro (quota annuale 2022) + 50 euro (quota residua 2021)
Quota compensabile nel 2023= 300 euro.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato l’impostazione sopra descritta, con compensazione nel 2022, in aggiunta alla quota ordinaria di credito spettante nell’anno, della quota residua 2021 inutilizzata nell’anno per incapienza di debiti erariali e contributivi.
La quota annuale pari a 1/3 del credito d’imposta maturato costituisce infatti il limite massimo di fruibilità del credito; pertanto l’ammontare residuo può essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi secondo le ordinarie modalità di fruizione del credito.
Argomento: Credito di imposta investimenti in beni strumentali
- in caso di acquisto di beni strumentali ordinari con possibilità di richiesta di credito d’imposta per cui è già stata ricevuta la fattura senza dicitura, abbiamo recepito la possibilità di integrazione manuale della dicitura “bene agevolabile ai sensi dell’art. 1, commi 1054-1058, l. 178/2020” ma non compreso se può essere fatta internamente oppure va timbrata e siglata dal fornitore del bene.
- La compensazione del credito in F24 può comprendere tutte la voci erario? Quindi è possibile compensarlo con ad es. con IVA?
Punto 1) può essere fatta anche dal ricevente la fattura come indicato nella risposta al punto precedente.
Punto 2) il credito d’imposta è compensabile con quanto a debito in F24, anche con l’IVA come nel quesito posto.(MF/ms)